La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania,
aggiuntivo alla Convenzione sul trasferimento delle persone
condannate del 21 marzo 1983, fatto a Roma il 24 aprile 2002.
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
ART. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di 160.000 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1886):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
l'11 dicembre 2002.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 19 febbraio 2003, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 27 febbraio 2003 ed
il 6 marzo 2003.
Relazione scritta annunciata il 29 aprile 2003 (atto n.
1886/A - relatore sen. Provera).
Esaminato in aula ed approvato il 15 maggio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3988):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 maggio 2003, con il parere delle
commissioni I, II e V.
Esaminato dalla III commissione il 10 e 26 giugno 2003.
Esaminato in aula il 30 giugno 2003 e approvato, il 1°
luglio 2003.
Accordo aggiuntivo
alla Convenzione sul trasferimento
delle persone condannate del 21 marzo 1983
La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania,
desiderando intensificare e facilitare la cooperazione nei
rapporti tra i due Stati nell'applicazione della Convenzione europea
sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983 (di
seguito indicata come "la Convenzione");
considerando opportuno completare la Convenzione su alcuni punti,
al fine di estendere l'applicazione anche ad altre forme di
esecuzione dei giudicati penali,
hanno cnseguito quanto segue:
Articolo 1
1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente accordo
devono essere interpretati ai sensi della Convenzione.
2. Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella
misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente
Accordo.
Articolo 2
1. Quando in uno degli Stati e' stata pronunciata una sentenza
definitiva di condanna nei confronti di un cittadino dell'altro
Stato, quest'ultimo, su richiesta dello Stato di condanna, puo'
procedere alla relativa esecuzione nel caso in cui la persona
condannata si trovi sul suo territorio, nel rispetto della normativa
interna relativa al riconoscimento del giudicato.
2. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione
puo', prima di ricevere la documentazione a sostegno della richiesta,
o in attesa della decisione relativa a tale richiesta, procedere
all'arresto della persona condannata, o adottare qualsiasi altra
misura idonea a garantire che essa rimanga nel suo territorio in
attesa di una decisione relativa alla richiesta. Le domande in tal
senso sono accompagnate dalle informazioni di cui al paragrafo 3
dell'articolo 4 della Convenzione. L'arresto a tale titolo della
persona condannata non puo' comportare un aggravamento della
situazione penale della stessa.
3. Per l'esecuzione della condanna ai sensi del presente articolo
non e' necessario il consenso della persona condannata.
Articolo 3
1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione,
fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo,
puo' consentire al trasferimento di una persona condannata senza il
consenso di quest'ultima, quando la condanna pronunciata nei suoi
confronti o un provvedimento amministrativo definitivo secondo
l'ordinamento interno dello Stato di condanna comportano una misura
di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in applicazione
della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non
potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
2. Lo Stato di esecuzione dara' il proprio consenso ai sensi del
paragrafo 1 solo dopo aver sentito il parere della persona
condannata.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di
condanna fornisce allo Stato di esecuzione:
a. una dichiarazione contenente il parere della persona
condannata riguardo al suo eventuale trasferimento;
b. una copia della sentenza di condanna o del provvedimento
amministrativo definitivo che comportano una misura in applicazione
della quale la persona condannata dopo la sua scarcerazione, non
potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
4. Ogni persona trasferita in applicazione del presente articolo
non sara' perseguita giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di
una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra
restrizione della liberta' personale, per un qualsiasi fatto
anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la
condanna esecutiva ad eccezione dei seguenti casi:
a. quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene
presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di
un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni della persona
condannata; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per
cui viene richiesta prevede l'estradizione conformemente alla
legislazione dello Stato di condanna, o quando l'estradizione sarebbe
esclusa solo in ragione dell'entita' della pena;
b. quando, avendo avuto la possibilita' di farlo, la persona
condannata non ha lasciato nei quarantacinque giorni successivi alla
sua scarcerazione definitiva il territorio dello Stato di esecuzione,
o se vi e' ritornata dopo averlo lasciato.
5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 del presente
articolo, lo Stato di esecuzione puo' adottare le misure necessarie
conformemente alla propria legislazione ivi compreso il ricorso ad un
procedimento in contumacia ai fini di una interruzione della
prescrizione.
Articolo 4
Per la esecuzione delle sentenze si applica l'articolo 9
paragrafo 1 lettera a) della Convenzione.
Articolo 5
Il presente accordo si applica all'esecuzione di condanne emesse
sia prima che dopo la sua entrata in vigore.
Articolo 6
La richiesta di trasferimento e i documenti allegati devono essere
trasmessi nella lingua dello Stato di esecuzione cui sono
indirizzati.
Articolo 7
Le spese di applicazione del presente Accordo saranno a carico dello
Stato di condanna, ad eccezione delle spese prodottesi esclusivamente
nel territorio della Stato di esecuzione.
Articolo 8
Il presente Accordo e' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore alla
data di ricezione della seconda notifica con cui gli Stati si saranno
ufficialmente comunicati che Ie rispettive procedure interne di
ratifica sono state completate.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il
presente Accordo.
Fatto a Roma il 24.04.2002 in due, originali, ciascuno nelle
lingue Italiana ed Albanese, entrambi i testi facenti ugualmente
fede.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana della Repubblica Albanese
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato