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Gazzetta Ufficiale N. 91 del 18 Aprile 2002

 

DECRETO-LEGGE 16 aprile 2002, n.64

Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante
disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a
operazioni militari internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la continuazione della
partecipazione dei contingenti italiani alle operazioni
internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione
delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 aprile 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni
internazionali

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale
militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei
territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed
Eritrea e' differito al 31 dicembre 2002. Alla stessa data e'
differito il termine per la partecipazione del personale della
Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al
medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 451 del 2001.
2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione militare
italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, e'
differito al 31 dicembre 2002.
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale
militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom",
e' differito al 31 dicembre 2002.
4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 15, relativo all'intervento internazionale
denominato "International Security Assistance Force" (I.S.A.F.), e'
differito al 30 giugno 2002.
5. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, relativo allo sviluppo di programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi
dell'area balcanica, e' differito al 31 dicembre 2002.
6. Il termine previsto dall'articolo 14-bis del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione alla missione di
monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia
(EUMM), e' differito al 31 dicembre 2002.
7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 2.
Trattamento economico

1. L'indennita' di missione prevista dall'articolo 2 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' corrisposta in
euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1
dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.
2. Il trattamento economico aggiuntivo previsto dall'articolo 14,
comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' corrisposto in
euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal
1 dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.

Art. 3.
Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano
entro il limite complessivo di Euro 15.600.000, a valere sullo
stanziamento di cui all'articolo 10.

Art. 4.
Compagnia di fanteria rumena

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di
cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
e' autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma
1, la spesa di Euro 1.145.788.

Art. 5.
Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi

l. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2002, la spesa di
Euro 2.582.284.

Art. 6.
Cessione di materiali

1. Nell'ambito delle finalita' previste dalla risoluzione 1378
adottata dal Consiglio di sicurezza dell'O.N.U. il 14 novembre 2001 e
nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero
della difesa e' autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze
armate afgane vestiario e materiale di casermaggio dismessi alla data
di entrata in vigore del presente decreto, nonche', entro il limite
complessivo di Euro 480.000, materiale di autoprotezione individuale,
telecomunicazioni e armamento leggero per l'addestramento e
l'assistenza delle Forze di sicurezza afgane.

Art. 7.
Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri

1. L'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15,
si applica all'Arma dei carabinieri, salvo quanto previsto dal
presente articolo.
2. I provvedimenti di richiamo del personale dell'Arma dei
carabinieri sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti
dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla
legge di bilancio per il reclutamento degli ufficiali di complemento
e dei carabinieri ausiliari.
3. Per l'anno 2002, fatto salvo il programma di arruolamento di
carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di Euro
15.308.459 per il medesimo anno, con il decreto di cui al comma 2
puo' essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri,
compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale
sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai
carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del
presente comma viene corrisposto un trattamento economico pari a
quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge
n. 451 del 2001 e, qualora richiamati per un periodo non inferiore ai
sei mesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni.
4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2002, recata
dall'articolo 21 della legge 29 dicembre 2001, n. 448.

Art. 8.
Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate

l. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, dopo le parole:
"comma 1", sono inserite le seguenti: "e quelli in ferma breve".

Art. 9.
Disposizioni di convalida

l. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le
prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto.

Art. 10.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto,
escluso l'articolo 7, valutati complessivamente in Euro 637.136.642,
si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo del fondo di riserva
per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 16 aprile 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro
degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Scajola, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato