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Gazzetta Ufficiale N. 24 del 30 Gennaio 2003

DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2002, n.305

Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo al sistema di finanziamento FEOGA - Sezione garanzia, a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21
dicembre 1989, e successive modifiche ed integrazioni, relativo ai
controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che
rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia, sezione garanzia (F.E.O.G.A.), e che
abroga la direttiva 77/435/CEE, ed, in particolare, l'articolo 6,
paragrafo 2, laddove si prevede l'obbligo degli Stati membri di
adottare misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o
giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti nel regolamento
medesimo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n.
447, con il quale si e' data attuazione alla direttiva 77/435/CEE del
Consiglio, del 27 giugno 1977, relativa ai controlli, da parte degli
Stati membri delle operazioni che rientrano nel sistema di
finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia, sezione garanzia;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure
urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla
produzione dell'olio d'oliva. Sanzioni amministrative e penali in
materia di aiuti comunitari nel settore agricolo, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 422
(legge comunitaria 2000), che conferisce delega al Governo ad
emanare, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore
della legge medesima, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla
data del 30 giugno 2000 per i quali non siano gia' previste sanzioni
penali o amministrative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 aprile 2002;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre
1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1986, n. 898, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese
beneficiarie del sistema di finanziamento previsto a carico del Fondo
europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, che
nel corso degli accessi eseguiti dai funzionari incaricati dei
controlli previsti dal Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio,
del 21 dicembre 1989, rifiutano di esibire o dichiarano di non
possedere o comunque sottraggono all'ispezione e alla verifica la
documentazione di cui all'articolo 4 del citato Regolamento (CEE) n.
4045/89, sono tenute al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria pari all'importo elargito.
1-ter. I funzionari incaricati del controllo diffidano l'impresa
beneficiaria e comunque il legale rappresentante se trattasi di
soggetto giuridico a fornire la documentazione giustificativa di cui
al comma 1-bis che ritengono necessaria per il controllo, dando un
termine non inferiore a quindici giorni.
1-quater. Qualora vengano effettuati, ai sensi dell'articolo 3 del
citato Regolamento (CEE) n. 4045/89, controlli incrociati presso
terzi, che rifiutino di ottemperare all'obbligo di fornire la
documentazione di cui all'articolo 5 del medesimo Regolamento (CEE)
n. 4045/89, e' comminata nei loro confronti, previa diffida di cui al
comma 1-ter, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.500
euro.".


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Nota al titolo:
- Per l'art. 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, si
veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regolamento (CEE) n. 4045/89 del 21 dicembre 1989,
reca: "Controlli, da parte dei Stati membri, delle
operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE".
- La direttiva 77/435/CEE e' pubblicata in GUCE n. L
172 del 12 luglio 1977.
- L'art. 6, paragrafo 2, del citato regolamento cosi'
recita:
"2. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per
sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non
rispettano gli obblighi previsti nel presente regolamento".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 447, reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n.
77/435 relativa ai controlli, da parte degli Stati membri,
delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento
del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,
sezione garanzia (F.E.O.G.A.)".
- Il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, reca:
"Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti
comunitari alla produzione dell'olio di oliva".
- La legge 23 dicembre 1986, n. 898, reca: "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre
1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di
controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio
di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di
aiuti comunitari nel settore agricolo".
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2000". L'art. 4, comma 1, cosi recita:
"1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo,
fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad
emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali
o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie
attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare
o amministrativa e di regolamenti comunitari vigenti alla
data del 30 giugno 2000 per i quali non siano gia' previste
sanzioni penali o amministrative, con esclusione del
regolamento di cui al comma 4.".
Note all'art. 1:
- Per il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, vedi
note alle premesse. Il testo dell'art. 3, comma 1, cosi'
come modificato dal decreto qui pubbicato, cosi' recita:
"Art. 3. - 1. Entro il 31 dicembre 1986 i soci di
minoranza dell'AGE-Control cedono, al valore nominale, le
azioni appartenenti a ciascuno di essi alla data di entrata
in vigore del presente decreto all'Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo - AIMA ed all'Istituto
nazionale di economia agraria.
1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese
beneficiarie del sistema di finanziamento previsto a carico
del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia,
sezione garanzia, che nel corso degli accessi eseguiti dai
funzionari incaricati dei controlli previsti dal
regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre
1989, rifiutano di esibire o dichiarano di non possedere o
comunque sottraggono all'ispezione e alla verifica la
documentazione di cui all'art. 4 del citato regolamento
(CEE) n. 4045/89, sono tenute al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari all'importo elargito.
1-ter. I funzionari incaricati del controllo diffidano
l'impresa beneficiaria e comunque il legale rappresentante
se trattasi di soggetto giuridico a fornire la
documentazione giustificativa di cui al comma 1-bis che
ritengono necessaria per il controllo, dando un termine non
inferiore a quindici giorni.
1-quater. Qualora vengano effettuati, ai sensi
dell'art. 3 del citato regolamento (CEE) n. 4045/89,
controlli incrociati presso terzi, che rifiutino di
ottemperare all'obbligo di fornire la documentazione di cui
all'art. 5 del medesimo regolamento (CEE) n. 4045/89, e'
comminata nei loro confronti, previa diffida di cui al
comma 1-ter, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a
10.500 euro.".
- Per la legge 23 dicembre 1986, n. 898, vedi note alle
premesse.
- Per il regolamento (CEE) n. 4045/89, vedi note alle
premesse.

Art. 2.
1. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle
singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui all'articolo
1 vengono irrogate dal Ministero delle politiche agricole e forestali
per quanto riguarda gli interventi di mercato e dall'Agenzia delle
dogane per quanto concerne le restituzioni all'esportazione, secondo
le modalita' previste dagli articoli 3 e 4 della legge 23 dicembre
1986, n. 898.


Nota all'art. 2:
- Per la legge 23 dicembre 1986, n. 898, vedi note alle
premesse. Gli articoli 3 e 4 cosi' recitano:
"Art. 3. - 1. Indipendentemente dalla sanzione penale,
per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'art. 2 il
percettore e' tenuto in ogni caso alla restituzione
dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia
superiore a lire centomila, al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria, pari all'importo indebitamente
percepito.
2. L'amministrazione competente determina le somme
dovute ai sensi del comma 1 ed emette ingiunzione di
pagamento della somma stessa.
Qualora l'istanza sia stata inoltrata per il tramite di
un'associazione o unione di produttori, l'ingiunzione viene
notificata alla stessa associazione o unione, la quale e'
tenuta in solido con il produttore al versamento delle
somme dovute ove ne risulti la corresponsabilita'.
3. L'irrogazione della sanzione amministrativa non
resta sospesa nel caso che per il fatto sia promosso
procedimento penale. Fermo il disposto del comma 5, qualora
sia proposta opposizione all'ingiunzione dinanzi al
pretore, questi sospende il giudizio di opposizione e puo'
sospendere l'esecutivita' dell'ingiunzione a norma
dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
4. Il versamento deve avvenire entro il termine di
novanta giorni dalla ricezione dell'ingiunzione.".
"Art. 4. - 1. All'accertamento delle violazioni
amministrative previste nei precedenti articoli 2 e 3 e
all'irrogazione delle relative sanzioni si applica il capo
I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con le seguenti
modificazioni:
a) se non e' avvenuta la contestazione immediata, gli
estremi della violazione devono essere notificati, in
deroga all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro
il termine di centottanta giorni e a quelli residenti
all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni
dall'accertamento;
b) e' escluso il pagamento in misura ridotta;
c) l'ordinanza-ingiuzione e' emessa dal Ministro
competente o che esercita la vigilanza sull'amministrazione
competente ovvero da un funzionario da lui delegato; nelle
materie di competenza delle regioni e per le funzioni
amministrative ad esse delegate l'ordinanza-ingiunzione e'
emessa dal presidente della giunta regionale o da un
funzionario da lui delegato;
d) il rapporto previsto nell'art. 17 della legge
24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato
all'autorita' indicata nella precedente lettera c).".

Art. 3.
1. I funzionari che effettuano i controlli di cui al regolamento
(CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, hanno la
qualifica di pubblici ufficiali, ai sensi dell'articolo 357 del
codice penale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli Castelli


Note all'art. 3:
- Per il regolamento (CEE) n. 4045/89, vedi note alle
premesse.
- L'art. 357 del codice penale cosi' recita:
"Art. 357 (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli
effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro
i quali esercitano una pubblica funzione legislativa,
giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti e' pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e
da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e
dalla manifestazione della volonta' della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi.
Questo articolo e' stato cosi' sostituito dall'art. 17
della legge 26 aprile 1990, n. 86. recante modifiche in
tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione.
Il testo precedente disponeva:
"Art. 357 (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli
effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali:
1) gli impiegati dello Stato o di un altro ente
pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente
una pubblica funzione legislativa, amministrativa o
giudiziaria;
2) ogni altra persona che esercita, permanentemente o
temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione,
volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione.
legislativa amministrativa o giudiziaria .
La precedente parola: "giurisdizionale e' stata
sostituita dalla attuale per effetto dell'art. 4 della
legge 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti contro la
pubblica amministrazione.
Questo comma e' stato cosi' sostituito dall'art. 4
della legge 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti
contro la pubblica amministrazione.".


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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