IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni
circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
del Fondo per le politiche sociali;
Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
il quale il Fondo in argomento e' denominato «Fondo nazionale per le
politiche sociali»;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge fmanziaria 2001)», il quale stabilisce
la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a
decorrere dall'anno 2001;
Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le
disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del
2000 (legge finanziaria 2001);
Visto l'art. 46, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che
il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dagli
stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle
disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli
stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a
carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli
stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede
che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione
delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita'
legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando
prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che
costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento
di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie
di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa
di abitazione e per il sostegno alla natalita';
Visto l'art. 91, comma 1, della indicata legge finanziaria per
l'anno 2003, il quale dispone che, al fine di assicurare un'adeguata
assistenza familiare alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti con
prole, e' istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il
finanziamento ai datori di lavoro per la realizzazione nei luoghi di
lavoro, di servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'art. 70
della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il successivo comma 5 del medesimo art. 91, il quale
stabilisce che per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate
sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle
politiche in favore delle famiglie di cui all'art. 46, comma 2, e nel
limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da
destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma
1;
Vista la legge del 27 dicembre 2002, n. 290, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio
pluriennale per il triennio 2003-2005»;
Considerato che, per effetto delle modifiche apportate dal sopra
citato art. 52, comma 2 della legge finanziaria 2002, gli
stanziamenti di cni alla legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28 - Fondo
per l'armonizzazione dei tempi delle citta' - ed alla legge
7 dicembre 2000, n. 383, art. 13 - Fondo per l'associazionismo - pari
a rispettivi Euro 7.746.853,00 e Euro 10.329.138,00, confluiscono al
Fondo nazionale per le politiche sociali;
Considerato che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei
familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della legge
n. 448 del 1998 risultano stanziati dalla legge finanziaria 2003
ulteriori risorse per complessivi 33 milioni di euro, di cui 28
milioni sul capitolo 1762 «Somma da erogare per la corresponsione
dell'assegno ai nuclei familiari, ecc.» (U.P.B. 3.1.2.2) e 5 milioni
sul capitolo 1766 «Somma da erogare per la copertura degli oneri,
ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - C.d.R n. 3 «Politiche sociali e
previdenziali»;
Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui
all'art. 33 della legge n. 104 del 1992 risultano presenti
Euro 6.713.940 sul capitolo 1766 «Somma da erogare per la copertura
degli oneri, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R n. 3 «Politiche sociali
e previdenziali» a fronte delle modifiche ed integrazioni apportate
al predetto articolo dalla legge n. 53 del 2000 (articoli 19 e 20);
Considerato che il decreto-legge n. 73 del 14 aprile 2003, recante
«Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei
familiari con almeno tre figli minori e per la maternita» assegna
Euro 136.000.000, derivanti da minori oneri accertati nell'attuazione
dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il
finanziamento dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli
minori di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
nonche' dell'assegno di maternita' di cui all'art. 66 della medesima
legge;
Considerato pertanto che la somma complessiva afferente il Fondo
nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2003 ammonta
a complessivi Euro 1.716.555.931, di cui:
Euro 1.522.766.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo
1711 «Fondo per le politiche sociali», iscritto nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
C.d.R. n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.5.1);
Euro 7.746.853,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1875
«Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle citta», iscritto nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - C.d.R. n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B.
3.1.2.10);
Euro 10.329.138,00 risultano presenti in bilancio, al capitolo
1865 «Fondo per l'associazionismo sociale», iscritto nello stato
di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R
n. 3 «Politiche sociali e previdenziali (U.P.B. 3.1.2.9);
Euro 33.000.000,00 risultano presenti in bilancio quanto ad Euro
28.000.000,00 al capitolo 1762 «Somma da erogare per la
corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc.» e quanto a
Euro 5.000.000,00 al capitolo 1766 «Somma da erogare per la copertura
degli oneri, ecc.» iscritti nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R n. 3 «Politiche sociali
e previdenziali» (U.P.B. 3.1.2.2);
Euro 6.713.940,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1766
«Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc.» iscritto nello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali - C.d.R n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B.
3.1.2.2);
Euro 136.000.000,00 somme derivanti dagli ulteriori minori oneri
accertati nell'attuazione dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e che concorrono al finanziamento dell'assegno ai nuclei
familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, nonche' dell'assegno di maternita' di cui
all'art. 66 della medesima legge;
Ritenuto di dover individuare risorse straordinarie che saranno
trasferite alle regioni per essere destinate a quei comuni che
esauriscono i finanziamenti nel primo semestre dell'anno 2003 a
seguito della conclusione della sperimentazione del reddito minimo
d'inserimento, al fine di consentire agli stessi una erogazione
eccezionale di benefici sino al 30 giugno 2003. Tali risorse sono
finanziate per il 50 per cento a carico delle regioni e per il 50 per
cento a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Ritenuto pertanto, opportuno provvedere alla ripartizione delle
risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per
complessivi Euro 1.716.555.931 da destinare al finanziamento dei vari
interventi previsti dalla normativa vigente;
Acquisita in data 15 aprile 2003, l'intesa della Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Decreta:
Art. 1.
Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali
per l'anno 2003, ammontanti nel complesso a Euro 1.716.555.931 sono
attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati
per gli importi a fianco corrispondenti:
1. Somme destinate all'Istituto nazionale della |
previdenza sociale (I.N.P.S.).... |Euro 678.279.253
---------------------------------------------------------------------
2. Somme destinate alle regioni e province |
autonome di Trento e Bolzano.... |Euro 896.823.876
---------------------------------------------------------------------
3. Somme destinate ai comuni.... |Euro 44.466.939
---------------------------------------------------------------------
4. Somme attribuite al Dipartimento per le |
politiche sociali eprevidenziali.... |Euro 96.985.863
---------------------------------------------------------------------
Totale |Euro 1.716.555.931
Art. 2.
Le tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, allegate formano parte
integrante del presente decreto e si riferiscono:
Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie
del Fondo nazionale per le politiche sociali;
Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti
soggettivi, quali: assegni di maternita'; assegni ai nuclei
familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave;
indennita' a favore dei lavoratori affetti da talassemia major;
Tab. 3) Finanziamento degli interventi di competenza regionale
previsti dalla legislazione costituente il Fondo nazionale per le
politiche sociali, compreso l'art. 28 della legge 8 marzo 2000, n.
53. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni e' uguale, in
termini percentuali, a quella dell'anno 2002.
Il totale del finanziamento e' comprensivo delle risorse da
destinare a quei comuni che esauriscono i finanziamenti nel primo
semestre dell'anno 2003 a seguito della conclusione della
sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, al fine di
consentire agli stessi una erogazione eccezionale dei benefici,
nonche' delle risorse da destinare, ai sensi dell'art. 46, comma 2,
della legge n. 289 del 2002, alle famiglie di nuova costituzione, di
cui all'art. 29 della Costituzione, per l'acquisto della prima casa
di abitazione e per il sostegno alla natalita'. Le risorse relative
alle misure di sostegno alla poverta' sono poste a carico per il 50
per cento alle Regioni e per il restante 50 per cento al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali;
Tab 4) Finanziamento degli interventi di competenza comunale
relativi all'applicazione della legge n. 285 del 1997, recante
«Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per
l'infanzia e l'adolescenza», ripartito come nell'anno 2002;
Tab. 5) Politiche in favore delle famiglie: costituzione del
Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che
realizzano nei luoghi di lavoro servizi di asilo nido e micro-nidi,
al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle
lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti con prole;
Tab. 6) Fondo per gli interventi a carico del Dipartimento delle
politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per il finanziamento degli obiettivi istituzionali
e per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali stessi.
Art. 3.
Considerato che il Fondo nazionale per le politiche sociali e'
determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi
disciplinati dalle disposizioni legislative indicate nell'art. 80,
comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni e che i medesimi affluiscono al Fondo senza vincolo di
destinazione, ed al fine di garantire il completo trasferimento delle
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali alle regioni ed
agli enti beneficiari, le somme preordinate sul capitolo 1865 -
u.p.b. 3.1.2.9 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e non utilizzate per i fini
indicati dalla legge 383 del 2000, sono destinate ad integrare i
finanziamenti degli interventi previsti dalla normativa costituente
il citato Fondo nazionale per le politiche sociali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei
conti.
Roma, 18 aprile 2003
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 238
Tabelle
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato