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Gazzetta Ufficiale N. 91 del 18 Aprile 2002

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2002, n.65

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 3 dello Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante
norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia, che prevede l'istituzione del Comitato
istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e
l'emanazione di norme per il relativo funzionamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2001;
Sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 febbraio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001,
n. 38, di seguito denominata: "legge", e' istituito il Comitato
istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di
seguito denominato: "Comitato".
2. Fanno parte del Comitato i membri nominati secondo le procedure
indicate dall'articolo 3 della legge.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 3, della legge 23 febbraio 2001,
n. 38, e' il seguente:
"Art. 3. (Comitato istituzionale paritetico per i
problemi della minoranza slovena). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, e' istituito entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Comitato
istituzionale parietetico per i problemi della minoranza
slovena, di seguito denominato "Comitato , composto da
venti membri di cui dieci cittadini italiani di lingua
slovena.
2. Fanno parte del Comitato:
a) quattro membri nominati dal Consiglio dei
Ministri, dei quali uno di lingua slovena;
b) sei membri nominati dalla giunta regionale del
FriuliVenezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena
designati dalle associazioni piu' rappresentative della
minoranza;
c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di
lingua slovena nei consigli degli enti locali del
territorio di cui all'art. 1; l'assemblea viene convocata
dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia
Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presenze legge;
d) sette membri, di cui due appartenenti alla
minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio
regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.
3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono
stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il
Comitato ha sede a Trieste.
4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato e'
riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di
viaggio.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001".
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il testo dell'art. 3 della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 29 del 1 febbraio 1963), e' il seguente:
"Art. 3. - Nella regione e' riconosciuta parita' di
diritto e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia
il gruppo linguistico al quale appartengono, con la
salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e
culturali.".
- Il testo del comma 1, dell'art. 17, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali.".
- Il testo dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n.
38, e' riportato nella nota al titolo.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge 23
febbraio 2001, n. 38, e' riportato nella nota al titolo.

Art. 2.
1. Il Comitato ha sede in Trieste presso la Giunta della regione
Friuli-Venezia Giulia, che assicura i compiti di segreteria.
2. Alla regione sono devolute le somme indicate dall'articolo 3,
comma 5, della legge, occorrenti per fare fronte alle spese di
funzionamento del Comitato.


Nota all'art. 2:
- Il testo del comma 5, dell'art. 3, della legge 23
febbraio 2002, n. 38, e' riportato nella nota al titolo.

Art. 3.
1. La prima riunione del Comitato e' convocata dal Ministro per gli
affari regionali.
2. In sede di prima riunione il Comitato elegge, a maggioranza dei
componenti, il Presidente, al quale competono le funzioni di
convocare il Comitato stesso in relazione a quanto disposto dal
successivo articolo 4, di redigere l'ordine del giorno delle riunioni
in riferimento agli specifici interventi previsti dalla legge,
nonche' di attendere al normale funzionamento dell'organismo.
3. Nella stessa riunione di cui al comma 2 il Comitato elegge, con
identiche modalita', un Vicepresidente tra i componenti di lingua
diversa da quella del Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il
Presidente nei casi di assenza od impedimento.

Art. 4.
1. Il Comitato viene convocato dal Presidente e si riunisce almeno
due volte ogni anno, ed ogni qualvolta, in riferimento agli
interventi ed alle problematiche individuati dalla legge, ne sia
ravvisata l'opportunita' da parte dello stesso Presidente, ovvero sia
stata avanzata richiesta da parte di almeno sei componenti.
2. Alle riunioni del Comitato possono assistere, su invito del
Presidente, persone estranee qualificate in materia, senza oneri a
carico dei fondi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge.


Nota all'art. 4:
- Il testo del comma 5, dell'art. 3, della legge 23
febbraio 2002, n. 38, e' riportato nella nota al titolo.

Art. 5.
1. Le riunioni del Comitato sono valide ove sia presente alle
medesime la maggioranza dei componenti, di cui almeno cinque
appartenenti alla minoranza slovena e cinque non appartenenti a detta
minoranza. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.


Nota all'art. 5:
- Il testo del comma 5, dell'art. 3, della legge 23
febbraio 2002, n. 38, e' riportato nella nota al titolo.

Art. 6.
1. Possono essere presentati, per i lavori del Comitato, documenti
in lingua slovena, accompagnati da una traduzione in lingua italiana,
senza oneri a carico dei fondi di cui all'articolo 3, comma 5, della
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 27 febbraio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 228


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato