IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, ed in particolare l'articolo 2
che conferisce al Governo delega ad emanare disposizioni aventi ad
oggetto la individuazione dei soggetti ammessi a prestare
volontariamente servizio civile; la definizione delle modalita' di
accesso a detto servizio; la durata del servizio stesso, in relazione
alle differenti tipologie di progetti di impiego; i correlati
trattamenti giuridici ed economici;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale a norma dell'articolo 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 marzo 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001,
con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento e' stato
delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del
Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo
2001, n. 64;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad
interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro per i rapporti
con il Parlamento, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali, per la funzione pubblica, della salute e del lavoro e
delle politiche sociali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente decreto integrano, nel rispetto dei
principi e delle finalita' e nell'ambito delle attivita' stabiliti ed
individuati dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, le
vigenti norme per l'attuazione, l'organizzazione e lo svolgimento del
servizio civile nazionale quale modalita' operativa concorrente ed
alternativa di difesa dello Stato, con mezzi ed attivita' non
militari.
2. Nel presente decreto per "Ufficio nazionale" si intende
l'Ufficio nazionale per il servizio civile istituito dall'articolo 8
della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dall'articolo 2, comma 3,
lettera g), della legge 6 marzo 2001, n. 64; per "Fondo nazionale"
si
intende il Fondo nazionale per il servizio civile istituito
dall'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64,
e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 6 marzo
2001, n. 64:
"Art. 2. (Delega al Governo). - 1. A decorrere dalla
data della sospensione del servizio obbligatorio militare
di leva, il servizio civile e' prestato su base
esclusivamente volontaria.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
piu' decreti legislativi aventi ad oggetto: la
individuazione dei soggetti ammessi a prestare
volontariamente servizio civile; la definizione delle
modalita' di accesso a detto servizio; la durata del
servizio stesso, in relazione alle differenti tipologie di
progetti di impiego; i correlati trattamenti giuridici ed
economici.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 e secondo i
seguenti criteri:
a) ammissione al servizio civile volontario di uomini
e donne sulla base di requisiti oggettivi e non
discriminatori, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
previste annualmente;
b) determinazione del trattamento giuridico ed
economico dei volontari in servizio civile, tenendo conto
del trattamento riservato al personale militare volontario
in ferma annuale e nei limiti delle disponibilita'
finanziarie di cui al Fondo nazionale per il servizio
civile;
c) funzionalita' dei benefici riconosciuti ai
volontari nel favorire lo sviluppo formativo e
professionale e l'ingresso nel mondo del lavoro, tenendo
conto di quanto previsto per i volontari in ferma delle
Forze armate;
d) utilita' sociale del servizio civile nei diversi
settori di impiego, anche in enti ed amministrazioni
operanti all'estero;
e) funzionalita' e adeguatezza della durata del
servizio civile, nei diversi settori di impiego, nel
rispetto dei criteri di cui alle lettere c) e d);
f) previsione che i decreti legislativi di cui al
presente articolo acquistino efficacia da data utile a
consentirne il raccordo con la chiamata alle armi
dell'ultimo scaglione di giovani di leva;
g) conferma delle disposizioni della legge 8 luglio
1998, n. 230, e del decreto-legge 16 settembre 1999, n.
324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre
1999, n. 424, in quanto compatibili con la presente legge;
h) previsione della disciplina da applicare in caso
di reintroduzione del servizio militare obbligatorio, con
particolare riferimento agli obiettori di coscienza;
i) garanzia di analoghe condizioni tra il servizio
civile e quello militare in riferimento alla scelta
vocazionale, alla scelta dell'area nella quale prestare
servizio, agli orari di servizio e per il tempo libero;
l) previsione del diritto per gli appartenenti alle
minoranze linguistiche di svolgere il servizio nel
territorio di insediamento della rispettiva minoranza.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2
sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei
deputati perche' su di essi sia espresso, entro trenta
giorni dalla ricezione, il parere delle Commissioni
parlamentari competenti.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanato con le modalita' di cui all'art. 6, sono
stabiliti i requisiti di ammissione al servizio civile in
relazione alle differenti tipologie di impiego.".
- La legge 8 luglio 1998, n. 230, reca "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6 marzo
2001, n. 64:
"Art. 1 (Principi e finalita). - 1. E' istituito il
Servizio civile nazionale finalizzato a:
a) concorrere, in alternativa al servizio militare
obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed
attivita' non militari;
b) favorire la realizzazione dei principi
costituzionali di solidarieta' sociale;
c) promuovere la solidarieta' e la cooperazione, a
livello nazionale ed internazionale, con particolare
riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla
persona ed alla educazione alla pace fra i popoli;
d) partecipare alla salvaguardia e tutela del
patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai
settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura
in zona di montagna, forestale, storico-artistico,
culturale e della protezione civile;
e) contribuire alla formazione civica, sociale,
culturale e professionale dei giovani mediante attivita'
svolte anche in enti ed amministrazioni operanti
all'estero.".
- Il testo dell'art. 8 della legge 8 luglio 1998, n.
230, e' il seguente:
"Art. 8. - 1. In attesa dell'entrata in vigore dei
decreti legislativi attuativi della delega di cui all'art.
11, comma 1, lettera a), e all'art. 12 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e' istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio
nazionale per il servizio civile. La dotazione organica
dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite
massimo di cento unita', e' assicurata utilizzando le
vigenti procedure in materia di mobilita' del personale
dipendente da pubbliche amministrazioni, nonche' di
consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio e'
organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed e'
diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio,
rinnovabile una sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una valutazione
equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una
programmazione annuale del rendimento complessivo del
servizio, da compiere sentite le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego
degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle
Amministrazioni dello Stato, agli enti e alle
organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);
b) stipulare convenzioni con Amministrazioni dello
Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in
appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio
stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori
esclusivamente in attivita' di assistenza, prevenzione,
cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione,
promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo
sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa
ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio
artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio
forestale, con esclusione di impieghi
burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e
l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa
con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per
territorio, appositi corsi generali di preparazione al
servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente
partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia
verificando l'effettivita' e l'efficacia del periodo di
addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e
le organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4;
d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in
via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le
modalita' della prestazione del servizio da parte degli
obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con
le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le
organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti
di impiego sulla base di un programma di verifiche definito
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e che dovra' comunque prevedere verifiche a
campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni
convenzionati, nonche' verifiche periodiche per gli enti e
le organizzazioni che impieghino piu' di cento obiettori in
servizio;
e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di
difesa civile non armata e non violenta;
f) predisporre iniziative di aggiornamento per i
responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle
lettere a) e b);
g) predisporre e gestire un servizio informativo
permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con
il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti
uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani
piena conoscenza delle possibilita' previste dalla presente
legge;
h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della
protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in
caso di pubblica calamita' e per lo svolgimento di
periodiche attivita' addestrative;
i) predisporre il regolamento generale di disciplina
per gli obiettori di coscienza;
l) predisporre il regolamento di gestione
amministrativa del servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio
di cui al comma 1, nonche' per la definizione delle
modalita' di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le
regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle
lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del
Presidente della Repubblica, e' emanato, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle
regioni delle province autonome, apposito regolamento ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale
regolamento sono altresi' definite le norme dirette a
disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del
Fondo di cui all'art. 19. La gestione finanziaria e'
sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre
mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2,
lettere i) e l). Sugli schemi di tali regolamenti e'
preventivamente acquisito il parere delle competenti
commissioni parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al
comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della
difesa ai fini della gestione annuale del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria immediata
operativita' dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi in via
transitoria di personale militare in posizione di
ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa,
ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al
comma 1 nonche' di appositi nuclei operativi resi
disponibili dai distretti militari.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere
dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera g), della
legge 6 marzo 2001, n. 64, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 6 marzo
2001, n. 64:
"Art. 11 (Fondo nazionale per il servizio civile). - 1.
Il Fondo nazionale per il servizio civile e' costituito:
a) dalla specifica assegnazione annuale iscritta nel
bilancio dello Stato;
b) dagli stanziamenti per il Servizio civile
nazionale di regioni, province, enti locali, enti pubblici
e fondazioni bancarie;
c) dalle donazioni di soggetti pubblici e privati.
2. Le risorse acquisite al Fondo di cui al comma 1, con
le modalita' di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma
possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per
lo sviluppo del servizio civile in aree e settori di
impiego specifici.
3. A decorrere dalla data in cui acquista efficacia il
primo dei decreti legislativi di cui all'art. 2, comma 2,
le risorse del Fondo di cui al comma 1 confluiscono nel
Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'art.
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
4. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1
determinato in lire 235 miliardi per l'anno 2001, lire 240
miliardi per l'anno 2002 e lire 250 miliardi a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle
disponibilita' iscritte per gli anni medesimi nell'unita'
previsionale di base 16.1.2.1 "Obiezione di coscienza" del
centro di responsabilita' 16 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, intendendosi corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge
8 luglio 1998, n. 230.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Art. 2.
Ufficio nazionale per il servizio civile
1. L'Ufficio nazionale cura l'organizzazione, l'attuazione e lo
svolgimento del servizio civile nazionale, nonche' la programmazione,
l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le
direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il
servizio civile su scala nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano
l'attuazione degli interventi di servizio civile secondo le
rispettive competenze.
Art. 3.
Requisiti di ammissione e durata del servizio
1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda,
senza distinzioni di sesso i cittadini italiani, muniti di idoneita'
fisica, che, alla data di presentazione della domanda, abbiano
compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il ventottesimo.
2. Costituisce causa di esclusione dal servizio civile l'aver
riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione
superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche
di entita' inferiore per un delitto contro la persona o concernente
detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione
illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti
l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici,
o di criminalita' organizzata.
3. Il servizio civile ha la durata complessiva di dodici mesi. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le
Amministrazioni dello Stato interessate, la durata del servizio puo'
essere prevista o articolata per un periodo maggiore o minore in
relazione agli specifici ambiti e progetti di impiego.
4. L'orario di svolgimento del servizio e' stabilito in relazione
alla natura del progetto e prevede comunque un impegno settimanale
complessivo compreso tra un minimo di trenta ed un massimo di
trentasei ore.
5. Al servizio civile non possono essere ammessi gli appartenenti a
corpi militari o alle forze di polizia.
6. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
al comma 3, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per
le pari opportunita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", sono
individuati gli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali
non puo' essere destinato il personale femminile.
Art. 4.
Fondo nazionale per il servizio civile
1. Il Fondo nazionale per il servizio civile, ai fini
dell'erogazione dei trattamenti previsti dal presente decreto, e'
collocato presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, che ne
cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse,
formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento,
un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Il piano puo' essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne
manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie
disponibili. La nota di variazione e' predisposta con le stesse
formalita' del piano annuale entro il 30 settembre dell'anno di
riferimento.
2. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 1 stabilisce:
a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di
funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;
b) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle regioni ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano per attivita' di
informazione e formazione. La Conferenza Stato-regioni con
deliberazione da adottare entro trenta giorni dall'avvenuta
comunicazione da parte dell'Ufficio nazionale del piano di
programmazione annuale, determina la ripartizione della predetta
quota comunicandola all'Ufficio nazionale per il servizio civile;
c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei
giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito
regionale;
d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei
giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito
interregionale, nazionale o all'estero;
e) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei
conferenti ai sensi dell'articolo 11, com-ma 2, della legge 6 marzo
2001, n. 64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in aree e
settori di impiego specifici.
3. Le risorse disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di
riferimento sono portate in aumento nell'esercizio finanziario
successivo sul medesimo Fondo nazionale per la successiva
redistribuzione.
4. Alla gestione del Fondo nazionale per il servizio civile
continua a provvedersi tramite la contabilita' speciale istituita
dall'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.
5. Le modalita' di gestione e di rendicontazione delle risorse del
Fondo nazionale per il servizio civile e delle spese di funzionamento
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 6 marzo
2001, n. 64, e' riportato nella nota all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 novembre 1999, n. 424:
"Art. 1. - 1. E' istituita la contabilita' speciale del
Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'art. 19
della legge 8 luglio 1998, n. 230. Il Fondo e' integrato
per l'anno 1999 di lire 51 miliardi.
2. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando per l'anno 1999
quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto a lire 25,776
miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e quanto a lire 5,224 miliardi
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
Art. 5.
Albi degli enti di servizio civile
1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile e' tenuto
l'albo nazionale al quale possono iscriversi gli enti e le
organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3,
della legge 6 marzo 2001, n. 64.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
istituiscono, rispettivamente, albi su scala regionale e provinciale,
nei quali possono iscriversi gli enti e le organizzazioni in possesso
dei requisiti di cui al comma 1, che svolgono attivita'
esclusivamente in ambito regionale e provinciale.
3. Fino all'istituzione degli albi di cui al comma 2, gli enti e le
organizzazioni sono temporaneamente iscritti nel registro di cui al
comma 1 al solo fine di consentire la presentazione dei progetti.
4. Presso l'Ufficio nazionale e' mantenuta la Consulta nazionale
per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione,
riferimento e confronto di cui all'articolo 10 della legge 8 luglio
1998, n. 230.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove
non abbiano provveduto, possono istituire analoghi organismi di
consultazione, riferimento e confronto nell'ambito delle loro
competenze.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 6 marzo
2001, n. 64:
"Art. 3 (Enti e organizzazioni privati). - 1. Gli enti
e le organizzazioni privati che intendono presentare
progetti per il servizio civile volontario devono possedere
i seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) capacita' organizzativa e possibilita' d'impiego
in rapporto al servizio civile volontario;
c) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e
le finalita' di cui all'art. 1;
d) svolgimento di un'attivita' continuativa da almeno
tre anni.".
- Il testo dell'art. 10 della legge 8 luglio 1998, n.
230, e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile e' istituito e tenuto l'albo degli enti e
delle organizzazioni convenzionati di cui all'art. 8, comma
2. Allo stesso Ufficio e' affidata la tenuta della lista
degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il servizio
civile e' istituita la Consulta nazionale per il servizio
civile quale organismo permanente di consultazione,
riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.
3. La Consulta e' formata da un rappresentante del
Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro
rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello
nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di
enti convenzionati distribuiti su base territoriale
nazionale, da quattro delegati di organismi rappresentativi
di obiettori operanti su base territoriale nazionale,
nonche' da due rappresentanti scelti nelle amministrazioni
dello Stato coinvolte.
4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale per
il servizio civile sulle materie di cui all'art. 8, comma
2, lettere a), c), e), i) e l), nonche' sui criteri e
sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di
convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e
l'attivita' della consulta.".
Art. 6.
Progetti
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
la Conferenza Stato-regioni e la Consulta nazionale di cui
all'articolo 5, comma 4, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
caratteristiche a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio
civile, da realizzare sia in Italia che all'estero, sentito, per
questi ultimi, il Ministero degli affari esteri.
2. I progetti presentati dagli enti o organizzazioni registrati ai
sensi dell'articolo 5 contengono gli obiettivi che si intendono
perseguire, le modalita' per realizzarli, il numero di giovani che si
intendono impiegare, la durata del servizio nei limiti di cui
all'articolo 3, com-mi 3 e 4, nonche' i criteri e le modalita' di
selezione degli aspiranti, senza discriminazione dovuta al sesso.
3. I progetti di cui al comma 2 possono prevedere altresi'
particolari requisiti fisici e di idoneita' per l'ammissione al
servizio civile sulla base di criteri stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2,
comma 5, della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero in base a quanto
previsto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
4. L'Ufficio nazionale esamina ed approva i progetti di rilevanza
nazionale, presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato e
dagli enti pubblici e privati nazionali, sentite le regioni, le
province autonome interessate, nonche' quelli di servizio civile
all'estero.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
esaminano ed approvano i progetti presentati dagli enti ed
organizzazioni che svolgono attivita' nell'ambito delle competenze
regionali o delle province autonome sul loro territorio, avendo cura
di comunicare all'Ufficio nazionale, in ordine di priorita', i
progetti approvati entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di
riferimento. Entro trenta giorni dalla comunicazione l'Ufficio
nazionale esprime il suo nulla-osta.
6. L'Ufficio nazionale e le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano curano, nell'ambito delle rispettive competenze,
il monitoraggio, il controllo e la verifica dell'attuazione dei
progetti.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono annualmente all'Ufficio nazionale una relazione
sull'attivita' effettuata.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo
2001, n. 64, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 7.
Definizione annuale del numero massimo di giovani da ammettere al
Servizio civile nazionale
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina, in base
alla programmazione annuale delle risorse di cui all'articolo 4,
comma 1, il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a
prestare servizio civile su base volontaria nell'anno solare
successivo, tenendo conto del numero di giovani da impiegare sulla
base dei progetti approvati a livello nazionale e regionale ai sensi
dell'articolo 6.
Art. 8.
Rapporto di servizio civile
1. Nel limite massimo dei giovani da ammettere al servizio civile
di cui all'articolo 7, gli enti o le organizzazioni ammesse stipulano
contratti con i soggetti selezionati, al fine dell'impiego nei
progetti approvati.
2. Le domande di ammissione al servizio civile, redatte in base
agli schemi predisposti dall'Ufficio nazionale per il servizio
civile, contengono l'indicazione dello specifico progetto in
relazione al quale si intende prestare servizio civile e sono
presentate all'ente al fine della selezione. Le domande non accolte
possono essere ripresentate. Non puo' presentare domanda il giovane
che ha in corso con l'ente rapporti di lavoro subordinato e di
collaborazione coordinata e continuativa ovvero che abbia avuto tali
rapporti nell'anno precedente.
3. Coloro i quali hanno prestato Servizio civile nazionale non
possono presentare ulteriore domanda.
4. I contratti prevedono il trattamento economico e giuridico in
conformita' all'articolo 9, comma 2. Nei contratti sono altresi'
stabiliti la durata e le modalita' di svolgimento del servizio anche
in relazione all'articolazione dell'orario, coerentemente con quanto
previsto nel relativo progetto.
5. Il contratto redatto in base agli schemi predisposti
dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e sottoscritto dalle
parti, e' inviato al medesimo Ufficio ovvero alle regioni o alle
province autonome di Trento e di Bolzano. Verificata la sussistenza
delle condizioni di legge e dei requisiti di cui all'articolo 3, il
contratto e' approvato. Dell'approvazione le regioni danno immediata
notizia all'Ufficio nazionale, trasmettendo copia del contratto. Il
contratto approvato acquista efficacia ed e' denominato contratto per
il Servizio civile nazionale.
6. Presso l'Ufficio nazionale e' conservata copia dei contratti
approvati ai sensi del presente articolo.
7. Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza
demerito, l'Ufficio nazionale o le regioni o le province autonome
rilasciano un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del
servizio civile.
Art. 9.
Trattamento economico e giuridico
1. L'attivita' svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile
non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta
la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle
liste di mobilita'.
2. Agli ammessi a prestare attivita' in un progetto di servizio
civile compete un assegno per il servizio civile, pari al trattamento
economico previsto per i volontari di truppa in ferma annuale di cui
all'articolo 2, com-ma 4-bis del decreto-legge 21 aprile 1999, n.
110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n.
186, nonche' le eventuali indennita' da corrispondere in caso di
servizio civile all'estero nella misura pari a quella attribuita per
il Paese di destinazione ai volontari in ferma annuale dell'Esercito.
In ogni caso non sono dovuti i benefici volti a compensare la
condizione militare.
3. L'Ufficio nazionale, tramite l'ISVAP, provvede a predisporre
condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo
svolgimento del servizio civile.
4. Il periodo di servizio civile e' riconosciuto valido, a tutti
gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione
dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del
settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalita' con le
quali la legislazione vigente riconosce il servizio militare
obbligatorio con onere, per il personale volontario, a carico del
Fondo nazionale per il servizio civile.
5. L'assistenza sanitaria agli ammessi a prestare attivita' di
servizio civile e' fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il
servizio civile sono rilasciate gratuitamente da parte delle
strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico
del Fondo nazionale.
6. Il personale femminile del Servizio civile nazionale e' sospeso
dall'attivita' a decorrere dalla comunicazione da parte
dell'interessata all'Ufficio nazionale, alla regione o alla provincia
autonoma della certificazione medica attestante lo stato di
gravidanza e fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dalla data di sospensione del
servizio a quella della sua ripresa e' corrisposto l'assegno di cui
al comma 2, ridotto di un terzo, a carico del Fondo nazionale.
7. I dipendenti di amministrazioni pubbliche che svolgono il
servizio civile ai sensi del presente decreto legislativo, sono
collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni. In questo caso,
il periodo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini
della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti
periodici di stipendio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20
della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Gli oneri gravano sul Fondo
nazionale.
8. I titolari dell'attestato di cui all'articolo 8, com-ma 7, sono
equiparati ai volontari di truppa in ferma annuale.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4-bis, del
decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186:
"4-bis. Allo scopo di incentivare il reclutamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
1997, n. 332, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 65,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa
in ferma breve delle Forze armate possono essere anche
reclutati tra i soggetti che abbiano contratto la ferma
volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni:
a) i predetti soggetti possono contrarre una ferma
volontaria di un anno. Essi sono disponibili per
l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unita' dislocati
su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati
anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi
previsti e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi
di leva;
b) ai soggetti di cui alla lettera a) si applicano le
norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni
regolamentari valide per i volontari in ferma breve al
primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue:
1) ai predetti soggetti compete una paga
equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata, in
relazione alla disponibilita' di cui alla lettera a) ed ai
rischi connessi con l'attivita' addestrativa ed operativa,
di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga
corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo
anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera
a), non compete alcun premio di congedamento;
2) ai predetti soggetti si applicano le norme per
il proscioglimento valide per i volontari in ferma breve di
tre anni. In caso di proscioglimento, a domanda, di ufficio
o d'autorita', il periodo di servizio prestato in qualita'
di volontario in ferma annuale non e' valido ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di leva;
3) i predetti soggetti possono partecipare al
reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n. 332. Qualora il personale in questione non possa essere
sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle
prove di selezione previste per il reclutamento quale
volontario in ferma breve, puo', a domanda, chiedere il
prolungamento della ferma contratta per il periodo
strettamente necessario allo svolgimento delle suddette
prove di selezione ed eventualmente al successivo transito
in ferma breve che potra' avvenire, pertanto, senza
soluzione di continuita'. Il mancato superamento, nel corso
del periodo di prolungamento della ferma, di una delle
prove di selezione comportera' il collocamento in congedo
dell'interessato.".
- L'art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, detta
disposizioni relative alla "Riduzione dei ticket e norme in
materia di assistenza farmaceutica". In particolare, ai
fini del presente decreto legislativo, risulta utile il
comma 1, il cui testo viene di seguito riportato:
"Art. 68 (Riduzione dei ticket e norme in materia di
assistenza farmaceutica). - 1. A decorrere dal 1 gennaio
1999 e fino all'applicazione delle norme concernenti le
modalita' di partecipazione al costo delle prestazioni di
cui all'art. 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.
124, non e' dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa
per ricetta per le prescrizioni relative alle prestazioni
di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre
prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale.
Non e' dovuta dagli assistiti la quota fissa per ricetta
per le prescrizioni diagnostiche e specialistiche inerenti
la certificazione di idoneita' per servizio civile presso
ente convenzionato con il Ministero della difesa.".
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
"Art. 16 (Divieto di adibire al lavoro le donne). - 1.
E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del
parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di
congedo di maternita' dopo il parto.".
"Art. 17 (Estensione del divieto). - 1. Il divieto e'
anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando
le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi
gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con
propri decreti dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali
nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione
del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto
di lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, competente per territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puo'
disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi
dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di
astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 16,
per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dal
servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o
di preesistenti forme morbose che si presume possano essere
aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano
ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad
altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e
12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del
comma 2 e' disposta dal servizio ispettivo del Ministero
del lavoro, secondo le risultanze dell'accertamento medico
ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovra' essere
emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza
della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c)
del comma 2 puo' essere disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della
lavoratrice, qualora nel corso della propria attivita' di
vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno
luogo all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi previsti dal
presente articolo sono definitivi.".
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge
24 dicembre 1986, n. 958:
"Art. 20 (Riconoscimento del servizio militare). - 1.
Il periodo di servizio militare e' valido a tutti gli
effetti per l'inquadramento economico e per la
determinazione della anzianita' lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale del settore pubblico.".
Art. 10.
Doveri e incompatibilita'
1. I soggetti impiegati in progetti di servizio civile sono tenuti
ad assolvere con diligenza le mansioni affidate secondo quanto
previsto dal contratto di cui all'articolo 8.
2. La prestazione del servizio civile e' incompatibile con lo
svolgimento di qualsiasi attivita' di lavoro subordinato o autonomo.
Art. 11.
Formazione al servizio civile
1. La formazione ha una durata complessiva non inferiore ad un mese
e consiste in una fase di formazione generale al servizio ed in una
fase di formazione specifica presso l'ente o l'organizzazione di
destinazione.
2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a
corsi di preparazione consistenti anche in un periodo di formazione
civica e di protezione civile ed ha la durata minima di 30 ore.
3. I corsi di cui al comma 2 sono organizzati dall'Ufficio
nazionale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, anche a livello provinciale o interprovinciale, che possono
avvalersi anche degli enti dotati di specifiche professionalita'.
L'Ufficio nazionale, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la
Consulta nazionale di cui all'articolo 5, comma 4, definisce i
contenuti base per la formazione ed effettua il monitoraggio
dell'andamento generale della stessa.
4. La formazione specifica, della durata minima di 50 ore, e'
commisurata sia alla durata che alla tipologia di impiego e deve
essere svolta nel periodo iniziale di prestazione del servizio.
Art. 12
Servizio civile all'estero
1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono essere inviati
all'estero anche per brevi periodi e per le finalita' previste
dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 6 marzo 2001, n.
64, nelle forme stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
2. Al fine dell'eventuale verifica preventiva e successiva dei
progetti da realizzare all'estero, nonche' del loro monitoraggio, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' ricorrere, attraverso il
Ministero degli affari esteri e di intesa con esso al supporto degli
uffici diplomatici e consolari all'estero.
Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera e), della
legge 6 marzo 2001, n. 64, e' riportato nella nota all'art.
1.
Art. 13.
Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 7,
l'Ufficio nazionale, le regioni e le province autonome, nei limiti
delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con
associazioni di imprese private, con associazioni di rappresentanza
delle cooperative e con altri enti senza finalita' di lucro, al fine
di favorire il collocamento nel mercato del lavoro di quanti hanno
svolto il servizio civile.
2. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato, salvo
quanto previsto dal comma 4, e' valutato nei pubblici concorsi con le
stesse modalita' e lo stesso valore del servizio prestato presso enti
pubblici.
3. Le universita' degli studi possono riconoscere crediti formativi
ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per
attivita' formative prestate nel corso del servizio civile, rilevanti
per il curriculum degli studi.
4. A decorrere dal 1 gennaio 2006, nei concorsi relativi
all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve
di posti nella misura del 10 per cento per coloro che hanno svolto
per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attivita'
istituzionali di detti Corpi. A tal fine sono comunque fatti salvi i
requisiti di ammissione previsti da ciascuna Amministrazione.
5. La cessazione anticipata del rapporto di servizio civile
comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente articolo,
salva l'ipotesi in cui detta interruzione avvenga per documentati
motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio ed il
servizio prestato sia pari ad almeno sei mesi.
Art. 14.
Norme finali
1. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della
legge 14 novembre 2000, n. 331, e con le modalita' previste
dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215, e' ripristinato anche il servizio civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni.
2. Nel periodo transitorio di cui al capo II della legge 6 marzo
2001, n. 64, e fino alla data di sospensione del servizio
obbligatorio di leva, il documento di programmazione annuale
dell'Ufficio nazionale, previsto all'articolo 4, stabilisce la quota
parte del Fondo nazionale da destinare prioritariamente al servizio
civile previsto dalla legge n. 230 del 1998. Nel medesimo periodo il
contingente annuale e' determinato secondo le modalita' previste
dall'articolo 6 della citata legge n. 64 del 2001.
3. Il presente decreto entra in vigore dal 1 giugno 2004.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro
degli affari esteri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con
il Parlamento
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Sirchia, Ministro della salute
Maroni, Ministro del lavo-ro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331:
"Le finalita' di cui all'art. 1 sono assicurate da:
a) ufficiali in servizio permanente, di cui all'art.
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
b) sottufficiali in servizio permanente, di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
c) volontari di truppa, distinti in volontari in
servizio permanente, di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma
volontaria prefissata;
d) personale dell'Arma dei carabinieri;
e) personale del Corpo della Guardia di finanza, nei
limiti di cui all'art. 1 della legge 23 aprile 1959, n.
189;
f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo
quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di
coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia
insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di
organico mediante il richiamo in servizio di personale
militare volontario cessato dal servizio da non piu' di
cinque anni, nei seguenti casi:
1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai
sensi dell'art. 78 della Costituzione;
2) qualora una grave crisi internazionale nella
quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione
della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale
giustifichi un aumento della consistenza numerica delle
Forze armate.
2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti
dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di dieci mesi,
prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello
stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio
gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento
civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
"Art. 7 (Sospensione del servizio di leva). - 1. Il
servizio obbligatorio di leva e' sospeso a decorrere dal 1
gennaio 2007. Fino al 31 dicembre 2006, le esigenze delle
Forze armate sono soddisfatte ricorrendo ai giovani
soggetti alla leva nati entro il 1985.
2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa
chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva e'
annualmente ripartito, con decreto del Ministro della
difesa, tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle
capitanerie di porto il decreto e' adottato di concerto con
il Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f),
della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva
e' ripristinato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 6 marzo
2001, n. 64:
"Art. 6 (Determinazione del contingente). - 1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare ai sensi dell'art. 9, comma 2-quater, della legge
8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni, e'
stabilita, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del
Fondo nazionale per il servizio civile, la consistenza del
contingente dei giovani ammessi al servizio civile nel
periodo previsto dall'art. 4, includendovi prioritariamente
i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai
sensi della predetta legge n. 230 del 1998.
2. Il Ministero della difesa, sulla base di intese con
l'Ufficio nazionale per il servizio civile, trasmette a
quest'ultimo i nominativi dei giovani di cui all'art. 5,
comma 1.".
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato