IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per
il
semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, cosi' come
modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199
del 24 aprile 2002, cosi' come modificata ed integrata dall'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre
2002, nonche' la successiva ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003,
recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di
Presidenza italiana dell'Unione europea»;
Considerato che nell'ambito delle iniziative connesse al semestre
di Presidenza italiana dell'Unione europea si svolgera' in data
4 ottobre 2003 la Conferenza intergovernativa presso talune strutture
dell'E.U.R. S.p.a.;
Ravvisata la necessita' di disporre misure di carattere
straordinario ed urgente volte a garantire il regolare svolgimento di
detta manifestazione in un contesto di massima sicurezza con
riferimento, in particolare, alla realizzazione di interventi di
adeguamento delle strutture che ospiteranno tale manifestazione;
Dispone:
Art. 1.
1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale Commissario delegato ai
sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3199/2002, provvede, con i poteri
di cui alle ordinanze citate in premessa ed avvalendosi delle deroghe
ivi previste, nonche' delle deroghe e delle procedure di cui alla
presente ordinanza, all'adozione di tutte le iniziative necessarie a
garantire il regolare svolgimento, in condizioni di massima
sicurezza, della Conferenza intergovernativa che si terra' il giorno
4 ottobre 2003 presso talune strutture dell'E.U.R. S.p.a.
2. Il Commissario delegato, avvalendosi di soggetti attuatori cui
affidare specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di
volta in volta impartite, dispone sia per la realizzazione delle
opere, anche edilizie, di adeguamento delle strutture presso cui si
svolgera' la predetta manifestazione, che per l'acquisizione della
disponibilita' di beni, mobili ed immobili, di forniture e di
servizi, stipulando i relativi atti convenzionali.
3. Per l'affidamento delle opere, degli interventi, delle
forniture, dei servizi e per ogni acquisizione ritenuta necessaria,
e' autorizzato il ricorso alla trattativa privata, anche mediante
affidamento diretto in relazione alla ricorrente situazione di somma
urgenza, avvalendosi delle deroghe previste dalle ordinanze indicate
in premessa nonche' di quelle di cui al successivo art. 5, anche
tenuto conto della idoneita' dei contraenti da valutarsi sulla base
di specifiche esperienze maturate nel settore, nonche' sotto
l'aspetto della sicurezza a fronte delle particolari esigenze
connesse all'espletamento della manifestazione.
4. Al fine di assicurare la piena rispondenza delle conseguenti
iniziative convenzionali agli interessi pubblici perseguiti per le
finalita' di cui alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento
della protezione civile, per importi superiori a Euro 25.000,00,
approva uno schema tipo di atto convenzionale che prevede il
controllo successivo di congruita' della spesa quale condizione di
efficacia degli obblighi che scaturiscono dagli atti negoziali
medesimi per l'amministrazione committente, avvalendosi della
consulenza di professionisti esterni aventi specifiche competenze.
5. Al fine di assicurare condizioni di assoluta trasparenza alle
iniziative poste in essere dal Commissario delegato per le finalita'
di cui alla presente ordinanza, e' autorizzata la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale di tutte le determinazioni commissariali
comportanti oneri finanziari.
Art. 2.
1. Per garantire il necessario supporto al capo del Dipartimento
della protezione civile - Commissario delegato nello svolgimento
delle attivita' di cui alla presente ordinanza, e' istituita una
apposita struttura di missione, articolata in sezioni, aventi
competenza in specifiche materie, affidate alla responsabilita' dei
soggetti di cui all'art. 1, comma 2, e composta da personale del
Dipartimento della protezione civile, nonche' da personale, anche
militare, dipendente di altre amministrazioni ed enti pubblici,
ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione,
individuato dal Commissario delegato medesimo, che sara' messo a
disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro giorni
cinque dalla richiesta.
2. Ai soggetti attuatori, scelti anche tra il personale estraneo
alla pubblica amministrazione, e' riconosciuta, a far data
dall'adozione del presente provvedimento, fino al 31 ottobre 2003,
una speciale indennita' mensile operativa onnicomprensiva, con la
sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente
parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e
notturno spettante al personale dipendente della pubblica
amministrazione appartenente all'area C3, commisurata ai giorni di
effettiva presenza.
3. A fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle
finalita' di cui alla presente ordinanza, al personale di cui al
comma l e' riconosciuta, a far data dall'adozione del presente
provvedimento, e fino al 31 ottobre 2003, una speciale indennita'
mensile operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione
dell'eventuale trattamento di missione, forfetariamente parametrata
su base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno in
relazione alle rispettive qualifiche di appartenenza, commisurata ai
giorni di effettiva presenza. Per il calcolo dell'indennita' a favore
del personale estraneo alla pubblica amministrazione si applica il
trattamento economico spettante al personale dell'area C3.
4. Per il restante personale in servizio presso il Dipartimento
della protezione civile, e' attribuita, per i giorni di effettiva
presenza e fino al 31 ottobre 2003, una speciale indennita' mensile
operativa forfetariamente parametrata su base mensile a 20 ore di
straordinario festivo e notturno, nonche' compensi per prestazioni di
lavoro straordinario effettivamente rese, nei limiti massimi
consentiti.
5. In favore del personale delle Forze di polizia, delle Forze
armate, del comparto Sanita', dei Vigili del Fuoco, della Polizia
municipale, della Croce Rossa Italiana, direttamente impegnato in
attivita' connesse alle finalita' di cui alla presente ordinanza,
puo' essere autorizzata, oltre i limiti previsti dalla vigente
legislazione, per un complessivo importo massimo rispettivamente di
Euro 100.000 per il personale delle Forze di polizia, di Euro 100.000
per il personale della Polizia municipale, di Euro 30.000 per il
personale delle Forze armate, di Euro 50.000 per il personale dei
Vigili del Fuoco, di Euro 25.000 per il personale del comparto
Sanita' e della Croce Rossa Italiana, la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, a valere
sulle risorse di cui all'art. 6.
6. In relazione alle nuove e maggiori esigenze connesse con
l'attuazione della presente ordinanza, il capo del Dipartimento della
protezione civile - Commissario delegato e' autorizzato a conferire
incarichi fiduciari, per un massimo di cinque unita', a consulenti,
esperti ed interpreti, aventi specifiche professionalita', anche
estranei alla pubblica amministrazione, i cui compensi saranno
determinati in ragione dell'incarico conferito anche in deroga
all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
ed ai conseguenti provvedimenti di esecuzione.
7. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
stipulare apposite polizze assicurative in favore del personale
estraneo al medesimo, impiegato nelle iniziative da intraprendersi ai
sensi della presente ordinanza, privo di coperture assicurative di
tale natura.
Art. 3.
1. In considerazione della particolare urgenza inerente alla
realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento della
manifestazione, il Commissario delegato puo' avvalersi, ove ne siano
riscontrate le indispensabili condizioni di idoneita', dell'opera di
soggetti gia' affidatari dei servizi di manutenzione presso le
strutture dell'E.U.R. S.p.a., nonche', ove necessario, puo'
affiancare alle medesime altre imprese specializzate, la cui
idoneita' dovra' essere valutata anche sulla base delle specifiche
esperienze maturate nel settore, nonche' sotto l'aspetto della
sicurezza, a fronte delle particolari esigenze connesse
all'espletamento della manifestazione.
2. Allo scopo di assicurare il regolare svolgimento della
manifestazione del 4 ottobre 2003, l'E.U.R. S.p.a, sentito il capo
del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato,
provvede alla individuazione, nell'ambito delle proprie strutture, di
ulteriori soluzioni logistiche alternative degli eventi e
manifestazioni gia' programmati nello stesso periodo presso le
summenzionate strutture, disponendo in ordine all'estinzione delle
obbligazioni od alla risoluzione dei contratti assunti dal medesimo
ente in applicazione degli articoli 1256 e seguenti, e 1463 e
seguenti del codice civile.
3. Fermi gli effetti di estinzione e risoluzione di cui al
precedente comma 2, il Commissario delegato, in ragione alla somma
urgenza richiesta per la realizzazione degli interventi necessari per
lo svolgimento della manifestazione, provvede, ove non ricorrano le
condizioni di cui al comma 2, alla individuazione di soluzioni
logistiche alternative, rispetto all'organizzazione di eventi e
manifestazioni gia' programmati presso le strutture dell'E.U.R.
S.p.a., presso altri immobili nella disponibilita' di amministrazioni
ed enti pubblici, disponendo per l'applicazione delle deroghe
previste dall'art. 5 e da quelle indicate nelle ordinanze citate in
premessa.
4. Al fine di assicurare sia l'eventuale ristoro all'E.U.R. S.p.a.
per l'utilizzazione delle relative strutture, sia per indennizzare
parzialmente la medesima societa' rispetto ai minori introiti
derivanti dall'utilizzazione medesima, che per fronteggiare in parte
le eventuali spese connesse, anche indirettamente, alla estinzione e
risoluzione delle obbligazioni per le manifestazioni gia'
programmate, anche con riferimento ad ipotesi di eventuale
composizione bonaria, e' stanziato, a valere sulle risorse di cui
all'art. 6, apposito importo da quantificarsi con successivo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del capo del
Dipartimento della protezione civile.
5. L'E.U.R. S.p.a., sentito il capo del Dipartimento della
protezione civile - Commissario delegato, e' altresi' autorizzato a
porre in essere, con oneri a proprio carico, tutte le attivita'
finalizzate all'adeguamento funzionale delle strutture dove si
terranno le manifestazioni connesse alla celebrazione del semestre di
Presidenza italiana dell'Unione europea, avvalendosi delle deroghe
previste nelle ordinanze citate in premessa e di quelle di cui al
successivo art. 5.
6. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
al precedente comma 4 e' altresi' stanziato un apposito importo, a
valere sulle risorse di cui all'art. 6, per fronteggiare eventuali
oneri non previamente previsti comunque connessi alla organizzazione
ed al migliore svolgimento, in condizioni di massima sicurezza,
dell'evento.
Art. 4.
1. Con uno o piu' piani di sicurezza, da predisporre appositamente
sulla base di quanto stabilito dal capo I della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e' disciplinato il necessario coordinamento tra le Forze di
polizia e le Forze armate, anche con riferimento ai rispettivi ambiti
e livelli di responsabilita'.
2. Relativamente agli aspetti inerenti all'ordine ed alla sicurezza
pubblica e per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il
prefetto di Roma, anche avvalendosi dei poteri di cui al regio
decreto del 18 giugno 1931, n. 773, adotta tutti i necessari
provvedimenti interdittivi del traffico nonche' provvedimenti di
chiusura degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici e privati
che insistono nell'area interessata dalla manifestazione.
3. Il Commissario delegato, al fine di garantire il regolare
svolgimento della manifestazione, puo' richiedere al prefetto di Roma
l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi del
precedente comma 2.
4. Il Commissario delegato, per le finalita' di cui alla presente
ordinanza e' autorizzato a disporre, ove necessario, l'immediata
chiusura dei cantieri che interessano l'area di svolgimento della
manifestazione, anche in deroga agli affidamenti gia' effettuati ai
sensi della normativa vigente; provvede altresi', ove necessario,
anche in deroga alla normativa vigente, per l'occupazione di suolo
pubblico e per l'utilizzo del sottosuolo, anche disponendo la
sospensione temporanea delle autorizzazioni di ogni tipo.
5. Il Commissario delegato puo' provvedere inoltre, ove necessario,
alla disciplina di tutte le altre manifestazioni connesse alla
celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea
che si svolgeranno nello stesso periodo, limitatamente agli aspetti
logistici inerenti al trasporto, per le eventuali ripercussioni
derivanti dalla concomitanza delle manifestazioni.
Art. 5.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza, in aggiunta alle deroghe gia' previste nelle ordinanze
citate in premessa, e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, e' autorizzata la deroga alle seguenti
disposizioni:
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive
modifiche, articoli 2, 3, 6, 7, 21, 22, 23, 26, 28;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 17, 18, 19.
Art. 6.
1. Agli oneri connessi alla attuazione della presente ordinanza,
nel limite massimo dell'importo di 15 milioni di euro si provvede a
carico del Fondo della protezione civile, che sara' appositamente
integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 2003
Il Presidente: Berlusconi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato