Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277
citato in epigrafe, pubblicato nel sopra
indicato supplemento ordinario, sono da intendersi apportate le
seguenti correzioni:
a pagina 29, dove e' scritto: «ALLEGATO I (di cui all'art. 9,
comma 1, lettera q))», leggasi: «ALLEGATO X (di cui all'art. 9,
comma
1, lettera q))»;
a pagina 30, dove e' scritto: «ALLEGATO I (di cui all'art. 9,
comma 1, lettera q))», leggasi: «ALLEGATO XI (di cui all'art. 9,
comma 1, lettera q))».
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato