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Gazzetta Ufficiale N. 186 del 12 Agosto 2003

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n.151
Testo del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5), recante: «Modifiche ed integrazioni al codice della strada».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 01.
Modifiche alle disposizioni generali

(( 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
«F-bis. Itinerari ciclopedonali»;
b) al comma 3, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
«F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana,
extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza
pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a
tutela dell'utenza debole della strada».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei
veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i
veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacita'
motorie, nonche' eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero
aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai
velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla
circolazione su aree pedonali»;
b) al comma 1, dopo il numero 34), e' inserito il seguente:
«34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in
prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del
trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita»;
c) al comma 1, dopo il numero 53), e' inserito il seguente:
«53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in
carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela
particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle
strade».))

Art. 02.
Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati

(( 1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate
ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a
traffico limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10».
2. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
«15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che
esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero
determinano altri ad esercitare abusivamente l'attivita' di
parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620.
Se nell'attivita' sono impiegati minori la somma e' raddoppiata. Si
applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle
somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI».))

Art. 03.
Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia di competizioni
non autorizzate in velocita'

(( 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, il comma 8-bis e' abrogato;
b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis (Organizzazione di competizioni non autorizzate in
velocita' con veicoli a motore e partecipazione alle gare). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza,
promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in
velocita' con veicoli a motore senza esserne autorizzato ai sensi
dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con
la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena si applica a
chiunque prende parte alla competizione non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la
morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da
sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena e'
della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno
se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di
esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla
competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 e'
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da
euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e
che questa non li abbia affidati a questo scopo.
6. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 9-ter (Divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a
motore). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque
gareggia in velocita' con veicoli a motore e' punito con la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro
20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la
morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da
sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della
reclusione da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei veicoli dei
partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e
che questa non li abbia affidati a questo scopo»;
c) al comma 4 dell'articolo 79 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro 10.000 se
il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste dagli
articoli 9-bis e 9-ter»;
d) al comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, sono premesse le
parole: «Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,»; il
secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi.))

Art. 1.
Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di
polizia stradale, le norme per la costruzione e la tutela delle
strade, le norme sui veicoli e le norme di equipaggiamento dei
veicoli

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai Corpi e
ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di
competenza;»;
b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) al Corpo
di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in
relazione ai compiti di istituto».
(( 1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
«3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione,
nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere
effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai
veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei
provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri
organi di polizia stradale di cui al comma 1».
1-ter. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole:
«nel presente articolo» sono inserite le seguenti: «, eccetto quelli
di cui al comma 3-bis,».))
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: «solo per le strade esistenti» sono sostituite
dalle seguenti: «solo per specifiche situazioni»;
b) le parole: «l'adeguamento» sono sostituite dalle seguenti: «il
rispetto».
(( 2-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Chiunque viola le prescrizioni indicate
al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro
16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della
violazione, alla stessa sanzione amministrativa e' soggetto chi
utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione».
2-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
«2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali
di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue
regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in
aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».
2-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:
«4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di
interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti
l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI».
2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ai
sensi del comma 4» sono soppresse.))
3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 ((sono inseriti i
seguenti:))
«2-bis. Durante la circolazione gli autoveicoli i rimorchi ed i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonche' classificati per
uso speciale o per trasporti specifici, ((immatricolati in Italia)) e
con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono
altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali
retroriflettenti. ((Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono
definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento
internazionale ECE/ONU n. 104.))
(( 2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa
complessiva a pieno carico superiore a 7 t., devono essere
equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione
dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio
2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 68,25 a euro 275,10».
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a
distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono
essere dotati gli autoveicoli.
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai
sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto
disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo
2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.))


Riferimenti normativi: (art. 01)
- Il testo vigente dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni recante nuovo codice della strada come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-bis. - Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di
emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di
recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe
con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile,
ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina
pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con
accessi alle proprieta' laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli
a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono
essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la
sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica
carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e
banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con
almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia
riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra
e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o
fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con
immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica
carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e
marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con
apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana
opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non
facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana,
extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla
percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una
sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della
strada.».
- Il testo vigente dell'art. 3, comma 1, del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
1) Area di intersezione: parte della intersezione a
raso, nella quale si intersecano due o piu' correnti di
traffico.
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei
veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i
velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate
o impedite capacita' motorie, nonche' eventuali deroghe per
i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita'
tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In
particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni
alla circolazione su aree pedonali.
3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i
pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada
godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine
della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi
longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello,
ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della
scarpata nei rilevati.
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a
selezionare le correnti di traffico per guidarle in
determinate direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo
scorrimento dei veicoli; essa e' composta da una o piu'
corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata
da strisce di margine.
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo
le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.
Per insieme di edifici si intende un raggruppamento
continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
o pedonali sulla strada.
9) Circolazione: e' il movimento, la fermata e la sosta
dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) Confine stradale: limite della proprieta' stradale
quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di
esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine
e' costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o
della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se
la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore della
scarpata se la strada e' in trincea.
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente
veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su
una strada nello stesso senso di marcia su una o piu' file
parallele, seguendo una determinata traiettoria.
12) Corsia: parte longitudinale della strada di
larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila
di veicoli.
13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per
consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla
carreggiata.
14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per
consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo
da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a
tale manovra.
15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla
carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito
dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento
dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione
degli stessi.
16) Corsia di marcia: corsia facente parte della
carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica
orizzontale.
17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla
circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di
veicoli.
18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli
che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali
svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse
velocita' o altro.
19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle
acque meteoriche o di drenaggio, realizzato
longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento
della strada.
20) Curva: raccordo longitudinale tra due tratti di
strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da
determinare condizioni di limitata visibilita'.
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa
tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della
proprieta' stradale e puo' essere utilizzata solo per la
realizzazione di altre parti della strada.
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al
confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla
realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di
costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) Fascia di sosta laterale: parte della strada
adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante
striscia di margine discontinua e comprendente la fila
degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla
carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di
linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di
attesa per i pedoni.
25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di
infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che
consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami
di strade poste a diversi livelli.
26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a
piu' strade, organizzata in modo da consentire lo
smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra
di esse.
27) Isola di canalizzazione: parte della strada,
opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a
incanalare le correnti di traffico.
28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
31) Itinerario internazionale: strade o tratti di
strade facenti parte degli itinerari cosi' definiti dagli
accordi internazionali.
32) Livelletta: tratto di strada a pendenza
longitudinale costante.
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla
carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
destinata ai pedoni.
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della
carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei
veicoli.
34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in
prossimita' di stazioni o fermate del trasporto pubblico
locale o del trasporto ferroviario, per agevolare
l'intermodalita'.
35) Passaggio a livello: intersezione a raso,
opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della
sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea ferroviaria o
tranviaria in sede propria.
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte
della strada separata dalla carreggiata, mediante una
striscia bianca continua o una apposita protezione
parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso
espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza
di esso.
37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea
allo stazionamento di uno o piu' veicoli.
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza
limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata
alla sosta dei veicoli.
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi.
40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due
livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano
al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale concavo.
41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due
livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano
al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con
andamento longitudinale convesso.
42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente
una intersezione.
43) Rampa (di intersezione): strada destinata a
collegare due rami di un'intersezione.
44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o
sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente
in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla
strada.
45) Salvagente: parte della strada, rialzata o
opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo
ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di
attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti
collettivi.
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini
stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di
pertinenza.
47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
tram e dei veicoli assimilabili.
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo
naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di
animali.
49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile
della strada destinata alla separazione di correnti
veicolari.
50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri
abitati.
51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada
privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le
correnti veicolari non si intersecano tra loro.
53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in
carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una
tutela particolare dai pericoli derivanti dalla
circolazione sulle strade.
54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e
la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite
o a particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata,
immediatamente a monte della linea di arresto, destinato
all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e,
generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da
strisce longitudinali continue.
56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata,
opportunamente segnalato, ove e' consentito il cambio di
corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi nelle corsie
specializzate.
57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso
unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di
traffico parallele, in movimento nello stesso verso,
possono cambiare la reciproca posizione senza doversi
arrestare.
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono
particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni
e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli
appositi segnali di inizio e di fine.».

Riferimenti normativi: (art. 02)
- Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente:
«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri
abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono, con
ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6,
commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune
categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio
artistico, ambientale e naturale, conformemente alle
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il
Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o
tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione,
in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e,
quando la intensita' o la sicurezza del traffico lo
richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi
su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su
quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli
degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei
Vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonche' di
quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria, munite del contrassegno
speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato il
parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree
destinate, al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli
e' subordinata al pagamento di una somma da riscuotere
mediante dispositivi di controllo di durata della sosta,
anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformita' alle direttive del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli
utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta
e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli
adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di
favorire la mobilita' urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8
alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel
relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano
centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi
1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati
nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di
competenza dell'ente proprietario della strada. I
provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li
adotta sentito il parere dell'ente proprietario della
strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per
motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della
circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero
laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o
limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono
essere accordati, per accertate necessita', permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in
cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere
accordati permessi subordinati a speciali condizioni e
cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a
quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonche' dalle
persone con limitata o impedita capacita' motoria, muniti
del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive, la
procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della
sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere
ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i
veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del
traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto
spettanti agli enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione di
parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al
loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad
interventi per migliorare la mobilita' urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del
parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero
disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di
durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte
della stessa area o su altra parte nelle immediate
vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a
parcheggio rispettivamente senza custodia o senza
dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale
obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonche' per
quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in
altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono
a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza
della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso
di urgenza il provvedimento potra' essere adottato con
ordinanza del sindaco, ancorche' di modifica o integrazione
della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni
provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica
nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di
cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono
subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche
al pagamento di una somma. Con direttiva emanata
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del
presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni
che possono avvalersi di tale facolta', nonche' le
modalita' di riscossione del pagamento e le categorie dei
veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate
mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e
delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle
quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle
previste nei medesimi commi, i comuni hanno facolta' di
riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di
sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a
titolo gratuito od oneroso.
12. Per le citta' metropolitane le competenze della
giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono
esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal
sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di
sospensione o divieto della circolazione, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
68,25 a Euro 275,10.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o
limitazioni previsti nel presente articolo, e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 33,60 a Euro 137,55. La violazione del divieto di
circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di
trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico
limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si
prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' applicata per ogni periodo di
ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se
si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da Euro 19,95
a Euro 81,90 e la sanzione stessa e' applicata per ogni
periodo per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro
che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre
persone, ovvero determinano altri ad esercitare
abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o
guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se
nell'attivita' sono impiegati minori la somma e'
raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione
accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI».

Riferimenti normativi: (art. 03)
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9 (Competizioni sportive su strada). - 1. Sulle
strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune
in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e
quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa
e' rilasciata dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e
per le gare con animali o con veicoli a trazione animale
che interessano piu' comuni. Per le gare con veicoli a
motore l'autorizzazione e' rilasciata, sentite le
federazioni nazionali sportive competenti e dandone
tempestiva informazione all'autorita' di pubblica
sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete
di interesse nazionale; dalla regione per le strade
regionali; dalle province per le strade provinciali; dai
comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono
precisate le prescrizioni alle quali le gare sono
subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere
richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della
manifestazione per quelle di competenza del sindaco e
almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere
concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni
motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta
per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, allegando il preventivo parere del
C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si
creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
nonche' al traffico ordinario, i promotori devono avanzare
le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno
precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e'
richiesto per le manifestazioni di regolarita' a cui
partecipano i veicoli di cui all'art. 60, purche' la
velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40
km/h e la manifestazione sia organizzata in conformita'
alle norme tecnico sportive della federazione di
competenza.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle
competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve
essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data
fissata per la competizione, ed e' subordinata al rispetto
delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e
all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e
delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico
dell'ente proprietario della strada, assistito dai
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle
infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai
rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei
promotori. Tale collaudo puo' essere omesso quando,
anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di
regolarita' per le quali non sia ammessa una velocita'
media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da
svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo
stesso e' sempre necessario per le tratte in cui siano
consentite velocita' superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba
inserire una competizione non prevista nel programma, i
promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al
comma 4, devono richiedere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al
comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorita' competente puo' concedere l'autorizzazione a
spostare la data di effettuazione indicata nel programma
quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per
motivate necessita', dandone comunicazione al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada,
l'autorizzazione e' altresi' subordinata alla stipula, da
parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per
la responsabilita' civile di cui all'art. 3 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e
integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresi' la
responsabilita' dell'organizzazione degli altri obbligati
per i danni comunque causati alle strade e alle relative
attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla
normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda
necessario, nel provvedimento di autorizzazione di
competizioni ciclistiche su strada, puo' essere imposta la
scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12,
comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una
scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita
abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia,
l'organo adito puo' autorizzare gli organizzatori ad
avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta
tecnica effettuata a cura di personale abilitato,
fissandone le modalita' ed imponendo le relative
prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con
provvedimento dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le
modalita' di abilitazione delle persone autorizzate ad
eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i
dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al
servizio di scorta nonche' le relative modalita' di
svolgimento. L'abilitazione e' rilasciata dal Ministero
dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche,
ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si
svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni
limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta
puo' essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata,
se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai
sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai fini della predisposizione del programma per
l'anno successivo, le risultanze della competizione
precisando le eventuali inadempienze rispetto alla
autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o
incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse
all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al
numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della
strada, la validita' dell'autorizzazione e' subordinata,
ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di
sospensione temporanea della circolazione in occasione del
transito dei partecipanti ai sensi dell'art. 6, comma 1,
ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma
1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque
organizza una competizione sportiva indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 ad euro 550,20, se si tratta di
competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali,
ovvero di una somma da euro 687,75 ad euro 2.754,15, se si
tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In
ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8-bis. (abrogato).
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o
limitazioni a cui il presente articolo subordina
l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti
dalla relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a
euro 275,10, se si tratta di competizione sportiva
atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore.».
- Il testo vigente dell'art. 79, comma 4, del decreto
legislativo n. 285 del 1992 come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
«4. Chiunque circola con un veicolo che presenti
alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali
prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui
all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10. La misura della
sanzione e' da euro 1.000 a euro 10.000 se il veicolo e'
utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis
e 9-ter.».
- Il testo vigente dell'art. 141, comma 9, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«9. Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,
chiunque viola la disposizione del comma 5 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
Euro 137,55 a Euro 550,20.».

Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente:
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). 1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia
stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai corpi e ai servizi di polizia municipa1e
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti
al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi
1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici,
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione appartenente al Ministero
infrastrutture e dei trasporti e dal personale
dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia
di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma
7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della Marina mercantile,
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere
c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale
abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali
e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento.».
- Il testo vigente dell'art. 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«2. La deroga alle norme di cui al comma 1 e'
consentita solo per specifiche situazioni allorquando
particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche,
archeologiche ed economiche non ne consentono il rispetto,
sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano
comunque evitati inquinamenti.».
- Il testo vigente dell'art. 23, comma 13-bis, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
«13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne
di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di
autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto
dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida
l'autore della violazione e il proprietario o il possessore
del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo
pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni
dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto
termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la
rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia
ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della
violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o
possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni
indicate al presente comma e al comma 7 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile
individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione
amninistrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi
pubblicitari privi di autorizzazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 60 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 60 (Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di
interesse storico e collezionistico). - 1. Sono considerati
appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche
atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonche' i
motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e
collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i
motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perche'
destinati alla loro conservazione in musei o locali
pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle
originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa
costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei
dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti
prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione.
Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il
Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti
disposizioni:
a) la loro circolazione puo' essere consentita
soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni
autorizzati, limitatamente all'ambito della localita' e
degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o
raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono
essere provvisti di una particolare autorizzazione
rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri nella cui circoscrizione e' compresa la
localita' sede della manifestazione o del raduno ed al
quale sia stato preventivamente presentato, da parte
dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei
veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la
validita' della stessa, i percorsi stabiliti e la velocita'
massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza
offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprieta' degli stessi deve
essere comunicato al Dipartimento per i trasporti
terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma
2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e
autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti
quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti
registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico
possono circolare sulle strade purche' posseggano i
requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati
dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza
l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli
di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per
questo tipo di veicoli dal regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
68,25 a euro 275,10 se si tratta di autoveicoli, o da euro
33,60 a euro 137,55 se si tratta di motoveicoli.».

Art. 2.
Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli

(( 01. Al comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «destinato
a tale uso» sono inserite le seguenti: «ovvero, pur essendo munito di
autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio
con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle
condizioni di cui all'autorizzazione,».
02. Dopo il comma 4 dell'articolo 85 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
«4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un
veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a
euro 280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI».
03. Il comma 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista
dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un
veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a
euro 6.000. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative
accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della
patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto
e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno
due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della
revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai
quali e' stata sospesa o revocata la licenza».
04. Il comma 3 dell'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui alla
licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 70 a euro 280».
05. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo le parole: «Carta provvisoria di
circolazione», e' inserita la seguente: «, duplicato»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio,
attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte
di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264».
06. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «a soggetti
terzi» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264»;))
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
(( 0a) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneita' per la guida di ciclomotori e' esteso anche
ai maggiorenni che non siano gia' titolari di patente di guida»;))
a) al comma 8 nel primo periodo la parola: ((«motocarrozzette»))
e' sostituita dalle seguenti: «tricicli, quadricicli»; il secondo e
il terzo periodo sono soppressi;
b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
«8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a
mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di
categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base
alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo
119, comma 10»;
(( b-bis) al comma 13-bis, le parole: «Chiunque, non essendo
titolare di patente» sono sostituite dalle seguenti: «Il minore che,
non munito di patente».))
2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida
emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a
norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei
casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o
permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti
definitivi.».
3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla
guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali,
sono valide per la guida dei veicoli per i quali e' richiesto il
certificato di idoneita' alla guida di cui all'articolo 116.»;
b) al comma 3 le parole: «Chiunque, munito di patente di
categoria B, C o D guida un autoveicolo» sono sostituite dalle
seguenti: «Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata
alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di
potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo».
4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: «di cui all'articolo
116, comma 8,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo
116, commi 8 e 8-bis,»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese
non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita' della
patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti
nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorita'
diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che
rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei
requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle
ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva del
tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il
cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del comma 5.»;
c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal
seguente: «Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI».
5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2
e' atto definitivo».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
«2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi
del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere
permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto
definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso
ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il
provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e ai
competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il
ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato».
7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati
in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero
ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e
gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato
dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a
cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con
il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le
norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento
dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale
presso una persona fisica residente in Italia ((o presso uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264»;))
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo,
successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di
circolazione, ai sensi dell'articolo 93».
(( 7-bis. Dopo il comma 12 dell'articolo 138 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il
seguente:
«12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio
rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle
corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purche' i
veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali
dell'amministrazione dello Stato».
7-ter. L'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 139 (Patente di servizio per il personale abilitato allo
svolgimento di compiti di polizia stradale). - 1. Ai soggetti gia' in
possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti
di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a),
dell'articolo 12 e' rilasciata apposita patente di servizio la cui
validita' e' limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento
di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti
e le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1».))


Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 85 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente:
«Art. 85 (Servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone). - 1. Il servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone e' disciplinato dalle
leggi specifiche che regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone:
le motocarrozzette;
le autovetture;
gli autobus;
i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto
promiscuo o per trasporti specifici di persone;
i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli e'
rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un
veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito
di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio
di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in
vigore, ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20 e, se si tratta di
autobus, da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. La violazione
medesima importa la sanzione amministrativa della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da
due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.
4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione,
guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle
norme in vigore ovvero alle condizioni di cui
all'autorizzazione medesima e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro
280. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione e
dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VId.».
- Il testo vigente dell'art. 86 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente:
«Art. 86 (Servizio di piazza con autovetture con
conducente o taxi). - 1. Il servizio di piazza con
autovetture con conducente o taxi e' disciplinato dalle
leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista
dall'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un
veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.500 a euro 6.000. Dalla violazione
conseguono le sanzioni amministrative accessorie della
confisca del veicolo e della sospensione della patente di
guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso
soggetto e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale
violazione per almeno due volte, all'ultima di esse
consegue la sanzione accessoria della revoca della patente.
Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali e' stata
sospesa o revocata la licenza.
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un
taxi senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle
condizioni di cui alla licenza e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro
280.».
- Il testo vigente dell'art. 95 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente:
«Art. 95 (Carta provvisoria di circolazione duplicato
ed estratto della carta di circolazione). - 1. Qualora il
rilascio della carta di circolazione non possa avvenire
contestualmente al rilascio della targa, l'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri,
all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la
carta provvisoria di circolazione della validita' massima
di novanta giorni.
1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il
procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema
informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa,
anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264.
2.-5. (abrogato).
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia
stata rilasciata la carta provvisoria di circolazione e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di
circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con se' l'estratto
della carta di circolazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a
euro 81,90.».
- Il testo vigente dell'art. 97, comma 2, del decreto
legislativo n. 285 del 1992 e' il seguente:
«2. La targa e' personale. Il titolare la trattiene in
caso di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe
sono riservate allo Stato, che puo' affidarle con le
modalita' previste dal regolamento ai soggetti di cui alla
legge 8 agosto 1991, n. 264.».
- Il testo vigente dell'art. 116 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 116 (Patente, certificato di abilitazione
professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori). - 1.
Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida rilasciata dal competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che
abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di
idoneita' alla guida, rilasciato dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di
specifico corso con prova finale, organizzato secondo le
modalita' di cui al comma 11-bis.
1-ter. A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di
conseguire il certificato di idoneita' per la guida di
ciclomotori e' esteso anche ai maggiorenni che non siano
gia' titolari di patente di guida.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente
di guida occorre presentare apposita domanda al competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il
procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il
duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle
patenti di guida, dei certificati di idoneita' alla guida e
dei certificati di abilitazione professionale, con
l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa,
anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119,
dei comuni, delle autoscuole di cui all'art. 123 e dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello
comunitario, si distingue nelle seguenti categorie ed
abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive
categorie:
A - motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di
massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, non e'
superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero
ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del
veicolo trainante e non comporti una massa complessiva
totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
esclusi quelli per la cui guida e' richiesta la patente
della categoria D;
D - autobus ed altri autoveicoli destinati al
trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, e' superiore a otto, anche
se trainanti un rimorchio leggero;
E - autoveicoli per la cui guida e' richiesta la
patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali
il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio
che non rientra in quelli indicati per ciascuna delle
precedenti categorie; autoarticolati destinati al trasporto
di persone e autosnodati, purche' il conducente sia
abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente della categoria D; altri
autoarticolati, purche' il conducente sia abilitato alla
guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la patente
della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva
a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da
piu' minorazioni, possono ottenere la patente speciale
delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli
trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono
essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
caratteristiche, nonche' con determinate prescrizioni in
relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla
patente e devono precisare quale protesi sia prescritta,
ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto
sul veicolo. Essi non possono, guidare i veicoli in
servizio di piazza o di noleggio con conducente per
trasporto di persone o in servizio di linea, le
autoambulanze, nonche' i veicoli adibiti al trasporto di
merci pericolose. Fanno eccezione le autovetture, i
tricicli ed i quadricicli in servizio di piazza o di
noleggio con conducente per il trasporto di persone,
qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del
certificato di abilitazione professionale ai conducenti
muniti della patente di guida di categoria B, C e D
speciale, di cui al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli
per i quali e' richiesta la patente delle categorie C e D
solo coloro che gia' lo siano per autoveicoli e motoveicoli
per la cui guida e' richiesta la patente della categoria B,
rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validita' della patente puo' essere estesa dal
competente ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e
psichici ed esame integrativo, a categorie di veicoli
diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per
guidare tricicli, quadricicli ed autovetture in servizio di
noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di
categoria C e di patente di categoria E, correlata con
patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni ventuno
per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i
titolari di patente della categoria D e di patente di
categoria E, correlata con patente di categoria D, per
guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi
di esami stabiliti nel regolamento.
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere
rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in
possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano
stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di
autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione rilasciata dalla commissione medica locale
in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a
norma dell'art. 119, comma 10.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui
l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a
determinati trasporti professionali, i titolari di patente
di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre
conseguire il relativo certificato di abilitazione,
idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato
dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. Tali certificati non possono essere rilasciati ai
mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al
riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti
i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9
nonche' i requisiti, le modalita' e i programmi d'esame per
il loro conseguimento. Nello stesso regolamento saranno
indicati il modello e le relative caratteristiche della
patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di
falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno
ad un altro comune o il cambiamento di abitazione
nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal
competente ufficio centrale della Direzione generale della
M.C.T.C. che trasmette per posta, alla nuova residenza del
titolare della patente di guida, un tagliando di convalida
da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i
comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti
dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un
mese decorrente dalla data di registrazione della
variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che
ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza
senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna
delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti
degli importi dovuti ai sensi della legge 1° dicembre 1986,
n. 870, per la certificazione della variazione di
residenza, ovvero senza che sia stato ad essi
contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non
e' titolare di patente di guida, sono responsabili in
solido dell'omesso pagamento.
11--bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato
di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi
organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del
certificato e' subordinato ad un esame finale svolto da un
funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti
terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e
non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai
corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola,
nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini
dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche
possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte
dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo
gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed
associazioni pubbliche e private impegnate in attivita'
collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti
prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole.
La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico
e' espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento
per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile
della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi
di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni
scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'art.
208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, stabilisce, con proprio
decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le direttive, le
modalita' i programmi dei corsi e delle relative prove,
sulla base della normativa comunitaria.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un
veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non
abbia conseguito la patente di guida o il certificato di
abilitazione professionale, se prescritto, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro
343,35 a Euro 1.376,55.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.168,25
a Euro 8.676,15; la stessa sanzione si applica ai
conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non
rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente
codice.
13-bis. Il minore che, non munito di patente, guida
ciclomotori senza aver conseguito il certificato di
idoneita' di cui al comma 11-bis e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque.
14. (abrogato).
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli
essendo munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale, quando
prescritto, o di apposita dichiarazione sostitutiva,
rilasciata dal competente ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei
dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del
certificato di abilitazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 137,55 a
Euro 550,20.
16. (abrogato).
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi
13-bis e 15 importano la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile
disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo,
si applica la sanzione accessoria della sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da
tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.».
- Si riporta il testo dell'art. 119 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, modificato dalla presente
legge:
«Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida). - 1. Non puo'
ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi
sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a
motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici,
tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato
dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale. L'accertamento suindicato puo' essere
effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi
di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della
salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
o da un medico militare in servizio permanente effettivo o
da un medico del ruolo professionale dei sanitari della
Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco o da un ispettore
medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato
nei gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici
nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di
categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai
medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie
del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma
o la revisione della patente di guida.
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da
certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla
presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e'
effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
provincia presso le unita' sanitarie locali del capoluogo
di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle
particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal
prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,
sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al
comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide,
sentita la commissione medica centrale istituita presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale
commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente
di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici
delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha
altresi' il compito, su richiesta del suddetto Ministero,
di esprimere il parere su particolari aspetti
dell'idoneita' psichica e fisica alla guida, nonche' sul
coordinamento e sull'indirizzo della attivita' delle
commissioni mediche locali.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della
patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri a norma dell'art. 129, comma 2, e
dell'art. 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il
difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti
fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti si avvale della
collaborazione di medici appartenenti ai servizi
territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e
confermare le patenti di guida;
b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei
certificati medici;
c) la composizione e le modalita' di funzionamento
delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali
dovra' far parte un medico appartenente ai servizi
territoriali della riabilitazione, qualora vengano
sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla
lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra'
farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i
trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita
aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o
sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le
commissioni mediche sono integrate con la presenza di un
medico dei servizi per lo svolgimento delle attivita' di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale
dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Puo'
intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di
sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che
possono essere guidati con le patenti speciali di categorie
A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei
requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica
valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi
abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della salute, e'
istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di
fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul
progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida
dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati
fisici.».
- Il testo vigente dell'art. 125 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
«Art. 125 (Validita' delle patenti di guida). - 1. Le
patenti di guida delle categorie C e D sono valide,
rispettivamente, anche per la guida dei veicoli per i quali
e' richiesta la patente della categoria B e per quella dei
veicoli per i quali e' richiesta la patente delle categorie
B e C.
1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A
limitata alla guida di motocicli di cilindrata non
superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11
Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la
guida dei veicoli per i quali e' richiesto il certificato
di idoneita' alla guida di cui all'art. 116.
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C
e D rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida
soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche
in essa indicate e risultanti dalla carta di circolazione.
3. Chiunque, munito di patente di categoria A, A
limitata alla guida di motocicli di cilindrata non
superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11
Kw B, C o D, guida un veicolo per il quale e' richiesta una
patente di categoria diversa da quella della patente di cui
e' in possesso, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20.
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle
categorie A, B, C o D, guida un veicolo diverso da quello
indicato e specialmente adattato in relazione alla sua
mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente
speciale delle categorie A e B quale mutilato o minorato
fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso
o per la cui guida e' prevista una patente di categoria
diversa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 68,25 a Euro 275,10.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4, consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.».
- Testo vigente dell'art. 126 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente:
«Art. 126 (Durata e conferma della validita' della
patente di guida). - 1. Le patenti di guida delle categorie
A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate
o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di
eta' sono valide per cinque anni e a chi ha superato il
settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B
rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della
categoria C sono valide per cinque anni e per tre anni a
partire dal settantesimo anno di eta'. La patente della
categoria D e' valida per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, puo'
stabilire termini di validita' piu' ridotti per determinate
categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono
destinati i veicoli condotti, all'eta' dei conducenti o ai
loro requisiti fisici e psichici, determinando altresi' in
quali casi debba addivenirsi alla sostituzione della
patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119,
comma 1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli
di cui all'art. 116, commi 8 e 8-bis, deve essere
effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione della
conferma di validita' della patente di guida. Detto
accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei
confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e
macchine operatrici.
4-bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con
insulina gli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4,
lettera d-bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi
piu' brevi indicati sul certificato di idoneita'.
5. La validita' della patente e' confermata dal
competente ufficio centrale della Direzione generale della
M.C.T.C., che trasmette per posta al titolare della patente
di guida un tagliando di convalida da apporre sulla
medesima patente di guida. A tal fine gli uffici da cui
dipendono i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono
tenuti a trasmettere al suddetto ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., nel termine di cinque giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica,
ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare
e' in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti
per la conferma della validita'. Analogamente procedono le
commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i
competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di
cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti
alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di aver effettuato i versamenti
in conto corrente postale degli importi dovuti per la
conferma di validita' della patente di guida. Il personale
sanitario che effettua la visita e' responsabile in solido
dell'omesso pagamento. La ricevuta andra' conservata dal
titolare della patente per il periodo di validita'.
5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti
in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei
mesi, la validita' della patente e' altresi' confermata,
tranne per i casi previsti nell'art. 119, commi 2-bis e 4,
dalle Autorita' diplomatico-consolari italiane presenti nei
Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione,
previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da
parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati
italiani, temporaneamente sostitutiva del tagliando di
convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza
all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia,
il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del
comma 5.
6. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli
accertamenti di cui al comma 5, rilevi che siano venute a
mancare le condizioni per la conferma della validita' della
patente, comunica al competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. l'esito dell'accertamento
stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma
2, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validita' sia
scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da Euro 137,55 a Euro 550,20. Alla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della patente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.».
- Si riporta il testo degli articoli 129 e 130 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 129 (Sospensione della patente di guida). - 1. La
patente di guida e' sospesa, per la durata stabilita nel
provvedimento di interdizione alla guida adottato quale
sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia
incorso nella violazione di una delle norme di
comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il
periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato
qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma
di validita' o per la revisione disposta ai sensi dell'art.
128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e
psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente e'
sospesa fintanto che l'interessato non produca la
certificazione della commissione medica locale attestante
il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente
di guida e' sospesa dai competenti uffici del Dipartimento
per i trasporti terrestri. Nei restanti casi la patente di
guida e' sospesa dal prefetto del luogo di residenza del
titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero,
dal prefetto del luogo dove e' stato commesso il fatto di
cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti. Quest'ultimo
segnala il provvedimento all'autorita' competente dello
Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove
possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti
adottati, il prefetto da' immediata comunicazione ai
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri per il tramite del collegamento informatico
integrato gia' esistente tra i sistemi informativi del
Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione
generale dell'amministrazione generale e per gli affari del
personale del Ministero dell'interno.
4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui
al comma 2, e' atto definitivo.
Art. 130 (Revoca della patente di guida). - 1. La
patente di guida e' revocata dai competenti uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri:
a) quando il titolare non sia in possesso, con
carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici
prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai
sensi dell'art. 128, risulti non piu' idoneo;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione
della propria patente con altra rilasciata da uno Stato
estero.
2. Allorche' siano cessati i motivi che hanno
determinato il provvedimento di revoca della patente di
guida, l'interessato puo' direttamente conseguire, per
esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la
conferma di validita', una patente di guida di categoria
non superiore a quella della patente revocata, senza che
siano operanti i criteri di propedeuticita' previsti
dall'art. 116 per il conseguimento delle patenti delle
categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui all'art. 117 si
applicano con riferimento alla data di rilascio della
patente revocata.
2-bis. Il provvedimento di revoca della patente
disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti
la perdita, con carattere permanente, dei requisiti
psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo. Negli
altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso ricorso
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il
provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e
ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti
terrestri. Se il ricorso e' accolto, la patente e'
restituita all'interessato.».
- Il testo vigente degli articoli 134 e 138 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come modificati dalla legge
qui pubblicata sono i seguenti:
«Art. 134 (Circolazione di autoveicoli e motoveicoli
appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero o a
stranieri). - 1. Agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
importati temporaneamente o nuovi di fabbrica acquistati
per l'esportazione, che abbiano gia' adempiuto alle
formalita' doganali, se prescritte, e appartengano a
cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che
sono di passaggio, sono rilasciate una carta di
circolazione della durata massima di un anno, salvo
eventuale proroga, e una speciale targa di riconoscimento,
come stabilito nel regolamento.
1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a
cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti
all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed
appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque,
un rapporto stabile con il territorio italiano, sono
immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste
dall'art. 93, a condizione che al momento
dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio
legale presso una persona fisica residente in Italia o
presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui
al comma 1 scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da Euro 68,25 a
Euro 275,10. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La
sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo,
successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta
di circolazione, ai sensi dell'art. 93.».
«Art. 138 (Veicoli e conducenti delle Forze armate). -
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei
veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici,
all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di
circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i
limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti,
per circolare sulle strade non militari, di una
autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando
militare sentiti gli enti competenti, conformemente a
quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta
provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi
del personale in servizio:
a) all'addestramento, all'individuazione e
all'accertamento dei requisiti necessari per la guida,
all'esame di idoneita' e al rilascio della patente militare
di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli
comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle
mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola
guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui
al comma 3, non sono soggetti alle disposizioni del
presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono
ottenere, senza sostenere l'esame di idoneita', la patente
di guida per veicoli delle corrispondenti categorie,
secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero della difesa, sempreche' la richiesta venga
presentata per il tramite dell'autorita' dalla quale
dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla
data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore
di guida militare puo' ottenere la conversione in analogo
certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile
senza esame e secondo le modalita' stabilite dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, purche' gli
interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data
del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere
reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei
prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento
dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle
Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal
quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto
stradale di materie radioattive e fissili speciali,
mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure
di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilita' del loro impiego
in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo
militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono
assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato,
della Guardia di finanza, del Corpo di polizia
penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di
Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo
forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano e della Protezione civile nazionale,
della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito
di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un
veicolo immatricolato con targa civile e' soggetto alle
sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di
guida e' sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata,
secondo le procedure e la disciplina proprie
dell'amministrazione di appartenenza.
12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di
servizio rilasciata ai sensi dell'art. 139 possono guidare
veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con
targa civile purche' i veicoli stessi siano adibiti ai
servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.».

Art. 3.
Modifiche alle norme di comportamento

1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 11 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) al comma 12 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 270,90 a euro 1.083,60».
2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20».
3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte,
all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
4. All'articolo 148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 15 le parole: «alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 68,25 a euro 275,10»;
b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Quando
lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima
infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.»;
c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: «alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20»;
d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: «la sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa
e' del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1.083,60»;
e) al comma 16 il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la
sospensione della patente e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono
commesse da un conducente in possesso delta patente di guida da meno
di tre anni, la sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.».
5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i
dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e
la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e
laterale»;
b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
«p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a
luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari
categorie di veicoli»;
c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
«p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso
l'avanti destinato a rendere piu' facilmente visibile un veicolo
durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare a quella parte della strada situata in prossimita'
dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in
procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione
destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che puo'
essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante
modificazione della distribuzione luminosa del proiettore
anabbagliante;