IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente, la riforma
della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente
l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge n.
990/1969 e dell'art. 43 del relativo regolamento di esecuzione,
occorre determinare per l'anno 2003 la misura del contributo dovuto
alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. -
Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della
strada", da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle
assicurazioni della responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto l'art. 45, comma 33, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
dal titolo "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo" che eleva dal 3% al 4% la misura massima del contributo di
cui all'art. 31, secondo comma, della legge n. 990/1969;
Visto il rendiconto della gestione autonoma del "Fondo di garanzia
per le vittime della strada" per l'anno 2001, approvato dal Consiglio
di Amministrazione della CONSAP S.p.a. in data 29 luglio 2002;
Visto il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo - in data 20 dicembre
2002, concernente la determinazione della misura degli oneri di
gestione per l'esercizio 2003;
Vista la lettera n. 263602 del 23 dicembre 2002 con la quale
l'ISVAP ha espresso il parere che l'aliquota del contributo da
versare al predetto Fondo per l'anno 2003 possa essere determinata
nella misura del 2,50%;
Ritenuta l'opportunita', in relazione alle risultanze del
rendiconto anzidetto e dei prevedibili impegni per l'anno in corso,
di determinare per l'anno 2003 l'aliquota nella misura del 2,50% dei
premi incassati al netto degli oneri di gestione;
Decreta:
Art. 1.
Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle
assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare
per l'anno 2003 alla CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi
pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le
vittime della strada" e' determinato nella misura del
duevirgolacinquanta per cento (2,50%) dei premi incassati nello
stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione
stabilita con il provvedimento dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - in data
20 dicembre 2002, nelle premesse citato.
Art. 2.
Entro il 31 gennaio 2003 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a
versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2003 determinato
applicando l'aliquota del 2,50% sui premi incassati per l'esercizio
2001 al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al
precedente art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2003
Il Ministro: Marzano
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato