IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare
l'articolo 1, commi 1, 3 e 5 e l'allegato B;
Vista la direttiva n. 2001/19/CE recante modifiche alle direttive
n. 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale
di riconoscimento delle qualifiche professionali ed alle direttive
77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE,
78/1027/CEE, 80/154/CE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE,
85/433/CEE e 93/16/CEE, concernenti le professioni di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario,
ostetrica, architetto, farmacista e medico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 marzo 2003;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie,
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali,
delle attivita' produttive, per i beni e le attivita' culturali e per
gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «dello stesso livello di
formazione» sono sostituite dalle seguenti: «di livello di formazione
equivalente»;
b) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Formazione regolamentata). - 1. Si definisce
formazione regolamentata qualsiasi formazione:
direttamente orientata all'esercizio di una determinata
professione e
consistente in un ciclo di studi post-secondari di durata minima
di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale in
un'universita' o in un altro istituto di livello di formazione
equivalente e, se del caso, nella formazione professionale, nel
tirocinio o nella pratica professionale richiesti oltre il ciclo di
studi post-secondari: la struttura e il livello di formazione
professionale, del tirocinio o della pratica professionale devono
essere stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative dello Stato membro interessato o soggetti al controllo
o all'autorizzazione dell'autorita' designata a tal fine»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non si applica
se il richiedente e' in possesso di una formazione regolamentata»;
d) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla verifica del
fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della
propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la
differenza sostanziale di cui al primo comma, lettera a).»;
e) all'articolo 7, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La durata nonche' le materie oggetto del tirocinio di
adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura
di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro
valenza ai fini l'esercizio della professione.»;
f) all'articolo 8, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta
o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua
italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito
della procedura di cui all'articolo 12.»;
g) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Disposizioni applicative delle misure compensative). - 1.
Con decreto del Ministro competente di cui all'articolo 11, sono
definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali
ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la
conclusione delle misure di cui agli articoli 7 e 8.»;
h) l'articolo 11, comma 1, e' modificato come segue:
1) alla lettera a) dopo la parola: «decreto» sono inserite le
seguenti: « , fatta eccezione di quanto previsto alla lettera d)»;
2) la lettera d), e' sostituita dalla seguente:
«d) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca per il personale ricercatore e per le professioni di
pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni
architettonici ed ambientali, architetto junior e pianificatore
junior;»;
3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola elementare e di
istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado;»;
i) all'articolo 16, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della
professione e' richiesto il requisito della capacita' finanziaria, i
soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1,
possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato
membro d'origine o di provenienza.
4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della
professione e' richiesta una copertura assicurativa contro le
conseguenze pecuniarie della responsabilita' professionale, i
soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1,
possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti
assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che
l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari
in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalita'
e l'estensione della garanzia. Tali attestati non devono essere di
data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.»;
l) l'allegato A e' sostituito dall'allegato I del presente
decreto legislativo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001». L'art. 1, commi 1, 3 e 5 e l'allegato B cosi'
recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comuni-tarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. (Omissis).
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per
le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora
in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma.».
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994,
riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo
o di una procedura per l'informazione e la consultazione
dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di
dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
alle discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di
riconoscimento delle qualifiche per le attivita'
professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure
transitorie e che completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che
modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute
dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di
atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. del
20 marzo 2000. relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la
relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
della responsabilita' civile risultante dalla circolazione
di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione
autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul
commercio elettronico»).
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del
Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e
le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
il principio della parita' di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che
stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che
stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers'
Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA),
European Regions Airline Association (ERA) e International
Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della
capacita' di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001,
sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi
nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad
un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le
direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE. 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del
Consiglio concernenti le professioni di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, dentista,
veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di
stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa'
dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del
Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva
95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore
dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE,
96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative
all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita'.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo statuto della societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.».
- La direttiva 2001/19/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 206 del 31 luglio 2001.
- La direttiva 89/49/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
019 del 24 gennaio 1989.
- La direttiva 77/452/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 176 del 15 luglio 1977.
- La direttiva 77/453/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
176 del 15 luglio 1977.
- La direttiva 78/686/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 233 del 24 agosto 1978.
- La direttiva 78/687/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 233 del 24 agosto 1978.
- La direttiva 78/1026/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 362 del 23 dicembre 1978.
- La direttiva 78/1027/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 362 del 23 dicembre 1978.
- La direttiva 80/154/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 093 del 10 aprile 1980.
- La direttiva 80/155/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 046 del 21 febbraio 1980.
- La direttiva 85/384/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 072 del 21 marzo 1966.
- La direttiva 85/432/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 253 del 24 settembre 1985.
- La direttiva 85/433/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
L 253 del 24 settembre 1985.
- La direttiva 93/16/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L
165 del 7 luglio 1993.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, reca:
«Attuazione della direttiva 84/48/CE relativa ad un sistema
generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di una
durata minima di tre anni». Il testo dell'art. 1, cosi'
come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 1 (Riconoscimento dei titoli di formazione
professionale acquisiti nella Comunita' europea). - 1. Alle
condizioni stabilite dalle disposizioni del presente
decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da
un Paese membro della Comunita' europea attestanti una
formazione professionale al cui possesso la legislazione
del medesimo Stato subordina l'esercizio di una
professione.
2. Il riconoscimento e' concesso a favore del cittadino
comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come
lavoratore autonomo o dipendente, della professione
corrispondente a quella cui e' abilitato nel Paese che ha
rilasciato i titoli di cui al precedente comma.
3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono
l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo
un ciclo di studi postsecondari di durata minima di tre
anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una
universita' o in un istituto di istruzione superiore o in
altro istituto di livello di formazione equivalente.
4. Se la formazione e' stata acquisita, per una durata
superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla
Comunita' europea, il riconoscimento e' ammissibile se il
Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel
Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo
formale, che il richiedente e' in possesso di una
esperienza professionale di tre anni.».
- Il testo dell'art. 3, del citato decreto legislativo
n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 3 (Formazioni professionali non abilitanti nel
Paese di provenienza). - 1. Il cittadino comunitario puo'
ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 anche nel
caso in cui la professione da esercitare in Italia
corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione
il cui esercizio non e' subordinato al possesso di titoli
di formazione professionale. A tal fine e' necessario che
il richiedente:
a) sia in possesso di titoli rispondenti al requisito
di cui all'art. 1, comma 3, di cui sia attestata la
idoneita' ad assicurare la sua formazione professionale;
b) abbia esercitato a tempo pieno la professione per
la durata di due anni negli ultimi dieci anni.
1-bis. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), non
si applica se il richiedente e' in possesso di una
formazione regolamentatata.
2. L'esercizio professionale di cui alla lettera b) del
precedente comma e' computabile anche ai fini
dell'applicazione dell'art. 5, secondo comma.
3. Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma
e' ugualmente soddisfatto se il richiedente possiede titoli
riconosciuti equivalenti dal Paese di provenienza ed il
riconoscimento e' stato notificato alla Commissione delle
Comunita' europee e alla Repubblica italiana.
4. I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi
devono attestare una fomazione integralmente acquisita
nella Comunita' europea.».
- Il testo dell'art. 6, del citato decreto legislativo
n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 6 (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento
e' subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di
un tirocinio di adattamento della durata massima di tre
anni oppure al superamento di una prova attitudinale:
a) se la formazione professionale attestata dai
titoli di cui all'art. l e all'art. 3 verte su materie
sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella
formazione professionale prescritta dalla legislazione
vigente;
b) se la professione cui si riferisce il
riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali
che non esistono nella professione corrispondente del Paese
che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata
ai sensi dell'art. 3, lettera b).
1-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla
verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal
richiedente nel corso della propria esperienza
professionale non colmino in tutto o in parte la differenza
sostanziale di cui al primo comma, lettera a).
2. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di
una prova attitudinale se riguarda le professioni di
procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di
consulente per la proprieta' industriale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri
interessati, osservata la procedura comunitaria di
preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva
opposizione della Commissione delle Comunita' europee,
possono essere individuati, con riferimento alle situazioni
previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di
obbligatorieta' della prova attitudinale.
4. Nei casi in cui e' richiesto il tirocinio o la prova
attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5
del presente decreto.».
- Il testo dell'art. 7, del citato decreto legislativo
n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 7 (Tirocinio di adattamento). - 1. Il tirocinio
di adattamento consiste nell'esercizio in Italia
dell'attivita' corrispondente alla professione in relazione
alla quale e' richiesto il riconoscimento, svolto sotto la
responsabilita' di un professionista abilitato.
2. Il tirocinio puo' essere accompagnato da una
formazione complementare.
2-bis. La durata nonche' le materie oggetto del
tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di
attuazione della procedura di cui all'art. 12. Le materie
sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini
l'esercizio della professione.
3. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale.
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il
tirocinio puo' essere ripetuto.».
- Il testo dell'art. 8, del citato decreto legislativo
n. 115/1992, cosi' come modificato del decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 8 (Prova attitudinale). - 1. La prova
attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le
conoscenze professionali e deontolo-giche ed a valutare la
capacita' all'esercizio della professione, tenendo conto
che il richiedente il riconoscimento e' un professionista
quali-ficato nel Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere
scelte in relazione alla loro importanza essenziale per
l'esercizio della professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale
puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una
prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da
svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle
materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art.
12.».
- Il testo dell'art. 1, del citato decreto legislativo
n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 1 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle
domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
a) il Ministero titolare della vigilanza sulle
professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato
nell'allegato A del presente decreto, fatta eccezione di
quanto previsto alla lettera d). L'allegato puo' essere
modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni
vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) il Ministro per la funzione pubblica, per le
professioni consistenti in rapporti di pubblico impiego,
salvo quanto previsto alle successive lettere c), d) ed e);
c) il Ministero della sanita' per le professioni
sanitarie;
d) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per il personale ricercatore e per le
professioni di pianificatore territoriale, paesaggista,
conservatore dei beni architettonici ed ambientali,
architetto iunior e pianificatore junior;
e) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca per i docenti di scuola materna, di scuola
elementare e di istituti di istruzione secondaria di primo
e secondo grado;
f) il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, in ogni altro caso.».
- Il testo dell'art. 16, del citato decreto legislativo
n. 115/1992, come modificato dal decreto qui pubblicato,
cosi' recita:
«Art. 16 (Prova dei requisiti non professionali). - 1.
Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della
professione sono richiesti requisiti di onorabilita', di
moralita', di assenza di dichiarazione di fallimento, di
assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto
il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi,
ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle
autorita' competenti del Paese di origine o di provenienza,
che attestano il possesso dei requsiti medesimi.
2. I documenti di cui al presente comma, se non ne e'
previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza,
possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un
organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da
un organismo professionale, certificante il ricevimento di
una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una
dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul
possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della
professione.
3. La sana costituzione fisica o psichica del
richiedente, puo' essere provata con il corrispondente
documento prescritto nel Paese d'origine o di provenienza;
se tale documento non e' prescritto, con attestato
rilasciato da autorita' competente del Paese medesimo,
conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in
Italia.
4. Al momento della loro presentazione, i documenti di
cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore
a tre mesi e debbono altresi' soddisfare a quanto disposto
dall'art. 10.
4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio
della professione e' richiesto il requisito della capacita'
finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il
riconoscimento di cui all'art. 1, possono avvalersi di un
attestato rilasciato da una banca dello Stato membro
d'origine o di provenienza.
4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio
della professione e' richiesta una copertura assicurativa
contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita'
professionale, i soggetti che hanno ottenuto il
riconoscimento di cui all'art. 1, possono avvalersi degli
attestati rilasciati dagli istituti assicurativi di altri
Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore
rispetta le prescrizioni legislative e regolamenti in
vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le
modalita' e l'estenzione della garanzia. Tali attestati non
devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento
della loro presentazione.».
Art. 2.
Modifiche al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319
1. Al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla verifica del
fatto che le conoscenze acquisite dal richiedente nel corso della
propria esperienza professionale non colmino in tutto o in parte la
differenza sostanziale di cui allo stesso comma 1.»;
b) all'articolo 8, comma 1, lettera a), le parole: «articolo 1,
comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 1,
comma 3, lettera a)»;
c) all'articolo 9 dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La durata nonche' le materie oggetto del tirocinio di
adattamento sono stabilite nella fase di attuazione della procedura
di cui all'articolo 12. Le materie sono scelte in relazione alla loro
valenza ai fini l'esercizio della professione.»;
d) all'articolo 10 dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una prova scritta
o pratica e orale o in una prova orale da svolgersi in lingua
italiana sulla base dei contenuti delle materie stabilite a seguito
della procedura di cui all'articolo 14.»;
e) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Disposizioni applicative misure compensative). - 1. Con
decreto del Ministro competente di cui all'articolo 13, sono
definite, con riferimento alle singole professioni, le eventuali
ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la
conclusione delle misure di cui agli articoli 9 e 10.»;
f) l'articolo 13 e' modificato come segue:
1) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«d) il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca per i docenti tecnico-pratici di istituti di istruzione
secondaria e per il personale non docente delle scuole materne ed
elementari e degli istituti di istruzione secondaria;»;
2) alla lettera g) del comma 1 le parole: «della previdenza
sociale di concerto con il Ministero della pubblica istruzione» sono
sostituite dalle seguenti: «delle politiche sociali.»;
g) l'articolo 14, comma 4, lettera g), e' soppresso;
h) all'articolo 17, comma 2, lettera c), le parole: «di concerto
con il Ministero della pubblica istruzione, in relazione» sono
soppresse;
i) dopo il comma 4 dell'articolo 18 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della
professione e' richiesto il requisito della capacita' finanziaria, i
soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1
possono avvalersi di un attestato rilasciato da una banca dello Stato
membro di origine o di provenienza.
4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della
professione e' richiesta una copertura assicurativa contro le
conseguenze pecuniarie della responsabilita' professionale, i
soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di cui all'articolo 1
possono avvalersi degli attestati rilasciati dagli Istituti
assicurativi di altri Stati membri ove venga precisato che
l'assicuratore rispetta le prescrizioni legislative e regolamentari
in vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le modalita'
e l'estensione della garanzia: Tali attestati non devono essere di
data anteriore a tre mesi dal momento della loro presentazione.»;
l) l'allegato C e' sostituito dall'allegato II del presente
decreto legislativo.
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca:
«Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un
secondo sistema generale di riconoscimento della formazione
professione che integra la direttiva 89/48/CEE». Il testo
dell'art. 6, cosi' come modificato decreto qui pubblicato,
cosi' recita:
«Art. 6 (Misure compensative). - 1. Qualora il
richiedente sia in possesso di un titolo di formazione
dello stesso livello o di livello superiore a quello
prescritto per l'accesso o l'esercizio delle attivita' di
cui all'art. 2, il riconoscimento e' subordinato, a scelta
del richiedente, al compimento di un tirocinio di
adattamento della durata massima di tre anni oppure al
superamento di una prova attitudinale:
a) se la formazione professionale attestata dai
titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie
sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella
formazione professionale prescritta dalla legislazione
vigente;
b) se la professione cui si riferisce il
riconoscimento dei titoli comprende attivita' professionali
che non esistono nella professione corrispondente del Paese
che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata
ai sensi dell'art. 3, comma 1.
2. Il riconoscimento e', altresi', subordinato, a
scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di
adattamento della durata massima di tre anni, oppure al
superamento di una prova attitudinale, se riguarda
professioni per il cui accesso o esercizio e' richiesto il
possesso di un titolo di formazione rispondente ai
requisiti dell'art. 1, comma 3, lettera a), ed il
richiedente possiede un titolo di formazione rispondente ai
requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) o
lettera c).
2-bis. Quanto previsto al comma 1 e' subordinato alla
verifica del fatto che le conoscenze acquisite dal
richiedente nel corso della propria esperienza
professionale non colmino in tutto o in parte la differenza
sostanziale di cui allo stesso comma 1.».
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo,
cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi'
recita:
«Art. 8 (Fattispecie di applicazione della prova
attitudinale). - 1. Il riconoscimento e' subordinato al
superamento della prova attitudinale:
a) se riguarda professioni per il cui accesso o
esercizio e' richiesto il possesso di un titolo di
formazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attestante il
compimento di un ciclo di studi post-secondari di durata
non superiore a quattro anni ed il richiedente possieda uno
dei titoli di formazione indicati all'art. 1, comma 3,
lettera a), o all'art. 3, comma 1, lettera a);
b) se riguarda professioni per il cui accesso o
esercizio e' richiesta una precisa conoscenza del diritto
nazionale ed in cui un elemento costante dell'attivita'
consiste nel fornire consulenza e/o assistenza concernente
il diritto nazionale;
c) se riguarda professioni per cui il cui accesso o
esercizio e' richiesto il possesso di un titolo di
formazione rispondente ai requisiti di cui all'art. 1,
comma 3, lettera b) o lettera c), ed il richiedente, pur
non essendo in possesso di uno dei titoli di formazione
previsti all'art. 1, comma 3, o all'art. 3, comma 1, ha
esercitato, nel corso dei dieci anni precedenti la
professione a tempo pieno per tre anni consecutivi in uno
Stato membro della Comunita' europea, oppure a tempo
parziale per una durata equivalente;
c-bis) se rigurda le attivita' di maestro di sci e di
guida alpina.».
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo
n. 319/1994, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 9 (Tirocinio di adattamento). - 1. Il tirocinio
di adattamento consiste nell'esrcizio dell'attivita'
corrispondente alla professione in relazione alla quale e'
richiesto il riconoscimento, svolta sotto la
responsabilita' di un professionista abilitato.
2. Il tirocinio puo' essere accompagnato da una
formazione complementare.
2-bis. La durata nonche' le materie oggetto del
tirocinio di adattamento sono stabilite nella fase di
attuazione della procedura di cui all'art. 12. Le materie
sono scelte in relazione alla loro valenza ai fini
l'esercizio della professione.
3. Il tirocinio e' oggetto di valutazione finale.
4. In caso di valutazione finale sfavorevole, il
tirocinio puo' essere ripetuto.».
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo n.
319/1994, cosi' come modificato dal presente decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 10 (Prova attitudinale). - 1. La prova
attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le
conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la
capacita' all'esercizio della professione, tenendo conto
che il richiedente il riconoscimento e' un professionista
qualificato nel Paese di origine o di provenienza.
2. Le materie su cui svolgere l'esame devono essere
scelte in relazione alla loro importanza essenziale per
l'esercizio della professione.
3. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale
puo' essere ripetuta non prima di sei mesi.
3-bis. L'esame di cui al comma 1, si articola in una
prova scritta o pratica e orale o in una prova orale da
svolgersi in lingua italiana sulla base dei contenuti delle
materie stabilite a seguito della procedura di cui all'art.
14.».
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
n. 319/1994, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 13 (Competenze per il riconoscimento). - 1. Sulle
domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
a) il Ministero titolare della vigilanza sulle
professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato
nell'allegato C al presente decreto. L'allegato puo' essere
modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni
sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri anche con la
individuazione di professioni aventi i requisiti di cui
alla lettera b) del precedente art. 8;
b) il Ministro per la funzione pubblica, per le
professioni che si traducono in rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e
d);
c) il Ministero della sanita' per le professioni
sanitarie;
d) il Ministero dell'istruzione, universita' e della
ricerca per i docenti tecnico-pratici di istituti di
istruzione secondaria e per il personale non docente delle
scuole materne ed elementari e degli istituti di istruzione
secondaria;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
nei casi di attivita' professionali per il cui accesso o
esercizio e' richiesto il possesso di attestati o
qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge
21 dicembre 1978, n. 845, della legge 28 febbraio 1987, n.
56, o della normativa in materia di contratti aventi
finalita' formativa;
f) il Ministero dei trasporti e della navigazione per
le professioni marittime;
f-bis) il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, per le attivita' afferenti il settore del
restauro e manutenzione dei beni culturali e per le
attivita' che riguardano il settore sportivo e in
particolare quelle esercitate con la qualifica di
professionista sportivo;
g) il Ministero del lavoro, delle politiche sociali, in
ogni altro caso.».
- Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo
n. 319/1994, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 14 (Procedura di riconoscimento). - 1. La domanda
di riconoscimento deve essere presentata al Ministero
competente, corredata della documentazione relativa ai
titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati
all'art. 12.
2. La domanda deve indicare la professione o le
professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il
riconoscimento e' richiesto.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda,
il Ministero accerta la completezza della documentazione
esibita, comunicando all'interessato le eventuali
necessarie integrazioni.
4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il
Ministero competente indice una conferenza di servizi ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale
partecipano i rappresentanti:
a) dei Ministeri indicati all'allegato C;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri;
d) del Ministero della pubblica istruzione;
e) del Dipartimento per la funzione pubblica;
f) del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
g) (lettera soppressa).
5. Nella conferenza sono sentiti un rappresentante
dell'ordine o della categoria professionale ed un
rappresentante del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione designato dal Ministro per la pubblica
istruzione. La conferenza e' integrata da un rappresentante
delle regioni designato dalla Conferenza Stato-regioni per
la valutazione dei titoli di formazione di competenza
regionale.
6. Il riconoscimento viene disposto con decreto del
Ministro competente da emettersi nel termine di quattro
mesi dalla presentazione della domanda, o della sua
integrazione a norma del precedente comma 3.
7. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le
condizioni del tirocinio di adattamento o della prova
attitudinale, tenendo conto di quanto disposto dall'art.
10, comma 2, individuando l'ente o organo competente a
norma dell'art. 17.
8. Il decreto di cui al comma 6 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. I commi 4 e 8 non si applicano se la domanda di
riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su
cui e' stato provveduto con precedente decreto.».
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
n. 319/1994, cosi' come modificafo dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 17 (Esecuzione delle misure compensative). - 1.
Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del
tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono di
competenza degli enti e degli organi che presiedono alla
tenuta degli albi, elenchi o registri professionali.
2. In assenza degli enti o degli organi di cui ai comma
1 provvedono:
a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione
all'accesso a rapporti o qualifiche di pubblico impiego;
b) il Ministero della sanita' in relazione alle
attivita' inerenti al settore sanitario;
c) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
in relazione ai casi previsti all'art. 13, comma 1, lettera
e), nonche', ai casi previsti dal medesimo art. 13, lettera
g);
d) il Ministero della pubblica istruzione in
relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera
d);
e) il Ministero dei trasporti e della navigazione in
relazione ai casi indicati all'art. 13, comma 1, lettera
f).».
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo n.
319/1994, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato,
cosi' recita:
«Art. 18 (Prova dei requisiti non professionali). - 1.
Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio della
professione sono richiesti requisiti di onorabilita', di
moralita', di assenza di dichiarazione di fallimento, di
assenza di condanne penali, i soggetti che hanno ottenuto
il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 possono avvalersi,
ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati dalle
autorita' competenti del Paese di origine o di provenienza,
che attestano il possesso dei requisiti medesimi.
2. I documenti di cui al precedente comma, se non ne e'
previsto il rilascio nel Paese di origine o di provenienza,
possono essere sostituiti da un attestato rilasciato da un
organo giurisdizionale o amministrativo, da un notaio o da
un organismo professionale, certificante il ricevimento di
una dichiarazione giurata, o, se non ammessa, di una
dichiarazione solenne, del soggetto interessato sul
possesso del requisito per l'ammissione all'esercizio della
professione.
3. La sana costituzione fisica o psichica del
richiedente puo' essere provata con il corrispondente
documento prescritto nel Paese di origine o di provenienza;
se tale documento non e' prescritto, con attestato
rilasciato da autorita' competente del Paese medesimo,
conforme a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in
Italia.
4. Al momento della loro presentazione, i documenti di
cui ai precedenti commi non devono essere di data anteriore
a tre mesi e debbono altresi' soddisfare a quanto disposto
dal precedente art. 12.
4-bis. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio
della professione e' richiesto il requisito della capacita'
finanziaria, i soggetti che hanno ottenuto il
riconoscimento di cui all'art. 1 possono avvalersi di un
attestato rilasciato da una banca dello Stato membro di
origine o di provenienza.
4-ter. Nei casi in cui per l'ammissione all'esercizio
della professione e' richiesta una copertura assicurativa
contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita'
professionale, i soggetti che hanno ottenuto il
riconoscimento di cui all'art. 1 possono avvalersi degli
attestati rilasciati dagli Istituti assicurativi di altri
Stati membri ove venga precisato che l'assicuratore
rispetta le prescrizioni legislative regolamentari in
vigore nello Stato membro ospite per quanto riguarda le
modalita' e l'estensione della garanzia. Tali attestati non
devono essere di data anteriore a tre mesi dal momento
della loro presentazione.».
Art. 3.
Modifiche alla legge 18 dicembre 1980, n. 905
relativa agli infermieri professionali
1. Alla legge 18 dicembre 1980, n. 905, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - 1. Il Ministero della salute notifica alla
Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in
materia di rilascio di diplomi, certificati e altri titoli
concernenti gli infermieri professionali.
Art. 3-ter. - 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi,
certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni
riportate, per tale Stato membro, nell'allegato A della presente
legge, sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i
certificati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri,
corredati di un certificato rilasciato dalle rispettive autorita' o
enti competenti. Il certificato attesta che tali diplomi, certificati
e altri titoli sanciscono una formazione conforme alle disposizioni
del presente decreto e, per lo Stato membro che li ha rilasciati,
sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata dalla
stessa legge.
Art. 3-quater. - 1. Sono ammessi alla procedura di cui
all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai
cittadini di cui all'articolo 1 in Paesi che non fanno parte
dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in
un altro Stato membro.
2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la
Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti
sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI) valuta le istanze di
riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e
dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.
3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla
presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di
tutti i documenti giustificativi.
4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di
diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente
motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali
competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione
del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita'
giudiziale.»;
b) gli allegati A e B sono sostituiti dall'allegato III del
presente decreto. Tutti i richiami all'allegato A e all'allegato B
vanno intesi come effettuati all'allegato A, come introdotto dal
presente decreto legislativo.
Nota all'art. 3:
- La legge 18 dicembre 1980, n. 905, reca: «Diritto di
stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte
degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri
della Comunita' economica europea».
Art. 4.
Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409
relativa alla professione di odontoiatra
1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. - 1. Il Ministero della salute notifica alla
Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate
dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e
altri titoli nel settore oggetto della presente legge.
Art. 11-ter. - 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi,
certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni
riportate per tale Stato membro negli allegati della presente legge,
sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e
gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un
certificato rilasciato dalle rispettive autorita' o enti competenti.
Il certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli
sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente
legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a
quelli la cui denominazione e' riportata dalla stessa legge.
Art. 11-quater. - 1. Sono ammessi alla procedura di cui
all'articolo 2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai
cittadini di cui all'articolo 7, in Paesi che non fanno parte
dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati riconosciuti in
un altro Stato membro.
2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto,
anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in
un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi
dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa
di tutti i documenti giustificativi.
3. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di
diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente
motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali
competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione
del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita'
giudiziale.»;
b) all'articolo 18-bis, dopo il comma 1, sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. I cittadini degli Stati membri, che intendono conseguire
uno dei diplomi, certificati o altri titoli di formazione di
odontoiatra specialista che non sono rilasciati nello Stato membro di
origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione alle
scuole di specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti
previsti dalla normativa vigente, inclusi i limiti numerici, previa
verifica dei requisiti.
1-ter. I cittadini degli Stati membri, che intendono ottenere uno
dei diplomi di specializzazione di cui al comma 1 istituiti in Italia
e che sono in possesso di un diploma, certificato e altro titolo di
formazione di odontoiatra specialista conseguito nello Stato membro
di origine o di provenienza e riconducibile alla specializzazione per
la quale intendono concorrere, possono ottenere il riconoscimento, in
tutto o in parte, dei periodi di formazione compiuti e sanzionati da
un diploma, certificato o altro titolo di studio rilasciato
dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine o di
provenienza. La valutazione tiene conto della eventuale esperienza
professionale, formazione supplementare e continua in odontoiatria.
1-quater. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, valuta il
contenuto e la durata della formazione e determina la durata della
formazione complementare, se necessaria, ed i settori su cui questa
verte, informandone l'interessato che puo' indicare presso quale
Universita' effettuarla.
1-quinquies. La decisione viene pronunciata entro quattro mesi
dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa
di tutti i documenti giustificativi e dell'indicazione della sede ove
effettuare, se del caso, la formazione complementare.»;
c) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19. - 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di odontoiatra
in altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero della salute,
previ gli opportuni accertamenti, anche in collaborazione con gli
Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri rilascia un attestato
nel quale certifica:
a) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in
medicina anteriormente al 28 gennaio 1980 e che si sono
effettivamente e lecitamente dedicati in Italia, a titolo principale,
all'attivita' di cui all'articolo 2, per un periodo di almeno tre
anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio
dell'attestato;
b) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in
medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, che
hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo
13 ottobre 1998, n. 386, e hanno esercitato, effettivamente e
legalmente, a titolo principale l'attivita' di cui all'articolo 2 per
tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il
rilascio dell'attestato,
che sono autorizzati ad esercitare l'attivita' di cui all'articolo 2
alle medesime condizioni dei titolari del diploma di abilitazione
all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), il requisito dei
tre anni di esercizio dell'attivita' non e' richiesto per chi ha
conseguito studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il requisito del
superamento della prova attitudinale non e' richiesto per chi e' in
possesso di un diploma di specializzazione triennale indicato nel
decreto del Ministro della sanita' del 18 settembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie ordinaria
- n. 222 del 22 settembre 2000: odontoiatria e protesi dentaria,
chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia.»;
d) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
«Art. 20. - 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui
all'articolo 2, si iscrivono all'albo degli odontoiatri, anche in
deroga a quanto previsto all'articolo 4, terzo comma:
a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in
medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;
b) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio
professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in
medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che
hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo
13 ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso dei diplomi di
specializzazione indicati all'articolo 19, comma 3.
2. All'albo degli odontoiatri e' aggiunto l'elenco degli
odontoiatri abilitati a continuare, in via transitoria, l'esercizio
della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943.»;
e) gli allegati A e B, sono sostituiti dall'allegato IV del
presente decreto e l'allegato C e' sostituito dall'allegato V del
presente decreto. Tutti i riferimenti agli allegati A e B sono intesi
come effettuati all'allegato A, come introdotto dal presente decreto,
e tutti i riferimenti all'allegato C sono intesi come effettuati
all'allegato B, come introdotto dal presente decreto.
Nota all'art. 4:
- La legge 24 luglio 1985, n. 409, reca: «Istituzione
della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni
relative al diritto di stabilimento ed alla libera
prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di
Stati membri delle Comunita' europee». Il testo dell'art.
18, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi'
recita:
«Art. 18-bis. - 1. diplomi, certificati ed altri titoli
di odontoiatra e di odontoiatra specialista rilasciati
dagli Stati membri che non corrispondono alle denominazioni
che figurano negli allegati sono riconosciuti come
corrispondenti se corredati di un certificato rilasciato
dalle autorita' competenti attestante che essi sono
rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle
disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono
assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati
a quelli la cui denominazione figura negli allegati.
1-bis. I cittadini degli Stati membri, che intendono
conseguire uno dei diplomi, certificati o altri titoli di
formazione di odontoiatra specialista che non sono
rilasciati nello Stato membro di origine o di provenienza,
possono concorrere all'ammissione alle scuole di
specializzazione italiane, alle stesse condizioni e limiti
previsti dalla normativa vigente, inclusi i limiti
numerici, previa verifica dei requisiti.
1-ter. I cittadini degli Stati membri, che intendono
ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al
comma 1 istituiti in Italia e che sono in possesso di un
diploma, certificato e altro titolo di formazione di
odontoiatra specialista conseguito nello Stato membro di
origine o di provenienza e riconducibile alla
specializzazione per la quale intendono concorrere, possono
ottenere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei
periodi di formazione compiuti e sanzionati da un diploma,
certificato o altro titolo di studio rilasciato
dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine o
di provenienza. La valutazione tiene conto della eventuale
esperienza professionale, formazione supplementare e
continua in odontoiatria.
1-quater. Il Ministero della salute, d'intesa con il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, valuta il contenuto e la durata della formazione e
determina la durata della formazione complementare, se
necessaria, ed i settori su cui questa verte, informandone
l'interessato che puo' indicare presso quale Universita'
effettuarla.
1-quinquies. La decisione viene pronunciata entro
quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato
della domanda completa di tutti i documenti giustificativi
e dell'indicazione della sede ove effettuare, se del caso,
la formazione complementare.».
Art. 5.
Modifiche alla legge 8 novembre 1984, n. 750
relativa alla professione di veterinario
1. Alla legge 8 novembre 1984, n. 750, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - 1. Il Ministero della salute notifica alla
Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate
dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e
altri titoli nel settore oggetto della presente legge.
Art. 3-ter. - 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi,
certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni
riportate per tale Stato membro nell'allegato della presente legge,
sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e
gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un
certificato rilasciato dalle loro autorita' o enti competenti. Il
certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli
sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente
legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a
quelli la cui denominazione e' riportata dalla stessa legge.
Art. 3-quater. - 1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo
2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di
cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea,
qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato
membro.
2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la
Federazione nazionale dell'ordine dei veterinari italiani, valuta le
istanze di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e
dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.
3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla
presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di
tutti i documenti giustificativi.
4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di
diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente
motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali
competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione
del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita'
giudiziale.»;
b) l'allegato e' sostituito dall'allegato VI del presente
decreto.
Nota all'art. 5:
- La legge 8 novembre 1984. n. 750, reca: «Diritto di
stabilimento e libera prestazione di servizi da parte dei
veterinari cittadini degli Stari membri della Comunita'
economica europea».
Art. 6.
Modifiche alla legge 13 giugno 1985, n. 296
relativa alla professione di ostetrica
1. Alla legge 13 giugno 1985, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - 1. Il Ministero della salute notifica alla
Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate
dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e
altri titoli nel settore oggetto della presente legge.
Art. 3-ter. - 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi,
certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni
riportate per tale Stato membro nell'allegato della presente legge,
sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e
gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un
certificato rilasciato dalle loro autorita' o enti competenti. Il
certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli
sanciscono una formazione conforme alle disposizioni della presente
legge e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a
quelli la cui denominazione e' riportata dalla stessa legge.
Art. 3-quater. - 1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo
2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di
cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea,
qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato
membro.
2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la
Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, valuta le istanze
di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e
dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.
3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla
presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di
tutti i documenti giustificativi.
4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di
diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente
motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali
competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione
del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita'
giudiziale.»;
b) gli allegati A e B sono sostituiti dall'allegato VII del
presente decreto. Tutti i riferimenti agli allegati A e B sono intesi
come effettuati all'allegato, come introdotto dal presente decreto.
Nota all'art. 6:
- La legge 13 giugno 1985, n. 296, reca: «Diritto di
stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte
delle ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri
della Comunita' economica europea».
Art. 7.
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129
relativo alla professione di architetto
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2-ter, le parole: «10 maggio 1985» sono
sostituite dalle seguenti: «5 agosto 1985»;
b) all'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-quinquies-bis. Sono, altresi', ammessi alla procedura di
riconoscimento di cui all'articolo 4, formazioni di cui al comma 2,
acquisite nell'ambito di un sistema di promozione sociale o di studi
universitari a tempo ridotto, sancite da un esame di architettura, di
livello universitario ed equivalente all'esame di cui al comma 1,
lettera b), superato con successo da persone che lavorano da sette o
piu' anni nel settore dell'architettura sotto la sorveglianza di un
architetto o di uno studio di architetti.»;
c) all'articolo 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Il provvedimento di cui al comma 8 e' debitamente motivato
e puo' essere impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali
competenti. Il richiedente puo' ricorrere anche in assenza di
decisioni entro il termine stabilito.»;
d) nell'allegato A, per il Portogallo, al punto l), settimo
trattino la frase: «rilasciato dalla Facolta' di scienze e tecnologia
dell'Universita' di Porto» e' sostituita dalla seguente: «rilasciato
dalla Facolta' di ingegneria (de Engenharia) dell'Universita' di
Porto».
Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, reca:
«Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n. 85/614/CEE e
n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi,
delle certificazioni ed altri titoli nel settore
dell'architettura». Il testo dell'art. 2, cosi' come
modificato dal decreo qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 2 (Condizioni di riconoscimnto). - 1. Sono
riconosciuti i diplomi, certificati ed altri titoli
rilasciati a conclusione di un corso di studi di livello
universitario, che presenti i seguenti requisiti:
a) la formazione deve riguardare principalmente
l'architettura ed essere equilibratamente ripartita tra gli
aspetti tecnici e pratici;
b) la durata della formazione deve comprendere almeno
quattro anni di studi a tempo pieno presso un'universita' o
un istituto d'istruzione analogo, ovvero almeno sei anni di
studio presso un'universita' o analogo istituto, di cui non
meno di tre a tempo pieno, ed essere sancita, a conclusione
del corso di studi, dal superamento di un esame di livello
universitario.
2. La formazione data dal corso di studi deve
assicurare:
a) la capacita' di creare progetti architettonici che
soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
b) un'adeguata conoscenza della storia e delle teorie
dell'architettura nonche' delle arti, tecnologie e scienze
umane ad esse attinenti;
c) una conoscenza delle belle arti in quanto fattori
che possono influire sulla qualita' della concezione
architettonica;
d) un'adeguata conoscenza in materia di urbanistica,
pianificazione e tecniche applicate nel processo di
pianificazione;
e) la capacita' di cogliere i rapporti tra uomo e
creazioni architettoniche e tra queste e il loro ambiente,
nonche' la capacita' di cogliere la necessita' di adeguare
tra loro creazioni architettoniche e spazi in funzione dei
bisogni e della misura dell'uomo;
f) la capacita' di capire l'importanza della
professione e delle funzioni dell'architetto nella
societa', in particolare elaborando progetti che tengano
conto dei fattori sociali;
g) una conoscenza di metodi d'indagine e di
preparazione del progetto di costruzione;
h) la conoscenza dei problemi di concezione
strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi
con la progettazione degli edifici;
i) una conoscenza adeguata dei problemi fisici e
delle tecnologie nonche' della funzione degli edifici, in
modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli
dai fattori climatici;
l) una capacita' tecnica, che consenta di progettare
edifici che rispondano alle esigenze degli utenti, nei
limiti imposti dal fattore costo e dai regolamenti in
materia di costruzione;
m) una conoscenza adeguata delle industrie,
organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per
realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei
piani nella pianificazione.
2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai
commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri
dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione
della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre
2001, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta
ufficiale delle Comunita' europee, ai sensi dell'art. 7,
paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.
2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, e'
riconosciuta la formazione delle «Fachhochschulen» nella
Repubblica Federale di Germania, purche' sia impartita in
tre anni, esista al 5 agosto 1985, corrisponda ai requisiti
definiti all'art. 4 e dia nella Repubblica Federale di
Germania accesso all'attivita' di architetto con il titolo
professionale di architetto e purche' detta formazione sia
completata da un periodo di esperienza professionale nella
Repubblica Federale di Germania della durata di quattro
anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato
dall'ordine professionale cui e' iscritto l'architetto.
2-quater. Sono, altresi', ammessi alla procedura di
riconoscimento di cui all'art. 4, i diplomi, certificati e
altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui
all'art. 1, qualora tali diplomi, certificati e altri
titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro
dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati
e titoli elencati nella comunicazione della Commissione
europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A.
2-quinquies. Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca comunica alla Commissione
europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri
dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e
gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai
requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle
Universita' che li rilasciano.
2-quinquies-bis. Sono, altresi', ammessi alla procedura
di' riconoscimento di cui all'art. 4, formazioni di cui al
comma 2, acquisite nell'ambito di un sistema di promozione
sociale o di studi universitari a tempo ridotto, sancite da
un esame di architettura, di livello universitario ed
equivalente all'esame di cui al comma 1, lettera b),
superato con successo da persone che lavorano da sette o
piu' anni nel settore dell'architettura sotto la
sorveglianza di un architetto o di uno studio di
architetti.».
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo
n. 129/1992, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 4 (Competenze e procedimento). - 1. I soggetti di
cui all'art. 1 devono presentare al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca domanda
per il riconoscimento del proprio titolo ai fini
dell'ammissione all'esercizio dell'attivita' di architetto
nel territorio della Repubblica italiana.
2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta
da bollo, deve indicare la provincia nella quale
l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed
essere corredata dei seguenti documenti:
a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di
titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia
autenticata, o un attestato rilasciato dalla stessa
autorita' che ha conferito il diploma, certificato o altri
titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la
veridicita';
b) un certificato rilasciato da un'autorita'
competente dello Stato membro d'origine o di provenienza,
che dichiari soddisfatti i requisiti di moralita' o di
onorabilita' in esso richiesti per l'accesso all'attivita'
di architetto. Se lo Stato membro dtorigine o di
provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione
deve essere presentato un estratto del casellario
giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente
rilasciato dalla competente autorita' di quello Stato. Se
nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato
membro d'origine o di provenienza, deve essere presentato
un attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una
dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento
non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una
competente autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un
notaio o ad un organismo professionale qualificato dello
Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti
sopra indicati deve altresi' risultare che l'interessato
non e' stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo e'
stato, che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia
della dichiarazione di fallimento o, se e' decorso un
termine piu' breve, che nei confronti dell'interessato e'
stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione
civile;
c) un certificato di cittadinanza o copia di altro
documento dalla quale si evinca la cittadinanza
dell'interessato.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca puo' richiedere che i documenti, se redatti
in lingua diversa dall'italiano, siano accompagnati da una
traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale
qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali,
le necessarie informazioni dai documenti prodotti.
4. Al momento della loro presentazione i documenti di
cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di
data anteriore a tre mesi.
5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione
della documentazione, il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca accerta la completezza e
la regolarita' della domanda e della relativa
documentazione, richiedendo all'interessato le eventuali
integrazioni.
6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
indice, previa consultazione del Consiglio universitario
nazionale, una conferenza di servizi ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:
a) il Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie;
b) il Ministero degli affari esteri;
c) il Ministero della giustizia;
d) il Consiglio nazionale degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori.
7. In relazione a casi specifici, la conferenza di
servizi di cui al comma 6 puo' essere integrata da un
rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri.
8. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, del decreto di riconoscimento o del provvedimento
di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda
o della sua integrazione.
9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di
rifiuto sono comunicati all'interessato. Il decreto e'
altresi' trasmesso al Consiglio degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente
competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 5.
10. Se i titoli di cui all'art. 2, comma 2-quater,
attestano una formazione non conforme ai requisiti di cui
al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento puo'
essere condizionato al superamento di una prova
attitudinale ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche dell'esperienza
professionale acquisita nello Stato membro che ha
riconosciuto detto titolo.
10-bis. Il provvedimento di cui al comma 8 e'
debitamente motivato e puo' essere impugnato dinanzi agli
organi giurisdizionali competenti. Il richiedente puo'
ricorrere anche in assenza di decisioni entro il termine
stabilito.».
- Il testo dell'allegato A del citato decreto
legislativo n. 129/1992, per il Portogollo, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Allegato A
(Omissis).
In Portogallo:
il diploma «diploma do curso especial de
arquitectura», rilasciato dalle scuole di belle arti di
Lisbona e di Porto;
il diploma di architetto (diploma de arquitecto)
rilasciato dalle scuole di belle arti di Lisbona e di
Porto;
il diploma «diploma do curso de arquitectura»,
rilasciato dalle scuole superiori di belle arti di Lisbona
e di Porto;
il diploma «diploma de licenciatura em arquitectura»
rilasciato dalla scuola superiore di belle arti di Lisbona;
il diploma «carta de curso de licenciatura em
arquitectura», rilasciato dall'Universita' tecnica di
Lisbona e dall'Universita' di Porto;
il diploma di genio civile (licenciatura em
engenharia civil) rilasciato dall'Istituto superiore
tecnico dell'Universita' tecnica di Lisbona;
il diploma in genio civile (licenciatura em
engenharia civil) rilasciato dalla Facolta' di ingegneria
(de Engenharia) dell'Universita' di Porto;
(omissis).».
Art. 8.
Modifiche al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258
relativo alla professione del farmacista
1. Al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - 1. Il Ministero della salute notifica alla
Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate
dallo Stato italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e
altri titoli nel settore oggetto del presente decreto legislativo.
Art. 3-ter. - 1. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi,
certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni
riportate per tale Stato membro nell'allegato del presente decreto,
sono riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e
gli altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un
certificato rilasciato dalle loro autorita' o enti competenti. Il
certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli
sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente
decreto e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a
quelli la cui denominazione e' riportata dallo stesso decreto.
Art. 3-quater. - 1. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo
2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di
cui all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea,
qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato
membro.
2. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la
Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, valuta le istanze
di riconoscimento tenendo conto, anche, della formazione e
dell'esperienza professionale acquisite in un altro Stato membro.
3. La decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla
presentazione da parte dell'interessato della domanda completa di
tutti i documenti giustificativi.
4. I provvedimenti di rigetto delle domande di riconoscimento di
diplomi, certificati e altri titoli devono essere congruamente
motivati e sono impugnabili dinanzi agli organi giurisdizionali
competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito per l'adozione
del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita'
giudiziale.»;
b) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Ministero della salute, previ gli opportuni
accertamenti, rilascia, a coloro che hanno iniziato in Italia la loro
formazione di farmacista anteriormente al 1° novembre 1993 e concluso
anteriormente al 1° novembre 2003, l'attestato che dichiara che si
sono effettivamente e legalmente dedicati in Italia all'attivita' di
cui all'articolo 1, comma 1, per un periodo di almeno tre anni
consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio
dell'attestato e che, pertanto, sono autorizzati ad esercitare la
predetta attivita' alle medesime condizioni dei titolari dei diplomi
indicati in allegato.»;
c) l'allegato e' sostituito dall'allegato VIII del presente
decreto.
Nota all'art. 8:
- Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, reca:
«Attuazione delle direttive n. 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e
n. 85/584/CEE, in materia di formazione e diritto di
stabilimento dei farmacisti, a norma dell'art. 6 della
legge 30 luglio 1990, n. 212». Il testo dell'art. 5, cosi'
come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 5. - 1. Ai cittadini di uno Stato membro delle
Comunita' europee, in possesso di diplomi, certificati od
altri titoli rilasciati dagli Stati stessi, comprovanti una
formazione conclusa prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, ovvero iniziata prima ma conclusa
dopo la predetta data, e non rispondente all'insieme dei
requisiti minimi di formazione richiesti dalla normativa
comunitaria, e' riconosciuto il titolo di farmacista ed e'
consentito l'esercizio della relativa attivita'
professionale, ai sensi dell'art. 1, alla condizione che
essi corredino la documentazione richiesta all'art. 2 con
un attestato, rilasciato dalla competente autorita', che
comprovi che essi si sono dedicati effettivamente, per
almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che
precedono il rilascio dell'attestato, ad una delle
attivita' di farmacista di cui all'art. 1, in uno degli
Stati membri delle Comunita' europee, purche' detta
attivita' sia regolamentata in tale Stato.
2. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano
una formazione acquisita dai cittadini degli Stati membri
nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e che
non soddisfano l'insieme dei requisiti minimi di formazione
richiesti dalla normativa comunitaria, vengono assimilati
ai diplomi che soddisfano i suddetti requisiti, se:
a) attestano una formazione iniziata prima
dell'unificazione tedesca;
b) danno diritto all'esercizio delle attivita' di
farmacista in tutto il territorio della Germania, alle
stesse condizioni del titolo rilasciato dalle autorita'
competenti tedesche, specificato nell'allegato al presente
decreto;
c) sono corredati di un attestato che certifichi che
i loro titolari si sono dedicati effettivamente in
Germania, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei
cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, ad
una delle attivita' previste dall'art. 1, purche'
regolamentata in tale Stato.
2-bis. Il Ministero della salute, previ gli opportuni
accertamenti, rilascia, a coloro che hanno iniziato in
Italia la loro formazione di farmacista anteriormente al
1° novembre 1993 e concluso anteriormente al 1° novembre
2003, l'attestato che dichiara che si sono effettivamente e
legalmente dedicati in Italia all'attivita' di cui all'art.
1, comma 1, per un periodo di almeno tre anni consecutivi
nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio
dell'attestato e che, pertanto, sono autorizzati ad
esercitare la predetta attivita' alle medesime condizioni
dei titolari dei diplomi indicati in allegato.».
Art. 9.
Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368,
relativo alla professione di medico
1. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, dopo la parola: «provenienza» sono
aggiunte le seguenti: «tenendo conto dell'eventuale esperienza
professionale, della formazione supplementare e continua in medicina
maturata dall'interessato»;
b) all'articolo 5, il comma 3, e' sostituito dal seguente:
«3. Il Ministero della salute d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, valuta il
contenuto e la durata della formazione, l'eventuale esperienza
professionale, formazione supplementare e continua in medicina e
determina la durata della formazione complementare, se necessaria, ed
i settori su cui questa verte, informandone l'interessato.»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. La decisione di cui al comma 3 viene pronunciata entro
quattro mesi dalla presentazione da parte dell'interessato della
domanda completa di tutti i documenti giustificativi.»;
d) all'articolo 6, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. I titoli di specializzazione in medicina rilasciati in
Spagna a medici che hanno portato a termine, anteriormente al
1° gennaio 1995, una formazione specializzata non conforme ai
requisiti per la formazione di cui all'articolo 20, sono riconosciuti
in Italia se corredati di un certificato rilasciato dalle competenti
autorita' spagnole che attesti che l'interessato ha superato l'esame
di idoneita' professionale specifica organizzato nel contesto delle
misure speciali di regolarizzazione contenute nel regio decreto n.
1497/1999 ivi vigente.»;
e) all'articolo 16, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Il Ministero della salute notifica alla Commissione
europea, ai fini degli ulteriori atti di competenza, le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative adottate dallo Stato
italiano in materia di rilascio di diplomi, certificati e altri
titoli nel settore oggetto del presente decreto legislativo.
3-ter. Per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi,
certificati e altri titoli non rispondono alle denominazioni
riportate per tale Stato membro dal presente decreto, sono
riconosciuti come prova sufficiente i diplomi, i certificati e gli
altri titoli rilasciati da tali Stati membri, corredati di un
certificato rilasciato dalle loro autorita' o enti competenti. Il
certificato attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli
sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del presente
decreto e per lo Stato membro che li ha rilasciati sono assimilati a
quelli la cui denominazione e' riportata dallo stesso decreto.
3-quater. Sono ammessi alla procedura di cui all'articolo 2, i
diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai cittadini di cui
all'articolo 1, in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea,
qualora tali titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato
membro. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo conto,
anche, della formazione e dell'esperienza professionale acquisite in
un altro Stato membro. La decisione viene pronunciata entro tre mesi
dalla presentazione da parte dell'interessato della domanda completa
di tutti i documenti giustificativi.
3-quinquies. I provvedimenti di rigetto delle domande di
riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli devono essere
congruamente motivate e sono impugnabili dinanzi agli organi
giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente il termine stabilito
per l'adozione del provvedimento, il richiedente puo' ricorrere
all'autorita' giudiziale.»;
f) all'articolo 18, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la
formazione continua, ai sensi del decreto legislativo n. 229/1999,
assicura la formazione professionale e l'aggiornamento permanente di
coloro che hanno completato i loro studi, per tutto l'arco della vita
professionale.»;
g) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «nel corso del quale siano state acquisite adeguate
conoscenze nel campo della medicina generale»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le durate minime delle formazioni specialistiche non possono
essere inferiori a quelle indicate per ciascuna di tali formazioni
nell'allegato C. Tali durate minime sono modificate secondo la
procedura prevista dall'articolo 44-bis, paragrafo 3, della direttiva
93/16/CEE»;
h) all'articolo 24, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Il diploma di cui all'articolo 21 si consegue a seguito di un
corso di formazione specifica in medicina generale della durata di
tre anni ed e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia,
abilitati all'esercizio professionale. I primi diplomi rilasciati a
seguito di una formazione della durata di tre anni sono rilasciati
entro il 1° gennaio 2006.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il corso di cui al comma 1, comporta un impegno dei
partecipanti a tempo pieno con obbligo della frequenza alle attivita'
didattiche teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle
regioni e province autonome e degli enti competenti. Il corso si
conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina
generale da parte delle regioni e delle province autonome, conforme
al modello predisposto con decreto del Ministro della salute.»;
3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La durata del corso di cui al comma 1, puo' essere ridotta
per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della
formazione pratica di cui all'articolo 18, se tale formazione e'
impartita o in ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di
attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito
di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro
riconosciuto in cui i medici dispensano cure primarie. Le Universita'
notificano l'attivazione di tali periodi di formazione al Ministero
della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
2-ter. Per il primo corso di formazione della durata triennale, il
cui avvio e' previsto entro il 31 dicembre 2003, la durata puo'
essere ridotta per un periodo massimo di un anno riconducibile a
periodi di tirocinio teorico-pratico precedenti l'esame di
abilitazione che rispettino le caratteristiche e le condizioni
previste al comma 2-bis. Il rimanente percorso formativo
teorico-pratico e', per questo primo corso, quello previsto dal
presente decreto legislativo in attesa dei principi di riferimento di
cui all'articolo 25, comma 2.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La formazione a tempo pieno, implica la partecipazione alla
totalita' delle attivita' mediche del servizio nel quale si effettua
la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in
formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua
attivita' professionale per l'intera durata della normale settimana
lavorativa e per tutta la durata dell'anno. La frequenza del corso
non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro
convenzionale ne' con il Servizio sanitario nazionale, ne' con i
medici tutori. Le regioni e le province autonome possono organizzare
corsi a tempo parziale purche' siano soddisfatte le seguenti
condizioni:
a) il livello della formazione corrisponda qualitativamente a
quello della formazione a tempo pieno;
b) la durata complessiva della formazione non sia abbreviata
rispetto quella a tempo pieno;
c) l'orario settimanale della formazione non sia inferiore al 50%
dell'orario settimanale a tempo pieno;
d) la formazione comporti un congruo numero di periodi di
formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata in un centro
ospedaliero, che per la parte effettuata in un ambulatorio di
medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto nel quale
i medici dispensano cure primarie;
e) i periodi di formazione a tempo pieno, sopraindicati, siano di
numero e durata tali da preparare in modo adeguato all'effettivo
esercizio della medicina generale.»;
i) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le regioni e le province autonome entro il 31 ottobre di ogni
anno determinano il contingente numerico da ammettere annualmente ai
corsi, nei limiti concordati con il Ministero della salute,
nell'ambito delle risorse disponibili.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le regioni e le province autonome, emanano ogni anno, entro il
28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale
di formazione specifica in medicina generale, in conformita' ai
principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la
disciplina unitaria del sistema.»;
3) al comma 3 dopo la parola: «clinica» le parole: «unica
su
tutto il territorio nazionale» sono soppresse;
l) l'articolo 26, e' modificato come segue:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il corso di formazione specifica in medicina generale si
articola in attivita' didattiche pratiche e attivita' didattiche
teoriche da svolgersi in un ambiente ospedaliero individuato dalla
regione o provincia autonoma territorialmente competente, in
relazione alla disponibilita' di attrezzature e di servizi, o
nell'ambito di uno studio di medicina generale o di un centro
anch'esso accreditato, ai fini della formazione, dalla regione o
provincia autonoma. La formazione prevede un totale di almeno 4800
ore, di cui 2/3 rivolti all'attivita' formativa di natura pratica.
Gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento-apprendimento
ed i programmi delle attivita' teoriche e pratiche e l'articolazione
della formazione vengono definiti con decreto del Ministro della
salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', la Conferenza per
i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri»;
2) il comma 2 e' modificato come segue:
a) alla lettera a) la parola: «cinque» e' sostituita dalla
seguente: «sei»;
b) alla lettera b) la parola: «due» e' sostituita dalla
seguente: «tre»;
c) alla lettera c) la parola: «due» e' sostituita dalla
seguente: «quattro»;
d) alla lettera d) la parola: «sei» e' sostituita dalla
seguente: «dodici»;
e) alla lettera e) la parola: «quattro» e' sostituita dalla
seguente: «sei»;
f) alla lettera f) le parole: «un mese» sono sostituite dalle
seguenti: «due mesi»;
g) e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) un periodo di formazione in pronto soccorso ed emergenza
urgenza ospedaliera articolato in almeno tre mesi.»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I periodi di cui al comma 2, in attuazione dell'articolo
24, comma 2-bis, sono ridotti in proporzione al credito formativo
riconosciuto.»;
4) il comma 3 e' soppresso;
5) al comma 4 le parole: «ai sensi del comma 3» sono soppresse;
6) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il corso inizia entro il mese di novembre e si conclude,
compreso lo svolgimento dell'esame finale, entro il 30 ottobre del
triennio successivo. La formazione non puo' concludersi prima del
30 settembre del terzo anno.»;
m) l'articolo 27 e' modificato come segue:
1) al comma 2, le parole: «di cui all'articolo 26, comma 3»
sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «ai sensi dell'articolo 26, comma 3»
sono soppresse;
3) al comma 6, le parole: «nello stesso biennio» sono
sostituite dalle seguenti: «nello stesso triennio» e le parole:
«nel
biennio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio
successivo»;
n) l'articolo 28, comma 2, e' soppresso;
o) all'articolo 29, comma 3, la parola: «biennio» e' sostituita
dalla seguente: «triennio»;
p) l'articolo 34, e' modificato come segue:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, il medico
specializzando, puo' esercitare le attivita' di cui all'articolo 19,
comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.»;
2) il comma 4, e' soppresso;
q) l'allegato A e' sostituito dall'allegato IX del presente
decreto, l'allegato B-I parte e' sostituito dall'allegato X del
presente decreto e gli allegati B-II parte, C e D sono sostituiti
dall'allegato XI del presente decreto. Tutti i riferimenti
all'allegato D sono intesi come effettuati all'allegato C, come
introdotto dal presente decreto legislativo.
Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca:
«Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive
97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la
direttiva 93/16/CEE». Il testo dell'art. 5, cosi' come
modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
«Art. 5. - 1. I cittadini degli Stati membri in
possesso del riconoscimento di cui all'art. 2, che
intendono conseguire uno dei diplomi di specializzazione,
che non figurano negli allegati B e C o che, pur menzionati
nell'allegato C, non sono rilasciati nello Stato membro di
origine o di provenienza, possono concorrere all'ammissione
alle scuole di specializzazione italiane, alle stesse
condizioni e limiti previsti dalla normativa vigente,
previa verifica dei requisiti.
2. I cittadini degli Stati membri, che intendono
ottenere uno dei diplomi di specializzazione di cui al
comma 1 e che sono in possesso di un diploma, certificato e
altro titolo di formazione di medico specialista conseguito
nello Stato membro di origine o di provenienza tenendo
conto dell'eventuale esperienza professionale, della
formazione supplementare e continua in medicina maturata
dall'interessato e riconducibile alla specializzazione per
la quale indendono concorre, possono ottenere il
riconoscimento, in tutto o in parte dei periodi di
formazione compiuti e sanzionati da un diploma, certificato
o altro titolo di studio rilasciato dall'Autorita'
competente dello Stato membro di origine o di provenienza.
I titoli sono valutati anche in funzione del carattere
ufficiale che rivestono nel Paese di origine o di
provenienza.
3. Il Ministro della salute d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, valuta
il contenuto e la durata della formazione, l'eventuale
esperienza professionale, formazione supplementare e
continua in medicina e determina la durata della formazione
completamente, se necessaria, ed i settori su cui questa
verte, informandone l'interessato.
3-bis. La decisione di cui al comma 3 viene pronunciata
entro quattro mesi dalla presentazione da parte
dell'interessato della domanda completa di tutti i
documenti giustificativi.
4. L'ammissione di cui ai commi precedenti e' concessa,
previo superamento delle prove selettive, anche in deroga
ai limiti dei posti previsti per il corso di
specializzazione richiesto.
5. Le Universita' comunicano annualmente al Ministero
della sanita' il numero dei cittadini ammessi ai benefici
di cui al presente articolo con l'indicazione dello Stato
membro di origine o di provenienza e del corso di
specializzazione cui sono stati ammessi, nonche' l'elenco
dei cittadini che ancorche' ammessi ai sensi del comma 2,
hanno conseguito il titolo di medico chirurgo
specialista.».
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo
n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 6. - 1. I diplomi, certificati od altri titoli di
medico rilasciati dagli Stati di origine o provenienza che
comprovino una formazione non rispondente all'insieme delle
esigenze minime di formazione di cui all'art. 18 sono
ammessi al riconoscimento di cui all'art. 2 se:
a) sanciscono una formazione iniziata anteriormente
al 1° gennaio 1981 per la Grecia, 1° gennaio 1986 per la
Spagna e il Portogallo e al 20 dicembre 1976 per gli altri
Stati membri, alla data di adesione per l'Austria, Svezia e
Finlandia;
b) sono accompagnati da un attestato, rilasciato
dalle Autorita' competenti, dal quale risulti che essi
hanno effettivamente svolto la specifica professione o
attivita' per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel
corso dei cinque anni che precedono il rilascio
dell'attestato.
2. I diplomi, certificati o altri titoli di medico
specialista rilasciati da altri Stati membri che non
rispondono ai requisiti di cui all'art. 20, sono ammessi al
riconoscimento di cui agli articoli 3 e 4 se:
a) sanciscono una formazione iniziata anteriormente
al 1° gennaio 1981 per la Grecia, al 1° gennaio 1986 per la
Spagna e il Portogallo, al 20 dicembre 1976 per gli altri
Stati membri, alla data di adesione per l'Austria, Svezia e
Finlandia;
b) sono accompagnati da un attestato, rilasciato
dalle Autorita' competenti, da cui risulti che essi si sono
effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica
attivita' per un periodo equivalente al doppio della
differenza tra la durata di formazione specialistica
richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e
la durata minima di formazione prevista nell'allegato E.
Per le specializzazioni per le quali in Italia era
richiesta, prima dell'entrata in vigore del presente
decreto legislativo, una durata minima di formazione
inferiore a quella prevista nell'allegato E, per il
conseguimento dei titoli di cui agli allegati B e C, la
differenza e' determinata in base alla durata minima di
formazione.
3. I diplomi, certificati ed altri titoli di medico o
di medico specia-lista che non corrispondono alle
denominazioni che figurano, per lo Stato membro che li ha
rilasciati, negli allegati A, B e C, sono riconosciuti come
corrispondenti se corredati di un certificato delle
Autorita' competenti nel quale e' attestato che essi sono
rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle
disposizioni previste dalla normativa comunitaria e sono
assimilati da parte dello Stato membro che li ha rilasciati
a quelli la cui denominazione figura nei predetti allegati.
3-bis. I titoli di specializzazione in medicina
rilasciati in Spagna a medici che hanno portato a termine,
anteriormente al 1° gennaio 1995, una formazione
specializzata non conforme ai requisiti per la formazione
di cui all'art. 20, sono riconosciuti in Italia se
corredati di un certificato rilasciato dalle competenti
autorita' spagnole che attesti che l'interessato ha
superato l'esame di idoneita' professionale specifica
organizzato nel contesto delle misure speciali di
regolarizzazione contenute nel regio decreto n. 1497/1999
ivi vigente.
4. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano
una formazione di medico acquisita dai cittadini degli
Stati membri nel territorio dell'ex Repubblica democratica
tedesca, che non risponde a tutti i requisiti di cui
all'art. 18 sono riconosciuti in Italia se:
a) sanzionano una formazione iniziata prima del
3 ottobre 1990;
b) danno diritto all'esercizio dell'attivita' di
medico chirurgo in tutto il territorio della Germania alle
stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle Autorita'
competenti tedesche e indicati nell'allegato A, lettera c);
c) si accompagnano ad un certificato rilasciato dalle
Autorita' competenti tedesche attestante che i loro
titolari si sono dedicati effettivamente e lecitamente in
Germania alla professione di medico per un periodo di
almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque che
precedono il rilascio dell'attestato.
5. I diplomi, certificati ed altri titoli che attestano
una formazione di medico specialista acquisita dai
cittadini degli Stati membri nel territorio dell'ex
Repubblica democratica tedesca e che non posseggono i
requisiti minimi di formazione di cui all'art. 20, sono
riconosciuti in Italia se:
a) attestano una formazione iniziata prima del
3 aprile 1992;
b) permettono l'esercizio, quale medico specialista,
della corrispondente attivita' in tutto il territorio della
Germania alle stesse condizioni dei titoli rilasciati dalle
Autorita' competenti tedesche ed indicati negli allegati B
e C;
c) si accompagnano ad un certificato, rilasciato
dalle Autorita' competenti tedesche, attestante
l'esercizio, in qualita' di medico specialista,
dell'attivita' corrispondente per un periodo equivalente al
doppio della differenza tra la durata minima di formazione
di cui all'art. 20 e quella acquisita nel territorio
tedesco.».
- Il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo
n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 16. - 1. Il Ministero della sanita' e la
Federazione nazionale medici chirurghi diramano le
informazioni utili e necessarie a far si che i cittadini di
cui agli articoli 2, 3 e 4 conoscano adeguatamente le
condizioni per l'accesso alla professione medica e la
relativa legislazione.
2. L'attestato di cui all'art. 15, comma 2, lettera b),
e' rilasciato dal Ministero della sanita', dopo gli
opportuni accertamenti, a richiesta dei medici chirurghi
iscritti agli ordini provinciali nazionali.
3. Nei casi in cui i soggetti di cui al comma 2 vengano
privati in tutto o in parte, definitivamente o
temporalmente del diritto ad esercitare la professione di
medico chirurgo, il Ministero della sanita' provvede a
ritirare l'attestato di cui al comma 2, se gia' rilasciato.
3-bis. Il Ministero della salute notifica alla
Commissione europea, ai fini degli ulteriori atti di
competenza, le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative adottate dallo Stato italiano in materia di
rilascio di diplomi, certificati e altri titoli nel settore
oggetto del presente decreto legislativo.
3-ter. Per i cittadini degli Stati membri i cui
diplomi. certificati e altri titoli non rispondono alle
denominazioni riportate per tale Stato membro dal presente
decreto, sono riconosciuti come prova sufficiente i
diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati da
tali Stati membri, corredati di un certificato rilasciato
dalle loro autorita' o enti competenti. Il certificato
attesta che tali diplomi, certificati e altri titoli
sanciscono una formazione conforme alle disposizioni del
presente decreto e per lo Stato membro che li ha rilasciati
sono assimilati a quelli la cui denominazione e' riportata
dallo stesso decreto.
3-quater. Sono ammessi alla procedura di cui all'art.
2, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti dai
cittadini di cui all'art. 1, in Paesi che non fanno parte
dell'Unione europea, qualora tali titoli siano stati
riconosciuti in un altro Stato membro. Il Ministero della
salute, d'intesa con il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentita la Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, valuta le istanze di riconoscimento tenendo
conto, anche, della formazione e dell'esperienza
professionale acquisite in un altro Stato membro. La
decisione viene pronunciata entro tre mesi dalla
presentazione da parte dell'interessato della domanda
completa di tutti i documenti giustificativi.
3-quinquies. I provvedimenti di rigetto delle domande
di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli
devono essere congruamente motivate e sono impugnabili
dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. Decorso
inutilmente il termine stabilito per l'adozione del
provvedimento, il richiedente puo' ricorrere all'autorita'
giudiziale.».
- Il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo
n. 368/1999, cosi' come modificato dal decreto qui
pubblicato, cosi' recita:
«Art. 18. - 1. La formazione di medico chirurgo
comprende:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si
fonda l'arte medica, nonche' una buona comprensione dei
metodi scientifici, compresi i principi relativi alla
misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti