IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'art. 1
e l'allegato A;
Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole;
Vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;
Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;
Vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate;
Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose
e da fibra;
Vista la direttiva 2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002,
che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 settembre 2003;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 10 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
----> Vedere atto da pag. 32 a pag. 34 del S.O. <----
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle legge,
sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14 reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2002». L'art. 1 e l'allegato A cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari;
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano;
2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa
a misure comunitarie di lotta contro la peste suina
classica;
2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del
Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni
per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime;
2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le societa' di
gestione ed i prospetti semplificati;
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a determinati tipi di zucchero destinati
all'alimentazione umana;
2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e
alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;
2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o
totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che
modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare,
modernizzare e armonizzare le modalita' di fatturazione
previste in materia di IVA;
2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che
modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e
la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le
aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;
2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita'
delle imprese di assicurazione sulla vita;
2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita'
delle imprese di assicurazione nei rami diversi
dall'assicurazione sulla vita;
2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che
modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto
riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto
applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione
e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici;
2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole;
2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;
2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;
2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate;
2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose
e da fibra;
2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante
disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina
africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per
quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina
africana;
2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che
modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra.».
- La direttiva 2002/53/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
193 del 20 luglio 2002.
- La direttiva 2002/54/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
193 del 20 luglio 2002.
- La direttiva 2002/55/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
193 del 20 luglio 2002.
- La direttiva 2002/56/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
193 del 20 luglio 2002.
- La direttiva 2002/57/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
193 del 20 luglio 2002
- La direttiva 2002/68/CE e' pubblicata in GUCE n. L.
195 del 24 luglio 2002.
- La legge 25 novembre 1971, n. 1096 reca: «Disciplina
dell'attivita' sementiera».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065, reca: «Regolamento di esecuzione della legge
25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della
produzione e del commercio delle sementi.».
Note all'art. 1:
- Per le direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE,
2002/56/CE, 2002/57/CE vedi note alle premesse.
- Per la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note
alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse.
- La legge 20 aprile 1976, n. 195, reca: «Modifiche e
integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla
disciplina della attivita' semetiera».
- La direttiva 66/400/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
125 dell'11 luglio 1966.
- La direttiva 66/403/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
125 dell'11 luglio 1966.
- La direttiva 69/208/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
10 luglio 1969.
- Le direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE sono pubblicate
in GUCE n. L. 225 del 12 ottobre 1970.
Note all'art. 2:
- Per la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note
alle premesse. Il testo dell'art. 7, cosi' come modificato
dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 7. - Le sementi del primo e del secondo gruppo ed
i materiali di moltiplicazione del quarto gruppo di cui al
precedente articolo si suddividono nelle seguenti
categorie:
1ª categoria: di base (elite);
2ª categoria: certificata;
3ª categoria: commerciale.
I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna
categoria sono i seguenti:
a) categoria di base. Le sementi ed i materiali di
moltiplicazione, con esclusione dei tuberi-seme di patate,
debbono essere prodotti dal costitutore od aventi causa,
direttamente o sotto la loro personale responsabilita',
secondo norme di selezione che assicurino la conservazione
in purezza delle varieta'. Le sementi ed i materiali
anzidetti devono essere ufficialmente controllati e
certificati;
b) categoria certificata. Le sementi ed i materiali
di moltiplicazione debbono derivare da prodotto
appartenente alla categoria di base, in prima o seconda
riproduzione; essi devono essere ufficialmente controllati
e certificati;
c) categoria commerciale. Le sementi ed i materiali
di moltiplicazione non classificati nelle due anzidette
categorie appartengono alla categoria commerciale.
Il regolamento di esecuzione della presente legge
potra' prevedere la suddivisione in classi delle categorie
menzionate nel presente articolo.».
Note all'art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065, vedi note alle premesse. Il testo
dell'art. 26, cosi' come modificato dal presente decreto
cosi' recita:
«Art. 26. - Per le sementi di piante oleaginose e da
fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione
di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:
A) Sementi di base:
a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del
costitutore secondo metodi di selezione per la
conservazione della varieta';
b) che sia prevista la destinazione di esse per la
produzione sia di "sementi certificate" che di "sementi
certificate di 1ª o di 2ª riproduzione», o all'occorrenza,
di "sementi certificate di 3ª riproduzione";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai
precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni specificate
negli allegati 6 e 7 per le sementi di base;
d) che all'atto di un esame ufficiale sia stata
constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle
precedenti lettere a), b) e c).
I diversi tipi di varieta', compresi i componenti,
destinati alla certificazione alle condizioni della
presente norma, possono essere specificati e definiti
conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della legge
25 novembre 1971, n. 1096.
A-bis) Sementi di base (ibridi di girasole):
1. Sementi di base di linee inbred: sementi:
a) che, fatto salvo l'art. 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065,
rispondono ai requisiti di cui agli allegati 6 e 7 del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le
sementi di base e,
b) per le quali al momento di un esame ufficiale sia
stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti.
2. Sementi di base ed ibridi semplici: sementi
a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di
ibridi doppi,
b) che, fatto salvo quanto disposto all'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, rispondono ai requisiti fissati agli allegati 6 e 7
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le
sementi di base e,
c) per le quali all'atto di un esame ufficiale sia
stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti.
B) Sementi certificate di ravizzone, senape bruna, colza,
senape nera, canapa dioica, cumino, cotone, girasole,
papavero e senape bianca:
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a
richiesta del costitutore, da sementi di una generazione
anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi
di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito
di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le
sementi di base agli allegati 6 e 7;
b) che sia prevista la destinazione di esse per una
produzione diversa da quella di sementi di piante
oleaginose e da fibra;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai
precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi,
alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi
certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia
stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle
lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata
constatata la rispondenza alle condizioni di cui
all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un
esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
C) Sementi certificate di 1ª riproduzione di arachide, lino
tessile, lino oleaginoso, soia e canapa monoica:
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a
richiesta del costitutore, da sementi di una generazione
anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi
di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito
di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli
allegati 6 e 7 per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione sia per la
produzione di sementi della "categoria sementi certificate
di 2ª riproduzione" o all'occorrenza, della categoria
"sementi certificate della 3ª riproduzione" che per una
produzione diversa da quella di sementi di piante
oleaginose e da fibra;
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6
e 7 per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia
stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle
lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata
constatata la rispondenza alle condizioni di cui
all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un
esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
D) Sementi certificate di 2ª riproduzione di arachide, lino
tessile, lino oleaginoso e soia:
a) che provengano direttamente da sementi di base, da
sementi certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del
costitutore, da sementi di una generazione anteriore a
quella delle sementi di base, purche' le sementi di detta
generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano
risultate rispondenti alle condizioni previste agli
allegati 6 e 7 per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione per una produzione
diversa da quella di sementi piante oleaginose e da fibra,
o all'occorrenza, per la produzione di sementi della
categoria "sementi certificate di 3ª riproduzione";
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6
e 7 per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia
stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle
lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata
constatata la rispondenza alle condizioni di cui
all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un
esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
E) Sementi certificate di 2ª riproduzione di canapa
monoica:
a) che provengano direttamente da sementi certificate
di 1ª riproduzione, preparate e ufficialmente controllate
segnatamente ai fini della produzione di sementi
certificate di 2ª riproduzione;
b) previste per la produzione di canapa destinata ad
essere raccolta nella fase della fioritura;
c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati
6 e 7 per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia
stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle
lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata
constatata la rispondenza alle condizioni di cui
all'allegato VII mediante esame ufficiale o mediante un
esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
F) Sementi certificate di 3ª riproduzione di lino tessile e
di lino oleaginoso (fino al termine previsto dalla
direttiva (CEE) n. 69/208 del 30 giugno 1969, e successive
modificazioni ed integrazioni):
a) che provengano direttamente da sementi di base, da
sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione ovvero, a
richiesta del costitutore, da sementi di una generazione
anteriore a quella delle sementi di base purche' le sementi
di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale,
siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli
allegati 6 e 7 per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione per una produzione
diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da
fibra;
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6
e 7 per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia
stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle
lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata
constatata la rispondenza alle condizioni di cui
all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un
esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
G) Sementi commerciali:
a) che siano identificate per la specie;
b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai
precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi,
alle condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali;
c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata
constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle
precedenti lettere a) e b).
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, conformemente alle disposizioni adottate in sede
comunitaria, e' prevista l'inclusione ai primo comma,
lettere A) e A-bis), di girasole ibridi di piante
oleaginose e da fibra, diverse da quelle da girasole.».
- Il testo dell'art. 11, cosi' come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
«Art. 11. - Gli imballaggi dei prodotti sementieri
delle categorie di base, certificata e commerciale nonche'
gli imballaggi dei miscugli di sementi destinati alla
produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere
muniti, in aggiunta al cartellino del produttore o
dell'importatore:
a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non
utilizzato in precedenza, conforme, a seconda della specie,
all'allegato 5 del presente regolamento, di colore bianco
per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate
di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le
sementi certificate delle successive riproduzioni da
sementi di base, bruno per le sementi commerciali e verde
per i miscugli. Per le sementi certificate di
un'associazione varietale di ibridi di piante oleaginose e
da fibra, diverse dal girasole, l'etichetta e' di colore
blu con una striscia diagonale verde.
Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino puo'
figurare all'interno quando esso e' leggibile attraverso
l'imballaggio. E' consentito l'impiego di etichette
ufficiali adesive;
b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello
stesso colore del cartellino, di cui al precedente punto a)
che riporti le indicazioni previste all'allegato 5 del
presente regolamento. Esso non e' indispensabile quando,
conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura
all'interno dell'imballaggio trasparente, o e' utilizzata
una etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia
costituito da materiale non lacerabile.
Gli imballaggi di sementi di base o di sementi
certificate di produzione nazionale o importate devono
essere muniti, in vista della loro commercializzazione sul
territorio, del cartellino del produttore o
dell'importatore. Tale cartellino e' prodotto in modo da
non poter essere confuso con l'etichetta ufficiale di cui
al medesimo art. 11, punto a), del decreto del Presidente
della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.
Per le specie non contemplate nel citato allegato 5 le
indicazioni che dovranno essere riportate sul cartellino e
sull'attestato interno saranno stabilite dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste con il provvedimento di
istituzione del registro delle varieta' di ciascuna delle
specie innanzi dette.
Le sementi ed i materiali di moltiplicazione della
categoria commerciale di generi e specie per i quali non e'
stato istituito il registro delle varieta' possono essere
ammessi ad un esame ufficiale al fine della constatazione
della identita' della specie e della rispondenza alle
condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali. In
tal caso gli imballaggi saranno muniti del cartellino
ufficiale conforme all'allegato 5.
Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono
essere inferiori a mm 110\times 67.».
Note all'art. 4:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Per le direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE,
2002/56/CE, 2002/57 e 2002/68/CE vedi note alle premesse.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato