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Gazzetta Ufficiale N. 15 del 20 Gennaio 2003

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 dicembre 2002
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'elenco delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Ministro della sanita' 27 luglio 1992 ed aggiornamento degli elenchi delle specialita' medicinali di cui al decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 4 dicembre 1996.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 luglio 1992
riportante le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189
del 12 agosto 1992;
Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia 4 dicembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre
1996, concernente gli elenchi delle specialita' medicinali registrate
sottoposte alla disciplina del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Considerato che il Consiglio della Commissione europea, nella
seduta del 6 dicembre 2001, ha stabilito che gli Stati membri devono
provvedere, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sulle
sostanze psicotrope del 1971, a sottoporre alle norme vigenti nei
singoli Stati la sostanza di tipo amfetaminico chiamata PMMA,
acronimo di Parametossimetamfetamina o
N-metil-1-(4-metossifenil)-2-aminopropano;
Considerato che la ditta Prodotti Formenti S.r.l. di Milano ha
chiesto alla Direzione generale della valutazione dei medicinali e
della farmacovigilanza del Ministero della salute l'autorizzazione
all'immissione in commercio delle specialita' medicinali "Transtec
cerotti transdermici" e "Triquisic cerotti transdermici", entrambe
contenenti come principio attivo Buprenorfina, sostanza ad attivita'
analgesico-narcotica compresa nella tabella IV di cui all'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Sentito l'Istituto superiore di sanita', che si e' espresso con
note n. 21214/BCL 12 del 12 giugno 2002 e n. 10255-10104/BCL/12 del 9
maggio 2002;
Sentito il Consiglio superiore di sanita', che si e' espresso nelle
sedute del 24 settembre 2002 e del 16 luglio 2002;
Decreta:

Art. 1.
1. Alle tabelle di cui al decreto ministeriale 27 luglio 1992
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 189
del 12 agosto 1992 e' aggiunta la seguente sostanza:
Tabella I
Parametossimetamfetamina o
N-metil-1-(4-metossifenil)-2-aminopropano (PMMA).

Art. 2.
1. Alle tabelle di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 1996
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289
del 10 dicembre 1996 sono aggiunte le seguenti specialita'
medicinali:
Tabella IV

    Buprenorfina       |  Transtec
                       |  3 cerotti transdermici 35 microgrammi/h
                       |  5 cerotti transdermici 35 microgrammi/h
                       | 10 cerotti transdermici 35 microgrammi/h
                       |  3 cerotti transdermici 52,5 microgrammi/h
                       |  5 cerotti transdermici 52,5 microgrammi/h
                       | 10 cerotti transdermici 52,5 microgrammi/h
                       |  3 cerotti transdermici 70 microgrammi/h
                       |  5 cerotti transdermici 70 microgrammi/h
                       | 10 cerotti transdermici 70 microgrammi/h
    Buprenorfina       |  Triquisic
                       |  3 cerotti transdermici 35 microgrammi/h
                       |  5 cerotti transdermici 35 microgrammi/h
                       | 10 cerotti transdermici 35 microgrammi/h
                       |  3 cerotti transdermici 52,5 microgrammi/h
                       |  5 cerotti transdermici 52,5 microgrammi/h
                       | 10 cerotti transdermici 52,5 microgrammi/h
                       |  3 cerotti transdermici 70 microgrammi/h
                       |  5 cerotti transdermici 70 microgrammi/h
                       | 10 cerotti transdermici 70 microgrammi/h

Art. 3.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2002

Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro della giustizia
Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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