La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, recante
modifiche
urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione
forense, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3998):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro della giustizia (Castelli) il
22 maggio 2003.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 26 maggio 2003 con pareri del comitato per la
legislazione e delle commissioni I, V e VII.
Esaminato dalla II commissione il 28 maggio 2003, 3, 4,
18, 19 giugno 2003.
Esaminato in aula il 23, 25 giugno 2003 e approvato il
26 giugno 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2354):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 27 giugno 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 2 luglio 2003.
Esaminato dalla 2ª commissione il 2, 8 luglio 2003.
Esaminato in aula il 16 luglio 2003 e approvato il
17 luglio 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge n. 21 maggio 2003, n. 112, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
117 del 22 maggio 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 54.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2003, N.112
All'articolo 1:
nella rubrica, la parola: "Istituzione" e' sostituita dalla
seguente: "Modifica" e dopo le parole: "dell'articolo 9 del"
sono
inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 1, all'alinea, dopo le parole: "L'articolo 9 del" sono
inserite le seguenti: "regolamento di cui al";
al comma 1, il capoverso 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di
appello presso cui il praticante puo' sostenere gli esami di
avvocato";
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Fino al 31 dicembre 2003, il certificato di cui
all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, e' rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo
ove il praticante risulta essere iscritto alla data di entrata in
vigore del presente decreto".
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Modifica dell'articolo 22 del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36). - 1. L'articolo 22 del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36, e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Gli esami di avvocato hanno luogo
contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello.
2. I temi per ciascuna prova sono dati dal Ministro della
giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare non oltre
trenta giorni dalla pubblicazione del decreto contenente il bando di
esame, e' nominata la commissione composta da cinque membri titolari
e cinque supplenti, dei quali due titolari e due supplenti sono
avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; due
titolari e due supplenti sono magistrati, con qualifica non inferiore
a magistrato di Corte di appello; un titolare ed un supplente sono
professori ordinari o associati di
materie giuridiche presso un'universita' della Repubblica ovvero
presso un istituto superiore. La commissione ha sede presso il
Ministero della giustizia. Per le funzioni di segretario, il Ministro
nomina un dipendente dell'Amministrazione, appartenente all'area C
del personale amministrativo, come delineata dal contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, presso ogni sede di
Corte di appello, e' nominata una sottocommissione avente
composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma 3.
5. Il Ministro della giustizia nomina per la commissione e per
ogni sottocommissione il presidente e il vicepresidente tra i
componenti avvocati. l supplenti intervengono nella commissione e
nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.
6. Gli avvocati componenti della commissione e delle
sottocommissioni sono designati dal Consiglio nazionale forense, su
proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto,
assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione
annuale, di almeno un avvocato per ogni consiglio dell'ordine del
distretto. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei
consigli dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense. Gli avvocati componenti della
commissione e delle sottocommissioni non possono candidarsi ai
rispettivi consigli dell'ordine e alla carica di rappresentanti della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni
immediatamente successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono
nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle
Corti di appello.
7. Qualora il numero dei candidati che hanno presentato la
domanda di ammissione superi le trecento unita' presso ciascuna Corte
di appello, con decreto del Ministro della giustizia da emanare prima
dell'espletamento delle prove scritte, sono nominate ulteriori
sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari
a quello della sottocommissione nominata ai sensi del comma 4 e da un
segretario aggiunto.
8. A ciascuna sottocommissione non puo' essere assegnato un
numero di candidati superiore a trecento.
9. La commissione istituita presso il Ministero della giustizia
definisce i criteri per la valutazione degli elaborati scritti e
delle prove orali e il presidente ne da' comunicazione alle
sottocommissioni. La commissione e' comunque tenuta a comunicare i
seguenti criteri di valutazione:
a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione di
specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli
istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di
interdisciplinarieta';
e) relativamente all'atto giudiziario, dimostrazione della
padronanza delle tecniche di persuasione.
10. Nel caso in cui siano state rilevate irregolarita' formali,
le sottocommissioni comunicano i provvedimenti adottati alla
commissione, che se ne avvale ai fini della individuazione della
definizione della linea difensiva dell'Amministrazione in sede di
contenzioso".
2. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma
6 dell'articolo 22 del regio decretolegge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, trovano
applicazione con riferimento alla commissione e alle sottocommissioni
nominate successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 1-ter. - (Modifica all'articolo 16 del regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37). - 1. All'articolo 16, primo comma, del regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37, le parole: "alla commissione
esaminatrice" sono sostituite dalle seguenti: "alla sottocommissione
istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni"".
All'articolo 2:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il
terzo comma e' abrogato.
02. All'articolo 15, quarto comma, del regio decreto 22 gennaio
1934, n. 37, la parola: "commissioni" e' sostituita dalla seguente:
"sottocommissioni" ";
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. All'articolo 15 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, dopo
il quarto comma, sono inseriti i seguenti:
"Con successivo decreto, il Ministro della giustizia determina,
mediante sorteggio, gli abbinamenti tra i candidati individuati ai
sensi dell'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 aprile 1990, n. 101, e successive
modificazioni, e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la
correzione degli elaborati scritti.
Il sorteggio di cui al comma precedente e' effettuato previo
raggruppamento delle sedi di Corte di appello che presentino un
numero di domande di ammissione sufficientemente omogeneo, al fine di
garantire l'adeguatezza tra la composizione delle sottocommissioni
d'esame e il numero dei candidati di ciascuna sede.
La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova
scritta"".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Modifiche all'articolo 23 del regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37). - 1. All'articolo 23 del regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37, sono premessi i seguenti commi:
"Esaurite le operazioni di cui all'articolo 22, i presidenti
delle sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive
modificazioni, ne danno comunicazione al presidente della Corte di
appello il quale, anche per il tramite di persona incaricata, dispone
il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati redatti dai
candidati alla Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo
15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere effettuata la
correzione, a mezzo di consegna all'ispettore di polizia
penitenziaria appositamente delegato dal Capo del dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria.
II presidente della Corte di appello individuata ai sensi
dell'articolo 15, commi quarto e quinto, presso la quale deve essere
effettuata la correzione, riceve, anche per il tramite di persona
incaricata, le buste contenenti gli elaborati e ne ordina la consegna
ai presidenti delle sottocommissioni, i quali, attestato il corretto
ricevimento delle buste, dispongono l'inizio delle operazioni di
revisione degli elaborati ivi contenuti.
All'esito delle operazioni di correzione degli elaborati, il
presidente della Corte di appello individuata ai sensi dell'articolo
15, commi quarto e quinto, riceve dai presidenti delle
sottocommissioni di cui all'articolo 22, comma 4, del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive
modificazioni, le buste contenenti gli elaborati, i relativi verbali
attestanti le operazioni di correzione e i giudizi espressi, e ne
dispone il trasferimento alla Corte di appello di appartenenza dei
candidati, presso la quale ha luogo la prova orale. Il trasferimento
e' effettuato con le modalita' indicate nei commi precedenti"".
L'articolo 4 e' soppresso.
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Modifica all'articolo 17-bis del regio decreto 22
gennaio 1934, n. 37). - 1. All'articolo 17-bis, comma 3, lettera a),
del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dopo le parole: "diritto
ecclesiastico" sono aggiunte le seguenti: "e diritto comunitario"".
Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Norma di coordinamento). -- 1. Salvo che sia
diversamente previsto dal presente decreto e salvo i casi di
abrogazione per incompatibilita', nel regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, il
riferimento alla commissione esaminatrice si intende alla
sottocommissione esaminatrice".
L'articolo 6 e' soppresso.
Prima dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis. - (Esame di abilitazione alla professione forense
presso la Corte di appello di Trento). - 1. Per l'esame di
abilitazione alla professione forense presso la Corte di appello di
Trento, sezione distaccata di Bolzano, non si applicano gli articoli
2 e 3 del presente decreto. Restano ferme le disposizioni previste
dagli articoli 99 e 100 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, anche
per la composizione della sottocommissione di cui all'articolo 22,
comma 4, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
come sostituito dall'articolo 1-bis del presente decreto.
Art. 6-ter. - (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni
previste dagli articoli 1-bis, 1-ter, 2, 3, 5-bis e 6-bis non si
applicano alla prima sessione di esame successiva alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Non possono essere designati a componenti della commissione e
delle sottocommissioni avvocati che siano membri dei consigli
dell'ordine o rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza forense. Gli avvocati componenti della commissione e delle
sottocommissioni non possono candidarsi ai rispettivi consigli
dell'ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente
successive all'incarico ricoperto. I magistrati sono nominati
nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti di
appello".
All'articolo 7:
il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
"1. Per il funzionamento della commissione di cui all'articolo
1-bis e' autorizzata la spesa di 9.264 euro annui a decorrere dal
2004.
1-bis. Per le operazioni concernenti l'invio degli elaborati di
cui all'articolo 3 e' autorizzata la spesa di 34.144 euro annui a
decorrere dal 2004.
1-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43.408
euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia".
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato