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Gazzetta Ufficiale N. 268 del 18 Novembre 2003

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 29 ottobre 2003
Chiarimenti in merito alla redazione dei bandi di gara di appalto concorso e di concessione lavori pubblici. (Determinazione n. 16/2003).

Riferimento normativo: art. 91 decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999.

IL CONSIGLIO

Vista la legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554;
Premesso:

L'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, nell'esercizio
delle funzioni cui e' istituzionalmente preposta, ha riscontrato nei
bandi di gara relativi ad appalti concorso ed a concessione di lavori
pubblici pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana frequenti casi di non corretta applicazione dell'art. 91 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e
successive modificazioni nella parte in cui questo prescrive
l'obbligo di specificare, nei suddetti bandi di gara, gli «elementi»
ed i relativi «pesi» o «punteggi» necessari per individuare
l'«offerta economicamente piu' vantaggiosa».
Successivi approfondimenti istruttori svolti dall'Autorita' hanno,
pero', evidenziato che gli elementi prescritti dalla norma, qualora
non indicati nel bando, erano comunque rinvenibili integralmente o
nei bandi pubblicati nei siti web delle stazioni appaltanti o nei
disciplinari di gara.
Ritenuto in diritto: L'art. 91, commi 1 e 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive
modificazioni prevede che nel caso in cui sia utilizzato ai fini
dell'aggiudicazione il criterio dell'«offerta economicamente piu'
vantaggiosa», la stazione appaltante deve necessariamente indicare
nel relativo bando di gara gli «elementi» e relativi «pesi» o
«punteggi», nonche' i «sub-elementi», «sub-pesi» e «sub-punteggi».
Il decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 67 di attuazione della
direttiva 2001/78/CE impone alle stazioni appaltanti, di procedere
alla pubblicazione degli avvisi di gara di appalti pubblici di
importo superiore alla soglia comunitaria utilizzando gli allegati
modelli. Questi nel caso di aggiudicazione mediante il criterio
dell'«offerta economicamente piu' vantaggiosa», consente di indicare
gli «elementi» e relativi «pesi» alternativamente o nel bando di gara
o nel capitolato d'oneri.
Tuttavia, con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici,
va osservato che il ricorso a siffatta alternativa deve intendersi
attualmente precluso per effetto dell'art. 91, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 che prescrive
alle stazioni appaltanti l'indicazione dei suddetti criteri nel bando
di gara.
Al riguardo, va rilevato che questa stessa Autorita', nel rispetto
di tale disposizione - nel punto IV.2 del modello di bando di gara
per appalti di lavori attualmente consultabile sul proprio sito web -
ha espressamente previsto la necessaria indicazione degli elementi di
cui ai commi 1 e 2 del suddetto art. 91.
In base alle suddette considerazioni l'Autorita' e' dell'avviso che
- ai sensi dell'art. 91, commi 1 e 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999 e successive modificazioni ed ai
fini di una corretta formulazione dei bandi - gli elementi, i pesi o
«punteggi» ed i «sub-pesi» o «sub-punteggi» necessari per la
determinazione dell'«offerta economicamente piu' vantaggiosa» vanno
indicati, oltre che nei bandi di gara inseriti nei siti web delle
stazioni appaltanti e nei disciplinari di gara, anche nei bandi
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Roma, 29 ottobre 2003
Il Presidente: Garri


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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