LA COMMISSIONE
Nel procedimento pos. n. 8365 (Ferrovie dello Stato S.p.a.,
organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL
Ferrovie e Sma-Fast-Confsal, Sasmant), ha adottato la seguente
delibera:
Premesso:
1. che questa Commissione, con delibera n. 00/127 del 9 marzo 2000
ha invitato la Societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. e le
organizzazioni sindacali interessate a stipulare un accordo sulle
prestazioni indispensabili da assicurare nel settore del trasporto
marittimo gestito dalle Ferrovie dello Stato;
2. che la Societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., con nota del
2 giugno 2000, prot. 0241, ha comunicato alla Commissione di avere
raggiunto, in data 1° giugno 2000, un accordo con le organizzazioni
sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sma-Confsal, Ugl
Ferrovie e Sasmant, sui servizi minimi in caso di sciopero nel
settore delle Navi Traghetto FF. SS. e, altresi', un accordo sullo
stesso testo contrattuale anche con le organizzazioni sindacali
Fisast-Cisas e C.S.T.-Cisal;
3. che nell'accordo del 1° giugno 2000 le parti hanno dato
espressamente atto della necessita' di rendere compiutamente congruo
quest'ultimo - ed anche l'accordo del 23 novembre 1999 (1), al quale
il primo strettamente si connette - con il mutato quadro legislativo,
come innovato dalla legge n. 83 del 2000;
4. che la Commissione, con delibera n. 00/227 del 12 ottobre 2000,
anche sulla base di tale presa d'atto, ha valutato idoneo tale
accordo, invitando le parti stipulanti a rendere conforme l'accordo
stesso alle regole ed ai principi di cui alla legge n. 83 del 2000 ed
a sottoporre il nuovo testo alla valutazione della Commissione;
5. che con nota in data 10 marzo 2003, prot. n. D.RI/226 la
Societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. ha trasmesso a questa
Commissione l'accordo siglato in data 10 marzo 2003 tra il Gruppo FS
e l'Agens e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl,
Uiltrasporti, UGL Ferrovie, Sma-Fast-Confsal e Sasmant, relativo ai
servizi minimi nel settore delle navi traghetto FS;
6. che l'organizzazione sindacale CST/Cisal, ancorche' non
partecipante alle trattative per la definizione dell'accordo citato,
ha dichiarato, nella nota 1° aprile 2003 prot. 1754, di avere
espresso formale disponibilita' a sottoscriverlo;
7. che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art.
13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/90 e successive
modificazioni ed integrazioni ha richiesto, in data 26 marzo 2003,
prot. 3695, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti
riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n.
281, di esprimere il loro parere sull'accordo del 1° giugno 2000,
entro il 5 aprile 2003;
8. che a tale richiesta hanno risposto, nel termine fissato dalla
Commissione, l'Unione nazionale consumatori, con nota del 1° aprile
2003, e la Adoc, con nota del 2 aprile 2003, entrambe esprimendo
parere favorevole;
Considerato:
1. che i servizi minimi essenziali dell'accordo del 10 marzo 2003
risultano idonei a garantire il contemperamento dell'esercizio del
diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1, comma 2, della legge
n. 146/1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 2000;
2. che, in particolare, il motivo per il quale l'accordo in
oggetto, con riferimento al trasporto ferroviario nella tratta da e
per la Sicilia, prevede che siano assicurate le corse delle navi
necessarie a garantire il transito dei treni previsti dal punto
4.2.2. dell'accordo sui servizi minimi nel trasporto ferroviario del
23 novembre 1999 (1), e non anche di quelle necessarie a garantire il
transito dei treni previsti dal punto 4.2.1. del medesimo accordo del
1999 (1) (ai sensi del quale, «nei giorni feriali devono essere
assicurati servizi adeguati nelle fasce di massima utenza dei
pendolari (6-9, 18-21), secondo i volumi normalmente offerti a tale
settore di utenza»), e' stato indicato dalla Societa' FF.SS., con
nota in data 15 aprile 2003 prot. D.RI/397, nel fatto che tra i
servizi garantiti ai sensi del citato punto 4.2.1. non sono previsti
treni da traghettare sullo stretto di Messina, ed il traffico
«pendolare» sullo stretto nell'ambito delle fasce orarie garantite
viene assicurato dai mezzi veloci che, in coerenza con quanto
previsto nel punto 4.2.1. citato, effettuano il servizio secondo i
volumi di traffico normalmente previsti per tale settore di utenza;
3. che, inoltre, la limitazione delle corse garantite delle «navi
bidirezionali» nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 nella tratta da e per
la Sicilia in ragione di un terzo di quelle programmate, trova
giustificazione in considerazione del fatto che la garanzia della
erogazione del servizio completo durante le fasce e' assicurata
attraverso la completa operativita' del servizio svolto dai «mezzi
veloci», come pure ha precisato la Societa' F.S., con nota in data
15 aprile 2003 prot. D.RI/397;
Valuta idoneo
l'accordo siglato in data 10 marzo 2003 tra il Gruppo FS e l'Agens e
le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL
Ferrovie, Sma-Fast-Confsal e Sasmant, relativo ai servizi minimi nel
settore delle navi traghetto FS, che si allega alla presente
delibera;
Dispone
la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere,
al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti e
della Navigazione, alla Societa' Ferrovie dello Stato, all'Agens, ed
alle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL
Ferrovie, Sma-Fast-Confsal e Sasmant.
Dispone
altresi' la pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 12 giugno 2003
Il presidente: Martone
VERBALE DI ACCORDO SUI SERVIZI MINIMI
NEL SETTORE NAVI TRAGHETTO FS
(Legge n. 146/90 come modificata dalla legge 83/2000)
Il Gruppo FS, Agens e le organizzazione sindacale firmatarie del
presente accordo, in attuazione della legge n. 146/1990 come
modificata dalla legge n. 83/2000, aderendo all'invito formulato
dalla Commissione di garanzia in data 18 aprile 2002, concordano
sulle seguenti prestazioni indispensabili per il settore delle navi
traghetto del Gruppo FS.
Tratta da e per la Sardegna: p.m.
Tratta da e per la Sicilia: trasporto ferroviario.
Vengono assicurate le corse delle navi necessarie a garantire il
transito dei treni previsti dal punto 4.2.2. dell'accordo sui servizi
minimi del 23 novembre 1999 (1). Sulle stesse navi sara' garantito il
trasportato sulla base delle prassi vigenti.
In occasione delle iniziative di sciopero le parti negozieranno
le eventuali necessita' connesse a particolari situazioni di
trasporto non passeggeri, in particolare per i trasporti di carri e
gommato con animali vivi e/o merci deperibili e/o merci pericolose
e/o sostanze nocive o tossiche, per le quali si ritenga opportuno
assicurarne l'effettuazione.
In caso di sciopero nazionale festivo vengono assicurate le corse
delle navi necessarie a garantire il transito dei treni inseriti
nell'elenco di cui alla lettera f) del testo del punto 4.2.4.
dell'accordo sui servizi minimi del 23 novembre 1999 come modificato
dall'accordo del 29 ottobre 2001 (1).
Navi bidirezionali: viene garantita l'effettuazione di un terzo
delle corse programmate nelle fasce orarie 6-9 e 18-21.
Mezzi veloci: in coerenza con quanto previsto al punto 4.2.1.
dell'accordo del 23 novembre 1999 (1), vengono garantite le corse
previste nelle fasce orarie di massima utenza dei pendolari (6-9 e
18-21) secondo i volumi normalmente offerti a tale settore di utenza.
Per quanto riguarda l'efficacia, il campo di applicazione, le
norme generali, il preavviso, le modalita' di proclamazione, la
durata dello sciopero, la revoca dello sciopero proclamato, le
franchigie, il divieto di scioperi concomitanti, la sospensione dello
sciopero e le norme relative al personale comandato, si conferma
quanto stabilito dall'accordo del 23 novembre 1999 (1).
Per quanto riguarda l'intervallo tra azioni di sciopero
(rarefazione oggettiva e soggettiva) si conferma quanto previsto ai
punti 3.3.4 e 3.3.5 dell'accordo del 23 novembre 1999 come modificati
dall'accordo del 29 ottobre 2001 (1).
Roma, 10 marzo 2003
Gruppo FF.SS. Filt-Cgil
Agens Fit-Cisl
Uilt
UGL Ferrovie
Sma/Fast-Confsal
Sasmant
(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2002
- Serie generale.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato