La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1.
(Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto
della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione)
1. E' istituito l'Alto Commissario per la prevenzione e il
contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito
all'interno della pubblica amministrazione, di seguito denominato
"Alto Commissario", alla diretta dipendenza funzionale del Presidente
del Consiglio dei ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
3. Il Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto
a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al
fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
4. L'Alto Commissario svolge le proprie funzioni nell'osservanza
dei seguenti principi fondamentali:
a) principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione
amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;
b) libero accesso alle banche dati delle pubbliche
amministrazioni;
c) facolta' di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su
istanza delle pubbliche amministrazioni;
d) obbligo di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei
ministri, che riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
e) supporto di un ufficio composto da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando secondo i
rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio e'
equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato presso le
amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e alla Corte dei
conti nei casi previsti dalla legge;
g) rispetto delle competenze regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' del
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e successive modificazioni e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.".
Comma 4:
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
Art. 2.
(Commissione per le adozioni internazionali)
1. All'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore
minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica
esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari
a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle
associazioni familiari";
b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine,
sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici
corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione,
previsti dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983
nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Le spese per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta
a L'Aja il 29 maggio 1993, previste dall'articolo 9 della legge 31
dicembre 1998, n. 476, pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell'unita'
previsionale di base 3.1.5.1 "Fondo per le politiche sociali" dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali sono trasferite all'unita' previsionale di base 3.1.5.2
"Presidenza del Consiglio dei ministri" dello stato di previsione
del
Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione della quota
di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate dall'articolo
39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo
3 della citata legge n. 476 del 1998, e dall'articolo 4 della
medesima legge n. 476 del 1998.
Note all'art. 2:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983,
n. 184, gia' sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre
1998, n. 467, come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
"Art. 38. - 1. Ai fini indicati dall'art. 6 della
Convenzione e' costituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni
internazionali.
2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato
avente esperienza nel settore minorile ovvero di un
dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
d) un rappresentante del Ministero degli affari
esteri;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) due rappresentanti del Ministero della
giustizia;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero dell'economia e
delle finanze;
i) un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
l) tre rappresentanti della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
m) tre rappresentanti designati, sulla base di
apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno
dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.
3. Il presidente dura in carica due anni e
l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in
carica quattro anni.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre
amministrazioni pubbliche.".
Comma 3:
- Il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1998,
n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di
minori stranieri), e' il seguente:
"Art. 9. - l. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue
a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000
milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo
per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di
minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate
dall'art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184,
introdotto dall'art. 3 della presente legge, nonche'
dall'art. 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
- Il testo dell'art. 39-quater della legge 4 maggio
1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della legge
31 dicembre 1998, n. 476, ora confluito negli articoli 27 e
37 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), e' il
seguente:
"39-quater. - 1. Fermo restando quanto previsto in
altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro
che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno
diritto a fruire dei seguenti benefici:
a) l'astensione dal lavoro, quale regolata
dall'art. 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n.
903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di
eta';
b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'art.
6, secondo comma, e dall'art. 7 della predetta legge n. 903
del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto
i sei anni di eta';
c) congedo di durata corrispondente al periodo di
permanenza nello Stato straniero richiesto per
l'adozione.".
- La quota di minore entrate di cui all'art. 4 della
legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' quella relativa agli
oneri deducibili, nella misura del cinquanta per cento, da
parte dei genitori adottivi per l'espletamento della
procedura di adozione disciplinate nel Capo I del titolo
III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 10,
lettera 1-bis, decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917).
Art. 3.
(Soppressione dell'Agenzia per il servizio civile.
Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998)
1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, sono abrogati.
2. L'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e'
sostituito dal seguente:
"3. La Consulta nazionale per il servizio civile e' composta da
non piu' di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in
maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni,
pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari
del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi
rappresentativi, nonche' tra rappresentanti degli obiettori di
coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni
pubbliche coinvolte".
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 3:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e
gestionali). - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere
a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti
ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle
seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle
autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del
Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente
trasferite le corrispondenti strutture e le relative
risorse finanziarie, materiali ed umane:
a) turismo al Ministero dell'industria, commercio
e artigianato;
b) (omissis);
c) segreteria del comitato per la liquidazione
delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19,
comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;
d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al
comma 5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui
all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione
per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei
lavori pubblici;
e) diritto d'autore e disciplina della proprieta'
letteraria, nonche' promozione delle attivita' culturali,
nell'ambito dell'attivita' del Dipartimento per
l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le
attivita' culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2,
del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.
2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali
di cui agli articoli 12, lettera f) e seguenti, e 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla entrata
in vigore del presente decreto quando si tratti di
strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio
mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso
diverso, l'assunzione di responsabilita' decorre dalla
individuazione, mediante apposito decreto del Presidente
del Consiglio, delle risorse da trasferire.
3. A decorrere dalla data di inizio della
legislatura successiva a quella in cui il presente decreto
entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno,
con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i
compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle
regioni.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art.
45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri,
i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali
della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente
trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed
umane.
5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono
trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul
riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse
finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati,
nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della
Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.
6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla
diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per
i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio
sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art.
91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto
trasferimento le funzioni gia' attribuite all'Ufficio per
il sistema informativo unico, che restano assegnate alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.
7. (Abrogato).
8. (Abrogato).
9. (Abrogato).
10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio
di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della
Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio
supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli
d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.
11. Gli organi collegiali le cui strutture di
supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre
amministrazioni, operano presso le amministrazioni
medesime.".
Comma 2:
- Il testo dell'art. 10 della legge 8 luglio 1998,
n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza),
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e
gestionali). - 1. Presso l'Ufficio nazionale per il
servizio civile e' istituito e tenuto l'albo degli enti e
delle organizzazioni convenzionati di cui all'art. 8, comma
2. Allo stesso Ufficio e' affidata la tenuta della lista
degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per il
servizio civile e' istituita la Consulta nazionale per il
servizio civile quale organismo permanente di
consultazione, riferimento e confronto per il medesimo
Ufficio.
3. La Consulta nazionale per il servizio civile e'
composta da non piu' di quindici membri, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dal
Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra
rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici
e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari
del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi
rappresentativi, nonche' tra rappresentanti degli obiettori
di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle
amministrazioni pubbliche coinvolte.
4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio nazionale
per il servizio civile sulle materie di cui all'art. 8,
comma 2, lettere a), c), e), i) e l), nonche' sui criteri e
sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di
convenzione tipo.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e
l'attivita' della Consulta.".
Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in materia di formazione del personale
delle pubbliche amministrazioni)
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle universita' e
degli enti di ricerca, nell'ambito delle attivita' di gestione delle
risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di
formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o
fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze
necessarie in relazione agli obiettivi, nonche' della programmazione
delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il
piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie
necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili,
prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e
comunitarie, nonche' le metodologie formative da adottare in
riferimento ai diversi destinatari.
2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
nonche' gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30
gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo
trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non
oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione
del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie,
devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse
utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi
formativi si da' corso qualora, entro un mese dalla comunicazione,
non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione
pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi
all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 102 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000)
1. All'articolo 102 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nel comma 2, le parole: "da due esperti" sono sostituite dalle
seguenti: "da tre esperti".
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine,
sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici
corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di
amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali, previsti dal medesimo articolo 102
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel
testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Note all'art. 5:
Comma 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 102 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 102 (Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali).
1. (Omissis).
2. L'Agenzia e' gestita da un consiglio di
amministrazione, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci nominati
dall'Anci, da un presidente di provincia designato
dall'Upi, da tre segretari comunali e provinciali eletti
tra gli iscritti all'albo e da tre esperti designati dalla
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. Il consiglio
elegge nel proprio seno un presidente e un
vicepresidente.".
Art. 6.
(Servizi dei beni culturali)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, alla lettera b-bis), introdotta dall'articolo 33 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: ", i livelli retributivi
minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego" sono
soppresse.
Note all'art. 6:
Comma 1:
- Il testo della lettera b-bis) del comma 1
dell'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59), introdotta dall'art. 33 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, modificata dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il
Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue
funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni
culturali e ambientali puo':
(omissis);
b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da
quelli statali la gestione di servizi finalizzati al
miglioramento della fruizione pubblica e della
valorizzazione del patrimonio artistico come definiti
dall'art. 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, secondo modalita', criteri e garanzie
definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto
regolamento dovra' stabilire, tra l'altro: le procedure di
affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante
licitazione privata, con i criteri concorrenti dell'offerta
economica piu' vantaggiosa e della proposta di offerta di
servizi qualitativamente piu' favorevole dal punto di vista
della crescita culturale degli utenti e della tutela e
valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della
normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello
Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative
ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto
del servizio, ferma restando la riserva statali e sulla
tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il
reclutamento del personale, le professionalita' necessarie
rispetto ai diversi compiti; i parametri di offerta al
pubblico e di gestione dei siti culturali. Tali parametri
dovranno attenersi ai principi stabiliti all'art. 2, comma
1, dello Statuto dell'International Council of Museums. Con
lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la
determinazione della durata della concessione per un
periodo non inferiore a cinque anni e del canone
complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata
stabilita, da versare anticipatamente all'atto della
stipulazione della relativa convenzione nella misura di
almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve
prevedere che, all'atto della cessazione per qualsiasi
causa della concessione, i beni culturali conferiti in
gestione dal Ministero ritornino nella disponibilita' di
quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti
concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione
complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di
maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori"
collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore
a 30.000 abitanti, verra' considerata titolo di preferenza
a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata
l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria
del museo minore.".
Art. 7.
(Disposizioni in materia di mobilita'
del personale delle pubbliche amministrazioni)
1. Dopo l'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' inserito il seguente:
"Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di mobilita' del
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo
3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute
a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area,
il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire
il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali
specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo
34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione,
ad assegnare il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli
articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilita'
previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette
strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi
elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le
informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici
giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad
assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il
personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2,
nonche' collocato in disponibilita' in forza di specifiche
disposizioni normative.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di
qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui
al comma 1, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale
per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di
personale ai sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo
sono nulle di diritto. Restano ferme le disposizioni previste
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni".
2. All'articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266,
dopo le parole: "legge 19 maggio 1986, n. 224," sono inserite le
seguenti: "nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,".
3. All'articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465, dopo le parole: "per le amministrazioni statali" sono inserite
le seguenti: "e per gli uffici territoriali del Governo".
4. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto
disposto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165".
Note all'art. 7:
Comma 2:
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge
28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino
delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
disposizioni per il restante personale del Ministero degli
affari esteri, per il personale militare del Ministero
della difesa, per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore
della magistratura), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 17 (Disposizioni concernenti il trasferimento
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).
- 1. Il coniuge convivente del personale in servizio
permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e
sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di
cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonche' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorita' da
una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una
delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto,
all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel
territorio nazionale, ad essere impiegato presso
l'amministrazione di appartenenza o, per comando o
distacco, presso altre amministrazioni nella sede di
servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu'
vicina.".
Comma 3:
- Il testo del comma 9 dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465
(Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento
dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17,
comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 18 (Sezione speciale dell'albo e disciplina
della mobilita). - 1.-8. (Omissis).
9. Il Dipartimento della funzione pubblica,
utilizzando i criteri di cui al presente articolo,
predispone una ulteriore graduatoria dei funzionari non
utilmente collocati nella graduatoria per l'assegnazione di
uno dei posti scelti e di coloro che non abbiano accettato
il trasferimento. Sulla base di tale graduatoria sono
d'ufficio assegnati, rispetto alla sede ove presta servizio
il funzionario, prioritariamente nelle amministrazioni che
si trovino nell'ambito della regione, quindi in quelle
limitrofe, con preferenza, in ogni caso, per le
amministrazioni statali e per gli uffici territoriali del
Governo. In mancanza di posti disponibili il trasferimento
puo' temporaneamente avvenire anche in soprannumero. Entro
un biennio dall'assegnazione, il personale in soprannumero
e' ricollocato presso altre amministrazioni pubbliche,
prioritariamente presso quelle per le quali aveva fatto
richiesta, laddove si verifichino delle vacanze.".
Comma 4:
- Il testo del comma 19 dell'art. 43 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 43 (Dismissione di beni e diritti
immobiliari). - 1.-18. (Omissis).
19. I lavoratori, gia' dipendenti degli enti
previdenziali, addetti al servizio di portierato o di
custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi,
di proprieta' degli enti previdenziali restano alle
dipendenze dell'ente medesimo. Si applica quanto disposto
dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.".
Art. 8.
(Contratti individuali dei dirigenti incaricati
presso i collegi di revisione degli enti pubblici)
1. Alla stipula dei contratti individuali con i dirigenti
incaricati presso i collegi di revisione degli enti pubblici ai sensi
dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello
Stato nel cui interesse l'incarico viene svolto.
Nota all'art. 8:
Comma 1:
- Il testo del comma 10 dell'art. 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
1.-9. (Omissis).
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.".
Art. 9.
(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici)
1. A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti le modalita' e i criteri con i quali le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli
enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili,
nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei
delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre
amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alle finalita' del presente capo secondo le rispettive
competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.
Note all'art. 9:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), e' il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
3l dicembre 2002.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 3l gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi
da l a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800
unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi
da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti
criteri e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base
circoscrizionale corrispondente ai territori regionali
ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o
compartimentale, in relazione all'articolazione periferica
dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto
e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di
cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale
delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali
inferiori alla settima nella misura complessiva
corrispondente al personale effettivamente assunto nel
corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo
separatamente per i singoli ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti
ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione
temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente
differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da
nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la
determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce,
entro il primo semestre di ciascun anno, anche la
percentuale del personale da assumere annualmente con
contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie
contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le
Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Tale percentuale non puo' essere inferiore al 50 per
cento delle assunzioni autorizzate salvo che le
corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente
realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di
assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a
quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale.
Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di
personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del
totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere
autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con
contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a
tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti
riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a
tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di
impegno ridotto per il personale non sanitario con
qualifica dirigenziale che non sia preposto alla
titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul
trattamento economico secondo criteri definiti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non
si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni,
fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20,
programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi
ai principi di riduzione complessiva della spesa di
personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili,
realizzabili anche mediante l'incremento della quota di
personale ad orario ridotto o con altre tipologie
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni
compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le
disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre
1997 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al
comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della
legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 .
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma
115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita'
complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui
all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al
servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e'
incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di
Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia
di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima
della data di entrata in vigore della presente legge, sono
riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita'
indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita'
dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di
rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al
personale dipendente delle regioni e degli enti locali
finche' non diversamente disposto da ciascun ente con
proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art.
1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio.".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
Art. 10.
(Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. Al fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso
giurisdizionale, il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei ministri in base alle procedure di cui alla legge
23 agosto 1988, n. 400, che, alla data di entrata in vigore della
medesima legge, risulti essere in possesso dei requisiti indicati
all'articolo 38, comma 4, della citata legge, previa rinuncia
espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, puo' essere inquadrato,
a domanda e qualora superi l'apposito esame-colloquio, nelle
posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della
definizione di ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da
dipendenti dei medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti.
Tale inquadramento decorre, ai fini giuridici, dalla data di entrata
in vigore della citata legge n. 400 del 1988, e, ai fini economici,
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 427.000 euro per l'anno
2002 e 437.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Note all'art. 10:
Comma 1:
- Il testo del comma 4 dell'art. 38 della citata
legge n. 400/1988 e' il seguente:
"Art. 38 (Norme per la copertura dei posti). -
Omissis.
4. Il personale di cui al comma 3 puo' chiedere di
essere inquadrato, anche in soprannumero e previo
superamento di esame-colloquio, nella qualifica funzionale
della carriera immediatamente superiore, con il profilo
professionale corrispondente alle mansioni superiori
lodevolmente esercitate per almeno due anni, purche' in
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla
nuova qualifica ovvero, ad esclusione della carriera
direttiva, di un'anzianita' di servizio effettivo non
inferiore a dieci anni. Tale beneficio non potra' comunque
essere attribuito al personale che, per effetto di norme
analoghe a quella prevista nel presente comma, abbia
comunque fruito, anche presso le Amministrazioni di
appartenenza, di avanzamenti di carriera o promozioni a
qualifiche superiori, disposti a seguito di valutazione
delle mansioni svolte.".
Art. 11.
(Codice unico di progetto degli investimenti pubblici)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalita' di cui
all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in
particolare per la funzionalita' della rete di monitoraggio degli
investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, e'
dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti
amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via
telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, disciplina le modalita' e le procedure necessarie per
l'attuazione del comma 1.
Note all'art. 11:
Comma 1:
- Il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 1 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali) e' il seguente:
"Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici).
(Omissis).
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della
pubblica amministrazione , di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.".
Comma 2:
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
Art. 12.
(Personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al personale dell'Ente nazionale di assistenza al volo gia' in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996,
n. 665, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30 e 33
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 12:
Comma 1:
- La legge 2l dicembre 1996, n. 665, reca:
"Trasformazione in ente di diritto pubblico economico
dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale".
- Il testo degli articoi 30 e 33 decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
il seguente:
"Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo
consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dal comma 1.".
"Art. 33 (Eccedenze di personale e mobilita'
collettiva). (Art. 35 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 14 del decreto
legislativo n. 470 del 1993 e dall'art. 16 del decreto
legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di
personale sono tenute ad informare preventivamente le
organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare
le procedure previste dal presente articolo. Si applicano,
salvo quanto previsto dal presente articolo, le
disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed
in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5, commi 1 e 2,
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il
numero di dieci unita' si' intende raggiunto anche in caso
di dichiarazione di eccedenza distinte nell'arco di un
anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10
unita' agli interessati si applicano le disposizioni
previste dai commi 7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta
alle rappresentanze unitarie del personale e alle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione
deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima
amministrazione; del numero, della collocazione, delle
qualifiche del personale eccedente, nonche' del personale
abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per
risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi
di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale
dell'attuazione delle proposte medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede
all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e delle possibilita' di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte.
L'esame e' diretto a verificare le possibilita' di
pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o
parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni comprese
nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato
ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che
partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in
relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le
informazioni necessarie ad un utile confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In
caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono
richiedere che il confronto prosegua, per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con l'assistenza dell'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni -
ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e successive modificazioni ed integrazioni. La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni
dalla comunicazione di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono
stabilire criteri generali e procedure per consentire,
tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la
gestione delle eccedenze di personale attraverso il
passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito
della provincia o in quello diverso che, in relazione alla
distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla
situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai
contratti collettivi nazionali. Si applicano le
disposizioni dell'art. 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale
che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito
della medesima amministrazione e che non possa essere
ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non
abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi
precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in disponibilita'
restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto
di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari
all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita'
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro
emolumento retributivo comunque denominato, per la durata
massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento
dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della
determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e
della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il
diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988; n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni.".
Art. 13.
(Modifica all'articolo 10 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni, dopo il comma 2-octies e' aggiunto il
seguente:
"2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono stabilite le
modalita' di corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti
della commissione centrale ed al personale chiamato a partecipare con
compiti di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
commissione. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,
determinato nella misura massima di 42.000 euro per l'anno 2002 e di
100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero".
Note all'art. 13:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 marzo 1991, n. 82 (Nuove norme in materia di sequestri
di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei
testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il
trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia), modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45,
e modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione).
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i
Ministri interessati, e' istituita una commissione centrale
per la definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione.
2-bis. La commissione centrale e' composta da un
Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da
due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I
componenti della commissione diversi dal presidente sono
preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato
specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso
di cognizioni relative alle attuali tendenze della
criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici
che svolgono attivita' di investigazione, di indagine
preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla
criminalita' organizzata di tipo mafioso o
terroristico-eversivo.
2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre
alla proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i
provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi
gli estratti essenziali e le attivita' svolte per
l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai
provvedimenti della commissione, salvi gli estratti
essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di
protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e
la circolazione degli atti classificati, con classifica di
segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di
segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si
avvale dell'Ufficio per il coordinamento e la
pianificazione delle Forze di polizia. Per lo svolgimento
dei compiti di istruttoria, la commissione puo' avvalersi
anche del Servizio centrale di protezione di cui all'art.
14.
2-quinquies. Nei confronti dei provvedimenti della
commissione centrale con cui vengono applicate le speciali
misure di protezione, anche se di tipo urgente o
provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, non e' ammessa
la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai
sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, o dell'art. 36 del regio decreto
17 agosto 1907, n. 642.
2-sexies. Nei confronti dei provvedimenti della
commissione centrale con cui vengono modificate o revocate
le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o
provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1, l'ordinanza di
sospensione cautelare emessa ai sensi dell'art. 21 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni,
o dell'art. 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, ha
efficacia non superiore a sei mesi. Con l'ordinanza il
giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la
discussione di merito del ricorso che deve avvenire entro i
quattro mesi successivi; il dispositivo della sentenza e'
pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con
deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti
alla meta'.
2-septies. Nel termine entro il quale puo' essere
proposto il ricorso giurisdizionale ed in pendenza del
medesimo il provvedimento di cui al comma 2-sexies rimane
sospeso sino a contraria determinazione del giudice in sede
cautelare o di merito.
2-octies. I magistrati componenti della commissione
centrale non possono esercitare funzioni giudicanti nei
procedimenti cui partecipano a qualsiasi titolo i soggetti
nei cui confronti la commissione, con la loro
partecipazione, ha deliberato sull'applicazione della
misura di protezione.
2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei
gettoni di presenza ai componenti della commissione
centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
commissione. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, determinato nella misura massima di 42.000
euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".
Art. 14.
(Disposizione correttiva concernente la compatibilita'
della spesa in materia di contrattazione collettiva integrativa)
1. All'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, introdotto dall'articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai
contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
vincoli di bilancio delle amministazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3".
Note all'art. 14:
Comma 1:
- L'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
introdotto dall'art. 17, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, modificato dalla seguente legge, e' il
seguente:
"Art. 40-bis (Compatibilita' della spesa in materia
di contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni
pubbliche indicate all'art. 1, comma 2, i comitati di
settore ed il Governo procedono a verifiche congiunte in
merito alle implicazioni finanziarie complessive della
contrattazione integrativa di comparto definendo
metodologie e criteri di riscontro anche a campione sui
contratti integrativi delle singole amministrazioni. Resta
fermo quanto previsto dall'art. 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Gli organi di controllo interno indicati all'art.
48, comma 6, inviano annualmente specifiche informazioni
sui costi della contrattazione integrativa al Ministero
dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo,
uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
3. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2,
qualora dai contratti integrativi derivino costi non
compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle
amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 40, comma 3.
4. Tra gli enti pubblici non economici di cui
all'art. 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, si intendono ricompresi
anche quelli di cui all'art. 70, comma 4, del presente
decreto legislativo."
Capo II
NORME DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 15.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
"Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione
sostitutiva) - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', di cui all'articolo 19, che attesta la conformita'
all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o
conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o
di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente
essere conservato dai privati, puo' essere apposta in calce alla
copia stessa";
b) dopo l'articolo 77 e' inserito il seguente:
"Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) - 1. Le disposizioni in
materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III
si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una
certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti
le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di
pubblica utilita', di servizi e di forniture, ancorche' regolate da
norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate
dall'articolo 78".
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 16.
(Modifica al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia
di sanzioni amministrative per le violazioni
delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali)
1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) - 1. Salvo diversa
disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei
regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e'
individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689".
Capo IV
NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Art. 17.
(Gestione di fondi)
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi
alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari
di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore
della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui
medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo
approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
Note all'art. 17:
Comma 1:
- La legge 14 novembre 2000, n. 338 reca:
"Disposizioni in materia di alloggi e residenze per
studenti universitari".
Art. 18.
(Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297)
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) e'
inserito il seguente:
"2-bis) le attivita' di assistenza a soggetti individuali,
assimilati e associati ai fini della predisposizione di progetti da
presentare nell'ambito degli interventi previsti da programmi
dell'Unione europea;";
b) all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole:
"dottorato di ricerca" sono inserite le seguenti: ", nonche'
ad
assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449,";
c) all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: "Restano valide fino
alla scadenza" sono inserite le seguenti: ", integrate per quanto
necessario ai fini della gestione di tutti gli interventi di cui al
presente decreto,";
d) all'articolo 9, comma 3, le parole: "fatto salvo che per la
gestione dei contratti stipulati entro la medesima data" sono
sostituite dalle seguenti: "fatto salvo che per la gestione dei
contratti stipulati, nonche' per le attivita' istruttorie e
gestionali di natura economico-finanziaria, comprese la stipula e la
gestione dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione
presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli
articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19
novembre 1997, degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, e successive modificazioni, dell'articolo 11 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, limitatamente alle
domande presentate nell'esercizio 1997, dell'articolo 14 della legge
24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo
riferimento all'esercizio 1998, nonche' per la completa dismissione
della propria quota di partecipazione al capitale delle societa' di
ricerca istituite ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera d),
della citata legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni".
Note all'art. 18:
Comma 1:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della
disciplina delle procedure per il sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica, per la diffusione delle
tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3. Attivita' finanziabili. - 1. Sono
ammissibili per:
a) interventi di sostegno su progetti o programmi
di ricerca industriale, come definita all'art. 1, comma 2:
1) le attivita' svolte in ambito nazionale,
sulla base di progetti autonomamente presentati da soggetti
industriali, assimilati e associati;
2) le attivita' svolte nel quadro di programmi
dell'Unione europea o di accordi internazionali, sulla base
di progetti autonomamente presentati da soggetti
industriali, assimilati e associati;
2-bis) le attivita' di assistenza a soggetti
individuali, assimilati e associati ai fini della
predisposizione di progetti da presentare nell'ambito degli
interventi previsti da programmi dell'Unione europea;
3) le attivita' svolte sulla base di progetti
predisposti in conformita' a bandi emanati dal MURST per
obiettivi specifici, da parte di soggetti industriali,
assimilati e associati;
4) i contratti affidati da soggetti industriali
e assimilati ad universita', enti di ricerca, ENEA, ASI e
fondazioni private che svolgono attivita' di ricerca;
b) altri interventi di sostegno su progetto o
programma:
1) le attivita' di ricerca industriale, sviluppo
precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e
comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto
contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei
risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in
fase d'avvio, su progetto o programma presentato anche da
coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla
nuova societa';
c) interventi di sostegno all'occupazione nella
ricerca industriale, come definita ai sensi dell'art. 1,
comma 2, alla mobilita' temporanea dei ricercatori e alla
connessa diffusione delle tecnologie:
1) le assunzioni di titolari di diploma
universitario, di diploma di laurea, di specializzazione e
di dottorato di ricerca per avviamento ad attivita' di
ricerca, da parte di soggetti industriali e assimilati;
2) i distacchi temporanei di cui al comma 2;
3) l'alta formazione di ricercatori e tecnici di
ricerca operanti nel settore industriale;
4) l'assunzione, da parte di soggetti
industriali e assimilati, di oneri relativi a borse di
studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca, nonche' ad assegni di ricerca di cui all'art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel caso il
relativo programma di ricerca sia concordato con il
medesimo soggetto industriale o assimilato;
d) interventi di sostegno ad infrastrutture,
strutture e servizi per la ricerca industriale, come
definita ai sensi dell'art. 1, comma 2, e per la diffusione
delle tecnologie:
1) l'affidamento da parte di soggetti
industriali e assimilati a laboratori di ricerca esterni
pubblici e privati, dei quali si sia accertata la
qualificazione e l'idoneita', di studi e ricerche sui
processi produttivi, di attivita' applicative dei risultati
della ricerca, di formazione del personale tecnico per
l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test
sperimentali;
2) la realizzazione, l'ampliamento, la
ristrutturazione, la delocalizzazione, il riorientamento,
il recupero di competitivita', la trasformazione,
l'acquisizione di centri di ricerca, nonche' il
riorientamento e il recupero di competitivita' di strutture
di ricerca di soggetti industriali e assimilati, con
connesse attivita' di riqualificazione e formazione del
personale.".
- Il testo dell'art. 9, commi 2 e 3, del citato
decreto legislativo n. 297/1999, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 9 (Norme transitorie e finali). - (Omissis).
2. Restano valide fino alla scadenza, integrate per
quanto necessario ai fini della gestione di tutti gli
interventi di cui al presente decreto, le convenzioni in
essere alla data di entrata in vigore in materia del
presente decreto, affidate al MURST, ai sensi della
normativa vigente in materia di appalti di servizi, per le
attivita' di cui all'art. 7, comma 1.
3. Entro il 31 dicembre 1999, il MURST assume la
gestione diretta delle attivita' svolte in regime di
convenzione dall'IMI (ora San Paolo-IMI), ovvero
nell'ambito dei decreti di cui all'art. 6, comma 2, e'
deliberato l'affidamento di tali attivita' a terzi mediante
appalti di servizi ai sensi della normativa vigente in
materia. Alla scadenza del predetto termine, in caso di
assunzione della gestione diretta, ovvero alla data di
conclusione della procedura di appalto, e' risolta di
diritto la convenzione con l'Istituto mobiliare italiano
(IMI), di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n.
1089, e successive modificazioni e integrazioni, fatto
salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonche'
per le attivita' istruttorie e gestionali di natura
economico-finanaziaria, comprese la stipula e la gestione
dei contratti, relativamente alle domande di agevolazione
presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi
degli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, degli
articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni, dell'art. 11 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive
modificazioni limitatamente alle domande presentate
nell'esercizio 1997, dell'art. 14 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni, con esclusivo
riferimento all'esercizio 1998, nonche' per la completa
dismissione della propria quota di partecipazione al
capitale della societa' di ricerca istituite ai sensi
dell'art. 2, primo comma, lettera d), della citata legge n.
46 del 1982, e successive modificazioni.".
Art. 19.
(Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca,
ENEA, ISS, ISPESL e ASI)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all'articolo 4,
comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei
confronti degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanita'
(ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).
2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni,
concernente la concessione di anticipazioni da parte del Ministero
degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di
progetti di cooperazione allo sviluppo alle universita', sono
applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell'ENEA, dell'ISS,
dell'ISPESL e dell'ASI.
Note all'art. 19:
- L'art. 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione
nonche' sperimentazione organizzativa e didattica) e' il
seguente:
"Art. 66. - Le Universita', purche' non vi osti lo
svolgimento della loro funzione scientifica didattica,
possono eseguire attivita' di ricerca e consulenza
stabilite mediante contratti e convenzioni con enti
pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e
convenzioni sara' affidata, di norma, ai dipartimenti o,
qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle
cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.
I proventi delle prestazioni dei contratti e
convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti
secondo un regolamento approvato dal consiglio di
amministrazione dell'Universita', sulla base di uno schema
predisposto, su proposta del Consiglio universitario
nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
Il personale docente e non docente che collabora a
tali prestazioni puo' essere ricompensato fino a una somma
annua totale non superiore al 30 per cento della
retribuzione complessiva. In ogni caso la somma cosi'
erogata al personale non puo' superare il 50 per cento dei
proventi globali delle prestazioni.
Il regolamento di cui al secondo comma determina la
somma da destinare per spese di carattere generale
sostenute dall'Universita' e i criteri per l'assegnazione
al personale della somma di cui al terzo comma. Gli
introiti rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale
didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei
dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i
contratti e le convenzioni.
Dai proventi globali derivanti dalle singole
prestazioni e da ripartire con le modalita' di cui al
precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente
detratte le spese sostenute dall'Universita' per
l'espletamento delle prestazioni medesime.
I proventi derivati dall'attivita' di cui al comma
precedente costituiscono entrate del bilancio
dell'Universita'".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di
universita' e di ricerca scientifica e tecnologica):
"5. La materia di cui all'art. 66 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e'
rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che
possono disapplicare la predetta norma dalla data di
entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi
emanate".
- Il comma 1-bis dell'art. 5 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica) e' il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica
ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli
affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per
la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed
attivita' nel settore della cooperazione allo sviluppo, in
favore di universita' e di organizzazioni non governative
riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge
26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall'art. 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere
concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore
complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da
anticipi del 40 per cento negli anni successivi.".
Art. 20.
(Disposizioni concernenti il Consiglio
nazionale delle ricerche)
1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n.
720, i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche
in favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di
autonomia contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti
bancari ad essi intestati presso l'Istituto incaricato del servizio
di cassa. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a tali
trasferimenti in relazione all'oggettivo fabbisogno di liquidita' dei
suddetti istituti o strutture.
Note all'art. 20:
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298, concerne
"Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici.".
Art. 21.
(Disposizioni in materia di ricerca industriale)
1. Al fine di rendere possibile l'attivazione di tutti gli
strumenti di intervento nel settore della ricerca industriale
previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive
modificazioni, e di garantire altresi' il necessario sostegno
finanziario ai progetti di ricerca o formazione presentati al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto
1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
270 del 19 novembre 1997, in attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni, il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, nell'ambito delle
direttive per la ripartizione del Fondo per le agevolazioni alla
ricerca di cui all'articolo 6, comma 4, del citato decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, a riservare annualmente una quota
non inferiore al 30 per cento delle complessive disponibilita' del
Fondo stesso alla copertura degli oneri derivanti dai progetti di cui
alla medesima legge n. 46 del 1982, e successive modificazioni.
Note all'art. 21:
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1999, n.
201 prevede "Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e
tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la
mobilita' dei ricercatori.".
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5, 6 e 11
del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 8 agosto 1997 (Nuove modalita'
procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca
applicata):
"Art. 4. - 1. La domanda di finanziamento per lo
sviluppo di progetti di ricerca deve essere presentata al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica (di seguito denominato MURST), Dipartimento per
lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca,
dai soggetti indicati all'art. 3 del presente decreto. La
domanda deve essere redatta secondo lo schema ufficiale
predisposto dal MURST.
2. La domanda dovra' evidenziare, oltre agli
obiettivi intermedi e finali del progetto, i seguenti
elementi informativi:
a) l'interesse industriale all'esecuzione del
progetto, in relazione all'impatto economico-occupazionale
dei risultati perseguiti, con descrizione del mercato di
riferimento;
b) il carattere di addizionalita' del progetto
rispetto alla ordinaria attivita' di ricerca dell'impresa.
Tale elemento e' presunto per i progetti presentati da
Piccole e Medie Imprese cosi' come definite dalle norme
transitorie e finali del presente decreto;
c) la capacita' tecnico-scientifica ad assicurare
la corretta esecuzione delle attivita' di ricerca;
d) la ripartizione e la relativa valorizzazione
delle attivita' rientranti, rispettivamente, nelle
tipologie di cui ai punti a) e b) dell'art. 2 del presente
decreto.
3. Saranno considerate non ammissibili le domande
presentate dai soggetti di cui al comma 1, che risultino
morosi su operazioni di finanziamento a valere sul FSRA o
nei confronti del MURST, ovvero sottoposti a procedure
concorsuali. Il Dipartimento comunica direttamente al
proponente l'inammissibilita' della domanda, evidenziandone
le motivazioni.
4. La domanda di finanziamento dovra' essere
accompagnata dalla certificazione da parte del Presidente
del collegio sindacale della rispondenza dei dati ufficiali
dell'ultimo bilancio approvato ai parametri indicati in
allegato 1. Per le societa' che a termine di legge non
dispongono di tale organo di controllo, la stessa
certificazione verra' rilasciata dal responsabile legale.
Per i soggetti richiedenti di recente costituzione, che non
dispongono ancora di un conto economico su base annuale,
nonche' per i soggetti richiedenti che successivamente
all'approvazione dell'ultimo bilancio siano stati
interessati da operazioni di fusione, scissione o altre
modifiche sostanziali dell'assetto aziendale - delle quali
gli stessi sono tenuti a dare immediata comunicazione e
documentazione al Ministero - la certificazione della
rispondenza potra' essere effettuata sul solo parametro di
congruenza fra il capitale netto e il costo del progetto.
Per i progetti di ricerca presentati da societa' di ricerca
di cui all'art. 3, lettera d) del presente decreto, centri
di ricerca industriale di cui all'art. 3, lettera e) del
presente decreto e istituti ed enti pubblici di ricerca a
carattere regionale di cui all'art. 3, lettera g) del
presente decreto, la certificazione della rispondenza del
parametro di onerosita' della posizione finanziaria (oltre
che del rapporto dell'indebitamento finanziario netto
rispetto al fatturato) deve, almeno, riguardare la societa'
indicata per lo sfruttamento industriale dei risultati
della ricerca.
5. Il Ministero, previa verifica della regolarita'
della documentazione presentata, trasmette il progetto,
entro 30 giorni dalla data di ricevimento, al Comitato
tecnico scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46 del
1982 (di seguito denominato CTS), per la preselezione di
cui al predetto art. 7, comma 2, e all'istituto gestore del
Fondo speciale per la ricerca applicata (di seguito
denominato istituto gestore), per l'istruttoria
tecnico-economica e il giudizio di cui al medesimo art. 7,
comma 1.
6. Il CTS, che si riunisce con cadenza almeno
mensile, valuta il progetto, avvalendosi di un esperto di
settore individuato nell'ambito dello specifico albo
ministeriale, sulla base dei dati dichiarati dall'impresa e
sotto i seguenti profili:
a) effetto addizionale generato dall'intervento
richiesto;
b) novita' e originalita' delle conoscenze
acquisibili;
c) utilita' delle medesime conoscenze per
innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la
competitivita' e favoriscano lo sviluppo;
d) conformita' agli indirizzi generali sulla
ricerca applicata.
Al fine di acquisire eventuali ulteriori elementi,
il CTS, sempre avvalendosi del proprio esperto, puo'
attivare un contraddittorio con il soggetto proponente. Il
contraddittorio e' obbligatorio per i progetti il cui costo
sia superiore ai 35 miliardi di lire.
7. L'istituto gestore, entro sessanta giorni dalla
trasmissione del progetto, invia al Ministero l'esito di
una preliminare istruttoria tecnico-economica, verificando:
a) l'assenza di altri finanziamenti a valere sul
fondo a favore del progetto, nonche' delle condizioni di
cui al comma 3;
b) la congruita' delle risorse finanziarie in
ordine alla realizzazione del progetto;
c) l'attendibilita' delle ricadute
economico-occupazionali del progetto indicate dal
proponente.
8. Decorso il termine di cui al comma 7, in assenza
di comunicazioni da parte dell'istituto gestore, si intende
che l'istruttoria non abbia evidenziato elementi ostativi
per la deliberazione del Ministero.
9. Il CTS, preso atto delle valutazioni
dell'istituto gestore, entro la prima riunione successiva
alla comunicazione delle stesse, si esprime sul progetto;
in caso positivo propone al Ministero l'ammissione del
progetto stesso agli interventi del fondo.
10. Il CTS, inoltre, nel formulare la proposta di
finanziamento, indica le forme e le misure dell'intervento
sulla base dei seguenti criteri generali:
A) per quanto riguarda le attivita' di sviluppo
precompetitive, il finanziamento non puo' eccedere il 25%,
in Equivalente Sovvenzione Lorda (di seguito definita ESL),
del costo giudicato ammissibile delle attivita' stesse, e
viene concesso nelle seguenti forme:
10% dei costi riconosciuti nella forma del
contributo nella spesa;
70% dei costi riconosciuti nella forma del
credito agevolato.
B) per quanto riguarda le attivita' di ricerca
industriale, il finanziamento non puo' eccedere il 50%, in
ESL del costo giudicato ammissibile delle attivita' stesse,
e viene concesso nelle seguenti forme:
25% dei costi riconosciuti nella forma del
contributo nella spesa;
70% dei costi riconosciuti nella forma del
credito agevolato.
C) il finanziamento avviene in un periodo compreso
tra i dieci e i quindici anni. La dur