IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di
indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso
l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle
norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze
sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di
emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in
particolare il comma 3 dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite
massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il
21 ottobre 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 43.395 euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da
effettuare;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante
«Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d), ove si
stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai
contratti per servizi finanziari relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari;
Visto il proprio decreto in data 11 settembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del
23 settembre 2003, con il quale e' stata disposta l'emissione della
prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali con godimento
15 settembre 2003 e scadenza 15 settembre 2008, indicizzati, nel
capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei
prezzi al consumo nell'area dell'euro (I.A.P.C.), con esclusione dei
prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del
presente decreto, come «Indice Eurostat»;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;
Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento dei citati
buoni ad un consorzio organizzato dagli intermediari finanziari Banca
IMI, MCC - Capitalia, Morgan Stanley e Societe' Generale, al fine di
ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito presso gli
investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del
medesimo;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del
Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice Eurostat» di cui alle
premesse, con le seguenti caratteristiche:
importo: 3.150 milioni di euro;
decorrenza: 15 settembre 2003;
scadenza: 15 settembre 2008;
interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di
ogni anno di durata del prestito;
tasso cedolare base: 1,65% annuo;
rimborso del capitale e pagamento degli interessi: indicizzati
all'andamento dell'«Indice Eurostat» secondo le disposizioni di
cui
agli articoli 3, 4 e 5 del decreto dell'11 settembre 2003, citato
nelle premesse;
dietimi d'interesse: 44 giorni (dal 15 settembre al 29 ottobre
2003);
prezzo di emissione: 99,938%;
commissione di collocamento: 0,17% dell'importo nominale
dell'emissione.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 settembre
2003.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come
previsto dall'art. 6, ultimo comma del decreto ministeriale
11 settembre 2003, citato nelle premesse, possono essere effettuate
operazioni di «coupon stripping».
Art. 2.
Il settimo periodo dell'art. 3 del decreto ministeriale
11 settembre 2003, citato nelle premesse, e' da intendersi come
segue:
qualora l'«Indice Eurostat» non venga pubblicato in tempo utile,
per il calcolo degli importi dovuti sara' utilizzato l'indice
sostitutivo dato dalla seguente formula:
( IE n-1 )1/12
IS n = IE n-1 * (---------)
( IE n-13 )
dove:
n e' il mese per il quale non e' stato pubblicato l'«Indice
Eurostat»;
IS e' l'indice di inflazione sostitutivo dell'«Inflazione di
riferimento».
Art. 3.
Le modalita' di calcolo e corresponsione degli interessi illustrate
nell'art. 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2003, citato nelle
premesse, sono piu' precisamente dettagliate come segue: «Gli
interessi semestrali lordi sono determinati moltiplicando il tasso
cedolare, di cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un numero di
cifre decimali non inferiori a sei, relativo all'importo minimo
sottoscrivibile del prestito (mille euro), per il Coefficiente di
indicizzazione relativo al giorno del pagamento della cedola.
Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali
non inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto importo minimo e' compreso nel valore nominale oggetto del
pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore cosi'
determinato e' arrotondato al secondo decimale.
Il valore dell'ultima cedola viene determinato con lo stesso
procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui,
alla data di scadenza del titolo, il Coefficiente di indicizzazione
sia inferiore all'unita'.
La Banca d'Italia provvede alla determinazione degli importi dovuti
ai sottoscrittori in relazione agli interessi cedolari maturati.
Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al
tasso cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni
utilizzate per i buoni del Tesoro poliennali, verra' determinato con
riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento
alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene
moltiplicando il rateo di interesse cosi' ottenuto, per il
Coefficiente di indicizzazione relativo al giorno cui il calcolo si
riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.».
Art. 4.
Il prestito di cui al presente decreto verra' collocato, per
l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato
dagli intermediari finanziari Banca IMI, MCC - Capitalia, Morgan
Stanley e Societe' Generale.
Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' ai predetti
intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente
decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale
commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al
consorzio.
Art. 5.
Il giorno 29 ottobre 2003 la Banca d'Italia ricevera' dalla Morgan
Stanley, tramite il sistema Target, l'importo risultante dalla
moltiplicazione del «Coefficiente di indicizzazione» riferito alla
data di regolamento per la somma del prezzo di emissione (al netto
della commissione di collocamento) e del rateo reale di interesse
maturato, per l'importo nominale emesso, diviso per 100.
Il medesimo giorno 29 ottobre 2003 la Banca d'Italia provvedera' a
versare l'importo cosi' determinato, nonche' l'importo corrispondente
alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la sezione
di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso
giorno.
L'importo della suddetta commissione sara' scritturato dalla
sezione di Roma della tesoreria provinciale fra i «pagamenti da
regolare».
La predetta sezione di tesoreria rilascera', per detto versamento,
apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di
base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione,
ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6), per
quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo, per
44 giorni.
L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di
collocamento fara' carico al capitolo 2242 (unita' previsionale di
base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.
Art. 6.
Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione
degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della
relativa spesa.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 ottobre 2003
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato