IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'art. 1
e l'allegato A;
Vista la direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE per
quanto riguarda il margine di solvibilita' delle imprese di
assicurazione sulla vita;
Vista la direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE per
quanto riguarda il margine di solvibilita' delle imprese di
assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma
della vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 385, concernente al regolamento recante semplificazione del
procedimento amministrativo in materia di assicurazioni private e di
interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante
attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione
diretta sulla vita, che modifica la direttiva 79/267/CEE e la
direttiva 90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente
attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione
diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, che modifica la
direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle legge,
sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2002». L'art. 1 e l'Allegato A cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.
Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) 2001/82/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali
veterinari;
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano;
2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa
a misure comunitarie di lotta contro la peste suina
classica;
2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del
Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni
per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime;
2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le societa' di
gestione ed i prospetti semplificati;
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a determinati tipi di zucchero destinati
all'alimentazione umana;
2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e
alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;
2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o
totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che
modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare,
modernizzare e armonizzare le modalita' di fatturazione
previste in materia di IVA;
2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che
modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e
la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le
aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;
2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita'
delle imprese di assicurazione sulla vita;
2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita'
delle imprese di assicurazione nei rami diversi
dall'assicurazione sulla vita.
2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che
modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto
riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto
applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione
e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici;
2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole;
2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;
2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;
2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate;
2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose
e da fibra;
2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante
disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina
africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per
quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina
africana;
2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che
modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra».
- La direttiva 2002/12/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
del 20 marzo 2002, n. L 077.
- La direttiva 79/267/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
del 13 marzo 1979, n. L 063.
- La direttiva 2002/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
del 20 marzo 2002, n. L 077.
- La direttiva 73/239/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
del 16 agosto 1973, n. L 228.
- La legge 12 agosto 1982, n. 576, reca: «Riforma della
vigilanza sulle assicurazioni».
- La legge 9 gennaio 1991, n. 20, reca: «Integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul
controllo delle partecipazioni di imprese o enti
assicurativi e in imprese o enti assicurativi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 385, reca: «Regolamento recante semplificazione
dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni
private e di interesse collettivo di competenza del
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, reca:
«Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di
assicurazione diretta sulla vita».
- La direttiva 92/96/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n.
L 027 del 30 gennaio 1997.
- La direttiva 90/619/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 330 del 29 novembre 1990.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca:
«Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di
assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla
vita».
- La direttiva 92/49/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 228 dell'11 agosto 1992.
- La direttiva 88/357/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 172 del 4 luglio 1988.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, vedi
nota alle premesse. «Il testo dell'art. 1, comma 1, cosi'
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
decreto si intende per:
a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea;
b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea;
c) impresa: ogni societa' che esercita le
assicurazioni o le operazioni previste dalla tabella di cui
all'allegato I del presente decreto;
d) stabilimento: la sede legale od una sede
secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito
dall'art. 70, comma 4;
e) contratto: il contratto concernente assicurazioni
od operazioni previste dalla tabella di cui all'allegato I
del presente decreto;
f) obbligazione: l'obbligazione derivante dal
contratto;
g) attivita' in regime di stabilimento: l'attivita'
che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con
contraenti aventi il loro domicilio abituale, ovvero, se
persone giuridiche, la loro sede nello stesso Stato;
h) attivita' in regime di liberta' di prestazione di
servizi: l'attivita' che un'impresa esercita da uno
stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
assumendo obbligazioni con contraenti aventi il loro
domicilio abituale, ovvero se persone giuridiche la loro
sede, in un altro Stato membro;
i) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato membro
nel quale il contraente ha il proprio domicilio abituale,
ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
membro della sede della stessa cui si riferisce il
contratto;
l) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui e'
situata la sede legale dell'impresa che assume
l'obbligazione;
m) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro in
cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
n) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
membro dell'obbligazione quando l'obbligazione e' assunta
da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;
o) societa' controllata: una societa' si considera
controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice
civile. Sono in ogni caso considerate controllate le
societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con
altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di
voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di
voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio
del voto;
p) partecipazione qualificata: il fatto di detenere
in un'impresa, direttamente o per tramite di societa'
controllate, societa' fiduciarie o interposta persona,
almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto.
I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli
indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 90. Si considera altresi' partecipazione
qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite
sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare
su questa una influenza notevole, ancorche' non dominante;
q) mercato regolamentato: un mercato finanziario
cosi' come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva
n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che puo' essere situato in uno
Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso
il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di
origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi.
Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di
qualita' comparabile a quella degli strumenti negoziati sul
mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in
questione;
r) autorita' di controllo: le autorita' nazionali
incaricate del controllo delle imprese;
s) unita' di conto europea (ECU): quella definita
dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre
1977, e successive modificazioni, applicabile al bilancio
generale dell'Unione europea;
t) congruenza: la rappresentazione delle obbligazioni
esigibili in una determinata valuta con corrispondenti
attivita' espresse o realizzabili in questa stessa valuta;
u) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari
ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato
Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello
Stato nel quale essi sono esigibili;
v) capitale sotto rischio: il capitale uguale alla
somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di
morte dell'assicurato, diminuito della riserva matematica
del rischio principale;
z) decreto legislativo danni: il decreto legislativo
con il quale viene recepita la direttiva 92/49/CEE; aa)
credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa
di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o
altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente
contro l'impresa di assicurazione e derivante da un
contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'allegato I, tabella A, al presente decreto, nell'ambito
di attivita' dell'assicurazione diretta, compresi gli
importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle
persone sopra citate, allorquando alcuni elementi del
debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti
considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da
un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle
procedure di liquidazione in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni;
bb) margine di solvibilita' disponibile: il
patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno
prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
cc) margine di solvibilita' richiesto: ammontare
minimo dei patrimonio netto del quale l'impresa deve
costantemente disporre.».
Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
vedi nota alle premesse.
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca:
«Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti
annuali e consolidati delle imprese di assicurazione».
Note all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
vedi nota alle premesse.
- Il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, reca:
«Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla
vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione
appartenenti ad un gruppo assicurativo».
Note all'art. 4:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
vedi nota alle premesse.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
vedi nota alle premesse. Gli articoli 36, 37, 38 e 39 cosi'
recitano:
«Art. 36 (Calcolo del margine di solvibilita' in
rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi). - 1.
Il margine di solvibilita' in rapporto all'ammontare annuo
dei premi o contributi si calcola come segue:
a) si cumulano gli importi dei premi ed accessori o
dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio,
relativi alle assicurazioni dirette stipulate
nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori, al lordo
delle cessioni in riassicurazione;
b) si aggiunge l'importo dei premi per rischi assunti
in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, al
lordo delle cessioni in retrocessione;
c) si detrae l'importo dei premi o contributi
annullati nel corso dell'ultimo esercizio nonche' quello
delle imposte, tasse ed altri oneri direttamente
commisurati ai premi e contributi di cui alle lettere a) e
b).
2. L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due
quote, la prima fino ad un ammontare in lire italiane
corrispondente a dieci milioni di unita' di conto europea e
la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a tale
ammontare.
3. Il margine e' calcolato applicando sulla prima quota
la percentuale del 18 per cento e sulla seconda quella del
16 per cento e moltiplicando la somma dei due importi cosi'
ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo
esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle
quote a carico dei riassicuratori determinati tenendo conto
delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine
dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo
della riassicurazione, determinati tenendo conto delle
riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine
dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al
50 per cento, esso e' preso in considerazione, ai fini del
calcolo, nella misura del 50 per cento.».
«Art. 37 (Calcolo del margine di solvibilita' in
rapporto all'onere medio dei sinistri). - 1. Il margine di
solvibilita' in rapporto all'onere medio dei sinistri si
calcola come segue:
a) si cumulano, al lordo delle quote a carico dei
riassicuratori, gli importi dei sinistri pagati per
assicurazioni dirette nel corso degli esercizi indicati al
comma 1 dell'art. 35;
b) si aggiunge l'importo dei sinistri pagati negli
stessi esercizi, per rischi accettati in riassicurazione,
al lordo delle quote a carico dei retrocessionari;
c) si aggiunge l'ammontare delle riserve sinistri
costituite alla fine dell'ultimo esercizio sia per
assicurazioni dirette che per accettazioni in
riassicurazione;
d) si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati
durante gli esercizi di cui al comma 1 dell'art. 35;
e) si detrae l'ammontare delle riserve sinistri
costituiti all'inizio del periodo di cui al comma 1
dell'art. 35, sia per assicurazioni dirette che per
accettazioni in riassicurazione.
2. La terza, o la settima parte, a seconda del periodo
di riferimento indicato dall'art. 30 dell'ammontare cosi'
ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un
ammontare in lire corrispondente a sette milioni di unita'
di conto europee e la seconda comprendente l'eccedenza
rispetto a detto ammontare.
3. Il margine e' calcolato applicando sulla prima quota
la percentuale del 26 per cento e sulla seconda quella del
23 per cento e moltiplicando le somme dei due importi cosi'
ottenuti, per il rapporto esistente, per l'ultimo
esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle
quote a carico dei riassicuratori, determinati tenendo
conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al
termine dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al
lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto
delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine
dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al
50 per cento, esso e' preso in considerazione, ai fini del
calcolo, nella misura del 50 per cento.
4. Per le imprese autorizzate all'esercizio nel ramo
assistenza, l'importo dei sinistri pagati e' costituito
anche dai compensi pagati a terzi per le prestazioni di
assistenza.».
«Art. 38 (Disposizioni particolari per il calcolo del
margine di solvibilita' nell'assicurazione malattia). - 1.
Le percentuali da applicarsi, a norma degli articoli 36 e
37, per il calcolo del margine di solvibilita' in rapporto
all'ammontare annuo dei premi o contributi e dell'onere
medio dei sinistri sono ridotte ad un terzo per
l'assicurazione malattia gestita con criteri tecnici
analoghi a quelli con i quali e' gestita l'assicurazione
sulla vita, quando:
a) le tariffe dei premi siano formate sulla base di
tavole di morbilita' con criteri attuariali;
b) sia prevista la costituzione di una riserva di
senescenza;
c) sia previsto l'obbligo del pagamento di un
supplemento di premio destinato a costituire un adeguato
margine di sicurezza;
d) sia escluso il diritto per l'assicurazione di
recedere dal contratto dopo il terzo anno di assicurazione;
e) sia prevista in polizza la possibilita' di
aumentare il premio o di ridurre le prestazioni, anche in
corso di contratto.
2. Quando l'assicurazione malattia di cui al presente
art. e' gestita dalla stessa impresa insieme ad altri rami
di assicurazione, il margine di solvibilita' si determina
procedendo ad un separato calcolo per il ramo malattia e
per il complesso degli altri rami e sommando i risultati
cosi' ottenuti.».
«Art. 39 (Quota di di garanzia). - Il terzo del minimo
del margine di solvibilita' costituisce la quota di
garanzia.
2. Fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 12, tale
quota non puo', in nessun caso, essere inferiore ad un
ammontare in lire italiane corrispondente agli importi
seguenti:
a) 1.400.000 unita' di conto europee, se
l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi
compresi nel ramo indicato al numero 14 del punto A) della
tabella allegata e l'ammontare dei premi o dei contributi
per il ramo suddetto ha superato, in ciascuno degli ultimi
tre esercizi, l'importo di 2.500.000 unita' di conto
europee oppure il 4 per cento dell'ammontare totale dei
premi o dei contributi;
b) 400.000 unita' di conto europee, se
l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi
compresi in uno dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13
e 15 del punto A) della tabella allegata, ovvero se
concerne i rischi o parte dei rischi compresi nel ramo
indicato al numero 14 del punto A) della tabella allegata,
nel caso che non si applichi la disposizione di cui alla
lettera a);
c) 300.000 unita' di conto europee, se
l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi
compresi in uno dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 16 e 18 del punto A) della tabella allegata;
d) 200.000 unita' di conto europee, se
l'autorizzazione concerne i rischi o parte dei rischi
compresi in uno dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del
punto A) della tabella allegata.
3. Qualora l'autorizzazione comprenda piu' rami di
assicurazione si ha riguardo per l'applicazione del
presente art., al solo ramo per il cui esercizio e'
richiesto l'importo piu' elevato.
4. L'impresa autorizzata all'esercizio del ramo
indicato al numero 14 del punto A) della tabella allegata,
tenuta ad elevare la quota di garanzia a 1.400.000 unita'
di conto europee ai sensi del comma 2, lettera a), ha a
disposizione:
a) un termine di tre anni per raggiungere l'importo
di 1.000.000 unita' di conto europee;
b) un termine di cinque anni per raggiungere
l'importo di 1.200.000 unita' di conto europee;
c) un termine di sette anni per raggiungere l'importo
di 1.400.000 unita' di conto europee.
5. I termini indicati al comma 4 iniziano a decorrere
dall'esercizio successivo a quello in cui si realizzano le
condizioni previste dal comma 2, lettera a).».
Nota all'art. 5:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
vedi nota alle premesse.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
vedi nota alle premesse.
Nota all'art. 7:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
vedi nota alle premesse.
Nota all'art. 8:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 vedi
nota alle premesse. Il testo dell'art. 1, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
decreto si intende per:
a) Stato membro: uno Stato membro della Unione
europea;
b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea;
c) impresa: ogni societa' che esercita le
assicurazioni nei rami indicati nella tabella allegata al
presente decreto;
d) stabilimento: la sede legale o una sede secondaria
di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.
82, comma 5;
e) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando
l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni
immobili e beni mobili in essi contenuti, sempreche'
entrambi siano coperti dallo stesso contratto di
assicurazione;
2) lo Stato membro di immatricolazione, quando
l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad
immatricolazione;
3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha
sottoscritto il contratto, quando questo abbia durata
inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi
inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;
4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il
proprio domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato e' una
persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla
quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non
esplicitamente previsti dai numeri precedenti;
f) rischio assunto in regime di stabilimento: il
rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato
nel territorio del medesimo Stato membro in cui e' ubicato
il rischio;
g) rischio assunto in regime di liberta' di
prestazione di servizi: il rischio che un'impresa assume da
uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
diverso da quello in cui e' ubicato il rischio;
h) Stato membro d'origine: lo Stato in cui e' situata
la sede legale dell'impresa che assume il rischio;
i) Stato membro di stabilimento: lo Stato in cui e'
situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;
l) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
membro in cui e' ubicato il rischio quando esso e' assunto
da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;
m) societa' controllata: una societa' si considera
controllata nei casi previsti dall'art. 2359 del codice
civile. Sono in ogni caso considerate controllate le
societa' in cui un altro soggetto, in base ad accordi con
altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di
voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di
voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio
del voto;
n) partecipazione qualificata: il fatto di detenere
in un'impresa, direttamente o per il tramite di societa'
controllate, societa' fiduciarie o interposta persona,
almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto.
I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli
indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 90. Si considera altresi' partecipazione
qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite
sopra indicato, dia comunque la possibilita' di esercitare
su questa un'influenza notevole, ancorche' non dominante;
o) mercato regolamentato: un mercato finanziario
cosi' come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva
n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che puo' essere situato in uno
Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso
il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di
origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi.
Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di
qualita' comparabile a quella degli strumenti negoziati sul
mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in
questione;
p) autorita' di controllo: le autorita' nazionali
incaricate del controllo delle imprese;
q) unita' di conto europea (ECU): quella definita
dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre
1977 e successive modificazioni, applicabile al bilancio
generale della Unione europea;
r) congruenza: la rappresentazione degli impegni
esigibili in una determinata valuta, con corrispondenti
attivita' espresse o realizzabili in questa stessa valuta;
s) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari
ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato
Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello
Stato nel quale gli stessi sono esigibili;
t) grandi rischi: si intendono per grandi rischi
quelli rientranti nei seguenti rami indicati nel punto A)
della tabella allegata del presente decreto:
a. 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di
veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e
fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
(r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto
previsto alla successiva lettera c;
b. 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato
eserciti professionalmente un'attivita' industriale,
commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa
attivita';
c. 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli
ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri
danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c.
veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi
dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite
pecuniarie), purche' il contraente assicurato superi i
limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:
il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
risulti superiore ai 6,2 milioni di ECU;
l'importo del volume d'affari risulti superiore ai
12,8 milioni di ECU;
il numero dei dipendenti occupati in media durante
l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta
unita'.
Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un
gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio
consolidato del gruppo;
u) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a
circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata,
nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice;
v) ufficio nazionale di assicurazione: organizzazione
professionale che e' costituita, conformemente alla
raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal
sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei
trasporti interni della commissione economica per l'Europa
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa
imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato
l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilita'
civile autoveicoli;
z) fondo di garanzia: un organismo creato da uno
Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, almeno
entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle
cose o alle persone causati da un veicolo non identificato
o per il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di
assicurazione;
aa) decreto legislativo vita: il decreto legislativo
che recepisce la direttiva n. 92/96/CEE 10 novembre 1992;
bb) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da
un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti,
beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire
direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante
da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui
all'allegato 1, tabella A, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174, nell'ambito di attivita' dell'assicurazione
diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la
copertura a favore delle persone sopra citate, allorquando
alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono
parimenti considerati crediti di assicurazione i premi
detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio
delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e
operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali
contratti e operazioni.
cc) margine di solvibilita' disponibile: il
patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno
prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;
dd) margine di solvibilita' richiesto: ammontare
minimo del patrimonio netto del quale l'impresa deve
costantemente disporre.».
Note all'art. 9:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
vedi nota alle premesse.
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca:
«Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti
annuali e consolidati delle imprese di assicurazione».
Note all'art. 10:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
vedi nota alle premesse.
- Per il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239,
vedi note all'art. 3.
Note all'art. 11:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
vedi nota alle premesse.
- Per il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
vedi note all'art. 9. L'art. 45 cosi' recita:
«Art. 45. (Premi lordi contabilizzati). - 1. I premi
lordi contabilizzati comprendono tutti gli importi maturati
durante l'esercizio per i contratti di assicurazione,
indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati
incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente
ad esercizi successivi; sono in ogni caso esclusi gli
importi delle relative imposte e dei contributi riscossi
per rivalsa.
2. I premi devono, tra l'altro, comprendere:
a) i premi ancora da contabilizzare, allorche' il
premio puo' essere calcolato soltanto alla fine dell'anno;
b) i premi unici e i versamenti destinati
all'acquisto di una rendita periodica;
c) nell'assicurazione vita, i premi unici risultanti
dalla riserva per partecipazioni agli utili e ristorni,
nella misura in cui tali premi debbano essere considerati
come premi sulla base dei contratti;
d) i sovrappremi per frazionamento di premio e le
prestazioni accessorie degli assicurati destinate a coprire
le spese dell'impresa;
e) le quote di premio di pertinenza dell'impresa
acquisite in coassicurazione;
f) i premi di riassicurazione provenienti da imprese
di assicurazione cedenti e retrocedenti.
3. I premi lordi contabilizzati devono essere
determinati al netto degli annullamenti afferenti i premi
dell'esercizio.
4. Il trattamento contabile delle operazioni relative
alle acquisizioni e alle cessioni del portafoglio nei
confronti di imprese cedenti e retrocedenti e' disciplinato
nel piano dei conti di cui all'art. 6, comma 1, lettera c),
del presente decreto.».
Nota all'art. 12:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
vedi nota alle premesse.
Nota all'art. 13:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
vedi nota alle premesse.
Nota all'art. 14:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
vedi nota alle premesse. L'art. 33 del citato decreto cosi'
recita:
«Art. 33 (Margine di solvibilita). - 1. Le imprese
debbono disporre di un margine di solvibilita' per l'intera
attivita' da esse esercitata nel territorio della
Repubblica ed all'estero, determinato secondo le
disposizioni dell'art. 35.
2. Il margine di solvibilita' corrisponde al patrimonio
netto dell'impresa. Esso comprende in particolare:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di
societa' di mutua assicurazione, il fondo di garanzia
versato;
b) la meta' dell'aliquota non versata del capitale
sociale o del fondo di garanzia sottoscritti, fermo
restando quanto previsto dall'art. 12 e sempre che sia
stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare
del capitale o del fondo di garanzia sottoscritti;
c) le riserve legali e le riserve statutarie o
facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni
o a rettifica di voci dell'attivo;
d) il fondo di integrazione di cui all'art. 28, comma
4;
e) gli utili riportati;
f) i crediti che le societa' di mutua assicurazione a
contributo variabile hanno verso i soci per eventuali
integrazioni dei contributi nei limiti della meta' della
differenza tra i contributi massimi e i contributi
effettivi richiesti e comunque per un importo non superiore
al 50 per cento del margine di solvibilita';
g) i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50
per cento del margine, di cui il 25 per cento al massimo
comprendente prestiti subordinati a scadenza fissa
sempreche' esistano accordi vincolanti in base ai quali, in
caso di liquidazione dell'impresa, i prestiti subordinati
abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli
altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento
di tutti gli altri debiti in essere alla data della
liquidazione. Per i prestiti subordinati devono essere
computati solo i fondi effettivamente versati; tali
prestiti devono inoltre soddisfare le condizioni di cui
all'art. 34.
h) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti
finanziari, fino al 50 per cento del margine per il totale
di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla
lettera g), che soddisfino le condizioni di cui all'art.
34. Vanno computati i soli importi effettivamente versati.
3. Agli effetti del presente art., per la
determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene
conto delle immobilizzazioni immateriali di cui al punto
B/I dell'art. 2424 del codice civile, delle azioni proprie
e delle azioni o quote dell'impresa controllante, del 40
per cento delle provvigioni da ammortizzare per contratti
pluriennali, nonche' di altri analoghi elementi
immateriali.
4. Su richiesta dell'impresa accompagnata da idonea
documentazione, l'ISVAP puo' consentire che siano compresi
nel margine di solvibilita', fino a concorrenza del 20 per
cento del medesimo, anche il 75 per cento della differenza
tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso
calcolata forfettariamente in percentuale dei premi e
l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per
contratto.
5. Le imprese possono avvalersi delle disposizioni
dell'art. 28, comma 4, indipendentemente dalla possibilita'
di utilizzare per la costituzione del margine di
solvibilita' gli elementi di cui al comma 2, lettera b).».
Nota all'art. 15:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
vedi nota alle premesse.
Nota all'art. 16:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
vedi nota alle premesse.
Note all'art. 17:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
vedi nota alle premesse.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
vedi nota alle premesse.
- Per il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
vedi note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 28, comma 1, cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 28. - 1. La voce A.III "riserve di rivalutazione"
contiene, tra l'altro, il fondo di integrazione di cui
all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174, e di cui all'art. 28, comma 4, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, gia' iscritto nel
bilancio dell'esercizio 2003.».
Note all'art. 18:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
vedi nota alle premesse. L'art. 34 cosi' recita:
«Art. 34 (Condizioni per l'inclusione nel margine di
solvibilita' degli elementi di cui all'art. 33, comma 2,
numeri 7 e 8). - 1. I prestiti subordinati di cui all'art.
33, comma 2, lettera a), numero 7), possono essere inclusi
nel patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle
seguenti condizioni:
a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza
iniziale non sia inferiore a cinque anni;
b) per i prestiti per i quali non e' fissata
scadenza, se e' convenuto nel contratto che essi potranno
essere rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni,
salva la possibilita' di rimborso anticipato qualora sia
stato preventivamente autorizzato dall'ISVAP. In tal caso
l'impresa dovra' presentare apposita richiesta almeno sei
mesi prima della data di rimborso proposta, indicando il
margine di solvibilita' posseduto e quello che risultera'
dopo effettuato detto rimborso;
c) non siano incluse nel contratto clausole in forza
delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla
liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della
scadenza convenuta.
2. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa e' tenuta
a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al piu' tardi un
anno prima della data di scadenza del prestito, un piano
che indichi le modalita' con le quali essa intende operare
per mantenere o riportare, alla scadenza, il margine di
solvibilita' al livello necessario. L'obbligo predetto non
ricorre qualora l'impresa abbia ridotto sensibilmente
l'importo per il quale il prestito e' stato computato ai
fini del margine di solvibilita' nel corso degli ultimi
cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), e 2,
non precludono la possibilita' di rimborso anticipato dei
prestiti a scadenza fissa qualora l'impresa venga
autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve essere presentata
all'ISVAP almeno tre mesi prima della data fissata per il
rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato solo
dopo aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al
margine di solvibilita' dell'impresa.
4. I titoli a durata indeterminata e gli altri
strumenti finanziari previsti all'art. 33, comma 2,
lettera a), numero 8), possono essere inclusi nel margine
di solvibilita' solo quando soddisfino alle seguenti
condizioni:
a) sia esclusa la loro rimborsabilita' su iniziativa
del portatore o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP;
b) il contratto di emissione dia all'impresa la
possibilita' di differire il pagamento degli interessi;
c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano
interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non
subordinati;
d) i documenti che disciplinano l'emissione dei
titoli prevedano la capacita' del debito e degli interessi
non versati di assorbire le perdite, consentendo nel
contempo all'impresa di proseguire le sue attivita'.
5. I contratti relativi a prestiti subordinati possono
essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP.».
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
vedi nota alle premesse. L'art. 34 cosi' recita:
«Art. 34 (Condizioni per l'inclusione nel margine di
solvibilita' degli elementi di cui all'art. 33, comma 2,
lettere g) e h). - 1. I prestiti subordinati di cui
all'art. 33, comma 2, lettera g) possono essere inclusi nel
patrimonio dell'impresa solo se soddisfano alle seguenti
condizioni:
a) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza
iniziale non sia inferiore a cinque anni;
b) per i prestiti per i quali non e' fissata
scadenza, se e' convenuto nel contratto che essi potranno
essere rimborsati solo mediante preavviso di cinque anni,
salva la possibilita' di rimborso anticipato qualora sia
stato preventivamente autorizzato dall'ISVAP. In tal caso
l'impresa dovra' presentare apposita richiesta almeno sei
mesi prima della data di rimborso proposta, indicando il
margine di solvibilita' posseduto e dovuto prima e dopo
detto rimborso;
c) non siano incluse nel contratto clausole in forza
delle quali il prestito debba, in casi diversi dalla
liquidazione dell'impresa, essere rimborsato prima della
scadenza convenuta.
2. Per i prestiti a scadenza fissa l'impresa e' tenuta
a sottoporre all'approvazione dell'ISVAP, al piu' tardi un
anno prima della data di scadenza del prestito, un piano
che indichi le modalita' con le quali essa intende operare
per mantenere o riportare, alla scadenza, il margine di
solvibilita' al livello necessario. L'obbligo predetto non
ricorre qualora l'impresa abbia ridotto gradualmente
l'importo per il quale il prestito e' stato computato ai
fini del margine di solvibilita' nel corso degli ultimi
cinque anni precedenti la scadenza del prestito stesso.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), e 2,
non precludono la possibilita' di rimborso anticipato dei
prestiti a scadenza fissa qualora l'impresa venga
autorizzata dall'ISVAP. La richiesta deve essere presentata
all'ISVAP almeno tre mesi prima della data fissata per il
rimborso. L'ISVAP autorizza il rimborso anticipato solo
dopo aver verificato che non venga arrecato pregiudizio al
margine di solvibilita' dell'impresa.
4. I titoli a durata indeterminata e gli altri
strumenti finanziari previsti all'art. 33, comma 2, lettera
h) possono essere inclusi nel margine di solvibilita' solo
quando soddisfino alle seguenti condizioni:
a) sia esclusa la loro rimborsabilita' su iniziativa
del portatore o senza preventiva autorizzazione dell'ISVAP;
b) il contratto di emissione dia all'impresa la
possibilita' di differire il pagamento degli interessi;
c) i crediti del prestatore verso l'impresa siano
interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non
subordinati;
d) i documenti che disciplinano l'emissione dei
titoli prevedano la capacita' del debito e degli interessi
non versati di assorbire le perdite, consentendo nel
contempo all'impresa di proseguire le sue attivita'.
5. I contratti relativi a prestiti subordinati possono
essere modificati solo previa autorizzazione dell'ISVAP.».
Note all'art. 19:
- Per il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239,
vedi note all'art. 3. Il testo dell'art. 1, comma 1, cosi'
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
decreto si intende per:
a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione
europea;
b) Stato terzo: uno Stato che non e' membro
dell'Unione europea;
c) impresa di assicurazione: un'impresa autorizzata
ai sensi dell'art. 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'art.
6 della direttiva 79/267/CEE;
d) impresa di assicurazione avente sede legale in uno
Stato terzo: impresa che, se avesse sede legale nell'Unione
europea, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'art. 6
della direttiva 73/239/CEE o dell'art. 6 della direttiva
79/267/CEE;
e) impresa di riassicurazione: un'impresa, diversa da
un'impresa di assicurazione o da un'impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, la cui
attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti
da un'impresa di assicurazione, da una impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da
altre imprese di riassicurazione;
f) impresa controllante: un'impresa che esercita il
controllo ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge
9 gennaio 1991, n. 20. E' in ogni caso considerata
controllante l'impresa che, in virtu' di un contratto o di
una clausola statutaria, ha il diritto di esercitare
un'influenza dominante su un'altra impresa;
g) impresa controllata: un'impresa che si trova nella
situazione di cui all'art. 10, comma 2, della legge
9 gennaio 1991, n. 20. E' in ogni caso considerata
controllata un'impresa su cui un'altra ha il diritto, in
virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di
esercitare un'influenza dominante;
h) partecipazione: una partecipazione ai sensi
dell'art. 4, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, o comunque quella che
consente l'esercizio di una influenza notevole ai sensi
dell'art. 2359, terzo comma, del codice civile. E' in ogni
caso considerata partecipazione il fatto di detenere almeno
il 20% del capitale o dei diritti di voto di un'impresa;
i) impresa partecipante: un'impresa che detiene
direttamente, anche per il tramite di societa' fiduciaria o
interposta persona, o indirettamente, tramite societa'
controllate, una partecipazione ai sensi della lettera h);
l) impresa partecipata: un'impresa in cui e' detenuta
direttamente, anche per il tramite di societa' fiduciaria o
interposta persona, o indirettamente, tramite societa'
controllate, una partecipazione ai sensi della lettera h);
m) impresa di partecipazione assicurativa: una
impresa controllante il cui unico o principale oggetto
consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali
partecipazioni, se le imprese controllate sono
esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione,
imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato
terzo, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di
esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel
territorio della Repubblica;
n) impresa di partecipazione assicurativa mista:
un'impresa controllante diversa da un'impresa di
assicurazione, da un'impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, da un'impresa di riassicurazione
o da un'impresa di partecipazione assicurativa, sempre che
almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di
assicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica;
o) margine di solvibilita' minimo: ammontare del
margine di solvibilita' richiesto come calcolato ai sensi
dell'art. 16-bis della direttiva 73/239/CE e dell'art. 19
della direttiva 79/267/CE;
p) elementi costitutivi del margine di solvibilita':
elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' ai
sensi dell'art. 16 della direttiva 73/239/CE e dell'art. 18
della direttiva 79/267/CE.
- Per le direttive 73/239/CE e 79/267/CE, vedi note
alle premesse.
- Gli articoli 18 e 19 della direttiva 79/267/CE, cosi'
recitano:
«Art. 18. - Ciascuno Stato membro impone ad ogni
impresa la cui sede sociale si trova nel suo territorio di
disporre di un margine di solvibilita' sufficiente per
l'insieme delle sue attivita'.
Il margine di solvibilita' e' costituito:
1) dal patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi
impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali;
tale patrimonio comprende in particolare:
il capitale sociale versato oppure, se si tratta di
mutue, il fondo sociale versato;
la meta' dell'aliquota non versata del capitale
sociale o del fondo sociale, quando la parte versata
raggiungere il 25% di questo capitale o di questo fondo;
le riserve, legali e libere, non corrispondenti
agli impegni;
gli utili riportati;
2) qualora la legislazione nazionale l'autorizzi,
dalle riserve di utili, che figurano nello stato
patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per
coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla
partecipazione degli assicurati;
3) su domanda e giustificazione dell'impresa presso
l'autorita' di controllo dello Stato membro nel cui
territorio e' situata la sede sociale e con l'accordo di
tale autorita':
a) da un importo pari al 50% degli utili futuri
dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene
moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che
rappresenta la durata residua media dei contratti; tale
fattore puo' essere al massimo pari a 10; l'utile annuo
stimato corrisponde alla media aritmetica degli utili
realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle
attivita' elencate all'art. 1.
Le basi per il calcolo del fattore moltiplicatore
dell'utile annuo stimato nonche' gli elementi dell'utile
realizzato sono fissati di comune accordo dalle autorita'
competenti degli Stati membri in collaborazione con la
Commissione. Finche' non sara' ottenuto tale accordo, tali
elementi sono determinati conformemente alla legislazione
dello Stato membro nel cui territorio l'impresa (sede,
agenzia o succursale) esercita la propria attivita'.
Dopo che le autorita' competenti avranno fissato la
nozione di utili realizzati, la Commissione presentera'
proposte sull'armonizzazione di tale nozione nel quadro di
una direttiva intesa ad armonizzare i conti annui delle
imprese di assicurazione e relativa al coordinamento
previsto all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
78/660/CEE;
b) in caso di non zillmeraggio o in caso di
zillmeraggio inferiore al carico di acquisizione contenuto
nel premio, dalla differenza tra la riserva matematica non
zillmerizzata o parzialmente zillmerizzata ed una riserva
matematica zillmerizzata ad un tasso di zillmeraggio pari
al carico di acquisizione contenuto nel premio; questo
importo non puo' tuttavia superare il 3,5% della somma
delle differenze tra i capitali in questione dell'attivita'
"vita" e le riserve matematiche per tutti i contratti in
cui sia possibile lo zillmeraggio; ma questa differenza e'
eventualmente ridotta dell'importo iscritto nell'attivo
delle spese di acquisizione non ammortizzate;
c) in caso di accordo delle autorita' di controllo
degli Stati membri interessati in cui l'impresa esercita la
sua attivita', alle plusvalenze latenti risultanti dalla
sottovalutazione di elementi dell'attivo e da
sopravvalutazione di elementi del passivo diversi dalle
riserve matematiche, purche' tali plusvalenze non abbiano
carattere eccezionale.».
«Art. 19. - Fatto salvo l'art. 20, il minimo del
margine di solvibilita' e' determinato come segue secondo i
rami esercitati:
a) per le assicurazioni di cui all'art. 1, punto 1,
lettere a) e b), diverse dalle assicurazioni connesse con
fondi di investimento, e per le operazioni di cui all'art.
1, punto 3, tale minimo deve essere pari alla somma dei due
risultati seguenti:
primo risultato: il numero che rappresenta
un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, relative alle
operazioni dirette senza deduzione delle cessioni in
riassicurazione ed alle accettazioni in riassicurazione,
deve essere moltiplicato per il rapporto esistente
nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve
matematiche, previa detrazione delle cessioni in
riassicurazione, e l'importo lordo riserve matematiche di
cui sopra; tale rapporto non puo' in nessun caso essere
inferiore all'85%;
secondo risultato: per i contratti i cui capitali
sotto rischio non sono negativi il numero che rappresenti
un'aliquota dello 0,3% di tali capitali presi a carico
dall'impresa e' moltiplicato per il rapporto esistente, per
l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto
rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver
detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e
l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione
della riassicurazione; tale rapporto non puo' in alcun caso
essere inferiore al 50%;
per le assicurazioni temporanee in caso di decesso,
aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra
citata e' pari allo 0,1%; per quelle di durata superiore a
tre anni inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota e'
pari allo 0,15%;
b) per le assicurazioni complementari di cui all'art.
1, punto 1, lettera c), tale minimo deve essere pari al
risultato del calcolo seguente:
si cumulano i premi o contributi emessi per gli
affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere
per tutti gli esercizi, accessori compresi;
si aggiunge l'importo dei premi accettati in
riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio; si detrae
l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso
dell'ultimo esercizio, nonche' l'importo totale delle
imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel
cumulo.
Dopo aver ripartito l'importo cosi' ottenuto in due
quote, la prima fino a 10 milioni di unita' di conto, la
seconda comprendente l'eccedenza, le aliquote del 18% e del
16% sono calcolate rispettivamente su tali quote e sono
sommate.
La somma cosi' ottenuta si moltiplica per il rapporto,
riferito all'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri
che rimangono a carico dell'impresa dopo aver detratto,
nelle operazioni di riassicurazione, le cessioni e le
retrocessioni e l'importo lordo dei sinistri; tale rapporto
non puo' in alcun caso essere inferiore al 50%.
Nel caso dell'associazione di assicuratori nota come
Lloyd's, il calcolo del margine di solvibilita' e'
effettuato partendo dai premi netti; questi ultimi sono
moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui importo
e' fissato annualmente e determinato dall'autorita' di
controllo dello Stato membro della sede sociale. Tale
percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli
elementi statistici piu' recenti concernenti in particolare
le commissioni versate. Tali elementi, nonche' il calcolo
effettuato, sono comunicati alle autorita' di controllo dei
paesi nel cui territorio il Lloyd's e' stabilito;
c) per le assicurazioni malattia a lungo termine, non
rescindibili, comprese nell'art. 1, punto 1, lettera d), e
per le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 1,
punto 2, lettera b), tale minimo deve essere pari ad
un'aliquota del 4% delle riserve matematiche calcolata
secondo le condizioni di cui alla lettera a), primo
risultato, del presente articolo;
d) per le operazioni tontinarie di cui all'art. 1,
punto 2, lettera a), tale minimo deve essere pari ad
un'aliquota dell'1% dei fondi delle associazioni;
e) per le assicurazioni connesse con fondi
d'investimento, di cui all'art. 1, punto 1, lettere a) e
b), e per le operazioni di cui all'art. 1, punto 2, lettere
c), d) ed e), tale minimo deve essere pari:
ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche,
calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a),
primo risultato, del presente art., nella misura in cui
l'impresa assuma un rischio d'investimento, e ad
un'aliquota dell'1% delle riserve cosi' calcolato nella
misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento ed
a condizione tuttavia che la durata del contratto superi i
cinque anni e lo stanziamento destinato a coprire le spese
di gestione previste nel contratto sia fissato per un
periodo superiore a cinque anni, piu'
un'aliquota dello 0,3% dei capitali sotto rischio,
calcolata secondo le condizioni di cui alla lettera a),
secondo risultato, primo comma, del presente art. nella
misura in cui l'impresa assuma un rischio di mortalita'.».
- L'art. 16 della direttiva 73/239/CE, cosi' recita:
«Art. 16. - Ciascuno Stato membro impone ad ogni
impresa la cui sede sociale si trova sul suo territorio, la
costituzione di un margine di solvibilita' sufficiente per
l'insieme delle sue attivita'.
Il margine di solvibilita' corrisponde al patrimonio
dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al
netto degli elementi immateriali. Esso comprende in
particolare:
il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue,
il fondo iniziale effettivo;
la meta' dell'aliquota non versata del capitale
sociale o del fondo iniziale appena la parte versata
raggiunge il 25% di questo capitale o fondo;
le riserve (legali e libere) non corrispondenti agli
impegni;
il riporto dagli utili;
il richiamo di contributi che le mutue e le societa'
a forma mutua, a contributi variabili, possono esigere dai
loro iscritti a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza
della meta' della differenza tra i contributi massimi e i
contributi effettivamente richiamati; tuttavia, queste
possibilita' di richiamo non possono rappresentare piu' del
50% del margine;
su domanda e giustificazione dell'impresa, ed in caso
di accordo delle autorita' di controllo degli Stati membri
interessati nei quali l'impresa esercita la sua attivita',
le plusvalenze risultanti da sottovalutazione di elementi
dell'attivo o da sopravvalutazione di elementi del passivo,
nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere
eccezionale.
La sopravvalutazione delle riserve tecniche e'
stabilita in rapporto al loro ammontare calcolato
dall'impresa conformemente alla regolamentazione nazionale;
tuttavia, sino al coordinamento ulteriore delle riserve
tecniche, il 75% della differenza tra l'importo della
riserva per rischi in corso calcolato forfettariamente
dall'impresa mediante l'applicazione di una percentuale
minima in rapporto ai premi e l'importo che sarebbe stato
ottenuto calcolando la riserva contratto per contratto,
quando la legislazione nazionale da' la possibilita' di
scelta tra i due metodi, puo' essere preso in
considerazione nel margine di solvibilita' fino a
concorrenza del 20%.
2. Il margine di solvibilita' e' determinato in
rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure
in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi
esercizi sociali. Tuttavia, qualora le imprese pratichino
essenzialmente soltanto uno o piu' dei rischi tempesta,
grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo
di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi
sette esercizi sociali.
3. Fatto salvo l'art. 17, l'ammontare del margine di
solvibilita' deve essere pari al piu' elevato dei due
risultati seguenti:
primo risultato (in relazione ai premi):
si cumulano i premi o contributi emessi per gli
affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere
per tutti gli esercizi, accessori compresi;
si aggiunge l'importo dei premi accettati in
riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio;
si detrae l'importo totale dei premi o contributi
annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonche'
l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o
contributi compresi nel cumulo. Dopo aver ripartito
l'importo cosi' ottenuto in due quote, la prima fino a 10
milioni di unita' di conto, la seconda comprendente
l'eccedenza, le frazioni del 18% e del 16% sono calcolate
rispettivamente su tali quote e sommate.
Il primo risultato e' ottenuto moltiplicando
l'ammontare cosi' calcolato per il rapporto esistente, per
l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri che
restano a carico dell'impresa dopo cessione in
riassicurazione, e l'ammontare dei sinistri lordi; tale
rapporto non puo' in alcun caso essere inferiore al 50%;
secondo risultato (in relazione ai sinistri):
si cumulano, senza detrarre i sinistri a carico dei
cessionari e retrocessionari, gli importi dei sinistri
pagati per gli affari diretti nel corso dei periodi di cui
al paragrafo 2;
si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo
di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel
corso degli stessi periodi;
si aggiunge l'ammontare degli accantonamenti per
sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'ultimo
esercizio, sia per gli affari diretti che per le
accettazioni in riassicurazione;
si detrae l'ammontare dei ricorsi incassati durante
i periodi di cui al paragrafo 2;
si detrae l'ammontare degli accantonamenti o
riserve per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del
secondo esercizio precedente l'ultimo esercizio
considerato, sia per gli affari diretti che per le
accettazioni in riassicurazione.
Dopo aver ripartito il terzo, o il settimo, secondo il
periodo di riferimento fissato conformemente al paragrafo
2, dell'ammontare cosi' ottenuto in due quote, la prima
fino a 7 milioni di unita' di conto e la seconda
comprendente l'eccedenza, le frazioni del 26% e del 23%
vengono rispettivamente calcolate su tali quote e sommate.
Il secondo risultato si ricava moltiplicando
l'ammontare ottenuto per il rapporto esistente, per
l'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che
rimangono a carico dell'impresa dopo cessione in
riassicurazione, e l'importo dei sinistri lordi; tale
rapporto non puo' in alcun caso essere inferiore al 50%.
4. Le frazioni applicabili alle quote considerate nel
paragrafo 3 sono ridotte ad un terzo per quanto riguarda
l'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica
analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se:
i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di
morbidita' secondo i metodi matematici applicati in materia
di assicurazioni;
e' costituita una riserva d'invecchiamento;
e' riscosso un supplemento di premio per costituire
un margine di sicurezza adeguato;
l'assicuratore non puo' denunciare il contratto che
entro il termine del terzo anno d'assicurazione, al piu'
tardi;
il contratto prevede la possibilita' di aumentare i
premi o di ridurre le prestazioni anche per contratti in
corso.
5. Nel caso dei Lloyd's, in cui il calcolo del primo
risultato in relazione ai premi, di cui al paragrafo 3, e'
effettuato sulla base dei premi netti, questi ultimi sono
moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui
ammontare e' fissato annualmente e determinato
dall'autorita' di controllo della sede. Tale percentuale
forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi
statistici piu' recenti riguardanti in particolare le
commissioni versate.
Questi elementi nonche' il calcolo effettuato sono
comunicati alle autorita' di controllo del paese in cui i
Lloyd's si sono insediati.».
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato