IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2002, di recepimento della
direttiva 2001/59/CE recante XXVIII adeguamento al progresso tecnico
della direttiva 67/548/CEE, in materia di classificazione,
imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose;
Ritenuto necessario ovviare ad eventuali disguidi in ordine alla
data di decorrenza prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) del
decreto 14 giugno 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 6 viene sostituita dalla
seguente:
a) a decorrere dal trentesimo giorno dopo la pubblicazione per le
sostanze pericolose e per i preparati che esulano dal campo di
applicazione dei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 194, e 26
febbraio 2000, n. 174.
Roma, 12 dicembre 2002
Il Ministro: Sirchia
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato