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Gazzetta Ufficiale N. 229 del 2 Ottobre 2003

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 settembre 2003
Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive
modificazioni, ed in particolare il comma 7 dell'art. 11, ai sensi
del quale il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive, provvede ad adeguare le indicazioni contenute
nell'articolo stesso alle direttive emanate in materia di
etichettatura dall'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, ed in
particolare il comma 4 dell'art. 8, ai sensi del quale il Ministro
della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive,
provvede ad adeguare le disposizioni tecniche contenute nell'articolo
stesso alle direttive emanate in materia di etichettatura dall'Unione
europea;
Vista la direttiva 2003/40/CE della commissione del 16 maggio 2003
che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni
di etichettatura per i parametri delle acque minerali naturali,
nonche' le condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita di ozono
per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque di
sorgente;
Considerato che la predetta direttiva precisa, tra l'altro, che
l'etichettatura delle acque minerali naturali, trattate con aria
arricchita di ozono, deve comprendere un'indicazione di etichettatura
che informi sufficientemente i consumatori sul trattamento
realizzato, che tale indicazione di etichettatura e' applicabile alle
acque di sorgente, trattate con aria arricchita di ozono, ed,
altresi', che, al fine di proteggere i lattanti ed i bambini in
tenera eta', e' opportuno prevedere un'indicazione di etichettatura
per le acque minerali naturali, il cui tenore di fluoro sia superiore
a determinate concentrazioni, che sia facilmente visibile per il
consumatore;
Ravvisata la necessita' di dare attuazione alla predetta direttiva;
Decreta:
Art. 1.
Indicazioni in etichetta circa il contenuto
di fluoro nelle acque minerali naturali
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 105, e successive modifiche, le acque minerali
naturali, la cui concentrazione di fluoro e' superiore a 1,5 mg/L,
devono riportare la seguente indicazione in etichetta: «Contiene piu'
di 1,5 mg/L di fluoro: non ne e' opportuno il consumo regolare da
parte dei lattanti e dei bambini di eta' inferiore a sette anni».
Detta indicazione deve figurare in prossimita' immediata della
denominazione dell'acqua minerale naturale, in caratteri nettamente
visibili.
2. Per le acque minerali naturali di cui al comma 1, l'indicazione
della composizione analitica di cui all'art. 11, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive
modifiche, deve riportare anche la concentrazione reale di fluoro,
risultante dalle analisi effettuate.

Art. 2.
Indicazioni in etichetta circa il trattamento
delle acque minerali naturali e delle acque
di sorgente con aria arricchita di ozono.
1. L'etichetta delle acque minerali naturali, trattate con aria
arricchita di ozono, deve riportare in prossimita' dell'indicazione
della composizione analitica di cui all'art. 11, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive
modifiche, la seguente dicitura: «Acqua sottoposta ad una tecnica di
ossidazione all'aria arricchita di ozono».
2. Le disposizioni del comma 1, si applicano anche alle acque di
sorgente.

Art. 3.
Decorrenza
1. A decorrere dal 1° luglio 2004, e' vietata la
commercializzazione di acque minerali naturali e di acque di sorgente
con etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto. Le
acque minerali naturali e le acque di sorgente, prodotte,
confezionate ed etichettate entro il 1° luglio 2004 con etichette non
conformi alle disposizioni del presente decreto, possono essere
commercializzate fino ad esaurimento scorte.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Roma, 11 settembre 2003
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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