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Gazzetta Ufficiale N. 27 del 3 Febbraio 2003

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

DELIBERAZIONE 23 gennaio 2003
Schema di polizza per l'assicurazione della responsabilita' civile professionale dei CAA - Centri di assistenza agricola. (Deliberazione n. 93).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, di
soppressione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato
agricolo (A.I.M.A.) in liquidazione e di istituzione dell'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA), cosi' come modificato ed
integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2
novembre 2001 con il quale e' stato sciolto il Consiglio di
amministrazione dell'AGEA e nominato quale commissario straordinario
dell'ente, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, l'avv. Antonio Buonfiglio;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 441 di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante
"Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'ente irriguo
umbro-toscano";
Visto in particolare l'art. 3-bis del citato decreto legislativo n.
165/1999 che istituisce i Centri di Assistenza Agricola Autorizzati;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
27 marzo 2001, concernente i requisiti minimi e di funzionamento dei
Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);
Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto decreto ministeriale,
che dispone in merito all'obbligo di stipula, da parte dei CAA, di
una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile, il cui
schema tipo deve essere definito dall'AGEA;
Definito, pertanto, il predetto schema di polizza assicurativa per
la responsabilita' civile;
per le motivazioni espresse in premessa
Delibera:
di approvare lo schema di polizza assicurativa per la
responsabilita' civile che si allega alla presente deliberazione -
della quale costituisce parte integrante - da stipulare, a cura dei
Centri di assistenza agricola, al fine di garantire il riconoscimento
dei danni diretti ed indiretti, eventualmente provocati nello
svolgimento delle attivita' di assistenza autorizzate.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2003
Il commissario straordinario: Buonfiglio

Schema di polizza per l'assicurazione della responsabilita' civile
professionale dei CAA - Centri di assistenza agricola

Premesso che:
con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive
modifiche e/o integrazioni sono stati istituiti i centri di
assistenza agricola;
con decreto ministeriale 27 marzo 2001 sono stati stabiliti i
requisiti minimi di garanzia e funzionamento per le attivita' dei
CAA;
con legge 21 dicembre 2001, n. 441, sono state apportate alcune
modifiche alla predetta normativa;
l'Ente ................................................ (di
seguito denominato "Assicurato") dichiara di svolgere le attivita' di
servizio disciplinate dall'art. 3-bis comma 1 lettere a) b) c) del
citato decreto legislativo n. 165/1999 introdotto dal decreto
legislativo n. 188/00 correttivo, nel testo in vigore alla data di
sottoscrizione della presente assicurazione;
ai fini del predetto esercizio l'assicurato ha presentato
apposita richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 del
decreto legislativo n. 165/1999;
la predetta autorizzazione e' propedeutica alla stipula della
convenzione prevista all'art. 2, comma 1, lett. a) del decreto
ministeriale 27 marzo 2001;
l'efficacia della presente assicurazione e' subordinata al
riconoscimento dell'Assicurato-CAA da parte della Regione ai sensi
dell'art. 9 della legge;
la decadenza dell'abilitazione di cui all'art. 11 della legge
determina la risoluzione dell'assicurazione;
si conviene quanto segue:
Definizioni - Nel testo che segue si intendono per:
"Assicurazione": il contratto di assicurazione;
"Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
"Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
"Assicurato": il soggetto il cui interesse e' protetto
dall'assicurazione;
"Societa'": l'impresa assicuratrice;
"Premio": la somma dovuta alla societa';
"Sinistro": il comportamento colposo che ha dato luogo alla
perdita patrimoniale per la quale e' prestata l'assicurazione;
"Indennizzo": la somma dovuta dalla societa' in caso di
sinistro;
"Danni": morte o lesioni personali, distruzione o
deterioramento di beni fisicamente determinati;
"Perdite patrimoniali": ogni pregiudizio economico causato a
terzi che non sia l'effetto o la conseguenza diretta o indiretta di
danni.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.
Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
a) il legale rappresentante e i soci del CAA, nonche' le
persone che si trovino con loro nei rapporti di coniuge, di genitori,
di figli, o di qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi;
b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con
l'assicurato o che prestino la loro opera professionale per conto
dell'assicurato stesso, si avvalgano dei servizi prestati
dall'assicurato;
c) i dipendenti dell'assicurato che subiscano il danno in
occasione di lavoro o di servizio.
Art. 2.
Delimitazioni dell'assicurazione
La garanzia non vale per:
a) sanzioni, multe o ammende irrogate direttamente
all'assicurato;
b) sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento di denaro
o di documenti rappresentanti un valore di esigibilita';
c) perdite patrimoniali derivanti da inadempimento di
obbligazioni di risultato non derivanti dal decreto legislativo n.
165/1999;
Art. 3.
Inizio e termine della garanzia
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate
per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia
dell'assicurazione o, comunque, a condizione che tali richieste siano
conseguenti a sinistri derivanti da comportamento colposo e/o doloso
posto in essere durante il suddetto periodo, denunciati alla societa'
entro tre anni dalla cessazione dell'assicurazione stessa.
Art. 4.
Estensione territoriale
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate
da comportamenti colposi posti in essere in Italia, Repubblica di
S. Marino e Stato Citta' del Vaticano.
Art. 5.
Errato trattamento dei dati personali
L'assicurazione comprende la responsabilita' civile derivante
all'assicurato ai sensi della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 per
perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e gli
organismi pagatori, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta,
registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e
diffusione) dei dati personali di terzi, purche' conseguenti a fatti
involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Art. 6.
Associazioni di professionisti persone assicurate
Qualora l'assicurato sia una associazione di professionisti, la
garanzia, alle condizioni di polizza, e' valida anche la
responsabilita' civile personale dei singoli professionisti
associati, regolarmente abilitati, sia per l'attivita' svolta come
studio professionale, sia per quella esercitata come singoli
professionisti.
Nel caso di studio associato si intendono assicurate le persone
sotto elencate:
In caso di cessazione anticipata dell'incarico di una o piu'
persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide
nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico
e previa comunicazione di inserimento da parte del contraente.
Art. 7.
Perdite per interruzioni o sospensioni di attivita' di terzi
L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o
sospensioni totali o parziali di attivita' industriali, commerciali,
artigianali, agricole o di servizi;
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
PROFESSIONALE DEI CAA
Art. 8.
Oggetto dell'assicurazione
La societa' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto
questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
per:
perdite patrimoniali involontariamente cagionate agli organismi
pagatori ed agli utenti, nell'esercizio dell'attivita' professionale
indicata in polizza, cosi' come disciplinata dal decreto legislativo
27 maggio 1999 n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno
2000 n. 188, secondo le specifiche contenute nell'art. 4 del decreto
legislativo n. 188/00.
Responsabilita' civile derivante all'Assicurato da fatto doloso
e colposo commesso da questo e da dipendenti, consulenti e/o
collaboratori nell'esercizio dell'attivita' professionale indicata in
polizza;
Art. 9.
Limiti di indennizzo
Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di
risarcimento a carico della Societa' per ogni sinistro e per ogni
annualita' assicurativa.
Il massimale indicato in polizza potra' essere incrementato ai
sensi e per gli effetti dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo
2001.
Art. 10.
Scoperto
Fermo il massimale indicato in scheda copertura, la garanzia e'
prestata senza scoperti ne' in termini percentuali ne' in termini di
valore dell'importo di ogni sinistro.
DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA
DELL'ASSICURAZIONE
Art. 11.
Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in
polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati;
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale e' assegnata
la polizza oppure alla societa'.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive,
l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno
dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del
pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della societa'
al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.
Qualunque sospensione deve essere notificata alle Regioni ed
all'Organismo Pagatore.
Art. 12.
Proroga dell'assicurazione
In mancanza di disdetta, data dalle Parti mediante lettera
raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza
dell'assicurazione, quest'ultima e' prorogata per un anno e cosi'
successivamente.
Art. 13.
Regolazione del premio
Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad
elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come
risulta dal conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine
di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del
contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso
periodo in tali elementi.
A tale scopo:
A) comunicazione dei dati e pagamento della differenza di
premio:
entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di
assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente o
l'assicurato devono fornire per iscritto alla societa' i dati
necessari relativi agli elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere
pagate entro i quindici giorni dalla comunicazione effettuata da
parte della societa'.
Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.
B) inosservanza degli obblighi previsti alla lettera A):
nel caso di omessa comunicazione dei dati richiesti nei
termini previsti, ovvero di mancato pagamento della differenza attiva
dovuta, il premio, pagato in via provvisoria per le rate successive,
viene considerato quale anticipo relativo al periodo assicurativo
annuo per il quale si sono verificate le suddette omissioni.
In tale eventualita' la garanzia resta sospesa sino alle ore 24
del giorno in cui il contraente o l'assicurato abbiano adempiuto i
loro obblighi, salvo il diritto per la societa' di agire
giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con
lettera raccomandata.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il
contraente o l'assicurato non adempia gli obblighi relativi alla
regolazione del premio, la societa' non sara' obbligata per i
sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata
regolazione. Resta fermo per la societa' stessa il diritto di agire
giudizialmente.
C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria:
se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli
elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come
base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata,
quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua
successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del
preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75%
dell'ultimo consuntivo.
D) Verifiche e controlli:
la societa' ha il diritto di effettuare verifiche e controlli
per i quali il contraente o l'assicurato sono tenuti a fornire i
chiarimenti e le documentazioni necessarie.
AVVISO DEL SINISTRO - GESTIONE DELLE VERTENZE RECESSO IN CASO DI
SINISTRO
Art. 14.
Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto
all'Agenzia alla quale e' assegnata la polizza oppure alla societa'
entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
Devono inoltre fare seguito nel piu' breve tempo possibile le
ulteriori indicazioni sulle modalita' di accadimento del sinistro di
cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonche' i documenti e gli
atti giudiziari relativi la sinistro successivamente a lui pervenuti.
Se l'assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia
di sinistro, la societa' ha diritto di rifiutare o ridurre il
pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915
C.C.).
Art. 15.
Gestione delle vertenze - Spese di resistenza
La societa' assume, fino a quando ne ha interesse, a nome
dell'assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle
vertenze in sede civile, penale e amministrativa, designando ove
occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni
spettanti all'assicurato stesso.
L'assicurato e' tenuto a prestare la propria collaborazione per
permettere la gestione delle suddette vertenza ed a comparire
personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La societa' ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del
pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.
Sono a carico della societa' le spese sostenute per resistere
all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un
importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il
danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al
danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra
societa' e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La societa' non riconosce spese sostenute dall'assicurato per i
legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di
multe o ammende, ne' delle spese di giustizia penale.
Art. 16.
Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o
rifiuto dell'indennizzo, la societa' puo' recedere dall'assicurazione
con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione mediante lettera
raccomandata. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di
efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al
periodo di rischio non corso.
Il recesso deve essere comunicato alle regioni ed agli organismi
pagatori.
Il pagamento di premi venuti a scadere dopo la denuncia del
sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere
interpretati come rinuncia della Societa' ad avvalersi della facolta'
di recesso.
ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI
Art. 17.
Altre assicurazioni
L'assicurato o il contraente deve comunicare per iscritto alla
societa' l'esistenza e la successiva stipulazione di altre
assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di
sinistro l'assicurato o il contraente deve darne avviso a tutti gli
assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910
C.C.).
Il CAA si impegna a stipulare con la societa' od altre societa'
di assicurazioni apposita polizza a copertura dei risarcimenti
derivanti da danni involontariamente cagionati a terzi (compresi gli
utenti) per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla
conduzione dei locali della sede e delle attrezzature ivi esistenti,
compresi i danni arrecati a terzi dai collaboratori e dai dipendenti
in genere.
Art. 18.
Aggravamento del rischio
L'assicurato o il contraente devono dare comunicazione scritta
alla societa' di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla
societa' possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo, nonche' la stessa cessazione dell'assicurazione (art.
1898 C.C.).
L'assicurato e la compagnia di assicurazione daranno immediata
comunicazione alle regioni dagli organismi pagatori di ogni
circostanza che comportera' il ridimensionamento ovvero la cessazione
o il venir meno della garanzia assicurativa.
Art. 19.
Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la societa' e' tenuta a
ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive
alla comunicazione dell'assicurato o del contraente (art. 1897 C.C.)
e rinuncia al relativo diritto di recesso.
In ogni caso il ridimensionamento non puo' comportare la
definizione di un massimale di rischio coperto inferiore a Euro
2.065.827,60 in applicazione a quanto previsto all'art. 5, 2 comma,
decreto ministeriale 27 marzo 2001.
Art. 20.
Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere
provate per iscritto.
ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
Art. 21.
Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del
contraente.
Art. 22.
Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, e' quello del
luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove
ha sede la societa'.
Art. 23.
Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non e' qui diversamente regolato, valgono le
norme di legge.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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