IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso
l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle
norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10
settembre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 50.500 euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da
effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.a., il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante
«Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d), ove si
stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai
contratti per servizi finanziari relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro
poliennali 5% con godimento 1° agosto 2003 e scadenza 1° agosto 2034;
Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento dei citati
buoni ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari
Citigroup, Deutsche Bank, ING Bank, J.P. Morgan e Unicredit Banca
Mobiliare, al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del
prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti
dall'accensione del medesimo;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del
Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:
importo: 7.000 milioni di euro;
decorrenza: 1° agosto 2003;
scadenza: 1° agosto 2034;
tasso di interesse: 5% annuo, pagabile in due semestralita', il
1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito;
dietimi d'interesse: 54 giorni (dal 1° agosto al 24 settembre
2003);
prezzo di emissione: 98,106%;
rimborso: alla pari;
commissione di collocamento: 0,275% dell'importo nominale
dell'emissione.
Art. 2.
L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di
cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni
potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell'art. 39 del citato decreto legislativo n. 213
del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore
degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere
dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le
esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000
tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto
ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse - il capitale
nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento nei
conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa' a
nome degli operatori.
Art. 3.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli
interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica
soluzione il 1° agosto 2034, ai buoni emessi con il presente decreto
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996,
n. 239, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle
del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato applicando il
tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un
numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del
prestito pari a 1.000 euro.
Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali
non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto di
pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi'
determinato e' arrotondato al secondo decimale.
Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo
n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni
dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento
legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da
rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento
rimane quello della prima tranche del prestito.
La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche nel
corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo
relativo concorrera' al raggiungimento del limite massimo di
indebitamento previsto per gli anni stessi.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono
compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, a
partire dalla data di regolamento della presente emissione, possono
essere sottoposte alla Monte Titoli S.p.a. le richieste di
separazione delle «componenti cedolari» dal «mantello»
del titolo
(operazioni di «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette
richieste sara' pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole
componenti separate sara' pari a un centesimo di euro. L'ammontare
complessivo massimo dei buoni che puo' essere oggetto di tali
operazioni non puo' superare il 75% del capitale nominale circolante
dei buoni stessi.
Art. 4.
Il prestito di cui al presente decreto verra' collocato, per
l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato
dagli intermediari finanziari Citigroup, Deutsche Bank, ING Bank,
J.P. Morgan e Unicredit Banca Mobiliare.
Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' ai predetti
intermediari la commissione prevista dall'art. l del presente
decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale
commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al
consorzio.
Art. 5.
Il giorno 24 settembre 2003 la Banca d'Italia ricevera' l'importo
di euro 6.848.170.000,00, unitamente al rateo di interesse calcolato
al tasso del 5% annuo lordo, per 54 giorni, direttamente dalla
Citigroup, Deutsche Bank, ING Bank, J.P. Morgan e Unicredit Banca
Mobiliare, tramite il sistema TARGET.
Il medesimo giorno 24 settembre 2003 la Banca d'Italia provvedera'
a versare i suddetti importi, nonche' l'importo corrispondente alla
commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la
sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, con valuta
stesso giorno.
L'importo della suddetta commissione sara' scritturato dalla
sezione di Roma della Tesoreria provinciale fra i «pagamenti da
regolare».
La predetta sezione di Tesoreria rilascera', per detti versamenti,
separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di
base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione,
ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6), per
quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.
L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di
collocamento fara' carico al capitolo 2242 (unita' previsionale di
base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.
Art. 6.
Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della
Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di
registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.
Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente
da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da
diritti spettanti agli enti locali.
Art. 7.
Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione
degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della
relativa spesa.
Art. 8.
Il prof. Domenico Siniscalco, direttore generale del Tesoro, l'avv.
Roberto Ulissi e la dott.ssa Maria Cannata, dirigenti generali del
Ministero dell'economia e delle finanze, firmeranno disgiuntamente i
documenti relativi alla presente emissione.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2003
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato