IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni,
concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose
e 1'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti
di merci su strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978,
concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge
sopracitata;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982 concernente
l'approvazione delle tariffe per i trasporti merci su strada per
conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;
Visti i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi e da ultimo
il decreto 27 marzo 2001, con i quali, negli anni sono stati
approvati i precedenti adeguamenti tariffari;
Considerato che ai sensi dell'art. 53 della legge n. 298/1974, il
comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, con
nota dell'11 dicembre 2002, ha proposto al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti un adeguamento tariffario nella misura
del 9,74%;
Considerato che, ai sensi dell'art. 53, secondo comma, della legge
n. 298/1974, la proposta e' stata rinviata al comitato centrale, con
nota del 10 aprile 2003, con l'invito a tener conto degli andamenti
economici ed inflattivi del Paese e con l'indicazione di una
possibile misura percentuale di aumento tariffario pari al 5%;
Considerato che il comitato centrale ha confermato, con nota del
17 aprile 2003, la richiesta di aumento delle tariffe in vigore sulla
base del 9,74%;
Interpellate con nota del 30 aprile 2003 le regioni, nonche' le
rappresentanze confederali nazionali dei settori economici
direttamente interessati secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma
1, della legge n. 298/1974;
Considerati i pareri e le osservazioni pervenute;
Ritenuta congrua, ai fini dell'adeguamento delle tariffe
attualmente in vigore, la misura del 5%;
Decreta:
Art. 1.
1. Le tariffe di cui al decreto ministeriale dell'8 novembre 1982,
sono aumentate nella misura del 5% rispetto a quelle in vigore.
2. Tale adeguamento e' riferito:
ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella C delle indicate
disposizioni;
alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al
primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle
disposizioni medesime;
alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5, e relativa
tabella A delle richiamate disposizioni.
Art. 2.
1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non e'
applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi
di cui al comma 4 dell'art. 13 delle disposizioni generali e
condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale
18 novembre 1982;
2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a
seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti
interessate.
Art. 3.
1. Sono confermati il valore ed il regime degli sconti previsti
dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.
Art. 4.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione.
Roma, 29 luglio 2003
Il Ministro: Lunardi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato