IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 67, primo comma, del testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, che prevede
l'obbligo del pagamento annuale di un contributo di vigilanza da
parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e delle imprese di
assicurazione e di capitalizzazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e, in particolare, l'art. 25, secondo
comma, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo
13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme
sull'ISVAP, il quale ha previsto che il contributo e' versato
direttamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP), istituito con l'art. 3
della suddetta legge, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze
da emanare entro il 30 giugno, e che lo stesso Ministro e'
autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a
coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, 11 giugno 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1999 ed, in
particolare, l'art. 2, comma 2, concernente le modalita' di
versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza a decorrere
dall'anno 2000;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
14 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del
24 giugno 2002, con il quale sono state determinate la misura e le
modalita' di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per
l'anno 2002;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione del
contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e
riassicurazione per l'anno 2003 nella misura e con le modalita' di
versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;
Visto il provvedimento del presidente dell'ISVAP 18 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2001, con
il quale e' stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione
nella misura del sette per cento dei premi, escluse le tasse e le
imposte, incassati nell'esercizio 2002 dalle imprese di assicurazione
e di riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e
degli oneri di qualsiasi natura e specie posti a carico delle stesse
imprese;
Visto il verbale del consiglio dell'ISVAP, reso nella seduta del
14 novembre 2002, con il quale e' stato approvato il bilancio di
previsione della spesa per il 2003, pari a euro 41.512.000,00;
Vista la comunicazione dell'ISVAP del 27 maggio 2003, con la quale
viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2003 pari a
euro 33.290.394,00, con l'utilizzo integrale dell'avanzo di
amministrazione e di altre entrate non contributive nonche' viene
reso noto l'ammontare dei premi incassati nell'anno 2002,
rispettivamente dalle imprese che esercitano i rami
dell'assicurazione diretta e l'attivita' di sola riassicurazione;
Decreta:
Art. 1.
1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2003 all'ISVAP, ai
sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n.
576, come sostituito dall'art. 4, comma 26, del predetto decreto
legislativo n. 373 del 1998, dalle imprese di assicurazione nazionali
e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto
all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, e'
stabilito nella misura dello 0,42 per mille dei premi incassati
nell'esercizio 2002, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni
di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.
2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2003 dovuto dalle imprese
nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere
operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano
esclusivamente l'attivita' di riassicurazione, e' stabilito nella
misura dello 0,10 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2002.
3. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui
al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2002 dalle
imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri
di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con
provvedimento dell'ISVAP 18 dicembre 2001, in misura pari al 7 per
cento dei predetti premi.
Art. 2.
1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2003, di cui all'art. 1,
e' versato dalle imprese di assicurazione e riassicurazione entro il
31 luglio 2003, al netto della rata di acconto versata entro il
31 gennaio 2003, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del
Ministro delle finanze 11 giugno 1999.
Art. 3.
1. L'ISVAP provvede a comunicare alle singole imprese l'importo
dovuto e la banca incaricata della riscossione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 giugno 2003
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato