IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto interministeriale 14 marzo 2000 - emanato ai sensi
dell'art. 10, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265 - pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 in data 6 giugno 2000, che fissa in
L. 10.000 l'importo spettante ai comuni per la notifica degli atti
delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a mezzo dei messi
comunali;
Considerato che, ex art. 1, comma 2 del cennato decreto
interministeriale, la somma spettante per ogni singolo atto
notificato e' aggiornata ogni tre anni in relazione all'andamento
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e
degli impiegati accertato dall'ISTAT, con decreto interministeriale
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono avvalersi, per le notificazioni dei propri
atti, qualora non sia possibile eseguirle utilmente mediante il
servizio postale o le altre forme previste dalla legge, dei messi
comunali.
2. Al comune che vi provvede spetta, a decorrere dal 1° aprile
2003, per ogni singolo atto notificato la somma di Euro 5,56, oltre
alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento secondo le tariffe vigenti nelle ipotesi previste
dall'art. 140 del codice di procedura civile. La suddetta somma e'
aggiornata ogni tre anni in relazione all'andamento dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato
dall'ISTAT, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'interno.
3. L'ente locale richiede, con cadenza semestrale, alle singole
amministrazioni la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti
per tutte le notificazioni effettuate per conto delle stesse
amministrazioni, allegando la documentazione giustificativa. Alla
liquidazione ed al pagamento delle somme dovute, per tutte le
notificazioni effettuate per conto della stessa amministrazione dello
Stato, provvede, con cadenza semestrale, il dipendente ufficio
periferico avente sede nella provincia di appartenenza dell'ente
locale interessato.
4. Le relative spese sono poste a carico della pertinente unita'
previsionale di base all'uopo individuata da ciascuna
amministrazione.
Roma, 6 agosto 2003
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato