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Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 ottobre 2002
Conferimento alle Regioni delle funzioni in materia di convenzioni ex Agensud (D.P.C.M. 12 settembre 2000).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 94, comma 2, lettera f),
che dispone il conferimento alle
Regioni e agli Enti locali delle funzioni collegate alla
cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con le
modalita' previste dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la delibera del C.I.P.E. n. 175 del 5 novembre 1999
(Gazzetta Ufficiale n. 289/99) adottata in attuazione del decreto
legislativo sopra richiamato e concernente i criteri e le modalita'
per il conferimento alle Regioni di funzioni attribuite, in forza
degli articoli 8 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, e successive modifiche e integrazioni, al C.I.P.E., al Ministero
del bilancio e programmazione economica (ora Ministero dell'economia
e delle finanze) e alla Cassa depositi e prestiti e collegate alla
cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 2000, concernente l'"individuazione delle risorse
finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni
in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento
straordinario del Mezzogiorno convenzioni ex Agensud";
Visto in particolare il comma 2 all'art. 1 del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri che subordina il trasferimento
delle funzioni in argomento alla certificazione tecnica delle Regioni
sulla possibilita' del proseguimento dei lavori ed alla dichiarazione
politica del Presidente della Regione sull'effettiva utilita' degli
interventi;
Vista la nota n. 999/1999 del 31 dicembre 2001 con la quale la
Cassa depositi e prestiti ha trasmesso la situazione contabile al 31
dicembre 2001 delle singole convenzioni nonche' l'ammontare
complessivo delle erogazioni effettuate nel triennio 1999/2001;
Ritenuto, come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri citato, di aggiornare al 31 dicembre 2001 gli
elenchi allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
citato, sulla base delle variazioni amministrative e delle erogazioni
frattanto effettuate dalla Cassa depositi e prestiti nonche' per la
correzione di errori materiali riscontrati;
Considerato che i suddetti elenchi aggiornati sono stati trasmessi
alle Regioni con nota n. 0011518 del 4 aprile 2002 e sono state
recepite le osservazioni formulate dalle Regioni medesime;
Considerato che, secondo quanto previsto al punto 7 della citata
delibera del C.I.P.E. n. 175/99, l'ammontare delle risorse da
trasferire per l'anno 2002 e' determinato, al netto delle spese di
funzionamento, in euro 90.212.571 pari alla media delle erogazioni
effettuate dalla Cassa depositi e prestiti nel triennio 1999-2001;
Considerato che presso la Cassa depositi e prestiti risultano
disponibili al 31 gennaio 2002 euro 121.365.005 residuali
dell'assegnazione effettuata con deliberazione del C.I.P.E. n. 155
del 21 dicembre 2000, sul Fondo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo n. 96/1993, per i pagamenti delle singole convenzioni;
Considerato che le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Lazio, Marche, Molise e Puglia, hanno reso positive
certificazioni e dichiarazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prima citato e che
le Regioni Sardegna e Sicilia hanno in fase di completamento le
verifiche di competenza;
Ritenuto di dover procedere, in conformita' al citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000,
all'erogazione delle risorse relative all'annualita' 2002 al fine di
non prolungare ulteriormente la situazione di stallo operativo in cui
si trova il settore;
Decreta:
Art. 1.
L'elenco degli interventi riportato all'allegato A del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 e' modificato
come segue:
a) per le convenzioni chiuse come da allegato Al al presente
decreto;
b) per le convenzioni revocate come da allegato A2 al presente
decreto;
c) per le convenzioni attive come da allegato A3 al presente
decreto.

Art. 2.
L'ammontare delle risorse finanziarie da trasferire di cui
all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri e' rettificato in euro 703.920.197.

Art. 3.
In conseguenza di quanto stabilito al precedente art. 2 la
ripartizione tra le singole Regioni delle risorse da trasferire, di
cui all'allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, e' cosi' rettificato:


Regione Importo da % Regione Spese di Importo totale da
trasferire su Totale funzionamento trasferire (a+b)
(1% di a)
a b, c
Abruzzo 27.064.542 3,85 270.645 27.335.187
Basilicata 45.552.110 6,47 455.521 46.007.631
Calabria 59.362.245 8,43 593.622 59.955.867
Campania 135.163.203 19,20 1.351.632 136.514.835
Lazio 31.816.028 4,52 318.160 32.134.188
Marche 1.075.071 0,15 10.751 1.085.822
Molise 45.337.097 6,44 453.371 45.790.468
Puglia 138.850.920 19,73 1.388.509 140.239.429
Sardegna 76.182.393 10,82 761.824 76.944.217
Sicilia 143.516.588 20,39 1.435.166 144.951.754
TOTALE 703.920.197 100,00 7.039.201 710.959.398

Art. 4.
L'ammontare delle risorse da trasferire alle Regioni per l'anno
2002, al netto degli oneri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, e'
determinato in euro 90.212.571 pari alla media annuale delle
erogazioni complessive effettuate dalla Cassa depositi e prestiti nel
triennio 1999/2001.
Il suddetto importo e' attribuito alle singole regioni secondo i
criteri stabiliti dall'art. 7 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri citato, nella misura appresso indicata:

   Regione   Importo da   % Regione     Spese di    Importo totale da
           trasferire    su Totale  funzionamento  trasferire (a+b)
                                     (1% di a)
               a                        b,               c
Abruzzo     27.064.542     3,85       270.645         27.335.187
Basilicata  45.552.110     6,47       455.521         46.007.631
Calabria    59.362.245     8,43       593.622         59.955.867
Campania   135.163.203    19,20     1.351.632        136.514.835
Lazio       31.816.028     4,52       318.160         32.134.188
Marche       1.075.071     0,15        10.751          1.085.822
Molise      45.337.097     6,44       453.371         45.790.468
Puglia     138.850.920    19,73     1.388.509        140.239.429
Sardegna    76.182.393    10,82       761.824         76.944.217
Sicilia    143.516.588    20,39     1.435.166        144.951.754
TOTALE     703.920.197   100,00     7.039.201        710.959.398

      

Art. 5.
Dagli importi da trasferire alle singole Regioni, di cui al
precedente art. 4, saranno detratte le somme erogate dalla Cassa
depositi e prestiti, relative alle convenzioni inerenti a ciascuna
Regione, dal 1 gennaio 2002 alla data del trasferimento in argomento.
Qualora dette somme dovessero risultare superiori alle quote
spettanti per l'anno 2002, queste ultime si intendono elevate sino a
raggiungere l'importo erogato.
Le erogazioni delle somme attribuite alle Regioni Sardegna e
Sicilia saranno effettuate non appena perverranno le dichiarazioni e
certificazioni previste dal comma 2 dell'art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000.

Art. 6.
Alle erogazioni di cui al precedente art. 5 provvedera' la Cassa
depositi e prestiti, mediante accredito sui conti correnti
infruttiferi intestati alle Regioni, utilizzando le risorse assegnate
con delibera del C.I.P.E. n. 155 del 21 dicembre 2000.

Art. 7.
L'esercizio da parte delle Regioni delle funzioni conferite
decorrera' contestualmente all'effettivo trasferimento delle risorse
finanziarie di cui al precedente art. 5.
Sino alla data di effettiva messa a disposizione delle suddette
risorse, alle erogazioni e connessi adempimenti, relativi alle
singole convenzioni, si provvedera' secondo i criteri e le modalita'
previste dagli articoli 8 o 9-bis del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, come disposto
dalla delibera del C.I.P.E. n. 75 del 3 maggio 2001 (Gazzetta
Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2001).

Art. 8.
Le risorse di cui al precedente art. 2 non comprendono gli
eventuali oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti
il trasferimento, eccedenti i limiti dell'importo trasferito, che
restano a carico dello Stato come stabilito dal punto 3 della
delibera del C.I.P.E. n. 175 del 5 novembre 1999.

Art. 9.
Il direttore del Servizio centrale segreteria del C.I.P.E. e'
autorizzato ad apportare con propri decreti modifiche e rettifiche al
presente decreto che si rendessero necessari.
Roma, 3 ottobre 2002
Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri
economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 185

Allegato A1 da pag. 9 a pag. 46 - file compresso (1,08 Mb)

Allegato A2 da pag. 47 a pag. 60 - file compresso (397 Kb)

Allegato A3 da pag. 61 a pag. 107 - file compresso (1,39 Mb)


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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