IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il punto 13 della tabella A allegata al predetto testo unico
che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati
per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli
ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di
pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione
finanziaria;
Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state
stabilite le modalita' per la concessione, mediante buoni d'imposta,
del menzionato beneficio fiscale;
Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto
19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288
del 10 dicembre 1994, che individua l'organo all'adozione del
provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di
assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del
Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
Atteso che, alla luce di quanto disposto dalla lettera dell'Ufficio
del coordinamento legislativo n. 3-3478/UCL del 6 marzo 2001 a firma
dell'on.le Ministro pro-tempore, la competenza all'adozione del
provvedimento di ammissione al beneficio fiscale, non investendo
questioni riconducibili alla sfera di indirizzo politico, deve
intendersi dinamicamente trasferita al direttore dell'Agenzia delle
dogane;
Vista la determinazione 25 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002 con la quale altri enti di
assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo alla
stessa agevolazione;
Visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti direzioni
regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate
della prescritta documentazione, con le quali altri enti di
assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a
fruire della menzionata agevolazione fiscale;
A d o t t a
la seguente determinazione:
Art. 1.
1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che
hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della
tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31
dicembre 1993 relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento
delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei
feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:
1237) «S.O.S. Tre Valli», con sede in Cunardo (Varese);
1238) «Croce Verde Torino», con sede in Torino;
1239) «Associazione Volontari Protezione Civile Vittorio Veneto -
ONLUS», con sede in Vittorio Veneto (Treviso);
1240) «Associazione Volontari Assistenza Pubblica di Sassuolo»,
con sede in Sassuolo (Modena);
1241) «Pubblica Assistenza Comprensorio del Rubicone», con sede
in Savignano sul Rubicone (Forli);
1242) «Associazione di Volontariato Vita», con sede in
Castelfranco di Sotto (Pisa);
1243) «Associazione di Pubblica Assistenza e Gruppo donatori di
Sangue Montagnola Senese - ONLUS», con sede in Sociville (Siena);
1244) «Misericordia della Val di Pierle», con sede in Mercatale
(Arezzo);
1245) «Croce Verde Pubblica Assistenza e Protezione Civile Rugora
Giuseppina», con sede in Civitella Roveto (L'Aquila);
1246) «Confraternita di Misericordia di Balsorano e San Vincenzo
Valle Roveto», con sede in Balsorano (L'Aquila);
1247) «Croce Verde - Ente per la pubblica assistenza, pronto
intervento e soccorso», con sede in Jesi (Ancona);
1248) «Soccorso Guidonia-Montecelio», con sede in
Guidonia-Montecelio (Roma);
1249) «Volontariato Rignano Flaminio», con sede in Rignano
Flaminio (Roma);
1250) A.V.A.S. - Presila «S. Francesco da Paola», con sede in
Spezzano Sila (Cosenza);
1251) «Confraternita di Misericordia di Pietrelcina "Padre Pio"»,
con sede in Pietrelcina (Benevento);
1252) «Confraternita di Misericordia di Guardia Sanframondi», con
sede in Guardia Sanframondi (Benevento);
1253) «Confraternita di Misericordia di Sant'Angelo dei
Lombardi», con sede in Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino);
1254) «Confraternita di Misericordia di San Valentino Torio», con
sede in San Valentino Torio (Salerno);
1255) «Associazione Volontaria di Protezione Civile e Pronto
Soccorso "S. Prisco"», con sede in Nocera Inferiore (Salerno);
1256) «Troia Unione Radio 27», con sede in Troia (Foggia);
1257) «Confraternita di Misericordia di Andrano», con sede in
Andrano (Lecce);
1258) «Confraternita di Misericordia di Bisceglie», con sede in
Bisceglie (Bari);
1259) «Pubblica Assistenza E.R.C.» (Emergenza Radio Cerignola),
con sede in Cerignola (Foggia);
1260) «Confraternita di Misericordia di Grassano», con sede in
Grassano (Matera);
1261) «A.V.A.S.V.» (Associazione Volontariato Assistenza Soccorso
Vallermosa), con sede in Vallermosa (Cagliari);
1262) «Confraternita di Misericordia di Guasila», con sede in
Guasila (Cagliari);
1263) «Confraternita della Misericodia di Sassari», con sede in
Sassari.
Art. 2.
1. Il Circolo A.N.S.P.I. (Associazione Nazionale San Paolo Italia)
San Gabriele - Emergenza Radio, con sede presso la parrocchia di San
Gabrielle in Bari, gia' inserito nell'elenco degli enti di assistenza
e pronto soccorso, di cui all'art. 1, al n. 718) con decreto 7 aprile
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1988,
ha cambiato la propria denominazione sociale in «Emervol Puglia
Bari», senza modificare la natura dell'associazione stessa.
La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2003
Il direttore: Guaiana
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato