IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/20/CE in materia di buona pratica clinica
nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso
umano;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunita' europea ed in particolare l'allegato A e l'articolo 1,
comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001,
n. 439, recante regolamento di semplificazione delle procedure per la
verifica ed il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici
sperimentali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli
affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo fissa disposizioni riguardanti
lo svolgimento della sperimentazione clinica, inclusa la
sperimentazione multicentrica effettuata a livello umano e relativa
ai medicinali definiti nell'articolo 1, del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178, per quanto riguarda, in particolare
l'applicazione delle norme di buona pratica clinica. Il presente
decreto non si applica alla sperimentazione non interventistica o
studio osservazionale.
2. La buona pratica clinica e' un insieme di requisiti in materia
di qualita' in campo etico e scientifico, riconosciuti a livello
internazionale, che devono essere osservati ai fini del disegno,
della conduzione, della registrazione e della comunicazione degli
esiti della sperimentazione clinica con la partecipazione di esseri
umani. Il rispetto della buona pratica garantisce la tutela dei
diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti e assicura la
credibilita' del dati concernenti la sperimentazione clinica stessa.
3. Con decreto del Ministro della salute, che traspone
nell'ordinamento nazionale i principi di buona pratica clinica
adottati dalla Commissione europea, sono stabilite le linee guida
dettagliate conformi a tali principi.
4. Tutte le fasi della sperimentazione clinica, inclusi gli studi
di biodisponibilita' e bioequivalenza devono essere progettate,
condotte e i loro esiti resi noti secondo i principi di buona pratica
clinica.
5. E' fatto divieto di offrire, elargire o richiedere incentivi o
benefici finanziari per la partecipazione dei soggetti alla
sperimentazione clinica, ad eccezione delle eventuali indennita' per
il volontario sano. Ove il promotore della sperimentazione sia un
soggetto pubblico, le indennita' potranno essere concesse solo nei
limiti degli stanziamenti di bilancio ad essi assegnati.
6. I risultati delle sperimentazioni condotte in difformita' alle
norme di buona pratica clinica non sono presi in considerazione ai
fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2001/20/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
121 del 1° maggio 2001.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001». L'art. 1, comma 5, e l'allegato A, della citata
legge, cosi' recitano:
«5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117,
quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per
le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora
in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma.».
«Allegato A (art. 1, commi 1 e 3)
98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il
lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi
dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli
alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in
materia di attrezzature a pressione trasportabili.
2000/09/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al
trasporto di persone.
2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l'emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto.
2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del
Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali delle specie
bovina e suina.
2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che
modifica il capitolo VI-bis - Farmacovigilanza - della
direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai
medicinali veterinari.
2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che
modifica il capitolo V-bis - Farmacovigilanza - della
direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alle specialita'
medicinali.
2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per
ferrovia.
2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che
modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione
del debitore dell'imposta sul valore aggiunto.
2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 novembre 2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del
Consiglio per quanto riguarda i dispositivi medici che
incorporano derivati stabili del sangue o del plasma umano.
2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione
delle imprese di assicurazione.
2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri relative all'applicazione della buona
pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione
clinica di medicinali ad uso umano.
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, in materia di risanamento e di liquidazione
degli enti creditizi.
2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla
vendita dei prodotti del tabacco.
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa
al riconoscimento reciproco delle decisioni di
allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.
2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che
modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza
reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da
operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
nonche' dei prelievi agricoli, dei dazi doganali,
dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.
2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che
integra le disposizioni dell'art. 26 della convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle
norme minime per la concessione della protezione temporanea
in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla
promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati
membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze
dell'accoglienza degli stessi.
2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che
modifica la direttiva 66/401/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere e la
direttiva 66/402/CEE relativa alla commercializzazione
delle sementi di cereali.
2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001,
che modifica l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del
Consiglio, gli allegati IV, V e VI della direttiva
93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV della
direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla
direttiva 97/52/CE, nonche' gli allegati da XII a XV, XVII
e XVIII della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata
dalla direttiva 98/4/CE (Direttiva sull'impiego di modelli
di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare
d'appalto pubbliche).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 2001, n. 439, reca: «Regolamento di
semplificazione delle procedure per la verifica e il
controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici
sperimentali.».
Note all'art. 1:
- L'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.
178 (Recepimento delle direttive della Comunita' economica
europea in materia di specialita' medicinali), cosi'
recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto e' da intendersi come medicinale ogni sostanza o
composizione presentata come avente proprieta' curative o
profilattiche delle malattie umane o animali, nonche' ogni
sostanza o composizione da somministrare all'uomo o
all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o
di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche
dell'uomo o dell'animale.
2. Per sostanza si intende qualsiasi materia di origine
umana o animale o vegetale, o di origine chimica, sia
naturale che di trasformazione o di sintesi.
3. Sono specialita' medicinali i medicinali
precedentemente preparati ed immessi in commercio con una
denominazione speciale ed in confezione particolare.
4. Non sono considerati specialita' medicinali:
a) i medicinali preparati nella farmacia ospedaliera
e destinati ad essere impiegati all'interno dell'ospedale;
b) i medicinali destinati a malati determinati,
preparati in farmacia in base a prescrizioni mediche;
c) i medicinali preparati in farmacia in base alle
indicazioni della Farmacopea ufficiale e destinati ad
essere forniti direttamente ai clienti di tale farmacia.».
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le
seguenti definizioni:
a) «sperimentazione clinica»; qualsiasi studio sull'uomo
finalizzato a scoprire o verificare gli effetti clinici,
farmacologici e/o altri effetti farmacodinamici di uno o piu'
medicinali sperimentali, e/o a individuare qualsiasi reazione avversa
ad uno a piu' medicinali sperimentali, e/o a studiarne
l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo e l'eliminazione,
con l'obiettivo di accertarne la sicurezza e/o l'efficacia. Questa
definizione include le sperimentazioni cliniche effettuate in un
unico centro o in piu' centri, solo in Italia o anche in altri Stati
membri dell'Unione europea;
b) «sperimentazione clinica multicentrica»: la sperimentazione
clinica effettuata in base ad un unico protocollo in piu' di un
centro e che pertanto viene eseguita da piu' sperimentatori; i centri
in cui si effettua la sperimentazione possono essere ubicati solo in
Italia, oppure anche in altri Stati dell'Unione europea e/o Paesi
terzi;
c) «sperimentazione non interventistica (studio osservazionale)»:
uno studio nel quale i medicinali sono prescritti secondo le
indicazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
L'assegnazione del paziente a una determinata strategia terapeutica
non e' decisa in anticipo da un protocollo di sperimentazione, ma
rientra nella normale pratica clinica e la decisione di prescrivere
il medicinale e' del tutto indipendente da quella di includere il
paziente nello studio. Ai pazienti non si applica nessuna procedura
supplementare di diagnosi o monitoraggio, e per l'analisi dei dati
raccolti sono utilizzati metodi epidemiologici;
d) «medicinale sperimentale»: una forma farmaceutica di un
principio attivo o di un placebo saggiato come medicinale
sperimentale o come controllo in una sperimentazione clinica compresi
i prodotti che hanno gia' ottenuto un'autorizzazione di
commercializzazione ma che sono utilizzati o preparati (secondo
formula magistrale o confezionati) in forme diverse da quella
autorizzata, o quando sono utilizzati per indicazioni non autorizzate
o per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata;
e) «promotori della sperimentazione»: una persona, societa',
istituzione oppure un organismo che si assume la responsabilita' di
avviare, gestire e/o finanziare una sperimentazione clinica;
f) «sperimentatore»: un medico o un odontoiatra qualificato ai
fini delle sperimentazioni, responsabile dell'esecuzione della
sperimentazione clinica in un dato centro. Se la sperimentazione e'
svolta da un gruppo di persone nello stesso centro, lo sperimentatore
responsabile del gruppo e' definito «sperimentatore principale»;
g) «dossier per lo sperimentatore»: la raccolta di dati clinici
e
non clinici sul medicinale o sui medicinali in fase di
sperimentazione che sono pertinenti per lo studio dei medesimi
nell'uomo;
h) «protocollo»: il documento in cui vengono descritti
l'obiettivo o gli obiettivi, la progettazione, la metodologia, gli
aspetti statistici e l'organizzazione della sperimentazione, il
termine «protocollo» comprende il protocollo, le versioni successive
e le modifiche dello stesso;
i) «soggetto»: la persona che partecipa a una sperimentazione
clinica, sia come destinataria del medicinale in sperimentazione sia
come controllo;
l) «consenso informato»: la decisione di un soggetto candidato ad
essere incluso in una sperimentazione, scritta, datata e firmata,
presa spontaneamente, dopo esaustiva informazione circa la natura, il
significato, le conseguenze ed i rischi della sperimentazione e dopo
aver ricevuto la relativa documentazione appropriata. La decisione e'
espressa da un soggetto capace di dare il consenso, ovvero, qualora
si tratti di una persona che non e' in grado di farlo, dal suo
rappresentante legale o da un'autorita', persona o organismo nel
rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia. Se il
soggetto non e' in grado di scrivere, puo' in via eccezionale fornire
un consenso orale alla presenza di almeno un testimone, nel rispetto
della normativa vigente;
m) «comitato etico»: un organismo indipendente, composto da
personale sanitario e non, che ha la responsabilita' di garantire la
tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti in
sperimentazione e di fornire pubblica garanzia di tale tutela,
esprimendo, ad esempio, un parere sul protocollo di sperimentazione,
sull'idoneita' degli sperimentatori, sulla adeguatezza delle
strutture e sui metodi e documenti che verranno impiegati per
informare i soggetti e per ottenerne il consenso informato;
n) «ispezione»: svolgimento da parte del Ministero della salute
e/o di autorita' regolatorie di altri Stati di un controllo ufficiale
dei documenti, delle strutture, delle registrazioni, dei sistemi per
la garanzia di qualita' e di qualsiasi altra risorsa che le predette
autorita' giudicano pertinenti. L'ispezione puo' svolgersi presso il
centro di sperimentazione, presso le strutture del promotore della
sperimentazione e/o presso le strutture di organizzazioni di ricerca
a contratto, oppure in altri luoghi ritenuti appropriati da tali
Autorita';
o) «evento avverso»: qualsiasi evento clinico dannoso che si
manifesta in un paziente o in un soggetto coinvolto in un
sperimentazione clinica cui e' stato somministrato un medicinale, e
che non ha necessariamente un rapporto causale con questo
trattamento;
p) «reazione avversa»: qualsiasi reazione dannosa e indesiderata
a un medicinale in fase di sperimentazione, a prescindere dalla dose
somministrata;
q) «evento avverso serio o reazione avversa seria»: qualsiasi
evento avverso o reazione avversa che, a prescindere dalla dose, ha
esito nella morte o mette in pericolo la vita del soggetto, richiede
un ricovero ospedaliero o prolunga una degenza in ospedale, o che
determina invalidita' o incapacita' gravi o prolungate, o comporta
un'anomalia congenita o un difetto alla nascita;
r) «reazione avversa inattesa»: una reazione avversa di natura o
gravita' non prevedibili in base alle informazioni relative al
prodotto (per esempio a quelle riportate nel dossier per lo
sperimentatore se il prodotto e' in sperimentazione o, nel caso di un
prodotto autorizzato, nella scheda delle caratteristiche del
prodotto);
s) «centro collaboratore»: centro, ove non opera lo
sperimentatore coordinatore, che partecipa ad una sperimentazione
multicentrica;
t) «Autorita' competente»:
1) il direttore generale o il responsabile legale, ai sensi
delle vigenti disposizioni normative, delle strutture sanitarie
pubbliche o delle strutture equiparate a quelle pubbliche, come
individuate con decreto del Ministro della salute, ove si svolge la
sperimentazione clinica;
2) Il Ministero della salute nei casi di cui:
a) al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 5
dell'articolo 9;
b) ai medicinali elencati al comma 6 dell'articolo 9;
3) L'Istituto superiore di sanita', nei casi di farmaci di
nuova istituzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 settembre 2001, n. 43.
Nota all'art. 2:
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, vedi note alle
premesse.
Art. 3.
Tutela dei soggetti della sperimentazione clinica
1. La sperimentazione clinica puo' essere intrapresa esclusivamente
a condizione che:
a) i rischi e gli inconvenienti prevedibili siano stati soppesati
rispetto al vantaggio per il soggetto incluso nella sperimentazione e
per altri pazienti attuali e futuri. Una sperimentazione clinica puo'
essere avviata nel singolo centro solo se il comitato etico e, ove
previsto, le autorita' competenti sono giunti alla conclusione che i
benefici previsti, terapeutici e in materia di sanita' pubblica,
giustificano i rischi e puo' essere proseguita solo se il rispetto di
tale requisito e' costantemente verificato;
b) il soggetto che partecipa alla sperimentazione, o il suo
rappresentante legale se il soggetto non e' in grado di fornire il
consenso informato, abbia avuto la possibilita', in un colloquio
preliminare con uno degli sperimentatori, di comprendere gli
obiettivi, i rischi e gli inconvenienti della sperimentazione, le
condizioni in cui sara' realizzata, e inoltre sia stato informato del
suo diritto di ritirarsi dalla sperimentazione in qualsiasi momento;
c) sia rispettato il diritto all'integrita' fisica e mentale dei
soggetti e alla riservatezza, come pure alla protezione dei dati che
li riguardano secondo le modalita' di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675;
d) il soggetto che partecipa alla sperimentazione o, qualora la
persona non sia in grado di fornire il proprio consenso informato, il
suo rappresentante legale, abbia dato il suo consenso dopo essere
stato informato della natura, dell'importanza, della portata e dei
rischi della sperimentazione clinica. Se l'interessato non e' in
grado di scrivere, puo' in via eccezionale, fornire un consenso orale
alla presenza di almeno un testimone, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia;
e) il soggetto possa rinunciare a partecipare alla
sperimentazione clinica in qualsiasi momento senza alcun pregiudizio,
revocando il proprio consenso informato;
f) il promotore della sperimentazione provvede alla copertura
assicurativa relativa al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti
dall'attivita' di sperimentazione, a copertura della responsabilita'
civile dello sperimentatore e dei promotori della sperimentazione;
g) il centro di sperimentazione indichi ai soggetti in
sperimentazione, o ai loro rappresentanti legali, una persona di
riferimento dalla quale sia possibile avere ulteriori informazioni.
2. Le cure mediche prestate ai soggetti e le decisioni di carattere
clinico adottate nei loro confronti sono di competenza di un medico
adeguatamente qualificato oppure, eventualmente, di un odontoiatra
qualificato.
3. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive, sono stabiliti i requisiti
minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti
alle sperimentazioni cliniche di cui al presente decreto legislativo.
Nelle more dell'emanazione di detto decreto, il promotore della
sperimentazione e' comunque tenuto agli obblighi di cui alla
lettera f) del comma 1.
4. Nel caso in cui il promotore della sperimentazione sia soggetto
pubblico, alle spese per l'assicurazione di cui al comma 1, lettera
f), si fa fronte nei limiti degli stanziamenti di bilancio ad essi
assegnati.
Nota all'art. 3:
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali».
Art. 4.
Sperimentazione clinica sui minori
1. In aggiunta a tutte le altre prescrizioni previste dal presente
decreto, la sperimentazione clinica sui minori puo' essere intrapresa
soltanto se esistono le seguenti condizioni:
a) sia stato ottenuto il consenso informato dei genitori o
dell'altro genitore in mancanza di uno di essi o del rappresentante
legale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
il consenso deve comunque rispecchiare la volonta' del minore e deve
poter essere ritirato in qualsiasi momento senza che cio' comprometta
il proseguimento dell'assistenza necessaria;
b) il minore abbia ricevuto, da personale esperto nel trattare
con minori, informazioni commisurate alla sua capacita' di
comprensione sulla sperimentazione, i rischi e i benefici;
c) lo sperimentatore o lo sperimentatore principale tenga in
considerazione la volonta' esplicita del minore di rifiutare la
partecipazione alla sperimentazione o di ritirarsene in qualsiasi
momento, se il minore stesso e' capace di formarsi un'opinione
propria e di valutare le informazioni di cui alla lettera b);
d) il gruppo di pazienti tragga dalla sperimentazione clinica
qualche beneficio diretto e solo se la ricerca e' essenziale per
convalidare dati ottenuti in sperimentazioni cliniche su persone in
grado di dare il loro consenso informato o ottenuti con altri metodi
di ricerca; inoltre, la ricerca deve riguardare direttamente uno
stato clinico di cui soffre il minore o essere di natura tale da
poter essere intrapresa solo su minori;
e) siano state seguite e linee guida scientifiche pertinenti,
adottate dall'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA);
f) le sperimentazioni cliniche siano state concepite in modo da
ridurre al minimo il dolore, il disagio, la paura e ogni altro
rischio prevedibile, in relazione alla malattia e allo stadio di
sviluppo del minore; la soglia del rischio ed il grado di malessere
devono essere definiti specificamente e continuamente monitorati;
g) il protocollo sia stato approvato da un comitato etico con
competenza anche pediatrica o che si sia preventivamente avvalso di
una consulenza in merito alle questioni cliniche, etiche e
psicosociali in ambito pediatrico;
h) l'interesse del paziente prevalga sempre sugli interessi della
scienza e della societa'.
Art. 5.
Sperimentazione clinica su adulti incapaci di dare
validamente il proprio consenso informato
1. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 3, la partecipazione ad
una sperimentazione clinica degli adulti incapaci che non hanno dato
o non hanno rifiutato il loro consenso informato prima che insorgesse
l'incapacita' e' possibile solo a condizione che:
a) sia stato ottenuto il consenso informato del rappresentante
legale; il consenso deve rappresentare la presunta volonta' del
soggetto e puo' essere ritirato in qualsiasi momento senza
pregiudizio per il soggetto stesso;
b) la persona abbia ricevuto informazioni adeguate alla sua
capacita' di comprendere la sperimentazione ed i relativi rischi e
benefici;
c) lo sperimentatore, o lo sperimentatore principale ove
appropriato, tenga conto del desiderio esplicito di un soggetto in
sperimentazione in grado di formarsi un opinione propria e di
valutare tali informazioni, di rifiutare la partecipazione o di
ritirarsi dalla sperimentazione clinica in qualsiasi momento;
d) non vengano dati incentivi o benefici finanziari ad eccezione
delle indennita' che, ove il promotore la sperimentazione sia un
soggetto pubblico, potranno essere concesse solo nei limiti degli
stanziamenti di bilancio ad esso assegnati;
e) la ricerca sia essenziale per convalidare dati ottenuti in
sperimentazioni cliniche su persone in grado di dare un consenso
informato o ottenuti con altri metodi di ricerca e riguardi
direttamente uno stato clinico che ponga a rischio la vita o
determini una condizione clinica debilitante di cui il soggetto
soffre;
f) le sperimentazioni cliniche siano state concepite in modo da
ridurre al minimo il dolore, il disagio, la paura e gli altri rischi
prevedibili in relazione alla malattia e allo stadio di sviluppo; sia
la soglia del rischio che il grado di malessere devono essere
definiti specificamente ed essere continuamente monitorati;
g) il protocollo sia stato approvato da un comitato etico
competente sia nel campo della malattia in questione, sia per quanto
riguarda le caratteristiche proprie della popolazione di pazienti
interessata, o previa consulenza in merito alle questioni cliniche,
etiche e psicosociali nell'ambito della malattia e della popolazione
di pazienti interessata;
h) gli interessi dei pazienti prevalgano sempre su quelli della
scienza e della societa';
i) vi sia motivo di ritenere che la somministrazione del
medicinale da sperimentare rechi al paziente un beneficio superiore
ai rischi o che non produca alcun rischio.
2. Nei casi di incapacita' temporanea, all'atto della
riacquisizione delle proprie capacita' decisionali, al soggetto deve
essere richiesto il consenso informato al proseguimento della
sperimentazione.
Art. 6.
Comitato etico
1. Il comitato etico deve emettere il proprio parere prima
dell'inizio di qualsiasi sperimentazione clinica in merito alla quale
e' stato interpellato.
2. Il comitato etico formula il parere di cui al comma 1, tenendo
in particolare considerazione:
a) la pertinenza e la rilevanza della sperimentazione clinica e
del disegno dello studio;
b) se la valutazione dei benefici e dei rischi prevedibili
soddisfi quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), se le
conclusioni siano giustificate;
c) il protocollo;
d) l'idoneita' dello sperirrentatore e dei suoi collaboratori;
e) il dossier per lo sperimentatore;
f) l'adeguatezza della struttura sanitaria;
g) l'adeguatezza e la completezza delle informazioni scritte da
comunicare al soggetto e la procedura da seguire per sottoporre allo
stesso il consenso informato, nonche' la giustificazione per la
ricerca su persone che non sono in grado di dare il loro consenso
informato per quanto riguarda le restrizioni specifiche stabilite
dall'articolo 3;
h) le disposizioni previste in materia di risarcimento in caso di
danni o di decesso imputabili alla sperimentazione clinica;
i) le disposizioni in materia di assicurazione relative al
risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall'attivita' di
sperimentazione, a copertura della responsabilita' civile dello
sperimentatore e del promotore della sperimentazione;
l) gli importi e le eventuali modalita' di retribuzione o di
compenso o di emolumenti di qualsiasi natura da corrispondersi a
favore degli sperimentatori e l'eventuale indennita' dei soggetti
inclusi nella sperimentazione e gli elementi rilevanti del contratto
tra il promotore della sperimentazione e il centro sperimentale;
m) le modalita' di arruolamento dei soggetti e le procedure
informative per diffondere la conoscenza della sperimentazione nel
rispetto di quanto previsto al riguardo dalle norme di buona pratica
clinica e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
3. Il comitato etico nel caso di sperimentazioni monocentriche,
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda
presentata dal promotore della sperimentazione nella forma
prescritta, comunica al promotore stesso, al Ministero della salute e
all'autorita' competente, il proprio parere motivato. Nel caso di
sperimentazioni multicentriche si applica quanto disposto
dall'articolo 7.
4. Il comitato etico, durante il periodo di esame della domanda di
cui al comma 3, puo' una sola volta chiedere di acquisire
informazioni integrative a quelle gia' fornite dal promotore della
sperimentazione; in questo caso il termine previsto al comma 3 e'
sospeso fino all'acquisizione delle informazioni di cui sopra.
5. Non e' ammessa alcuna proroga al termine di cui al comma 3,
fatte salve le sperimentazioni che utilizzano prodotti per la terapia
genica e la terapia cellulare somatica, nonche' tutti i medicinali
che contengono organismi geneticamente modificati, per le quali e'
ammessa una proroga di trenta giorni. Per tali prodotti, il termine
e' prorogato di altri novanta giorni in attesa dell'autorizzazione
rilasciata dal Ministero della salute. Per la terapia cellulare
xenogenica non esiste alcun limite di tempo per il periodo di
valutazione della domanda.
6. Il contratto di cui al comma 2, lettera l), deve essere
stipulato tra il responsabile legale del centro sperimentale o
persona da lui delegata e il promotore della sperimentazione, entro i
tempi previsti dall'articolo 9 per l'esame delle domande da parte
dell'autorita' competente, fermo restando che l'entrata in vigore di
detto contratto e' subordinata al parere favorevole di cui al comma
1, e all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 9.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-bis, comma 9,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono aggiornati, ad
invarianza di spesa, i requisiti minimi per l'istituzione,
l'organizzazione e il funzionamento dei comitati etici per le
sperimentazioni cliniche dei medicinali.
Nota all'art. 6:
- L'art. 12-bis, comma 9, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), cosi' recita:
«9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente
articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dei Comitati etici istituiti presso ciascuna azienda
sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto
1997, e del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998, tenendo
conto delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai
predetti decreti e istituendo un registro dei Comitati
etici operanti nei propri ambiti territoriali.».
Art. 7
Parere unico
1. Nel caso di sperimentazioni cliniche multicentriche condotte
solo in Italia, o in Italia e in altri Paesi, il parere motivato
sulla sperimentazione stessa e' espresso dal comitato etico della
struttura italiana alla quale afferisce lo sperimentatore
coordinatore per l'Italia, entro trenta giorni a decorrere dalla data
di ricevimento della domanda di cui all'articolo 8, presentata dal
promotore della sperimentazione nella forma prescritta; la
sperimentazione non puo' avere inizio in nessun sito prima
dell'espressione di detto parere.
2. I comitati etici interessati dalla sperimentazione possono
comunicare al comitato etico di cui al comma 1, eventuali
osservazioni. Il comitato etico di cui al comma 1, entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda, presentata nella forma
prescritta, di cui all'articolo 8, comunica al promotore della
sperimentazione, agli altri comitati etici interessati dalla
sperimentazione e al Ministero della salute il proprio parere.
3. Il parere favorevole puo' essere solo accettato ovvero rifiutato
nel suo complesso dai comitati etici degli altri centri italiani
partecipanti alla sperimentazione stessa; i comitati etici di tutti i
centri in cui e' effettuata la sperimentazione possono modificare la
formulazione del consenso informato limitatamente ai soggetti in
sperimentazione presso il proprio centro, e subordinare
all'accettazione di tali modifiche la partecipazione alla
sperimentazione. I comitati etici dei centri partecipanti hanno
competenza nel giudicare tutti gli aspetti del protocollo.
L'accettazione o il rifiuto del parere del comitato di cui al comma
1, adeguatamente motivati, debbono essere comunicati dai comitati dei
centri collaboratori al promotore della sperimentazione, agli altri
comitati dei centri partecipanti e alle Autorita' competenti entro un
massimo di 30 giorni a decorrere da quello in cui hanno ricevuto
detto parere unico.
4. Nei casi di sperimentazioni cliniche multicentriche le proroghe
di cui all'articolo 6, comma 5, sono previste solo per il comitato
etico di cui al comma 1.
Art. 8.
Modalita' di presentazione della domanda
per il parere del comitato etico
1. Tenuto conto delle indicazioni dettagliate pubblicate dalla
Commissione europea, il Ministro della salute stabilisce, con proprio
decreto, il modello e la documentazione necessaria per inoltrare la
domanda di parere al comitato etico, di cui agli articoli 6 e 7 da
parte del promotore della sperimentazione, indicando in particolare
le informazioni per i soggetti inclusi nella sperimentazione e le
garanzie appropriate per la tutela dei dati personali.
2. In caso di sperimentazioni cliniche multicentriche, la domanda
di cui al comma 1 e' presentata contemporaneamente dal promotore
della sperimentazione, anche ai comitati etici degli altri centri
partecipanti alla sperimentazione stessa.
Art. 9.
Inizio di una sperimentazione clinica
1. Il promotore della sperimentazione inizia la sperimentazione
clinica dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato etico
competente e qualora le autorita' competenti non gli abbiano
comunicato obiezioni motivate. Nel caso in cui le obiezioni motivate
siano espresse da autorita' locali, l'impossibilita' di avviare la
sperimentazione e' riferita alla singola struttura sanitaria
interessata; nel caso in cui l'autorita' competente sia quella di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 2) e 3), la
sperimentazione non puo' essere condotta in alcun centro. Le
procedure relative all'emanazione di tali decisioni possono svolgersi
in parallelo o meno, secondo le preferenze del promotore della
sperimentazione.
2. Prima dell'inizio di qualsiasi sperimentazione clinica il
promotore della sperimentazione e' tenuto a presentare la domanda di
autorizzazione nella forma prescritta, individuata nella lettera a)
del comma 11, all'autorita' competente.
3. Se l'autorita' competente comunica al promotore della
sperimentazione di avere obiezioni motivate, il promotore della
sperimentazione ha una sola volta la possibilita' di modificare il
contenuto della domanda di cui al comma 2, onde tenere in debita
considerazione le obiezioni sollevate dall'autorita' competente. Il
termine di cui al comma 4 si interrompe nelle more del ricevimento
delle modifiche richieste. Qualora il promotore della sperimentazione
non modifichi la domanda come indicato, entro trenta giorni o entro i
termini di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, questa e' da considerarsi
respinta e la sperimentazione non puo' avere inizio.
4. L'esame, da parte dell'autorita' competente, di una domanda di
autorizzazione nella forma prescritta di cui al comma 2, deve
concludersi entro i sessanta giorni. Vengono fatte salve le
fattispecie di cui agli articoli 5 e 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439, limitatamente ai casi in
cui l'autorita' competente e' quella prevista dall'articolo 2, comma
1, lettera t), numero 3). L'autorita' competente puo' tuttavia
comunicare al promotore della sperimentazione prima della scadenza di
detti termini di non avere obiezioni. Non e' ammessa proroga del
termine di cui sopra, fatte salve le sperimentazioni che utilizzino i
medicinali elencati al comma 6, per i quali e' ammessa una proroga
massima di trenta giorni. Per tali prodotti, il termine di novanta
giorni e' prorogato di altri novanta giorni ove sia necessario
acquisire le valutazioni tecniche degli organismi previsti dalle
norme vigenti. Per la terapia cellulare xenogenica non esiste alcun
limite di tempo per il periodo di valutazione della domanda.
5. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6, il promotore
della sperimentazione deve ottenere l'autorizzazione scritta prima
dell'inizio delle sperimentazioni cliniche sui medicinali che non
hanno un'autorizzazione di immissione in commercio, ai sensi del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni, e a tale fine indicati in uno specifico elenco
adottato con decreto del Ministro della salute. Detto elenco potra'
contenere solo i medicinali di cui alla parte A dell'allegato del
regolamento (CEE) n. 2309/93, nonche' altri medicinali con
caratteristiche particolari, quali prodotti medicinali il cui
ingrediente o ingredienti attivi siano un prodotto biologico di
origine umana o animale o contengano componenti biologici di origine
umana o animale o la cui produzione richieda tali componenti.
6. Il promotore della sperimentazione deve, altresi', ottenere una
autorizzazione scritta prima dell'inizio delle sperimentazioni
cliniche che comportino il ricorso a medicinali per la terapia
genica, per la terapia cellulare somatica, compresa la terapia
cellulare xenogenica, nonche' a tutti i medicinali contenenti
organismi geneticamente modificati. Non possono essere effettuate
sperimentazioni di terapia genica che portino a modifiche del
patrimonio genetico germinale del soggetto.
7. L'autorizzazione di cui al comma 6 e' rilasciata fatta salva
l'eventuale applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
206, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati, e del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92,
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati.
8. Nei casi in cui l'autorita' competente a rilasciare
l'autorizzazione della sperimentazione di cui al presente articolo
sia il Ministero della salute, detta autorizzazione viene rilasciata
dalla Direzione generale della valutazione dei medicinali e della
farmacovigilanza.
9. Nei casi di cui al comma 8, il richiedente l'autorizzazione
versa una tariffa da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro
della salute, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge
29 dicembre 1990, n. 407. Le relative entrate saranno utilizzate dal
Ministero della salute, ai fini dell'attivita' di controllo sulla
sperimentazione clinica dei medicinali.
10. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 9 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate
ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti
variazioni di bilancio.
11. Con decreto del Ministro della salute, che traspone
nell'ordinamento nazionale le indicazioni dettagliate pubblicate
dalla Commissione europea, sono stabiliti:
a) il modello e il contenuto della domanda di cui al comma 2,
nonche' la documentazione da presentare a sostegno della domanda
circa la qualita' e la fabbricazione del medicinale in fase di
sperimentazione, la prove tossicologiche e farmacologiche, il
protocollo e le informazioni di carattere clinico sul medicinale
stesso, incluso il dossier per lo sperimentatore, fatte salve
ulteriori integrazioni definite ai sensi del comma 2 dell'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n.
439;
b) il modello e il contenuto della proposta di emendamenti di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativa alle modifiche
sostanziali apportate al protocollo;
c) la dichiarazione di conclusione o di cessazione della
sperimentazione.
12. Le sperimentazioni cliniche sono condotte nelle strutture gia'
individuate con gli appositi decreti del Ministro della salute.
Note all'art. 9:
- Gli articoli 5 e 9, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 439 del 2001, cosi' recitano:
«Art. 5 (Accertamenti istruttori). - 1. L'Istituto
superiore di sanita', sulla base della documentazione di
cui all'art. 4, comma 1, richiedendo, ove necessario,
supplementi di documentazione o colloqui con esperti
designati del richiedente, formula un parere sulla
ammissibilita' alla sperimentazione di fase I del nuovo
prodotto farmaceutico, in base:
a) alla valutazione della qualita' del prodotto,
anche mediante verifiche su campioni ove necessario;
b) alla valutazione del rapporto fra rischi
prevedibili e benefici ipotizzabili in relazione ai
risultati della sperimentazione pre-clinica.
2. Il parere sull'ammissibilita' indica, se del caso, i
limiti e le condizioni cui e' subordinata la
sperimentazione di fase I; esso e' comunicato entro
sessanta giorni dalla data di cui all'art. 4, comma 4, al
Ministero della sanita' ed al richiedente.
3. Per la sperimentazione di fase I realizzata
direttamente su pazienti oncologici, portatori di AIDS o di
altre malattie per le quali i farmaci non possono essere
utilizzati in soggetti volontari sani, il parere
sull'ammissibilita' si riferisce esclusivamente all'avvio
della sperimentazione del farmaco; in tal caso le modalita'
dell'esecuzione del protocollo sono rimesse alle
valutazioni del Comitato etico in cui opera lo
sperimentatore coordinatore. Ai fini dell'accertamento
della qualita' efficacia e sicurezza del prodotto
farmaceutico, il termine procedimentale di cui al comma 2,
e' ridotto a trenta giorni per la comunicazione dell'esito
dell'attivita' istruttoria. Il Comitato etico potra'
iniziare la propria attivita' istruttoria sullo stesso
protocollo anche in attesa del parere definitivo
sull'ammissibilita' da parte dell'Istituto superiore di
sanita'.
4. Il termine di sessanta giorni e' sospeso quando
l'Istituto superiore di sanita' invita il richiedente a
regolarizzare la domanda, ad integrare la documentazione o
a partecipare ad una audizione.
5. La domanda decade se il richiedente non risponde
entro il termine di un anno dalla data di ricevimento delle
richieste dell'Istituto di cui al comma 4.».
«Art. 9 (Medicinali di particolare importanza e
riduzione di termini procedimentali). - 1. Sono considerati
medicinali di particolare importanza terapeutica quei
prodotti farmaceutici che sono:
a) proposti per il trattamento di malattie a prognosi
grave o infausta;
b) proposti per il trattamento di malattie rare;
c) che ipotizzano un sostanziale progresso nel
trattamento di determinate malattie;
d) preparati con tecnologie innovative.
2. Ai fini dell'accertamento della qualita', efficacia
e sicurezza del prodotto farmaceutico, i termini
procedimentali di cui agli articoli 5, commi 2, 4 e 5, sono
ridotti rispettivamente a trenta giorni per la
comunicazione dell'esito dell'istruttoria ed a quindici
giorni per le modifiche dell'autorizzazione.
3. La richiesta di riconoscimento di appartenenza ad
una delle categorie citate nel comma 1 deve essere prodotta
contestualmente alla domanda di cui all'art. 4 e
l'accettazione di detta richiesta e' notificata
all'interessato contestualmente alla comunicazione di cui
all'art. 4, comma 4.».
- Per il titolo del decreto legislativo 29 maggio 1991,
n. 178, vedi note all'art. 1.
- Il regolamento (CEE) n. 2309/93 e' pubblicato nella
GUCE n. L 214 del 24 agosto 1993.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, reca:
«Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la
direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di
microrganismi geneticamente modificati».
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, reca:
«Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente
l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati».
- L'art. 4, comma 2, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 439 del 2001, cosi' recita:
«2. Con decreto del presidente dell'Istituto superiore
di sanita' e' individuata la documentazione di cui al comma
1, lettere a), b), c) e d), da allegare alla domanda. Il
decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.».
Art. 10.
Conduzione di una sperimentazione clinica
1. La conduzione di una sperimentazione clinica puo' essere
modificata con le seguenti modalita':
a) anche a sperimentazione iniziata, o solo corredata di parere
favorevole del comitato etico, il promotore della sperimentazione
puo' apportare emendamenti al protocollo. Il promotore della
sperimentazione comunica alle autorita' competenti e al comitato o ai
comitati etici competenti i motivi e il contenuto degli emendamenti,
seguendo le procedure di cui agli articoli 6, 7 e 9 ove gli stessi
siano sostanziali di tali da incidere sulla sicurezza dei soggetti
della sperimentazione o modificare l'interpretazione della
documentazione scientifica a sostegno dello svolgimento della
sperimentazione, oppure siano significativi in relazione allo
svolgimento clinico dello studio. Seguono la procedura della semplice
notifica ai comitati etici gli emendamenti che non rientrano nella
fattispecie di cui sopra; con decreto del Ministro della salute sono
definite specifiche al riguardo. In base agli elementi di cui
all'articolo 6, comma 2, nei casi di sperimentazioni monocentriche il
comitato etico emette un parere entro trentacinque giorni a decorrere
dalla data di ricevimento della proposta di modifica nella forma
prescritta. Nei casi di sperimentazioni multicentriche il comitato
etico di cui al comma 1 dell'articolo 7 emette detto parere entro
venti giorni e i comitati di cui al comma 3 del medesimo articolo 7
possono solo accettarlo ovvero rifiutarlo nel suo complesso entro i
successivi quindici giorni. In caso di parere negativo da parte del
comitato etico sulle proposte di modifica al protocollo, il promotore
della sperimentazione non puo' procedere alla sperimentazione sulla
base della modifica di detto protocollo. Se il comitato etico si
esprime favorevolmente sulla proposta di modifica e le autorita'
competenti non hanno sollevato obiezioni motivate verso emendamenti
sostanziali, il promotore della sperimentazione puo' svolgere la
sperimentazione in base al protocollo modificato. In caso contrario,
il promotore della sperimentazione tiene conto delle obiezioni
sollevate e adatta di conseguenza le modifiche del protocollo, oppure
ritira la sua proposta di emendamento. Nei casi in cui l'emendamento
sia presentato prima del rilascio del parere favorevole del comitato
etico, tranne nei casi di presentazione contestuale al protocollo, il
termine di cui all'articolo 6, commi 3 e 6, e all'articolo 9, comma
4, sono prorogati di trentacinque giorni, onde consentire la
valutazione dell'emendamento stesso; qualora trattasi di
sperimentazione multicentrica il termine di cui all'articolo 7, comma
2, e' prorogato di venti giorni e quello di cui all'articolo 7, comma
3, e' prorogato di quindici giorni;
b) fatta salva la lettera a) e secondo le circostanze, in
particolare in caso di manifestazione di fatti nuovi relativi allo
svolgimento della sperimentazione o dello sviluppo del medicinale in
fase di sperimentazione, allorche' questi fatti nuovi siano tali da
compromettere la sicurezza dei soggetti della sperimentazione, il
promotore della sperimentazione e lo sperimentatore adottano le
opportune misure urgenti di sicurezza per proteggere i soggetti della
sperimentazione da un pericolo immediato. Il promotore della
sperimentazione informa immediatamente le autorita' competenti e i
comitati etici di tali fatti nuovi e delle misure adottate.
2. Entro novanta giorni dal termine della sperimentazione clinica
il promotore della sperimentazione comunica al Ministero della
salute, alle altre autorita' competenti, nonche' ai comitati etici
interessati, la conclusione della sperimentazione con le modalita'
definite con decreto del Ministro della salute tenuto conto delle
indicazioni dettagliate pubblicate dalla Commissione europea. In caso
di conclusione anticipata o di interruzione dello studio, tale
termine e' ridotto a quindici giorni e il promotore della
sperimentazione e' tenuto a comunicarne chiaramente i motivi.
3. Con decreto del Ministro della salute vengono stabiliti gli
elementi inerenti i risultati delle sperimentazioni cliniche, incluse
quelle anticipatamente concluse, da comunicare all'Osservatorio di
cui all'articolo 11, ai fini della messa a disposizione della
comunita' scientifica, fatti salvi i diritti di brevettabilita' ed
integrita' intellettuale.
Art. 11.
Scambio di informazioni
1. I comitati etici ed i soggetti promotori della sperimentazione
comunicano all'autorita' competente e comunque sempre al Ministero
della salute ai fini dell'inserimento nelle banche dati nazionale ed
europea i seguenti dati:
a) i dati ricavati dalla domanda di autorizzazione di cui
all'articolo 9, comma 2;
b) le eventuali modifiche ad essa apportate a norma dell'articolo
9, comma 3;
c) le eventuali modifiche apportate al protocollo a norma
dell'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);
d) il parere favorevole del comitato etico;
e) la dichiarazione di cessazione della sperimentazione.
2. Su richiesta motivata di uno Stato membro, dell'Agenzia europea
per la valutazione dei medicinali (EMEA) o della Commissione, il
Ministero della salute fornisce qualsiasi informazione supplementare
sulla sperimentazione in questione, oltre a quelle gia' inserite
nella banca dati europea, ottenendola dall'autoritacompetente alla
quale e' stata presentata la domanda di autorizzazione. Il Ministero
della salute inserisce nella banca dati europea l'indicazione delle
ispezioni effettuate sulla conformita' alle norme di buona pratica
clinica.
3. Il modello, i dati e le relative modalita' di inserimento degli
stessi nella banca dati europea, il cui funzionamento e' assicurato
dalla Commissione stessa con la partecipazione dell'Agenzia europea
per la valutazione dei medicinali (EMEA), nonche' i metodi per lo
scambio elettronico dei dati, sono stabiliti con decreto del Ministro
della salute, tenuto conto delle indicazioni dettagliate pubblicate
dalla Commissione europea. Tali indicazioni dettagliate sono
elaborate in modo da salvaguardare la riservatezza dei dati.
4. L'Osservatorio sulle sperimentazioni gia' operante presso la
Direzione generale della valutazione dei medicinali e la
frarmacovigilanza, quale parte dell'Osservatorio nazionale
sull'impiego dei medicinali istituito ai sensi del comma 7
dell'articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' incaricato
di svolgere, nell'ambito delle dotazioni organiche della medesima
Direzione generale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, i seguenti compiti:
a) monitoraggio e analisi delle sperimentazioni cliniche dei
medicinali sul territorio italiano e redazione dei relativi rapporti
con i dati regionali da trasmettere alle singole regioni;
b) raccordo con la banca dati centrale europea;
c) supporto alle attivita' dei comitati etici locali;
d) redazione di rapporti annuali e parziali, indirizzati alle
regioni e agli operatori di settore, che descrivano in maniera
quali-quantitativa, anche su base regionale e locale, lo stato della
ricerca clinica farmacologica in Italia;
e) realizzazione, di intesa con le regioni, di iniziative di
formazione per il personale coinvolto nella sperimentazione clinica
dei medicinali.
Nota all'art. 11:
- L'art. 68, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n.
448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo), cosi' recita:
«7. Presso il Ministero della sanita', nell'ambito del
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza, e' istituito, senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio nazionale
sull'impiego dei medicinali. L'Osservatorio, al quale
collaborano il Dipartimento per le politiche di sviluppo e
di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e l'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, provvede a:
a) raccogliere, monitorare ed elaborare dati di
consumo, di modalita' di impiego e di spesa concernenti sia
i medicinali erogati o direttamente impiegati dal Servizio
sanitario nazionale, sia quelli i cui oneri restano a
carico dell'utilizzatore;
b) svolgere, nel settore dei farmaci, i compiti gia'
attribuiti dall'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, all'osservatorio centrale degli acquisti e
dei prezzi;
c) redigere annualmente un rapporto al Ministro della
sanita', finalizzato, in particolare, a rilevare e
confrontare, anche con analisi su base regionale,
l'andamento della spesa farmaceutica del Servizio sanitario
nazionale relativa ai medicinali erogati attraverso le
farmacie con quello della spesa dei medicinali erogati con
sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito
ospedaliero e, conseguentemente, a formulare proposte per
un impiego piu' razionale ed appropriato delle risorse del
settore.».
Art. 12.
Sospensione della sperimentazione o infrazioni
1. Il Ministero della salute, qualora abbia ragioni obiettive di
ritenere che siano venute a mancare le condizioni della domanda di
autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 2, dispone la revoca
dell'autorizzazione, dandone notifica al promotore della
sperimentazione. Il Ministero della salute, qualora sia in possesso
di informazioni che possano sollevare dubbi sul piano scientifico o
della sicurezza della sperimentazione clinica, puo' sospendere o
vietare la sperimentazione clinica informandone il promotore della
sperimentazione. Prima di adottare le proprie decisioni, il Ministero
della salute chiede le valutazioni del promotore della
sperimentazione o dello sperimentatore, tranne in caso di pericolo
immediato; tali valutazioni sono espresse entro il termine di una
settimana; decorso tale termine il Ministero della salute adotta
autonomamente le proprie decisioni.
2. Il Ministero della salute informa immediatamente le altre
autorita' competenti degli altri Stati membri, il/i comitato/i
etico/i interessato/i, l'Agenzia europea per la valutazione dei
medicinali (EMEA) e la Commissione europea della decisione di
sospensione o di divieto e dei relativi motivi.
3. Per i motivi e con le modalita' di cui al comma 1, l'autorita'
competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), numero 1, puo'
sospendere o vietare la sperimentazione clinica a livello locale,
previa consultazione con le autorita' degli altri centri partecipanti
allo studio.
4. Nei casi di cui al comma 3, le autorita' competenti informano
delle proprie decisioni entro tre giorni lavorativi il Ministero
della salute.
5. Il Ministero della salute, qualora abbia ragioni obiettive di
ritenere che il promotore della sperimentazione o lo sperimentatore o
chiunque altro intervenga nella sperimentazione non ottemperino piu'
agli obblighi loro prescritti, li informa immediatamente esponendo
loro il piano d'azione che essi sono tenuti a mettere in atto per
rimediare a tali circostanze. Il Ministero della salute informa
immediatamente il comitato etico interessato, le autorita' competenti
degli Stati membri e la Commissione europea di tale piano d'azione.
6. Per i motivi di cui al comma 5, l'autorita' competente di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera t), n. 1), adotta le medesime misure
cautelative di cui al comma 5 e ne informa immediatamente il comitato
etico interessato ed il Ministero della salute che provvedera' ad
informare la Commissione europea e le autorita' competenti degli
altri Stati membri.
Art. 13.
Fabbricazione e importazione di medicinali
in fase di sperimentazione
1. La fabbricazione di medicinali sottoposti a sperimentazione
clinica, nonche' la loro importazione, debbono essere autorizzate dal
Ministero della salute come previsto, ove applicabile, dal decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e, negli altri casi, come previsto
da specifico decreto del Ministro della salute. Al fine di ottenere
detta autorizzazione, il richiedente e, del pari, in seguito il
titolare, dovranno soddisfare i requisiti almeno equivalenti a quelli
che saranno definiti con decreto del Ministro della salute, tenuto
conto delle indicazioni dettagliate pubblicate dalla Commissione
europea. Detti requisiti sono soddisfatti anche ai fini
dell'autorizzazione all'importazione di detti medicinali.
2. Il titolare dell'autorizza rione di cui al comma i deve disporre
in maniera permanente e continua di un direttore tecnico,
responsabile in particolare dell'adempimento degli obblighi
specificati nel comma 3, che possegga i requisiti di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
3. Il direttore tecnico di cui al comma 2, fermi restando i suoi
rapporti con il fabbricante o l'importatore, vigila affinche':
a) nel caso di medicinali in fase di sperimentazione fabbricati
in Italia, ogni lotto di medicinali sia stato prodotto e controllato
secondo i requisiti di buona pratica di fabbricazione dei medicinali
di uso umano stabiliti dalla normativa comunitaria, in conformita' al
fascicolo di specifica del prodotto e secondo l'informazione
notificata a norma dell'articolo 9, comma 2;
b) nel caso di medicinali in fase di sperimentazione fabbricati
in un Paese terzo, ogni lotto di fabbricazione sia stato prodotto e
controllato secondo norme di buona pratica di fabbricazione almeno
equivalenti a quelle stabilite dalla normativa comunitaria,
conformemente al fascicolo di specifica del prodotto e ogni lotto di
fabbricazione sia stato controllato secondo l'informazione notificata
a norma dell'articolo 9, comma 2;
c) nel caso di un medicinale in fase di sperimentazione che sia
un medicinale di confronto proveniente da Paesi terzi e dotato di
autorizzazione all'immissione in commercio, quando non puo' essere
ottenuta la documentazione che certifica che ogni lotto di
fabbricazione e' stato prodotto secondo norme di buona pratica di
fabbricazione almeno equivalenti a quelle succitate, ogni lotto di
fabbricazione sia stato oggetto di tutte le analisi, prove o
verifiche pertinenti e necessarie per confermare la sua qualita'
secondo l'informazione notificata trasmessa a norma dell'articolo 9,
comma 2.
4. Per la valutazione dei prodotti ai fini del rilascio dei lotti
e' necessario attenersi a quanto stabilito dall'allegato 13 alle
norme di buona fabbricazione europee (GMP). Nei casi di importazione
da uno Stato dell'Unione europea, i medicinali sottoposti a
sperimentazione non devono essere ulteriormente controllati quando
gli stessi sono corredati dai certificati di rilascio dei lotti
firmati dalla persona qualificata ai sensi della direttiva 75/319,
nel rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b) o c). In
tutti i casi, il direttore tecnico deve attestare in un registro che
ogni lotto di fabbricazione e' conforme alle disposizioni del
presente articolo. Il registro deve essere aggiornato contestualmente
alla effettuazione delle operazioni, e deve restare a disposizione
del personale ispettivo che svolge gli accertamenti di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, per un
periodo di 5 anni.
5. Con decreto del Ministro della salute vengono stabiliti i
documenti inerenti l'autorizzazione della sperimentazione da allegare
alla documentazione per l'importazione del farmaco in
sperimentazione.
Note all'art. 13:
- L'art. 7, del citato decreto legislativo n. 178 del
1991, cosi' recita:
«Art. 7 (Accertamenti sulla produzione di medicinali).
- 1. Il Ministero della sanita' puo':
a) procedere, in qualsiasi momento, ad ispezioni
degli stabilimenti e dei locali dove si effettuano la
produzione, il controllo e l'immagazzinamento dei
medicinali;
b) prelevare campioni di medicinali e, se del caso,
di altre sostanze necessarie alle analisi;
c) prendere conoscenza e, se necessario, acquisire
copia di tutti i documenti relativi all'oggetto delle
ispezioni.
2. Le ispezioni agli stabilimenti di produzione ed ai
laboratori di controllo dei medicinali sono rinnovate
almeno ogni tre anni.
3. A conclusione di ogni ispezione, e' redatta una
relazione sull'osservanza, da parte del fabbricante, dei
principi e delle linee guida delle norme di buona
fabbricazione dei medicinali fissati dalla normativa
comunitaria o, in mancanza, dall'Organizzazione mondiale
della sanita'. Il contenuto della relazione e' comunicato
al fabbricante e a ogni competente autorita' di altro Stato
membro della Comunita' economica europea che ne faccia
richiesta motivata.
3-bis. Ai fini degli accertamenti di cui al presente
articolo il Ministero della sanita' - Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, puo'
avvalersi del personale dell'Istituto superiore di sanita',
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
sul lavoro, nonche' delle unita' sanitarie locali, secondo
le professionalita' occorrenti.
4. Le spese occorrenti per le attivita' ispettive alle
officine farmaceutiche, sia antecedenti che successive al
rilascio delle autorizzazioni, sono a carico delle aziende
titolari degli stabilimenti medesimi.
5. Al personale che svolge gli accertamenti di cui al
presente articolo e' dovuto un compenso, comprensivo
dell'indennita' di missione, da stabilirsi con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del
tesoro, da emanarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Nell'apposito capitolo del bilancio di previsione
del Ministero della sanita', relativo alle spese per
ispezione alle officine farmaceutiche, e' ogni anno
assegnata una somma non minore dell'importo dei proventi
dell'anno precedente derivanti dall'applicazione dei commi
4 e 5.
7. Le facolta' previste dal comma 1 possono essere
esercitate anche nelle fasi di ricerca e di sviluppo dei
medicinali, nonche' nei riguardi dei locali di vendita
all'ingrosso o al minuto dei medicinali stessi.».
- La direttiva 75/319 e' pubblicata in GUCE n. L 147
del 9 giugno 1975.
Art. 14.
Etichettatura
1. I contenuti delle indicazioni, da riportare almeno in lingua
italiana, sull'imballaggio esterno dei medicinali da sottoporre a
sperimentazione oppure, in mancanza di un imballaggio esterno, sul
condizionamento primario, sono stabiliti nelle norme di buona pratica
di fabbricazione nell'allegato relativo alla produzione di medicinali
da sottoporre a sperimentazione clinica.
Art. 15.
Verifica dell'osservanza delle norme di buona pratica clinica e di
fabbricazione dei medicinali in fase di sperimentazione.
1. Per verificare l'osservanza delle norme di buona pratica clinica
e di buona prassi di fabbricazione, il Ministero della salute,
nell'ambito delle risorse umane esistenti presso l'amministrazione
designa ispettori incaricati di ispezionare i luoghi interessati da
una sperimentazione clinica e, in particolare, il centro o i centri
in cui si effettua la sperimentazione, lo stabilimento di
fabbricazione del medicinale sperimentale, tutti i laboratori di
analisi utilizzati nel corso della sperimentazione e/o i locali del
promotore della sperimentazione, nonche' le strutture comunque
coinvolte in qualsiasi fase di attivita' connessa alle
sperimentazioni. Le ispezioni sono effettuate dal Ministero della
salute, che informa l'Agenzia europea per la valutazione dei
medicinali (EMEA); esse sono svolte a nome della Comunita', le
ispezioni e i risultati vengono riconosciuti da tutti gli altri Stati
membri. Gli ispettori devono seguire specifico iter formativo senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. L'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA)
coordina le ispezioni che ricadono nell'ambito delle competenze ad
essa attribuite dal regolamento (CEE) n. 2309/93; al riguardo uno
Stato membro puo' chiedere assistenza ad un altro Stato membro.
3. Al termine dell'ispezione viene elaborata una relazione; i
contenuti della relazione devono essere comunicati al promotore della
sperimentazione e alle strutture interessate salvaguardandone gli
aspetti confidenziali. Essa puo' essere messa a disposizione degli
altri Stati membri, del Comitato etico e dell'Agenzia europea per la
valutazione dei medicinali (EMEA), su richiesta motivata. A seguito
della relazione il competente ufficio del Ministero della salute
dispone le eventuali prescrizioni da seguire per rendere la
sperimentazione conforme alle norme di buona pratica clinica.
4. La Commissione puo', su richiesta dell'Agenzia europea per la
valutazione dei medicinali (EMEA), nell'ambito delle sue competenze
previste dal regolamento (CEE) n. 2309/93, o di uno Stato membro
interessato, previa consultazione degli Stati membri interessati,
richiedere una nuova ispezione, qualora a seguito della verifica
dell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva risultino
differenze tra Stati membri.
5. Salvo quanto previsto da eventuali accordi stipulati tra la
Comunita' e Paesi terzi, la Commissione, su richiesta motivata di uno
Stato membro o di propria iniziativa, o uno Stato membro possono
proporre l'ispezione di un centro di sperimentazione e/o della sede
del promotore della sperimentazione e/o del fabbricante stabiliti in
un Paese terzo. Tale ispezione viene effettuata da ispettori della
Comunita' adeguatamente qualificati.
6. Con decreto del Ministro della salute, tenuto conto delle
indicazioni dettagliate pubblicate dalla Commissione europea, vengono
definite linee-guida sulla documentazione relativa alla
sperimentazione clinica, che costituisce il fascicolo permanente
della sperimentazione, nonche' linee-guida sull'archiviazione,
sull'idoneita' degli ispettori e sulle procedure di ispezione per la
verifica della conformita' delle sperimentazioni alle disposizioni
del presente decreto legislativo.
7. Il decreto di cui al comma 6 viene aggiornato e tiene conto
delle revisioni adottate dalla Commissione europea.
8. Gli ispettorati di Paesi terzi, qualora intendano effettuare le
ispezioni di cui al presente articolo, presso i luoghi di cui al
comma 1, devono, di volta in volta, preventivamente notificarlo
all'Ispettorato di cui al comma 14, almeno un mese prima della data
prevista di ispezione; a tale fine, il promotore della
sperimentazione clinica che riceve l'ispezione e' tenuto a comunicare
tale procedura ai relativi ispettorati.
9. Le spese occorrenti per le attivita' ispettive su
sperimentazioni cliniche dei medicinali condotte all'estero i cui
risultati sono presentati per l'autorizzazione al commercio in Italia
sono a carico dell'azienda richiedente l'autorizzazione.
10. Le spese occorrenti per le attivita' ispettive sulle
organizzazioni private alle quali il promotore della sperimentazione
puo' affidare, come previsto dalle norme di buona pratica clinica una
parte o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione
clinica condotta a fini industriali, sono a carico di dette
organizzazioni.
11. Al personale che svolge le ispezioni di cui ai commi 1, 2, 4,
5, 9 e 10 si applica quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, anche tramite specifiche
differenziate previsioni nei periodici aggiornamenti del relativo
decreto ministeriale; le relative spese sono a carico delle aziende
farmaceutiche e delle organizzazioni di cui al comma 10.
12. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
determinate, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge
29 dicembre 1990, n. 407, le tariffe relative ai commi 9, 10 e 11; i
relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato,
per essere riassegnati ad apposita unita' previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
13. Le entrate derivanti da nuove tariffe da stabilirsi con
successivo decreto del Ministro della salute, nonche' assoggettate
allo stesso regime di cui al comma 12 dell'articolo 5 della legge
29 dicembre 1990, n. 407, relative alle ispezioni di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, sono destinate alla
copertura delle spese per le ispezioni concernenti il controllo delle
sperimentazioni il cui promotore sia ente o struttura pubblica o
senza fini di lucro oppure associazione scientifica senza fini di
lucro, nonche' alla copertura, non diversamente prevista dal presente
articolo, di tutte le spese per l'applicazione del medesimo.
14. Le attivita' inerenti le ispezioni sulle sperimentazioni
cliniche dei medicinali di cui al presente articolo, sono svolte
dalla competente Direzione generale, che a tale fine sara' potenziata
nell'ambito delle risorse umane e strumentali esistenti del Ministero
della salute, anche per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) partecipazione alle attivita' comunitarie e dell'Agenzia
europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), nonche'
collegamento con gli altri Ispettorati degli Stati membri e di Paesi
terzi, per le finalita' del presente articolo, nonche' al fine del
mutuo riconoscimento delle ispezioni in ambito europeo ed
extraeuropeo;
b) promozione e realizzazione di iniziative per l'informazione
del personale suscettibile di verifiche ispettive comunitarie.
15. Il personale appartenente a strutture private che intende
usufruire delle attivita' di cui al comma 14, lettera b), dovra'
versare una tariffa da stabilirsi con decreto del Ministro della
salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 5 della legge
29 dicembre 1990, n. 407. Le entrate derivanti dalle predette tariffe
sono destinate alla copertura delle spese di cui al comma 14, lettera
b); i relativi importi sono versatiall'entrata del bilancio dello
Stato, per essere riassegnati ad apposita unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero della salute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 15:
- Per il regolamento (CEE) n. 2309/93 vedi note
all'art. 9.
- L'art. 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 407
(Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di
finanza pubblica 1991-1993), cosi' recita:
«Art. 5 (Norme relative al settore sanitario). - 1. Dal
1° febbraio 1991 decadono i provvedimenti disposti in
applicazione degli istituti normativi ed economici di cui
agli articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, 80, 81, 82 e da 101 a
108 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio
1987, n. 270; dalla stessa data si applicano, anche nelle
more della pubblicazione del decreto del Presidente della
Repubblica di recepimento, i corrispondenti istituti
previsti dal nuovo accordo di lavoro. Le regioni e le
province autonome provvedono ad applicare gli istituti
stessi limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze
operative. Il Ministero della sanita', sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al
cui parere puo' non conformarsi solo con atto motivato,
ridetermina gli standard di personale del Servizio
sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del
nuovo accordo di lavoro in ordine agli incrementi del
debito orario individuale, all'impiego di nuove figure
professionali e alla necessita' di graduare l'attuazione
del decreto in rapporto alle disponibilita' finanziarie.
2. La spesa per acquisti di beni e servizi nell'anno
1991 non puo' superare dell'11 per cento la spesa effettiva
di competenza dell'anno 1989. A decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le banche tesoriere
delle unita' sanitarie locali, trascorso il tempo di
latenza previsto dai contratti di fornitura o dalle
convenzioni, sono autorizzate a pagare i debiti certi,
liquidi ed esigibili derivanti da formale impegno assunto
sui capitoli di bilancio di previsione ed entro la
concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi. Con
decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro del tesoro, sono definite le procedure
amministrative conseguenti.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1991 e' abrogata la
lettera a) del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge
25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. Dalla medesima data
perdono di efficacia le relative attestazioni di esenzione
rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanita', anche in
deroga a precedenti disposizioni legislative, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia,
ridetermina, trascorsi trenta giorni dalla richiesta di
parere, le forme morbose in riferimento alle patologie
croniche ed acute, che incidono gravemente
sull'autosufficienza e la qualita' della vita, e le
modalita' per il riconoscimento, che danno diritto alla
esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla
spesa sanitaria. Le esenzioni riconosciute ai sensi del
presente comma operano limitatamente alle prestazioni
correlate alle specifiche patologie. Sono esenti da ticket
tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di
gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche,
convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario
nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto
nel decreto del Ministro della sanita' 14 aprile 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile
1984.
4. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta
farmaceutica e' elevato a lire 40.000. La quota fissa per
ricetta e' determinata in lire 1.500 per ogni singolo pezzo
ad eccezione dei farmaci di cui all'art. 10, comma 2, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Per i
prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per
i prodotti in fleboclisi in confezione monodose, la quota
fissa per ricetta e' determinata in lire 1.000 per ogni
pezzo. Tale quota e' dovuta da tutti i cittadini, esclusi i
pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria
per motivi di reddito. I limiti massimi di partecipazione
alla spesa sanitaria per le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio sono elevati a lire 40.000 per
prescrizioni contemporanee della stessa branca
specialistica ed a lire 80.000 per prescrizioni
contemporanee di piu' branche specialistiche.
5. Il Comitato interministeriale prezzi e' autorizzato
a provvedere alla revisione generale dei prezzi dei farmaci
a basso costo fino a lire 15.000, di comprovata efficacia
terapeutica.
6. La accertata prescrizione a carico di un soggetto
esente di una prestazione destinata ad un assistito non
esente comporta l'obbligo di segnalazione all'autorita'
giudiziaria. Fatti comunque salvi i provvedimenti di natura
penale in applicazione dell'art. 640 del codice penale,
tale circostanza comporta per l'assistito la decadenza
dall'esenzione e per il medico la sospensione del rapporto
convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La
sanzione e' comminata a norma dell'art. 38 dell'accordo
reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
8 giugno 1987, n. 289, previa contestazione degli addebiti
e audizione del medico interessato e comunque entro trenta
giorni dalla notifica della contestazione.
7. Il Ministro della sanita' procede, con proprio
decreto, alla revisione del decreto 30 aprile 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1990, di approvazione del
nomenclatore tariffario delle protesi, rideterminando la
tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il tempo
minimo di rinnovo. Dalla data di emanazione del predetto
decreto, e' vietata l'erogazione di prestazioni protesiche
diverse da quelle contemplate nel nomenclatore tariffario
con oneri a carico del fondo sanitario nazionale. Dalla
data di entrata in vigore della presente legge e' soppressa
a carico del fondo sanitario nazionale ogni forma di
assistenza economica che non sia espressamente prevista da
leggi dello Stato.
8. Con proprio decreto il Ministro della sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita', procede alla
revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni
specialistiche erogabili a carico del Servizio sanitario
nazionale, avuto riguardo alla necessita' di individuare le
prestazioni tecnologicamente superate nonche' quelle il cui
costo tariffario risulta eccedente l'onere economico della
prestazione stessa e determinando, in luogo delle
prestazioni genericamente formulate, le singole prestazioni
erogabili. Il mancato ritiro del referto entro trenta
giorni dall'effettuazione della prestazione specialistica
comporta l'addebito all'assistito dell'intero costo della
prestazione fruita.
9. Il Ministro della sanita', sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, determina lo
schema tipo di convenzione per le istituzioni sanitarie di
cui all'art. 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che
deve ispirarsi al principio del rapporto tra entita'
variabile delle tariffe e quantita' annuale delle
prestazioni effettuate. Per quanto concerne tutte le
convenzioni, il numero massimo di prestazioni riconoscibili
ai fini del pagamento va predeterminato con riferimento
alle dotazioni di personale e di attrezzature possedute e
documentate. Dal 1991, nei rapporti con le case di cura,
viene introdotto, a partire dalle patologie acute piu'
ricorrenti, il criterio di pagamento dei ricoveri a
giornate di degenza predeterminate.
10. All'interno di tutti gli ospedali e delle strutture
ambulatoriali a gestione diretta e convenzionata
obbligatoriamente sono riservati spazi adeguati per
l'esercizio della libera professione intramuraria e posti
letto per la istituzione di camere a pagamento.
11. Limitatamente all'esercizio finanziario 1991 le
somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma
dell'art. 69, legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
trattenute dalle unita' sanitarie locali, dalle regioni e
dalle province autonome per essere totalmente utilizzate ad
integrazione del finanziamento di parte corrente.
12. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti
spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
superiore di sanita' e all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
a richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
conto del costo reale dei servizi resi e del valore
economico delle operazioni di riferimento; le relative
entrate sono utilizzate per le attivita' di controllo, di
programmazione, di informazione e di educazione sanitaria
del Ministero della sanita' e degli Istituti superiori
predetti.
13. A decorrere dal 1° gennaio 1991 la misura del
contributo previsto dall'art. 31, comma 14, legge 28
febbraio 1986, n. 41, e' elevata al 4,20 per cento. Dal
periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, l'aliquota
dello 0,20 per cento a carico del lavoratore, prevista
dall'art. 31, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e' elevata allo 0,40 per cento. Dalla stessa data sui
trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore
a 18 milioni di lire si applica a carico dei pensionati,
sull'intero trattamento percepito, il contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle stesse
misure previste a carico dei lavoratori dipendenti.
14. A decorrere dal 1° gennaio 1991, nei confronti
degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e
loro rispettivi familiari coadiutori, e dei liberi
professionisti, si intende applicabile ai fini della
determinazione del contributo dovuto per le prestazioni del
Servizio sanitario nazionale, il medesimo limite di reddito
di cui all'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.
233. Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e
rispettivi concedenti e per ciascun componente attivo dei
rispettivi nuclei familiari si applica quello determinato
ai sensi dell'art. 7 della medesima legge n. 233 del
1990.».
- Per il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e
l'art. 7, vedi note all'articolo 3.
Art. 16.
Notifica di eventi avversi
1. Lo sperimentatore notifica immediatamente al promotore della
sperimentazione, qualsiasi evento avverso serio, ad eccezione di
quelli identificati nel protocollo o nel dossier per lo
sperimentatore come non soggetti ad obbligo di notifica immediata.
Alla notifica immediata seguono dettagliate relazioni scritte.
2. Gli eventi avversi e/o i risultati di analisi anomali che il
protocollo reputa critici ai fini della valutazione della sicurezza
sono notificati dallo sperimentatore al promotore della
sperimentazione in conformita' alle procedure e ai tempi definiti nel
protocollo.
3. In caso di decesso notificato di un soggetto, lo sperimentatore
ne da' comunicazione al promotore della sperimentazione ed al
Comitato etico fornendo ogni informazione aggiuntiva richiesta.
4. Il promotore della sperimentazione deve provvedere alla
registrazione dettagliata di tutti gli eventi avversi notificatigli
dallo sperimentatore. Tale registrazione e' presentata, su richiesta,
al Ministero della salute.
5. In ogni comunicazione di cui al presente articolo ed agli
articoli 17 e 18 il paziente e' sempre identificato da un codice
univoco.
Art. 17.
Notifica delle reazioni avverse serie
1. Il promotore della sperimentazione garantisce che tutte le
informazioni pertinenti relative a sospette reazioni avverse serie
inattese, che abbiano avuto esito letale per il soggetto della
sperimentazione o mettano in pericolo di vita, vengano registrate e
notificate al piu' presto al Ministero della salute, nonche' al/i
Comitato/i etico/i interessato/i, e comunque entro sette giorni di
calendario da quando il promotore della sperimentazione e' venuto a
conoscenza del caso, e che successive informazioni pertinenti siano
comunicate entro otto giorni dalla prima segnalazione.
2. Tutte le altre sospette reazioni avverse serie inattese sono
notificate al Ministero della salute e al/i Comitato/i etico/i
interessato/i, al piu' presto e comunque entro quindici giorni dal
giorno in cui il promotore della sperimentazione ne e' venuto a
conoscenza per la prima volta.
3. Lo sperimentatore comunica immediatamente al promotore della
sperimentazione le reazioni di cui al presente articolo.
4. Il promotore della sperimentazione registra tutte le sospette
reazioni avverse serie inattese di un medicinale in fase di
sperimentazione portate a sua conoscenza.
5. Il promotore della sperimentazione informa anche gli altri
sperimentatori.
6. Una volta all'anno per tutta la durata della sperimentazione
clinica, come indicato dal decreto di cui all'articolo 18, il
promotore della sperimentazione fornisce al Ministero della salute e
ai Comitati etici coinvolti un elenco di tutti i sospetti di reazioni
avverse serie osservati nel corso dell'intero periodo ed una
relazione sulla sicurezza delle persone sottoposte alla
sperimentazione clinica.
7. Il Ministero della salute provvede a che tutte le sospette
reazioni avverse serie inattese di cui e' venuto a conoscenza vengano
immediatamente inserite in una banca dati europea alla quale, a norma
dell'articolo 11, comma 1, hanno accesso esclusivamente le Autorita'
competenti degli Stati membri, l'Agenzia europea per la valutazione
dei medicinali (EMEA) e la Commissione.
Art. 18.
Indicazioni relative alle relazioni
1. Con decreto del Ministro della salute, tenuto conto delle
indicazioni dettagliate pubblicate dalla Commissione europea, sono
stabilite le modalita' di raccolta, verifica e presentazione delle
segnalazioni con dettagliate relazioni sugli eventi avversi o
reazioni avverse, nonche' sulle modalita' di decodificazione riguardo
alle reazioni avverse serie inattese.
Art. 19.
Obbligo di trasmissione di informazioni
1. Il promotore della sperimentazione e' tenuto a trasmettere
tempestivamente le informazioni richieste dalle Autorita' competenti
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), e dai Comitati etici,
inerenti la sperimentazione clinica.
Art. 20.
Disposizioni a carattere generale
1. Il promotore della sperimentazione, o un suo rappresentante
legale, deve essere stabilito nella Comunita'.
2. I medicinali sperimentali ed eventualmente i dispositivi usati
per somministrarli sono forniti gratuitamente dal promotore della
sperimentazione; nessun costo aggiuntivo, per la conduzione e la
gestione delle sperimentazioni di cui al presente decreto deve
gravare sulla finanza pubblica.
3. Con decreto del Ministro della salute sono stabiliti requisiti
minimi di cui devono essere in possesso organizzazioni private alle
quali il promotore della sperimentazione puo' affidare una parte o
tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica, come
previsto dalle norme di buona pratica clinica, ferme restando le
responsabilita' del promotore della sperimentazione medesima connesse
con la sperimentazione stessa.
4. Con decreto del Ministro della salute possono essere stabilite,
nel rispetto delle direttive e raccomandazioni dell'Unione europea,
condizioni e prescrizioni di carattere generale relative
all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali.
Art. 21.
Norme transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
l'atto amministrativo che dispone l'esenzione di un medicinale dagli
accertamenti previsti per i medicinali di nuova istituzione di cui al
decreto del Ministro della sanita' in data 18 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998.
Nota all'art. 21:
- Il decreto del Ministro della sanita' in data
18 marzo 1998, reca: «Modalita' per l'esenzione dagli
accertamenti sui medicinali utilizzati nelle
sperimentazioni cliniche».
Art. 22.
Apparato sanzionatorio
1. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 1, comma 5, primo
periodo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento della somma da euro 50.000 a euro 150.000.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed f), e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 20.000 a
euro 60.000.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a), d) e g), e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da euro 30.000 a euro 90.000.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1,
lettere a) e g), e 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da euro 30.000 a euro 90.000.
5. Il promotore della sperimentazione che inizia la sperimentazione
clinica senza aver ottenuto il parere favorevole del Comitato etico
competente o in presenza di obiezioni motivate da parte delle
Autorita' competenti e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da euro 100.000 a euro 500.000.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 5 e
6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
della somma da euro 100.000 a euro 500.000.
7. Chiunque effettua sperimentazioni cliniche in strutture diverse
da quelle indicate dall'articolo 9, comma 12, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro
50.000 a euro 250.000.
8. Chiunque prosegue una sperimentazione clinica sulla base di
emendamenti sostanziali al protocollo non autorizzati e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da
euro 100.000 a euro 500.000.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e
2, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento
della somma da euro 100.000 a euro 500.000.
10. Al titolare o al legale rappresentante dell'impresa che inizi
l'attivita' di fabbricazione di un medicinale sottoposto a
sperimentazione clinica senza munirsi dell'autorizzazione di cui
all'articolo 13, comma 1, ovvero la prosegue in caso di revoca o
sospensione della stessa, si applica la sanzione di cui all'articolo
23 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
11. Il direttore tecnico, responsabile dell'adempimento degli
obblighi indicati dall'articolo 13, commi 3, lettere a), b) e c), e
4, che ometta di adempiere agli obblighi di vigilanza e di
attestazione ivi previsti e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da euro 10.000 a euro 30.000.
12. Il promotore della sperimentazione che non provveda, in tutto o
in parte, a registrare gli eventi avversi notificatigli dallo
sperimentatore ai sensi dell'articolo 16, comma 4, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro
20.000 a euro 60.000.
13. Il promotore della sperimentazione che viola la disposizione di
cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 4, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 50.000 a
euro 250.000.
Nota all'art. 22:
- L'art. 23, del citato decreto legislativo n. 178 del
1991, cosi' recita:
«Art. 23 (Sanzioni penali). - 1. Il titolare o il
legale rappresentante dell'impresa che inizi l'attivita' di
fabbricazione di specialita' senza munirsi
dell'autorizzazione di cui all'art. 2, ovvero la prosegue
malgrado la revoca o la sospensione dell'autorizzazione
stessa, e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e
con l'ammenda da lire diecimilioni a lire centomilioni.
Tali pene si applicano anche a chi prosegue l'attivita'
autorizzata pur essendo intervenuta la mancanza del
direttore tecnico o l'accertata inefficienza delle
attrezzature essenziali per la produzione e il controllo
delle specialita' medicinali.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano altresi' a
chi importa medicinali senza munirsi dell'autorizzazione
prevista dal comma 1 dell'art. 6 o non effettua o non fa
effettuare i controlli di qualita' di cui al comma 2 dello
stesso articolo.
3. Chiunque mette in commercio specialita' medicinali
per le quali l'autorizzazione di cui all'art. 8 non sia
stata rilasciata o confermata ovvero sia stata sospesa o
revocata, o specialita' medicinali aventi una composizione
dichiarata diversa da quella autorizzata, e' punito con
l'arresto sino a un anno e con l'ammenda da lire duemilioni
a lire diecimilioni. Le pene sono ridotte della meta'
quando la difformita' della composizione dichiarata
rispetto a quella autorizzata riguardi esclusivamente gli
eccipienti e non abbia rilevanza tossicologica.
4. Il farmacista che abbia messo in vendita o che
detenga per vendere specialita' medicinali per le quali
l'autorizzazione di cui all'art. 8 non sia stata rilasciata
o confermata, o specialita' medicinali aventi una
composizione dichiarata diversa da quella autorizzata, e'
punito con l'ammenda da lire ottocentomila a lire
duemilioniquattrocentomila e con la sospensione
dall'esercizio professionale fino ad un mese. In caso di
recidiva specifica, la pena e' dell'arresto da due a otto
mesi, dell'ammenda da lire unmilioneseicentomila a lire
quattromilioni e della sospensione dall'esercizio
professionale per un periodo da due a sei mesi. Le pene
sono ridotte della meta' quando la difformita' della
composizione dichiarata rispetto a quella autorizzata
riguardi esclusivamente gli eccipienti e non abbia
rilevanza tossicologica.
5. Le pene di cui ai commi 3, primo periodo, e 4, primo
e secondo periodo, si applicano altresi' in caso di
violazione dei provvedimenti adottati dal Ministero della
sanita' ai sensi del comma 5 dell'art. 14.».
Art. 23.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato