IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale ed in particolare l'art. 53 che indica le linee
di indirizzo e di svolgimento dell'attivita' istituzionale del
Servizio sanitario nazionale che vengono stabilite attraverso il
Piano sanitario nazionale e fissate per la sua durata triennale con
legge dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della
sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, vincoli
quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici
obiettivi del Piano medesimo, con priorita' per i progetti
riguardanti la tutela della salute materno-infantile, mentale, degli
anziani, nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione, in
particolare modo, delle malattie ereditarie;
Visto il comma 34-bis del medesimo articolo sopracitato,
introdotto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
prevede la predisposizione da parte delle regioni di specifici
progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario
nazionale;
Visto l'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte
delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 2, comma 3, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, che prevede che questo Comitato, su proposta del
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
deliberi annualmente a titolo di acconto, in favore delle regioni e
delle province autonome, l'assegnazione delle quote del Fondo
sanitario nazionale - parte corrente;
Visto l'art. 32, comma 16, della legge n. 449/1997, il quale
dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di
Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei
rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n.
724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996,
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
di «approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio
1998-2000», che formula un patto di solidarieta' attraverso
l'individuazione di determinati obiettivi di salute e la promozione
della qualita' dei servizi;
Considerato che in carenza del nuovo Piano sanitario nazionale le
regioni hanno avanzato specifica richiesta per il proseguimento delle
attivita' sulle stesse linee di intervento e che le somme accantonate
vengano assegnate con i medesimi criteri degli anni precedenti;
Visto l'art. 52, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che per il solo anno 2002 stabilisce di porre a carico dello Stato,
in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dall'accordo
Stato-regioni dell'8 agosto 2001, l'importo di 165.000.000 euro a
compensazione della minore somma definita a titolo di entrate proprie
e l'importo di 50.000.000 euro per il finanziamento dell'ospedale
«Bambino Gesu» di Roma;
Considerato che dette disponibilita' per l'anno 2002 vanno ad
aggiungersi agli importi gia' ripartiti con la propria delibera
31 gennaio 2003 n. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 94/2003);
Considerato altresi', che sulla suddetta delibera e' stata gia'
accantonata la somma di 1.109.865.876 euro per l'anno 2002 per il
conseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale, in attesa di puntuali proposte da parte del Ministero
della salute;
Vista la propria delibera che in data odierna ha assegnato al
Fondo per l'esclusivita' del personale dirigente del ruolo sanitario
la somma di 36.151.982,94 euro restando quindi disponibile un importo
di 1.073.713.893,06 euro per i sovracitati obiettivi di carattere
prioritario e di rilievo nazionale;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano nella seduta dell'8 maggio 2003 sui seguenti punti:
1) ripartizione dell'importo di 164.334.089 euro a
compensazione della minore somma definita a titolo di entrate
proprie;
2) assegnazione per il finanziamento delle prestazioni erogate
dall'ospedale «Bambino Gesu» di 50.000.000 euro (art. 52, comma
18,
legge n. 289/2002);
3) ripartizione delle somme vincolate per il perseguimento di
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (art. 1,
commi 34 e 34-bis, legge n. 662/1996);
4) compensazione della mobilita' sanitaria internazionale (art.
18, comma 7, decreto legislativo n. 502/1992), per gli anni
1995-1999, con la copertura degli oneri a favore delle regioni
creditrici a carico di tutte le altre in proporzione ai costi da
ciascuna generati per l'assistenza di propri cittadini inviati
all'estero e sulle richieste delle regioni per la redistribuzione con
criteri propri di una quota del Fondo di riequilibrio per l'anno 2002
pari a 361.519.830 euro (700 miliardi di lire);
Vista la proposta del Ministero della salute in data 19 maggio
2003 con la quale si richiede di ripartire la somma di 1.073.713.893
euro, tra le regioni interessate, adottando quale indicatore di
riparto la popolazione residente, nonche' le altre somme di cui
sopra, pari a 214.334.089 euro, operando nell'occasione i conguagli
richiesti dalle regioni;
Delibera:
A valere sull'accantonamento disposto dall'art. 52, comma 18,
della legge n. 289/2002 e dalla delibera n. 1/2003 citata in
premessa, e' assegnata alle regioni interessate la somma complessiva
di 1.288.047.982 euro, di cui:
1) 1.073.713.893 euro per i progetti di carattere prioritario e
rilievo nazionale;
2) 164.334.089 euro per l'integrazione di entrate proprie;
3) 50.000.000 euro per il finanziamento delle prestazioni
erogate dall'ospedale «Bambino Gesu».
Tali importi risultano specificati nell'allegata tabella che fa
parte integrante della presente deliberazione.
Roma, 25 luglio 2003
Il Presidente delegato
Tremonti
Il segretario del CIPE
Baldassarri
Registrata alla Corte dei conti il 22 ottobre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 149
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato