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Gazzetta Ufficiale N. 181 del 6 Agosto 2003

LEGGE 1 agosto 2003, n.206
Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attivita' similari e per la valorizzazione del loro ruolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. In conformita' ai principi generali di cui al capo I della
legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28
agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione
educativa e sociale svolta nella comunita' locale, mediante le
attivita' di oratorio o attivita' similari, dalle parrocchie e dagli
enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonche' dagli enti delle
altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione,
ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in
materia.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei
minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalita'
residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare,
a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi,
finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarieta', alla
promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al
contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione
razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo
prioritariamente le attivita' svolte dai soggetti di cui al comma 1
presenti nelle realta' piu' disagiate.
3. Le regioni possono riconoscere, nell'ambito delle proprie
competenze, il ruolo delle attivita' di oratorio e similari svolte
dagli enti di cui al comma 1.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
Il capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali), reca: «Principi generali del
sistema integrato di interventi e servizi sociali.».
La legge 28 agosto 1997, n. 285, reca: «Disposizioni
per la promozione di diritti e di opportunita' per
l'infanzia e l'adolescenza.

Art. 2.

1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione
secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e
le attrezzature fisse destinate alle attivita' di oratorio e similari
dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Le minori entrate di cui al comma 1, ragguagliate per ciascun
comune al corrispondente gettito ICI riscosso nell'esercizio 2002,
sono rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi cosi'
determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre
disposizioni di legge.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2,5 milioni di euro
annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.

Art. 3.

1. Ai fini della realizzazione delle finalita' di cui alla
presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonche' le
comunita' montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico
della finanza pubblica.

Art. 4.

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono alle finalita' di cui alla presente legge
nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione, senza oneri a carico della finanza
pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° agosto 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 388):
Presentato dall'on. Volonte' ed altri, il 31 maggio
2001.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 10 luglio 2001 con pareri delle
commissioni I, V, VII, e Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il
12, 13 marzo 2002, 9 aprile 2002, 30 maggio 2002, 13 e 27
giugno 2002.
Esaminato in aula l'8 e 11 luglio 2002 e approvato il
16 luglio 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1606):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 25 luglio 2002 con pareri delle
commissioni 5ª, 6ª, 7ª, 13ª; Commissione speciale in
materia d'infanzia e di minori e Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente il 2,
8 ottobre 2002; 28 gennaio 2003, 5 febbraio 2003.
Annunciata relazione il 21 marzo 2003 (A.S.1606-14/A -
relatore sen. Maffioli).
Esaminato in aula il 3 aprile 2003; 13 maggio 2003 e il
14 maggio 2003 ed approvato in un Testo unificato con A.S.
n. 14 d'iniziativa del sen. Eufemi ed altri.
Camera dei deputati (atto n. 388-B):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 20 maggio 2003 con pareri delle
commissioni I, V, VII, VIII e Commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il
3, 4, 10 e 11 giugno 2003.
Esaminato in aula il 16 giugno 2003 e approvato il
19 giugno 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1606-14-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 25 giugno 2003 con pareri delle
commissioni 5ª e 6ª; Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 2
e 9 luglio 2003.
Nuovamente assegnato alla 1ª commissione, in sede
deliberante il 17 luglio 2003 con pareri delle commissioni
5ª e 6ª e Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato ed approvato dalla 1ª commissione in sede
deliberante il 23 luglio 2003.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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