Nei «Riferimenti normativi» all'articolo 4
del testo coordinato del decreto-legge 27 giugno 2003,
n. 151
citato in epigrafe, pubblicati nella sopra indicata Gazzetta
Ufficiale, nei quali e' riportato, tra l'altro, il testo dell'art.
201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, a pag. 50, prima
colonna, al quarantacinquesimo rigo, alla fine del comma 1-bis, dopo
la lettera f), e' da intendersi inserita la seguente lettera: «g)
rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e
circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti
dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n.
127.». E' da intendersi aggiunto, inoltre, il seguente comma: «1-ter.
Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non e'
avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli
interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno
reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle
lettere b), f) e g) del comma 1-bis non e' necessaria la presenza
degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante
rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.».
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato