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Gazzetta Ufficiale N. 229 del 2 Ottobre 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 2003
Emissione di una quarta tranche di buoni del Tesoro poliennali, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2019, da destinare ad operazioni di concambio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso
l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle
norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico, ed, in
particolare, il comma 2, il quale prevede che il Ministro medesimo
puo' procedere, con propri decreti, ad operazioni di concambio tra
titoli emessi e da emettere;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10
settembre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 50.500 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visti i propri decreti in data 18 giugno e 23 luglio 2003, con cui
e' stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei buoni del
Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1°
febbraio 2019;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una quarta tranches dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare ad operazioni di concambio, mediante
scambio di titoli in circolazione con titoli di nuova emissione
effettuato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerata la necessita' di procedere ad operazioni di acquisto di
titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza
del debito pubblico dell'ammontare corrispondente al valore nominale
dei titoli acquistati;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agos&da1;to
1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una quarta tranche di buoni
del Tesoro poliennali 4,25% con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza
1° febbraio 2019 (codice IT0003493258), fino all'importo massimo di
3.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 luglio
2003, citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e
terza tranche dei buoni stessi, riservata agli operatori specialisti
di cui all'art. 3 del presente decreto, e da regolarsi attraverso i
titoli di cui al successivo art. 2, secondo le modalita' previste
dall'art. 8 del presente decreto.
I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 6 e 7.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 luglio 2003.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come
previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 18 giugno
2003, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di
«coupon stripping».
La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo
pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.

Art. 2.
Il regolamento dei titoli di cui all'art. 1 avverra' mediante il
versamento, effettuato dagli operatori specialisti, del seguente
«titolo di scambio»: CCT 1° gennaio 1997/2004 (codice IT0000367885).
Il prezzo di scambio del suddetto titolo sara' determinato, in
relazione alla quotazione di mercato, dal direttore della direzione
seconda del Dipartimento del tesoro, e comunicato agli operatori
specialisti tramite i circuiti telematici di informazione
finanziaria, entro le ore 10 del giorno dell'asta.

Art. 3.
L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni
del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' affidata alla
Banca d'Italia.
I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la
Rete Nazionale Interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.
Sono ammessi a partecipare all'asta esclusivamente gli operatori
«specialisti in titoli di Stato» di cui all'art. 3 del regolamento
adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete Nazionale Interbancaria.
La provvigione di collocamento prevista dall'art. 5 del citato
decreto ministeriale 23 luglio 2003 non verra' corrisposta.

Art. 4.
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono
contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo
minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di
capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non vengono
prese in considerazione.
Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato
nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore vengono
accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 5.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore
11 del giorno 24 settembre 2003, esclusivamente mediante trasmissione
di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite
Rete Nazionale Interbancaria con le modalita' tecniche stabilite
dalla Banca d'Italia medesima.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta
«Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery»
previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 3.

Art. 6.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente
della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con
l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle
finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale
redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di
aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato
stampa.

Art. 7.
Il dipartimento del Tesoro e' autorizzato ad escludere le offerte
formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle
condizioni di mercato. Tale esclusione verra' esercitata per il
tramite dell'ufficiale rogante unicamente in relazione alla
valutazione dei prezzi e delle quantita', contenuti nel tabulato
derivante dalla procedura automatica d'asta.
L'assegnazione dei buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato
tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere
totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.

Art. 8.
L'importo nominale di titoli di scambio di cui all'art. 2 del
presente decreto, che gli aggiudicatari in asta devono presentare ai
fini del regolamento dei titoli di cui all'art. 1, sara' determinato
dalla moltiplicazione dell'importo nominale aggiudicato in asta,
secondo le modalita' di cui all'art. 7, per il rapporto di scambio.
Il rapporto di scambio e' pari al rapporto tra il prezzo dei titoli
aggiudicati in asta ed il prezzo del titolo offerto in cambio, come
determinato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.
Qualora l'importo nominale dei titoli da riacquistare, determinato
con le modalita' di cui al primo comma, non risulti multiplo di 1.000
euro, verra' arrotondato per difetto.

Art. 9.
Il controvalore dei «titoli di scambio», determinato in base al
prezzo di cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del
presente decreto, verra' riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente
ai dietimi d'interesse maturati. La Banca d'Italia provvedera' ad
inserire le partite relative ai titoli di scambio da regolare nella
procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al
giorno di regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed
interessi faranno carico rispettivamente ai capitoli 9537 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) e 2216 (unita' previsionale di base
3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta sara' effettuato
dagli operatori assegnatari il 29 settembre 2003, al prezzo di
aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per
59 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in
via automatica le relative partite nella procedura giornaliera
«Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.
Il 29 settembre 2003 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso
la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato gli
importi predetti.
La predetta sezione di Tesoreria rilascera' per detti versamenti
separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con
imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base
6.4.1), articolo 3, per l'importo relativo ai buoni sottoscritti, ed
al capitolo 3240 (unita' previsionale di base 6.2.6), articolo 3, per
quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.
La Banca d'Italia trasmettera' alla Monte Titoli S.p.A. l'elenco
dei titoli di Stato acquistati dal Ministero dell'economia e delle
finanze in conseguenza delle operazioni di concambio di cui al
presente decreto.
L'estinzione dei predetti titoli di Stato sara' avvalorata da
apposita scritturazione nei conti accentrati esistenti presso la
citata societa'.
La Banca d'Italia curera', inoltre, ogni altro adempimento
occorrente per l'operazione di concambio in questione.

Art. 11.
Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di
scambio la Banca d'Italia comunichera' al Dipartimento del tesoro -
Direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante
scritturazione nei conti accentrati e comunichera' altresi'
l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle
operazioni medesime.

Art. 12.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2004 al
2019, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario 2019, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente
ai capitoli 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2003
Il Ministro: Tremonti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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