IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare gli
articoli 2 e 4;
Visto l'art. 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1996, n. 152, e 6 settembre
1999, con i quali sono state indicate le somme disponibili per le
prime annualita' dei relativi trienni di applicazione e stabiliti,
per ciascuno dei trienni citati, i criteri e le modalita' di calcolo,
nonche' gli indirizzi diretti ad assicurare il necessario
coordinamento degli interventi regionali per un'idonea programmazione
scolastica nazionale,
Visti, altresi', i decreti ministeriali 8 giugno 1998 e 6 aprile
2000, inerenti alle rispettive annualita' successive alla prima,
nonche' il decreto ministeriale 23 aprile 2001 afferente all'ultima
annualita' del secondo triennio;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha previsto, nella
tabella 2, la somma di Euro 30.987.000 come impegno quindicennale,
decorrente dall'anno finanziario 2004, per l'attivazione, in tale
annualita', di opere di edilizia scolastica ai fini di cui agli
articoli 2 e 4 della prefata legge n. 23/1996;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che contempla, nella
tabella 1, una somma di 10 milioni di euro come impegno
quindicennale, decorrente dall'anno finanziario 2003, per le medesime
finalita' relativamente all'esercizio di riferimento;
Considerata, quindi, la concreta possibilita' di procedere alla
ripartizione, tra le regioni e province autonome di Bolzano e Trento,
dei fondi come sopra disponibili, al fine di consentire la puntuale
attuazione degli interventi, di cui ai citati articoli 2 e 4,
relativi al primo e secondo piano annuale del terzo triennio di
programmazione regionale;
Ritenuta l'opportunita', anche per motivazioni di correntezza
amministrativa ed economicita' dei mezzi giuridici, di sussumere nel
presente, unico, decreto i finanziamenti, con relative ripartizioni,
afferenti ad entrambe le annualita' 2003 e 2004, al fine, altresi',
di offrire alle amministrazioni direttamente interessate un quadro
conoscitivo ed operativo piu' ampio, a beneficio di una migliore
attivita' programmatoria;
Rilevato che, giusta nota 12 giugno 2003, prot. n. 289/03 della
Cassa depositi e prestiti, all'uopo adita, e comunicato al competente
Dicastero dell'economia e delle finanze con ministeriale 1° luglio
2003, n. 1868, la somma complessiva concretamente ripartibile per
ciascuna delle annualita' citate, a fronte del tasso vigente all'atto
della predisposizione del presente provvedimento, determinato con le
modalita' di cui agli articoli 2, 3 e 5 del decreto 9 gennaio 2003
del Dicastero medesimo, ammonta ad Euro 112.600.641,48 per l'anno
2003 e ad Euro 348.915,607,75 per quello successivo;
Ritenuto, quindi, di dover contestualmente ripartire entrambe le
somme disponibili per la prima e seconda annualita' del terzo
triennio di programmazione 2003/2005, nonche' indicare - per il
medesimo periodo - gli indirizzi volti ad assicurare l'opportuno
coordinamento degli interventi regionali, al fine di consentire la
necessaria programmazione scolastica nazionale;
Considerato che i finanziamenti suindicati consentono la concreta
attivazione delle prime due annualita' del terzo triennio citato e
che, pertanto, per l'ultima annualita' si provvedera' con apposito
provvedimento adattabile a fronte della relativa copertura
finanziaria, ove effettivamente intervenuta;
Tenuto conto della necessita' che la programmazione degli
interventi di edilizia scolastica, attraverso l'attivazione delle
relative opere, garantisca il raggiungimento delle finalita'
contemplate dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, con
particolare riguardo all'adeguamento del patrimonio esistente alla
vigente normativa in materia di agibilita', igiene e sicurezza
nonche' alla riqualificazione dello stesso ed al soddisfacimento del
fabbisogno immediato di aule, con il riequilibrio nella media
nazionale degli indici di carenza tra le diverse regioni, in modo da
assicurare un'equa organizzazione territoriale del sistema scolastico
anche con riferimento agli andamenti demografici ed al rapporto tra
richiesta ed offerta, favorendo, altresi', la disponibilita' di
palestre ed impianti sportivi, la possibilita' di utilizzo delle
strutture scolastiche da parte della collettivita' nonche'
l'eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose;
Ricordato il parere gia' reso dall'Osservatorio permanente per
l'edilizia scolastica, come formulato nella seduta del 28 maggio
1999, nel quale - preso anche atto del conforme assunto del
Coordinamento interregionale per l'edilizia scolastica, come
confermato nella relativa nota 31 maggio 1999, n. 90 C.I. - venivano
ribaditi sostanzialmente gli indirizzi utilizzati nel triennio
precedente e prevista una progressiva rimodulazione riequilibrativa
degli importi assegnabili, attraverso la considerazione di
un'opportuna commisurazione al reale fabbisogno regionale, anche in
proporzione alla consistenza delle strutture scolastiche presenti
nelle diverse realta' territoriali interessate ed all'entita'
numerica della relativa utenza;
Ritenuto, pertanto, di confermare sostanzialmente anche per il
presente triennio 2003/2005 criteri di riparto come sopra
rappresentati, continuando nel graduale adeguamento del relativo
utilizzo nel citato triennio, in modo che, nell'intero arco dello
stesso, la variazione apportata influisca per il 70% nel 2003, per
l'80% nel 2004 e per il 90% nel 2005;
Preso atto di quanto concordato, al riguardo, in sede di
Coordinamento interregionale nel corso dell'apposita riunione del
29 maggio 2003 - come indicato nella nota del Coordinamento medesimo
del 6 giugno 2003, n. 127/CI - in ordine, in particolare, alle
finalita', ai criteri, alle basi di calcolo e ad ogni altra modalita'
operativa da adottare per la concreta ripartizione dei finanziamenti
nel corso del triennio 2003/2005, a fronte dei piu' recenti dati
utilmente in possesso di questo Ministero;
Ritenuto, dunque, di suddividere ciascuno dei succitati importi
complessivamente ripartibili in due quote complementari - ammontanti,
nella ripartizione inerente alla prima annualita' del terzo triennio,
rispettivamente al 70% ed al 30% e, nella seconda, all'80% ed al 20%
del relativo totale - nonche', fermo restando l'utilizzo per entrambe
dei criteri predetti, di rapportare la prima delle indicate
percentuali anche alla consistenza numerica delle strutture
scolastiche delle singole realta' territoriali interessate,
limitandosi, per le restanti, all'adozione unicamente dei criteri
citati, senza alcuna parametrazione alla consistenza medesima;
Ritenuto, altresi', che, nell'ultima annualita', dette percentuali
siano rispettivamente elevate al 90% ed al 10%, cosi' da assicurare
che nell'intero, presente, terzo triennio di programmazione non venga
superata, come sopra determinata, l'incidenza media complessiva
dell'80% del prefato criterio relativo alla parametrazione predetta;
Ribadita, inoltre, l'opportunita', di confermare - anche al fine di
un adeguato bilanciamento con tale criterio - il riconoscimento per
la capacita' di spesa dimostrata delle singole amministrazioni
regionali, gia' adottato nel precedente triennio, mantenendo,
pertanto, la riserva, a tali fini, di una percentuale del 10%
dell'importo disponibile, rapportata al livello di utilizzo dei
finanziamenti concessi nelle precedenti triennalita' ai sensi
dell'art. 4 della legge n. 23/1996;
Acquisito, come formulato nella seduta del 2 ottobre 2003 (rep.
atti 1834 di pari data), il parere favorevole della Conferenza
permanente tra Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento
e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, per
l'attivazione delle annualita' prima (2003) e seconda (2004) del
terzo piano di programmazione triennale (2003/2005) contemplato
dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono rispettivamente
disponibili le somme complessive di Euro 112.600.641,48 e di
Euro 348.915.607,75, entrambe sotto forma di mutui con ammortamento a
totale carico dello Stato accendibili presso la Cassa depositi e
prestiti.
Art. 2.
Le ripartizioni dei finanziamenti previsti per le due citate
annualita' come sopra determinate - e fermo restando quanto indicato
in epigrafe per la terza - e' predisposta con i criteri, le basi di
calcolo, i pesi, il procedimento ed ogni altra modalita'
rappresentati nell'allegato 1 al presente decreto, del quale
costituisce parte integrante.
Art. 3.
Le somme attribuite alle amministrazioni beneficiarie, per
l'attivazione delle opere relative alla prima annualita' 2003 del
terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto disposto nei
precedenti articoli sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate,
come nel seguito riportate:
=====================================================================
| Euro
=====================================================================
Piemonte.... | 6.747.058,00
Valle d'Aosta.... | 287.079,00
Lombardia.... | 12.114.804,00
Provincia autonoma di Bolzano.... | 746.318,00
Provincia autonoma di Trento.... | 840.137,00
Veneto.... | 7.529.657,00
Friuli-Venezia Giulia.... | 2.602.365,00
Liguria.... | 3.014.714,00
Emilia-Romagna.... | 7.106.972,00
Toscana.... | 8.040.946,00
Umbria.... | 1.840.968,00
Marche.... | 3.352.318,00
Lazio.... | 8.163.966,00
Abruzzo.... | 3.613.208,00
Molise.... | 1.307.231,00
Campania.... | 11.459.394,00
Puglia.... | 8.036.621,00
Basilicata.... | 1.741.899,00
Calabria.... | 7.551.365,00
Sicilia.... | 12.020.200,00
Sardegna.... | 4.483.421,00
Art. 4.
Le somme attribuite alle amministrazioni beneficiarie, per
l'attivazione delle opere relative alla seconda annualita' 2004 del
terzo triennio 2003/2005, in applicazione di quanto disposto nei
precedenti articoli sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate,
come nel seguito riportate:
=====================================================================
| Euro
=====================================================================
Piemonte.... | 20.822.306,00
Valle d'Aosta.... | 826.291,00
Lombardia.... | 37.953.236,00
Provincia autonoma di Bolzano.... | 2.399.813,00
Provincia autonoma di Trento.... | 2.706.226,00
Veneto.... | 23.402.837,00
Friuli-Venezia Giulia.... | 7.521.147,00
Liguria.... | 8.781.518,00
Emilia-Romagna.... | 20.842.228,00
Toscana.... | 23.670.702,00
Umbria.... | 5.635.141,00
Marche.... | 10.101.463,00
Lazio.... | 26.398.526,00
Abruzzo.... | 10.864.907,00
Molise.... | 3.748.906,00
Campania.... | 37.685.968,00
Puglia.... | 25.300.455,00
Basilicata.... | 5.256.324,00
Calabria.... | 23.854.702,00
Sicilia.... | 37.301.226,00
Sardegna.... | 13.841.685,00
Art. 5.
Al fine di assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi
interventi nell'ambito della programmazione scolastica nazionale, le
regioni, in sede di predisposizione del terzo piano generale
triennale 2003/2005 e dei relativi piani annuali attuativi -
attivabili nei termini e con le modalita' indicate nelle premesse -
si atterranno, nell'ordine, tenuto anche conto dei risultati ottenuti
con i precedenti interventi in materia, ai seguenti indirizzi:
a) privilegiare gli interventi finalizzati prioritariamente alla
messa a norma ed all'adeguamento delle preesistenti strutture alla
vigente normativa in materia di agibilita', sicurezza ed igiene ed,
altresi', all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonche'
quelli diretti ai completamenti funzionali di opere gia' iniziate ed
al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, in relazione
all'indice di carenza determinato dall'offerta del servizio
scolastico a fronte della relativa richiesta da parte dell'utenza -
con particolare riguardo alle esigenze derivanti dall'entrata in
vigore della legge 28 marzo 2003, n. 53, indicata in premessa - ed
alla eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose, al fine di
determinare le condizioni strutturali idonee ad assicurare un
adeguato standard qualitativo del servizio medesimo, il rinnovamento
della didattica ed un'efficace lotta alla dispersione scolastica;
b) favorire il coordinamento ed il piu' razionale sfruttamento
della rete scolastica con la distribuzione degli edifici, tenendo
anche conto dell'opportunita' di un organico inserimento delle
istituzioni scolastiche nelle diverse realta' territoriali e
collettivita' locali;
c) considerare ogni opportunita' di adeguamento dei relativi
edifici alle nuove esigenze della scuola ed ai processi di riforma
degli ordinamenti e dei programmi;
d) garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso
all'utenza, la fornitura di sedi idonee per un dignitoso e corretto
funzionamento delle direzioni scolastiche regionali e dei centri di
servizio amministrativo.
Art. 6.
Nel procedimento programmatorio le regioni valuteranno
opportunamente il fabbisogno di aule in ragione di una dettagliata
indicazione, da parte di comuni e province, sull'utilizzo degli
edifici vincolati alla destinazione scolastica, anche tenuto conto
delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi
dell'art. 8, comma 7, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e
dell'intervenuta, razionalizzazione della rete scolastica,
considerando altresi', le prevedibili esigenze di utilizzo a
medio/lungo termine per effetto anche della recente riforma avviata
con la precitata legge n. 53/2003, con conseguente adozione di
criteri ispirati alla necessaria modularita' e flessibilita' nella
progettazione dei relativi interventi.
Art. 7.
Nella scelta degli interventi medesimi, ferme restando le
indicazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6, le regioni terranno
conto anche della celerita' d'esecuzione degli stessi, con
particolare riguardo alla sussistenza di progettazione esecutiva e
disponibilita' delle aree nonche' all'assenza di vincoli di carattere
normativo.
Art. 8.
Restano confermati, in quanto compatibili con il presente
provvedimento, ogni altra disposizione, modalita', termine,
indirizzo, finalita' o criterio contemplati nei precedenti decreti
18 aprile 1996, n. 152, e 6 settembre 1999, nonche' 8 giugno 1998,
6 aprile 2000 e 23 aprile 2001 indicati nelle premesse, che
integralmente vengono richiamate nel presente dispositivo.
Roma, 30 ottobre 2003
Il Ministro: Moratti
Allegato 1
CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO
A) A fronte dell'importo complessivamente ripartibile per
ciascuna delle annualita' 2003 e 2004 del terzo triennio di
programmazione regionale - e cioe', rispettivamente, per la prima
annualita' (2003) di Euro 112.600.641,48 e per la seconda (2004) di
Euro 348.915.607,75 - alle finalita' contemplate dall'art. 1, comma
2, lettere a) e c) della legge 11 gennaio 1996, relative al
soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con riguardo anche
alla progressiva eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose,
nonche' all'adeguamento alla vigente normativa in materia di
agibilita', sicurezza ed igiene, e' stata riconosciuta la maggiore
priorita';
B) nell'ordine, e' stato, poi, assegnato un grado
progressivamente decrescente di valenza alle altre finalita' previste
dal citato art. 1, comma 2, lettera e): equilibrata organizzazione
territoriale del sistema scolastico, lettera f): disponibilita' di
palestre ed impianti sportivi di base e lettera b): riqualificazione
del patrimonio esistente;
C) preso atto preliminarmente del numero degli edifici scolastici
insistente in ciascuna regione, come noto sulla base dei piu' recenti
dati in possesso dell'amministrazione, sono stati, poi, determinati,
a fronte di questi ultimi, i seguenti sei indicatori rappresentativi
delle situazioni di fatto connesse alle finalita' di cui alle
precedenti lettere A) e B), relativi agli edifici medesimi:
1) indicatore sintetico dell'affollamento delle strutture;
2) indicatore sintetico della precarieta' degli edifici e degli
impianti;
3) indicatore sintetico della distribuzione territoriale;
4) indicatore semplice della carenza di palestre ed impianti
sportivi;
5) indicatore semplice degli edifici soggetti a vincolo
storico-monumentale;
6) indicatore semplice degli edifici in affitto.
D) le informazioni sono state, quindi, classificate secondo tali
indicatori, determinando una situazione comparabile delle diverse
regioni tra di loro e successivamente aggregati in un unico indice
sintetico, con i seguenti pesi:
0,35 per gli indicatori relativi all'affollamento delle
strutture ed alla precarieta' di edifici ed impianti;
0,10 per quelli concernenti la distribuzione territoriale e la
carenza di palestre o di impianti sportivi;
0,05, infine, per quelli inerenti agli edifici in affitto
ovvero soggetti a vincolo storico o monumentale.
E) il 90% di ciascuna delle precitate somme di
Euro 112.600.641,48 ed Euro 348.915.607,75 complessivamente
assegnabili nelle relative annualita' di riferimento e pari,
rispettivamente, ad Euro 101.340.577,00 ed Euro 314.024.046,00, e'
stato suddiviso tra le singole regioni secondo l'indice relativo
sintetico di cui alla suindicata lettera D). Al fine della necessaria
rimodulazione riequilibrativa del riparto detto indice e' stato,
pero', parzialmente parametrato anche al numero degli immobili
scolastici insistenti nei singoli ambiti territoriali interessati,
rapportando - nell'annualita' 2003 - il 70% della somma utilizzabile
a tali fini all'indicatore medesimo «pesato» col numero degli edifici
scolastici come sopra determinato ed il restante 30% al solo
indicatore sintetico citato, sommando poi i due parziali cosi'
ottenuti. Nell'annualita' 2004, ferma restando ogni altra modalita'
operativa, tali percentuali sono state rispettivamente elevate
all'80% ed al 20%;
F) il rimanente 10% - pari ad Euro 11.260.064,00 per l'annualita'
2003 e ad Euro 34.891.561,00 per l'annualita' 2004 - e' stato, poi,
suddiviso tra tutte le regioni in rapporto ad un indice ponderato
rappresentativo della capacita' di spesa di ciascuna di esse,
valutato sulla base del rispettivo livello di concreto utilizzo, come
noto all'atto dell'effettuazione del presente riparto, dei
finanziamenti assegnati nelle precedenti annualita' ai sensi
dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. L'importo finale
assegnato alle singole regioni e province autonome e' stato, infine,
definito sommando i valori di cui alla presente lettera F) con quelli
indicati nella precedente lettera E).
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato