IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n.
309, in materia di produzione di carni macinate e di preparazioni di
carni ed in particolare gli articoli 4 e 6 nei quali, limitatamente
al territorio nazionale e' prevista la possibilita' di concessione di
deroghe;
Vista la direttiva 94/65/CE in materia di produzione di carni
macinate e di preparazioni di carni recepita nell'ordinamento
legislativo nazionale con il suddetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 309/1998;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2002, n. 939, recante
regolamento relativo all'impiego di carni macinate della specie
equina nella produzione di carni macinate e di preparazioni di carne;
Ritenuto necessario provvedere alla definizione delle
caratteristiche del bollo sanitario da utilizzare per la bollatura
delle carni macinate e delle preparazioni di carne della specie
equina;
Decreta:
Art. 1.
1. le carni macinate e le preparazioni di carne ottenute a partire
da carni di animali appartenenti alla specie equina, la cui
commercializzazione e' consentita limitatamente al territorio
nazionale, devono recare in etichetta un bollo sanitario di forma
rettangolare recante la dicitura "Mercato Italiano" nella parte
superiore e il numero di riconoscimento dello stabilimento seguito
dalla lettera maiuscola "P" o dalle lettere maiuscole "LP"
nella
parte inferiore. Tale bollo non deve riportare la sigla CEE o CE.
2. Sul documento commerciale di accompagnamento durante il
trasporto delle carni macinate e delle preparazioni di carne ottenute
a partire da carni di animali appartenenti alla specie equina dovra'
figurare il numero di riconoscimento di idoneita' dello stabilimento
di produzione seguito dalle lettere "P" o "LP" e dalla dicitura
"Mercato Italiano".
3. Le carni macinate e le preparazioni di carne ottenute a partire
da carni di animali appartenenti alla specie equina dovranno essere
confezionate e bollate subito dopo essere state prodotte; qualora il
ciclo di produzione proceda per fasi intervallate da periodi di sosta
delle carni sezionate o macinate o degli impasti di carne in cella
frigorifera e' necessario che si proceda ad identificare i
contenitori in cui sono contenute in modo da consentire di
identificare la provenienza delle carni e la giornata di
preparazione.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2002
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 389
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato