IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117 della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE,
1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e
2002/25/CE;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2001);
Vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999,
che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline
ovaiole;
Vista la direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio
2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento
di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante
attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli
animali negli allevamenti;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme minime da rispettare per
assicurare la protezione delle galline ovaiole.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) proprietario o detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica
che, anche temporaneamente, e' responsabile o si occupa degli
animali;
b) autorita' competente: il Ministero della salute e quali
autorita' sanitarie territorialmente competenti: le regioni, le
province autonome e le Aziende sanitarie locali;
c) galline ovaiole: le galline della specie Gallus gallus, mature
per la deposizione di uova, allevate ai fini della produzione di uova
non destinate alla cova;
d) nido: uno spazio separato, i cui componenti escludono per il
pavimento qualsiasi utilizzo di rete metallica o plastificata che
possa entrare in contatto con i volatili, previsto per la deposizione
delle uova di una singola gallina o di un gruppo di galline, cosi'
detto nido di gruppo;
e) lettiera: il materiale allo stato friabile che permette alle
ovaiole di soddisfare le loro esigenze etologiche;
f) gabbia: uno spazio chiuso destinato ad ospitare le galline
ovaiole in un sistema a batteria;
g) sistema a batteria: un insieme di gabbie disposte in fila su
un unico piano o incastellate;
h) zona utilizzabile: una zona avente una larghezza minima di 30
cm, una pendenza massima del 14 per cento sovrastata da uno spazio
libero avente un'altezza minima di 45 cm. Gli spazi destinati a nido
non fanno parte della zona utilizzabile;
i) unita' produttiva: un capannone dove vengono allevate in tutto
o in parte le galline ovaiole;
l) allevamento: insieme di una o piu' unita' produttive situate
nella stessa area.
3. Il presente decreto non si applica agli stabilimenti con meno di
350 galline ovaiole e a quelli di allevamento di galline ovaiole
riproduttrici, nei confronti dei quali trovano comunque applicazione
le prescrizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione reca:
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- La legge 30 luglio 2002, n. 180, reca: «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive comunitarie
1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE,
2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE».
- La direttiva 1999/45/CE e' pubblicata in GUCE n.
L 200 del 30 luglio 1999.
- La direttiva 1999/74/CE e' pubblicata in GUCE n. L
203 del 3 agosto 1999.
- La direttiva 1999/105/CE e' pubblicata in GUCE n. L
011 del 15 gennaio 2000.
- La direttiva 2000/52/CE e' pubblicata in GUCE n. L
193 del 29 luglio 2000.
- La direttiva 2001/109/CE e' pubblicata in GUCE n. L
013 del 16 gennaio 2002.
- La direttiva 2002/4/CE e' pubblicata in GUCE n. L 030
del 31 gennaio 2002.
- La direttiva 2002/25/CE e' pubblicata in GUCE n. L
098 del 15 aprile 2002.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria
2001).».
- Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, reca:
«Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla
protezione degli animali negli allevamenti.».
- La direttiva 98/58/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 221
dell'8 agosto 1998.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.»
Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146,
vedi note alle premesse.
Art. 2.
Obblighi del proprietario o del detentore di galline ovaiole
1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 146, il proprietario o il detentore deve rispettare le
disposizioni di cui all'allegato A al presente decreto, nonche', a
decorrere dalle date in essi indicate, quelle di cui:
a) all'allegato B, nel caso di utilizzo di sistemi alternativi;
b) all'allegato C, nel caso di utilizzo di gabbie non modificate;
c) all'allegato D, nel caso di utilizzo di gabbie modificate.
Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146,
vedi note alle premesse.
Art. 3.
D i v i e t i
1. A decorrere:
a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
vietato costruire o mettere in funzione per la prima volta le gabbie
di cui al punto 1 dell'allegato C;
b) dal 1° gennaio 2012, e' vietato utilizzare nell'allevamento le
gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C.
Art. 4.
Registrazione degli allevamenti
1. Colui che intende avviare uno stabilimento di allevamento di
galline ovaiole chiede la registrazione dello stesso ai Servizi
veterinari della Azienda sanitaria competente per territorio,
inviando per iscritto i dati di cui al numero 1 dell'allegato E al
presente decreto, prima dell'inizio dell'attivita'.
2. Per i fini di cui al comma 1, i Servizi veterinari iscrivono in
un registro gli allevamenti attribuendo a ciascuno di essi un numero
distintivo unico, in conformita' a quanto prescritto all'allegato E
al presente decreto; nel caso di utilizzo di registri gia' in uso per
i fini stabiliti da altre normative del settore veterinario, tali
registri devono comunque contenere tutti i dati necessari per la
registrazione degli allevamenti, nonche' il numero distintivo
attribuito a ciascuno di essi.
3. Il proprietario o il detentore di galline ovaiole che abbia lo
stabilimento di allevamento in attivita' alla data di entrata in
vigore del presente decreto, invia i dati di cui al comma 1 al
Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente per territorio
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto; il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria competente
per territorio provvede agli adempimenti di cui al comma 2 entro
novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Nessun allevamento
gia' in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto
puo' continuare l'attivita' qualora non abbia ottemperato a quanto
disposto dal presente comma.
4. Il proprietario o il detentore deve notificare tempestivamente
eventuali modifiche dei dati di cui al comma 1 ai Servizi veterinari
della Azienda sanitaria competente per territorio, che provvedono
all'immediato aggiornamento del registro degli allevamenti.
5. I registri degli stabilimenti di cui al presente articolo devono
essere messi a disposizione nel caso di cui all'articolo 6, comma 1,
nonche' per il rintraccio delle uova immesse sul mercato, destinate
al consumo umano.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nessun allevamento puo' iniziare l'attivita' qualora non sia
stato registrato e non abbia ricevuto l'assegnazione del numero
distintivo conformemente a quanto prescritto al presente articolo ed
alle disposizioni di cui all'allegato E al presente decreto.
7. Le spese derivanti dalle procedure connesse alle attivita' di
cui al presente articolo, sono a carico del richiedente sulla base
del costo effettivo del servizio reso, secondo tariffe e modalita' da
stabilire con disposizione regionale.
Art. 5.
Attivita' ispettiva
1. Le autorita' sanitarie territorialmente competenti:
a) procedono ad ispezioni per la verifica del rispetto delle
disposizioni del presente decreto, da effettuare anche in occasione
di altri controlli e mantengono la documentazione dei risultati delle
singole ispezioni effettuate;
b) all'atto del controllo indicano, nel verbale di accertamento,
le carenze riscontrate e le conseguenti prescrizioni con i relativi
tempi di adeguamento;
c) trasmettono al Ministero della salute, per il tramite degli
assessorati regionali competenti, una relazione sulle ispezioni di
cui alla lettera a), al fine della predisposizione e presentazione
alla Commissione europea di una relazione complessiva sulle ispezioni
effettuate sul territorio nazionale.
Art. 6.
Controlli comunitari
1. Gli esperti veterinari della Commissione europea e del Ministero
della salute, anche al fine di garantire l'applicazione uniforme sul
territorio nazionale, possono procedere a controlli per:
a) verificare che siano rispettati i requisiti stabiliti dal
presente decreto;
b) accertare che le ispezioni di cui all'articolo 5 siano
effettuate secondo le modalita' stabilite in sede nazionale e
comunitaria.
2. Le autorita' sanitarie territorialmente competenti forniscono
l'assistenza necessaria agli esperti veterinari della Commissione
europea nell'espletamento dell'incarico di cui al comma 1 e vigilano
sull'applicazione delle misure conseguenti agli esiti dei controlli
effettuati ai sensi del presente articolo.
Art. 7.
Sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il
detentore che violi le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c)
dell'articolo 2, e quelle di cui al numero 8 dell'allegato A, nonche'
i divieti di cui all'articolo 3, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.550,00 euro a 9.300,00 euro.
2. L'autorita' competente, valutata la gravita' delle carenze
riscontrate nel corso dei controlli, puo' sospendere l'applicazione
della sanzione di cui al comma 1 in caso di tempestivo e puntuale
adeguamento alle prescrizioni dettate ai sensi dell'articolo 5, comma
1, lettera a). La sospensione e' automaticamente revocata in caso di
reiterazione delle violazioni e non puo' essere concessa in caso di
recidiva.
3. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta' ed e'
disposta la sospensione dell'attivita' svolta, a fine ciclo, da uno a
tre mesi con riferimento alle unita' produttive risultate non
conformi; nell'ipotesi di sospensione dell'attivita', il proprietario
o il detentore e' tenuto comunque ad assicurare il benessere delle
galline ovaiole. Fermo restando che in tale periodo di sospensione
dell'attivita' non vanno computati i periodi di vuoto biologico e di
vuoto sanitario.
4. Il proprietario o detentore che ometta di richiedere la
registrazione prevista all'articolo 4, commi 1 e 3, entro i termini
indicati al medesimo articolo 4, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 515,00 euro a 3.090,00 euro, nonche' la
sospensione dell'attivita' fino all'avvenuta registrazione dello
stabilimento di allevamento; all'accertamento di tale violazione
consegue sempre la registrazione d'ufficio dell'allevamento, con
spese a carico del soggetto interessato, determinate ai sensi
dell'articolo 4, comma 7.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione il presente decreto legislativo si applica, per le
regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al
recepimento delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, sino alla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 233, recante attuazione della direttiva 86/113/CEE, che
stabilisce norme minime per la protezione delle galline ovaiole in
batteria.
3. Gli allegati al presente decreto sono modificati con regolamento
adottato dal Ministro della salute, al fine di adeguarli alle
modifiche tecniche dettate in sede comunitaria.
4. Le caratteristiche tecniche del nido e della lettiera di cui
all'allegato D, numeri 2 e 3, sono definite con apposito regolamento
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
5. Il divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non si
applica nel caso in cui sia provato che le gabbie di cui al punto 1
dell'allegato C sono state commissionate prima del 31 dicembre 2002.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 8:
- Per l'art. 117, quinto comma della Costituzione, vedi
note alle premesse.
- Per le direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE vedi note
alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 233, reca: «Attuazione delle direttive CEE numero
86/113/CE che stabilisce le norme minime per la protezione
delle galline ovaiole in batteria ai sensi dell'art. 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183.».
- La direttiva 86/113/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
10/04/1986.
Allegato A
(previsto dall'art. 2, comma 1)
Oltre alle pertinenti disposizioni di cui all'allegato al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 146, il proprietario o il detentore
deve rispettare le prescrizioni di seguito elencate:
1) Tutte le galline ovaiole devono essere ispezionate dal
proprietario o detentore almeno una volta al giorno.
2) Il livello sonoro deve essere ridotto al minimo possibile e si
devono evitare rumori di fondo o improvvisi. La costruzione,
l'installazione, la manutenzione e il funzionamento dei ventilatori,
dei dispositivi di alimentazione e di altre attrezzature devono
essere tali da provocare il minimo rumore possibile.
3) Tutti gli edifici devono essere dotati di un'illuminazione
sufficiente per consentire alle galline di vedersi e di essere viste
chiaramente, di guardarsi intorno e di muoversi normalmente. In caso
di illuminazione naturale le aperture per la luce devono essere
disposte in modo da ripartirla uniformemente nei locali.
Dopo i primi giorni di adattamento, al fine di evitare problemi
di salute e di comportamento, deve seguire un ciclo di ventiquattro
ore comprensivo di un periodo di oscurita' sufficiente e
ininterrotto, a titolo indicativo pari a circa un terzo della
giornata, per consentire alle galline di riposarsi ed evitare
problemi quali immunodepressione e anomalie oculari. In concomitanza
con la diminuzione della luce deve essere rispettato un periodo di
penombra di durata sufficiente per consentire alle galline di
sistemarsi senza confusione o ferite.
4) Tutti i locali, le attrezzature e gli utensili con i quali le
galline sono in contatto sono completamente puliti e disinfettati con
regolarita' e comunque ogni volta che viene praticato un vuoto
sanitario e prima di introdurre una nuova partita di galline. Quando
i locali sono occupati, tutte le superfici e le attrezzature devono
essere mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti. Occorre
eliminare con la necessaria frequenza le deiezioni e quotidianamente
le galline morte.
5) I sistemi di allevamento devono essere concepiti in modo da
evitare che le galline possano scappare.
6) Gli impianti che comportano piu' piani di gabbie devono essere
provvisti di dispositivi o di misure adeguate che consentano di
ispezionare direttamente e agevolmente tutti i piani, e che
facilitino il ritiro delle galline.
7) La gabbia e le dimensioni della relativa apertura devono
essere concepite in modo tale che una gallina adulta possa essere
ritirata senza inutili sofferenze o senza essere ferita.
8) Fatte salve le disposizioni di cui al numero 19 dell'allegato
al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e' vietato qualsiasi
tipo di mutilazione. Tuttavia, al fine di prevenire plumofagia e
cannibalismo, e' consentito il taglio del becco, a condizione che sia
effettuata da personale qualificato su pulcini di eta' inferiore a
dieci giorni destinati alla deposizione di uova sotto la
responsabilita' del veterinario.
Allegato B
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a))
DISPOSIZIONI APPLICABILI AI SISTEMI ALTERNATIVI
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli impianti di allevamento di cui al presente allegato,
nuovi, ristrutturati o messi in funzione per la prima volta, devono:
a) essere attrezzati in modo da garantire che tutte le galline
ovaiole dispongano di:
1) mangiatoie lineari che offrano almeno 10 cm di lunghezza
per gallina ovaiola o di mangiatoie circolari che offrano almeno 4 cm
di lunghezza per gallina ovaiola;
2) abbeveratoi continui che offrano 2,5 cm di lunghezza per
gallina ovalola o abbeveratoi circolari che offrano 1 cm di lunghezza
per gallina ovaiola. Inoltre, in caso di utilizzazione di abbeveratoi
a tettarella o a coppetta, deve essere prevista almeno una tettarella
o una coppetta ogni 10 galline ovaiole e, nel caso di abbeveratoi a
raccordo, ciascuna gallina ovaiola deve poter raggiungere almeno due
tettarelle o due coppette;
3) almeno un nido per 7 galline ovaiole. Se sono utilizzati
nidi di gruppo, deve essere presente una superficie di almeno 1 metro
quadrato per un massimo di 120 galline ovaiole;
4) posatoi appropriati, privi di bordi aguzzi e che offrano
almeno 15 cm di spazio per gallina ovaiola. I posatoi non devono
sovrastare le zone coperte di lettiera, la distanza orizzontale fra
posatoi non deve essere inferiore a 30 cm e quella fra i posatoi e le
pareti non inferiore a 20 cm;
5) una superficie di lettiera di almeno 250 cm quadrati per
gallina ovaiola; la lettiera deve occupare almeno un terzo della
superficie al suolo;
b) essere dotati di pavimento che sostenga adeguatamente
ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa;
c) avere un coefficiente di densita' non superiore a 9 galline
ovaiole per metro quadrato di zona utilizzabile. Tuttavia fino al 31
dicembre 2011, quando la zona utilizzabile corrisponde alla
superficie al suolo disponibile, gli allevamenti che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, applicano il sistema di cui
al presente Allegato, possono avere un coefficiente di densita' di 12
volatili per metro quadrato di superficie disponibile:
2. Oltre alle prescrizioni di cui al numero 1:
a) nei sistemi di allevamento che consentono alle galline ovaiole
di muoversi liberamente fra diversi livelli:
1) il numero massimo di livelli sovrapposti deve essere pari a
4;
2) l'altezza libera minima fra i vari livelli deve essere di
45 cm;
3) le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere ripartiti in
modo da permettere a tutte le galline ovaiole un accesso uniforme;
4) i livelli devono essere installati in modo da impedire
alle deiezioni di cadere sui livelli inferiori;
b) se le galline ovaiole dispongono di un passaggio che
consente loro di uscire all'aperto:
1) le diverse aperture del passaggio devono dare direttamente
accesso allo spazio all'aperto, avere un'altezza minima di 35 cm, una
larghezza di 40 cm ed essere distribuite su tutta la lunghezza
dell'edificio; per ogni 1000 galline ovaiole deve essere comunque
disponibile un'apertura totale di 2 m;
2) gli spazi all'aperto devono:
a) avere una superficie adeguata alla densita' di galline
ovaiole allevate e alla natura del suolo al fine di prevenire
qualsiasi contaminazione;
b) essere provvisti di riparo dalle intemperie e dai
predatori e di abbeveratoi appropriati.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2007, tutti i sistemi alternativi
devono applicare i requisiti di cui al presente allegato.
Allegato C
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b))
DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'ALLEVAMENTO IN GABBIE NON MODIFICATE
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, tutte le gabbie di cui al presente allegato devono:
a) consentire a ogni gallina ovaiola di disporre di almeno 550
centimetri quadrati di superficie della gabbia, misurata su un piano
orizzontale e utilizzabile senza limitazioni; dal calcolo devono
essere esclusi eventuali bordi deflettori antispreco. Nel calcolo dei
550 centimetri quadrati di superficie utilizzabile e' inclusa la
bandina salvauova, posta dietro alla mangiatoia, purche' non superi
otto centimetri misurati in proiezione orizzontale;
b) avere una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una
lunghezza minima di 10 cm moltiplicata per il numero di galline
ovaiole nella gabbia;
c) disporre, in mancanza di tettarelle o coppette, di un
abbeveratoio continuo della medesima lunghezza della mangiatoia
indicata alla lettera b). Nel caso di abbeveratoi a raccordo, da
ciascuna gabbia devono essere raggiungibili almeno due tettarelle o
coppette;
d) avere un'altezza minima non inferiore a 40 cm per il 65 per
cento della superficie e non inferiore, in ogni punto, a 35 cm;
e) essere dotate di pavimento che sostenga adeguatamente
ciascuna delle unghie anteriori di ciascuna zampa. La pendenza del
pavimento non deve superare il 14 per cento ovvero 8 gradi; pendenze
superiori sono consentite solo per i pavimenti diversi da quelli
provvisti di rete metallica rettangolare;
f) essere provviste di dispositivi per accorciare le unghie
qualora siano disponibili sul mercato dispositivi dichiarati idonei
da organismi comunitari;
g) per i gruppi di galline ovaiole accasati prima della entrata
in vigore del presente decreto si continuano ad applicare le
precedenti disposizioni fino ad esaurimento dei relativi cicli di
produzione.
Allegato D
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c))
DISPOSIZIONI APPLICABILI ALL'ALLEVAMENTO IN GABBIE MODIFICATE
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, tutte le gabbie di cui al presente allegato devono:
a) consentire alle galline ovaiole di disporre:
1) di almeno 750 centimetri quadrati di superficie della
gabbia per ogni gallina ovaiola, di cui 600 centimetri quadrati di
superficie utilizzabile, fermo restando che l'altezza della gabbia,
diversa dall'altezza al di sopra della superficie utilizzabile, non
deve essere inferiore a 20 cm in ogni punto e che la superficie
totale di ogni gabbia non puo' essere inferiore a 2000 centimetri
quadrati. Nel calcolo dei 600 centimetri quadrati di superficie
utilizzabile e' inclusa la bandina salvauova, posta dietro alla
mangiatoia, purche' non superi otto centimetri misurati in proiezione
orizzontale;
2) di un nido;
3) di una lettiera che consenta di becchettare e razzolare;
4) di posatoi appropriati che offrano almeno 15 cm di spazio
per gallina ovaiola;
b) avere una mangiatoia utilizzabile senza limitazioni, di una
lunghezza minima di 12 cm moltiplicata per il numero di galline
ovaiole in gabbia;
c) disporre di un sistema di abbeveraggio appropriato tenuto
conto, in particolare, della dimensione del gruppo; nel caso di
abbeveratoi a raccordo, ciascuna gallina ovaiola deve poter
raggiungere almeno due tettarelle o coppette;
d) essere separate, quando disposte in fila, da passaggi aventi
una larghezza minima di 90 cm per agevolare l'ispezione, la
sistemazione e l'evacuazione delle galline ovaiole, e tra il
pavimento dell'edificio e le gabbie delle file inferiori deve esservi
uno spazio di almeno 35 cm;
e) essere provviste di dispositivi per accorciare le unghie
qualora siano disponibili sul mercato dispositivi dichiarati idonei
da organismi comunitari.
Allegato E
(previsto dall'art. 4, comma 1)
REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI
1. Dati richiesti per la registrazione.
Per ogni stabilimento di allevamento devono essere comunicati dal
proprietario o detentore al servizio veterinario dell'Azienda
sanitaria competente per territorio, e registrati, almeno i seguenti
dati:
allevamento:
nome dell'allevamento;
indirizzo;
persona responsabile delle galline ovaiole (detentore):
nome;
indirizzo;
numero(i) distintivo(i) di altro(i) allevamento(i) che
rientra(no) nel campo d'applicazione dell'art. 4 del presente decreto
gestito(i) o di proprieta' del detentore;
proprietario dell'allevamento, se diverso dal detentore:
nome;
indirizzo;
numero(i) distintivo(i) di altro(i) allevamento(i) che
rientra(no) nel campo d'applicazione dell'art. 4 del presente decreto
gestito(i) o di proprieta' del proprietario;
altre informazioni sull'allevamento:
metodo(i) di allevamento conformemente alle definizioni di cui
al punto 2.2;
capacita' massima dell'allevamento in numero di volatili
presenti contemporaneamente; se vengono utilizzati metodi di
allevamento diversi, il numero massimo di volatili presenti
contemporaneamente per ciascun metodo di allevamento.
2. Numero distintivo.
2.1 Il numero distintivo che l'azienda sanitaria locale assegna
ad ogni allevamento e' composto di una cifra che indica il metodo di
allevamento definito conformemente al punto 2.2, seguita nell'ordine
dal codice dello Stato italiano «IT», dal codice ISTAT del comune
ove
e' ubicato l'allevamento (3 cifre), dalla sigla della provincia e da
un numero progressivo di tre cifre che consenta di identificare in
modo univoco l'allevamento.
Esempio: «3 IT 001 TO 036»
Puo', inoltre, essere aggiunta una lettera («A . . . Z») in coda
al numero distintivo sopraindicato per l'identificazione di singoli
branchi di galline ovaiole o dei diversi locali dell'allevamento nei
quali essi soggiornano.
2.2 Codice per il metodo di allevamento.
I metodi di allevamento come definiti nel regolamento (CEE) n.
1274/91, modificato, utilizzati nell'allevamento devono essere
indicati con il seguente codice:
«1» All'aperto;
«2» A terra;
«3» In gabbie.
Il metodo di allevamento utilizzato in allevamenti la cui
produzione avviene secondo le condizioni specificate dal regolamento
(CEE) n. 2092/91 deve essere indicato come segue:
«0» Produzione biologica.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato