Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 268 del 18 Novembre 2003

LEGGE 24 ottobre 2003, n.312
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport, fatto a Citta' del Capo il 13 marzo 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica del Sud Africa sulla collaborazione nel campo delle arti,
della cultura, dell'istruzione e dello sport, fatto a Citta' del Capo
il 13 marzo 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita'
a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
350.960 euro per l'anno 2003, di 336.440 euro per l'anno 2004 e di
350.960 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3551):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 20 gennaio 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 13 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione il 25 febbraio 2003 e
6 maggio 2003.
Esaminato in aula il 25 maggio 2003 e approvato il
28 maggio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2295):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 17 giugno 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
24 settembre 2003.
Esaminato in aula e approvato il 2 ottobre 2003.

accordo


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it