IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, ed, in particolare, l'art.
41 recante norme di riassetto in materia di telecomunicazioni;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed, in particolare, l'art. 41
recante norme in materia di tecnologie delle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n.
447;
Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2003, recante modifica
del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2003;
Vista la delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni (di seguito l'Autorita) n. 467/00/Cons del 19 luglio
2000, «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 236/01/Cons «Regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di
comunicazioni» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30
giugno 2001;
Vista la raccomandazione della Commissione europea relativa alla
armonizzazione della fornitura dell'accesso Radio-LAN del pubblico
alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica nella
Comunita' del 20 marzo 2003, che prevede la possibilita' di un regime
di autorizzazione generale per la fornitura di tali servizi;
Considerato che, secondo quanto previsto dalla citata
raccomandazione, non devono esistere discriminazioni tra i vari
sistemi Radio-LAN e le altre tecnologie che danno accesso alle reti e
ai servizi di comunicazione e che le condizioni di accesso alla
proprieta' pubblica e privata da parte dei fornitori di servizi di
accesso Radio-LAN del pubblico sono subordinate alle norme in materia
di concorrenza stabilite dal trattato e, ove pertinente, alle
disposizioni della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio quadro del 7 marzo 2002 (direttiva quadro);
Tenuto conto delle competenze dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni in materia di telecomunicazioni stabilite dalla
normativa vigente;
Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 e considerato
che il regime dell'autorizzazione generale per la fornitura
dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di
comunicazione elettronica nella Comunita' e' conforme ai principi
delle direttive medesime;
Considerato che ai sensi della direttiva 2002/20/CE (direttiva
autorizzazioni) ogniqualvolta sia possibile e soprattutto qualora il
rischio di interferenze dannose sia trascurabile, l'uso delle
frequenze non deve essere subordinato alla concessione di diritti
individuali d'uso;
Considerato che le applicazioni Radio-LAN utilizzano frequenze ad
uso collettivo che non hanno diritto a protezione e non debbono
provocare interferenze ad altri servizi e che, pertanto, l'uso delle
relative frequenze non va subordinato alla concessione di diritti
d'uso individuali;
Considerata l'opportunita' di fissare le condizioni per il rilascio
delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico
dell'accesso Radio-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni,
in accordo con l'art. 1 del citato decreto 20 febbraio 2003
modificativo del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e
nelle more dell'adozione della normativa di recepimento delle citate
direttive europee prevista dall'art. 41 della legge 1° agosto 2002,
n. 166;
Sentiti gli operatori di telecomunicazioni e le associazioni
rappresentative del settore in audizione congiunta con l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni in data 17 aprile 2003;
Visto il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni
espresso nell'adunanza n. 182 del 22 maggio 2003;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «Radio Local Area Network (di seguito denominate "Radio LAN"
o
"R-LAN")»: un sistema di comunicazioni in rete locale mediante
radiofrequenze che utilizza apparati a corto raggio secondo le
caratteristiche di armonizzazione e tecniche previste dal vigente
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, nelle seguenti bande
di frequenza: 2.400,0-2.483,5 MHz (brevemente banda a 2.4 GHz),
5.150-5.350 MHz, 5.470-5.725 MHz (brevemente bande a 5 GHz)»;
b) «access point»: strumento di accesso per un numero variabile
di utenti tra la rete Radio-LAN e la struttura di rete di
telecomunicazioni;
c) «codici di abilitazione e identificazione»: codici forniti
dall'impresa autorizzata all'abbonato per identificarlo univocamente
e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite l'access
point;
d) «autorizzazione generale»: un'autorizzazione che e' ottenuta
su semplice dichiarazione di inizio attivita'.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318.
Art. 2.
Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento fissa le condizioni per il
conseguimento dell'autorizzazione generale per la fornitura,
attraverso le applicazioni Radio-LAN nella banda 2,4 GHz o nelle
bande 5 GHz, dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di
telecomunicazioni, in locali aperti al pubblico o in aree confinate a
frequentazione pubblica quali aeroporti, stazioni ferroviarie e
marittime e centri commerciali.
2. Ai fini della limitazione delle interferenze dannose ad altri
servizi previsti dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
gli access point operanti nella banda 5.150-5.350 MHz possono essere
installati all'interno di edifici secondo le caratteristiche tecniche
di cui alla nota 184 del Piano nazionale di ripartizione delle
frequenze come modificato dal decreto del Ministro delle
comunicazioni 20 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 50 del 1° marzo 2003.
Art. 3.
Procedura per il conseguimento dell'autorizzazione generale
1. La fornitura del servizio di cui all'art. 2 subordinata ad
un'autorizzazione generale secondo le condizioni di cui all'art. 6.
2. Il soggetto che intende fornire il servizio di cui all'art. 2,
avente sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi dello Spazio
economico europeo (SEE), in uno dei Paesi appartenenti
all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), o in altri Paesi con
i quali vi siano accordi di reciprocita' nel settore disciplinato dal
presente provvedimento, fara' comunque salva ogni eventuale
limitazione derivante da accordi internazionali, e' tenuto a
presentare al Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato
«Ministero», una dichiarazione comprensiva di tutte le informazioni
necessarie a verificare la conformita' alle condizioni di cui
all'art. 6. La predetta dichiarazione, che deve attenersi a quanto
indicato nell'allegato A) al presente decreto, costituisce denuncia
di inizio attivita' e da' titolo ad avviare il servizio
contestualmente alla sua presentazione.
3. Il soggetto richiedente allega alla dichiarazione la
documentazione di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) della
delibera dell'Autorita' n. 467/00/Cons. Il soggetto che abbia
precedentemente ottenuto una o piu' autorizzazioni all'offerta al
pubblico di servizi di telecomunicazioni, puo' presentare la
dichiarazione facendo riferimento alla documentazione gia' esibita,
nei limiti della prevista validita'.
4. I soggetti autorizzati sono obbligati all'iscrizione al registro
degli operatori di comunicazione, previsto dall'art. 1, comma 6,
lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo le
disposizioni della delibera dell'Autorita' n. 236/0l/Cons e
successive modificazioni.
5. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui al
presente articolo, comunicano entro trenta giorni al Ministero ogni
variazione delle informazioni contenute nella stessa e nella relativa
documentazione allegata.
Art. 4.
Contributi
1. I diritti amministrativi imposti ai soggetti autorizzati ad
offrire il servizio di cui all'art. 2 coprono esclusivamente i costi
ammistrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione
del regime di autorizzazione generale.
2. La misura di tali contributi sara' fissata con apposito
provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti.
Art. 5.
Validita' e cessione dell'autorizzazione generale
1. L'autorizzazione generale di cui all'art. 3 ha una durata non
superiore a nove anni a decorrere dalla data di notifica della
dichiarazione di cui al medesimo articolo ed e' rinnovabile, previa
nuova dichiarazione presentata con almeno trenta giorni di anticipo
rispetto alla scadenza.
2. La scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di
validita' dell'autorizzazione generale.
3. L'autorizzazione generale non puo' essere ceduta a terzi senza
l'assenso del Ministero volto a verificare la sussistenza dei
requisiti in capo all'impresa cessionaria, per il rispetto delle
condizioni di cui all'autorizzazione medesima.
Art. 6.
Condizioni dell'autorizzazione generale
1. Il soggetto titolare dell'autorizzazione generale per la
fornitura, attraverso le applicazioni Radio-LAN, dell'accesso del
pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, e' tenuto a
soddisfare le seguenti condizioni:
a) l'utilizzazione di apparecchiature conformi a quanto previsto
dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 268, di recepimento della
direttiva 1999/5/CE;
b) la sicurezza delle operazioni di rete, il mantenimento
dell'integrita' della rete, l'interoperabilita' dei servizi nonche'
la protezione dei dati; a tal fine l'interconnessione tra reti
Radio-LAN ammessa esclusivamente attraverso reti pubbliche di
telecomunicazioni; e' ammesso il collegamento tra gli access point
appartenenti alla medesima Radio-LAN limitatamente all'ambito
geografico locale definito all'art. 2, comma 1 e nel rispetto delle
caratteristiche tecniche previste dal vigente Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze;
c) la fornitura delle informazioni necessarie per verificare il
rispetto delle condizioni stabilite ed a fini statistici;
d) il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della
salute pubblica e dell'ambiente, ivi incluso il rispetto dei tetti
previsti per le emissioni elettromagnetiche;
e) l'utilizzazione delle frequenze di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) esclusivamente secondo le caratteristiche di
armonizzazione e tecniche previste dal vigente Piano nazionale di
ripartizione delle frequenze, con l'esclusione di utilizzo delle
medesime per scopi di interconnessione;
f) l'assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni
previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze
nelle bande di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), senza alcun
diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni;
g) la pubblicizzazione delle condizioni di offerta del servizio,
incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualita' e
alla disponibilita' del servizio nonche' le relative variazioni delle
condizioni stesse;
h) l'istituzione di una procedura per la trattazione dei reclami;
i) il pagamento dei contributi, ove previsti;
j) la fornitura di fatture dettagliate e documentate, ove
applicabile in funzione della tipologia del servizio offerto;
k) l'adozione di opportuni codici di abilitazione e
identificazione per identificare univocamente l'abbonato e
verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite l'access
point;
l) il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica
sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorita' giudiziaria ai
sensi dell'art. 7, comma 13 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318 del 1997;
m) il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione,
come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC;
n) il rispetto delle eventuali disposizioni emanate
dall'Autorita' in materia di accesso, condivisione degli apparati e
delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva
concorrenza.
2. In particolare il soggetto di cui al comma 1 e' tenuto al
rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva
97/66/CE ed alle successive modificazioni di cui alla direttiva
2002/58/CE, quando recepita nell'ordinamento nazionale, che
disciplinano gli aspetti legati alla sicurezza ed alla riservatezza
delle reti e dei servizi.
Art. 7.
Controlli e verifiche - Disposizioni sanzionatorie Conciliazione e
risoluzione delle controversie
1. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive
competenze, possono procedere all'attuazione di controlli periodici
per la verifica del rispetto delle condizioni di cui al presente
decreto.
2. In caso di inosservanza delle condizioni previste per le
autorizzazioni generali di cui al presente decreto si applicano le
disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e all'art. 25 della legge
24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 13 della legge 21
dicembre 1999, n. 526.
3. Le procedure di conciliazione e risoluzione delle controversie
sono disciplinate dall'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le imprese gia' autorizzate all'esercizio sperimentale del
servizio di fornitura, attraverso le applicazioni Radio-LAN,
dell'accesso del pubblico alle reti e ai servizi di telecomunicazioni
mediante l'impiego delle frequenze 2.400-2.483,5 MHz, cessano la
sperimentazione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del
presente decreto.
2. I titoli abilitativi di cui al presente decreto verranno
adeguati alla normativa comunitaria in corso di recepimento di cui
alle premesse, in materia di comunicazioni elettroniche.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2003
Il Ministro: Gasparri
Allegato A
Il sottoscritto:
Cognome....;
Nome....;
Luogo e data di nascita....;
Residenza e domicilio....;
Cittadinanza....;
Societa/Ditta....;
Nazionalita'....;
Sede....;
Codice fiscale e partita I.V.A.....
Dati del rappresentante legale:
Cognome e nome....;
Luogo e data di nascita....;
Residenza e domicilio....;
Codice fiscale....
Dichiara:
di voler offrire al pubblico il seguente servizio di
telecomunicazioni, mediante utilizzo di frequenze collettive R-LAN
operanti nelle bande a 2,4 e 5 GHz: (descrivere il servizio);
&ul; &ul;;
che tale servizio verra' offerto al pubblico a partire dalla
data del ....
Si impegna ad osservare le disposizioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318:
a rispettare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente
provvedimento, ivi comprese le misure adottate dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni;
a comunicare entro trenta giorni al Ministero ogni modifica al
contenuto della presente dichiarazione;
al pagamento dei contributi previsti;
ad ottemperare a tutte le norme adottate ai fini della
sicurezza pubblica o per l'adeguamento delle interfacce alla
normativa nazionale o comunitaria.
Dichiara, inoltre, di utilizzare le seguenti apparecchiature di
telecomunicazioni:
a) tipo e modello....;
b) ubicate in....,
e di adottare il seguente codice di identificazione e abilitazione:
.... ....
Descrive nel seguito i collegamenti alle reti pubbliche: ....
....
Data .......................
Firma ...............
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato