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Gazzetta Ufficiale N. 270 del 20 Novembre 2003

LEGGE 3 novembre 2003, n.318
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba
libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli
investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 novembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1924):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 15 gennaio 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 5 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª,
2ª, 5ª, 6ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
17 e 18 giugno 2003.
Relazione scritta annunciata il 25 giugno 2003 (atto n.
1924/A - relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4212):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI e IX.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
16 e 30 settembre 2003.
Esaminato in aula il 13 ottobre 2003 e approvato il
16 ottobre 2003.

ACCORDO
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABA LIBICA POPOLARE
SOCIALISTA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE
DEGLI INVESTIMENTI

La Repubblica Italiana e la Grande Jamahiriya Araba Libica
Popolare Socialista qui di seguito denominate Parti Contraenti,
CONFERMANDO lo spirito e il dettato del testo della Dichiarazione
Congiunta sottoscritta A Roma in data 4 luglio 1998;
ANIMATE dal desiderio di superare le esperienze negative del
passato e di raggiungere gli obiettivi che si pongono nel quadro
della cooperazione economica e commerciale per l'interesse dei due
popoli amici;
DESIDEROSE di creare un'atmosfera favorevole agli investimenti
effettuati dagli investimenti nel territorio dell'altra Parte
Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e
RICONOSCENDO l'importanza della promozione e della protezione
degli investimenti, fondate su accordi internazionali, per il
raggiungimento della prosperita' economica di entrambe le Parti
Contraenti,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le seguenti
espressioni avranno il significato indicato:
1. "Investimenti" indica tutti i generi di beni investiti, prima o
dopo l'accordo, tra cui per esempio:
a. Proprieta' di beni mobili ed immobili o altri diritti di
proprieta', ipoteche immobiliari, vincoli oppure cauzioni;
b. Azioni, obbligazioni, titoli e quote di proprieta' di societa';
c. Diritti su somme di denaro o altri diritti aventi un valore
economico connesso ad un investimento nonche' diritti su qualsiasi
impegno di valore monetario;
d. Diritti di proprieta' industriale o intellettuale, inclusi i
diritti di autore, di pubblicazione ed i brevetti di invenzione, le
ragioni e i marchi commerciali, i progetti industriali, i segreti
industriali e le operazioni
tecniche di industrializzazione, le tecnologie e le denominazioni
commerciali;
e. Diritti su azioni economiche conferiti per legge o per
contratto tra cui le concessioni per la prospezione di risorse
naturali, la loro estrazione, sfruttamento e sviluppo;
f. Tutti gli investimenti in linea con la legislazione delle due
Parti contraenti, le loro politiche economiche e i loro sistemi
produttivi, tenendo dovutamente in considerazione ogni variazione dei
capitali investiti, in modo da non influire su quanto concerne la
classificazione degli stessi, a condizione che una simile
modificazione non pregiudichi le approvazioni concesse
originariamente ai capitali investiti.
2. "Redditi" somme ricavate dall'investimento, ivi compresi in
particolare: profitti, usufrutti, dividendi, royalties, e altri
compensi.
3. Investitore significa:
a. Qualsiasi persona fisica in possesso della cittadinanza di una
delle due Parti contraenti;
b. Qualsiasi persona giuridica, avente la sua sede principale nel
territorio di una delle Parti Contraenti e da essa riconosciuta, sia
essa societa', consociata o filiale estera, cooperativa, impresa
oppure consorzio , organizzazione, associazione, istituzione o ente o
qualsiasi progetto di Impresa o istituzione costituito in
conformilta' alla legislazione vigente nelle due Parti Contraenti;
4. "Territorio" significa il territorio di ciascuna delle due
Parti Contraenti sia esso terra o mare, incluso il fondo del mare, il
sottosuolo e lo spazio sovrastante e su quanto ogni Parte Contraente
esercita la sua sovranita' e la sua giurisdizione in virtu' del
diritto internazionale;
5. "Valuta di uso libero" significa qualsiasi valuta convertibile
al tasso di cambio ufficiale , utilizzabile per effettuare pagamenti
nelle trattative commerciali internazionali e che abbia corso nei
principali mercati di cambio internazionali.

Articolo 2
Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Le due Parti Contraenti opereranno, onde realizzare le
finalita' di questo accordo, per rafforzare ed approfondire la
reciproca cooperazione nei settori della promozione, della tutela e
della protezione degli investimenti con tutti i mezzi e le
possibilita'.
2. Le due Parti Contraenti predisporranno le condizioni
d'investimento adatte per l'altra Parte Contraente nel rispetto della
legislazione e dei regolamenti in vigore e di tutto cio' che non
contrasti con il presente
Accordo.
3. Gli investimenti delle due Parti Contraenti godranno in ogni
momento di un trattamento paritetico; tali investimenti beneficeranno
di piena e totale protezione e sicurezza nel territorio dell'altra
Parte Contraente in
conformita' alla legislazione e regolamenti in vigore, per quanto
non in contrasto con il presente Accordo, ed al diritto
internazionale.

Articolo 3
Trattamento nazionale e clausola del Paese piu' favorito

1. Gli investimenti operati da una delle due Parti Contraenti o da
uno dei loro investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente
godranno di un trattamento di favore non minore al trattamento degli
investimenti e proventi degli investitori nazionali e di qualsiasi
altro Paese terzo.
Tale trattamento sara' applicato pure all'amministrazione, allo
sfruttamento, al possesso ed alla disponibilita' di tali
investimenti, alle attivita' collegate ed ai loro proventi estendendo
i vantaggi della promozione e della protezione stabiliti per il
capitale pervenuto in conformita' a leggi e regolamenti
sull'investimento in atto nelle due Parti Contraenti ed agli accordi
internazionali in vigore concernenti gli investimenti.
2. Gli investimenti ed i proventi degli investimenti indicati al
paragrafo 1 del presente articolo godranno di facilitazioni,
incentivi ed altre forme di incoraggiamento entro i limiti e alle
condizioni previsti dalle legislazioni delle due Parti Contraenti.
3. Il presente Accordo non estende alle Parti Contraenti i
privilegi di accordi, compresi quelli per evitare, le doppie
imposizioni, di unioni economiche, di convenzioni regionali e di zone
di libero scambio firmati da una delle Parti Contraenti con Paesi
terzi.

Articolo 4
Risarcimento per danni e perdite

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti concede agli investitori
dell'altra Parte Contraente, i cui investimenti abbiano subito danni
nel proprio territorio a causa di guerre, di qualsiasi conflitto
armato o stato di emergenza, di ribellione o insurrezione, o di altri
avvenimenti simili, un trattamento che riportera' la situazione allo
stato precedente ripristinando quanto perduto oppure indennizzando i
danni in maniera non inferiore in quantita' e qualita' al trattamento
concesso dalla Parte Contraente ai suoi investitori o a quelli di un
terzo Paese, scegliendo il trattamento piu' favorevole.
I pagamenti per gli indennizzi saranno liberamente trasferibili
senza indebito ritardo.

Articolo 5
Libero trasferimento di capitale, profitti e proventi

1. Ciascuna delle due Parti Contraenti garantisce - dopo
l'assolvimento degli obblighi fiscali liberamente e senza indugi, e
comunque non oltre dodici mesi , il trasferimento all'estero dei
pagamenti in relazione ad un investimento nella stessa valuta del
capitale giunto in origine o in altra valuta convertibile:
a. Capitali ed importi aggiuntivi per il mantenimento e
l'accrescimento degli investimenti ;
b. i profitti, i dividendi, le royalties, l'assistenza e compensi
tecnici, gli interessi ed ogni altro provento derivante dagli
investimenti degli investitori di ciascuna Parte Contraente
nell'altra Parte Contraente;
c. tutte le somme dovute per la liquidazione parziale o totale di
qualsiasi investimento appartenente ad un investitore di una delle
due Parti Contraenti nell'altra Parte Contraente;
d. le somme per il rimborso di prestiti connessi all'investimento
e dei relativi interessi;
e. proventi e guadagni dei cittadini delle delle Parti contraenti
impiegati o autorizzati a lavorare alle attivita' connesse in un
investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente;
f. risarcimento di cui agli art. 4 e 6, nonche' ogni pagamento
dovuto a titolo di surroga per effetto dell'art. 7 del presente
Accordo;
2. Il cambio della valuta applicato ai trasferimenti Indicati nel
paragrafo 1 del presente articolo sara' calcolato al tasso di cambio
ufficiale applicato alla data in cui l'investitore fa richiesta del
relativo trasferimento.
3. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 1 saranno considerali
assolti quando l'investitore avra' espletato le procedure previste
dalla legge della parte contraente nel cui territorio, e' stato
effettuato l'investimento.

Articolo 6
Nazionalizzazione ed espropriazione

1. Non si potra' nazionalizzare o espropriare in maniera diretta o
indiretta gli investimenti di ciascuna delle due Parti Contraenti o
dei loro investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, se
non per un motivo d'ordine generale e per ragioni di pubblica
utilita' e a condizione che tali misure siano prese su base non
discriminatoria, in conformita' a disposizioni e procedure di legge,
e contro tempestivo ed effettivo risarcimento.
2. In conformita' al presente Accordo non si potranno sottoporre
gli investimenti di ciascuna delle due Parti Contraenti o quegli
degli investitori delle stesse Parti Contraenti a misure che limitino
il diritto di proprieta' o possesso, di amministrazione o di
usufrutto di detti investimenti sia a titolo definitivo che
temporaneo se non entro i Iimiti
della legislazione in vigore o in base ad apposita sentenza del
tribunale competente.
3. Il risarcimento sara' calcolato sull'equo valore di mercato
dell'investimento immediatamente prima del decreto di esproprio. Esso
sara' calcolato in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale
applicabile alla data in cui la nazionalizzazione o espropriazione
sia stata annunciata o resa pubblica.
L'equo valore di mercato non dovra' essere influenzato da
qualunque modifica del valore causata dalla notorieta' della
procedura di esproprio precedente alla decisione del provvedimento.
Detto valore sara' determinato sulla base di regole ed usi
internazionalmente riconosciuti.
La somma da risarcire dovra' includere l'interesse calcolato sulla
base degli standard EURIBOR, qualora appropriato, dalla data
dell'esproprio fino alla data del pagamento.
4. Il risarcimento sara' considerato effettivo qualora sia stato
corrisposto nella stessa valtita' in cui l'investitore estero ha
effettuato l'investimento, o in qualsiasi altra valuta convertibile a
scelta dell'investitore. Il risarcimento sara' considerato tempestivo
qualora sia corrisposto senza indebito ritardo ed in ogni caso entro
dodici mesi.
5. Se l'esproprio concerne una societa' mista costituita nel
territorio di una delle due Parti Contraenti, l'ammontare del
risarcimento da versare all'investitore dell'altra Parte Contraente
sara' calcolato sulla base della sua quota in tale societa' mista e
secondo quanto si evincera' dagli atti della sua costituzione.
6. Se non si giungesse ad un accordo tra l'investitore ed la Parte
Contraente ospitante l'investimento, si ricorrera' alle procedure di
soluzione dei conflitti d'investimento conformemente all'articolo 9
del presente Accordo.
7. Un investitore di una delle due Parti Contraenti, che asserisca
che tutto o parte del suo investimento sia stato espropriato, avra'
diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorita'
giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di
determinare se il risarcimento per detto esproprio sia conforme alle
leggi ed ai regolamenti della Parte espropriante.
8. Qualora, a seguito dell'esproprio, il bene in oggetto non sia
stato utilizzato in tutto o in parte a fini pubblici, il proprietario
o i suoi aventi causa avranno diritto a riacquistare il bene a prezzo
di mercato.

Articolo 7
Surroga

Qualora una Parte Contraente od una delle sue Istituzioni Pubblica
conceda una garanzia contro rischi non commerciali per un
investimento, effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio
dell'altra Parte Contraente, quest'ultima dovra' riconoscere il
trasferimento del diritto di questi investitori alla Parte Contraente
o a sua Istituzione garante e la surrogazione non andra' oltre il
diritto originario degli investitori. Per il
trasferimento dei pagamenti da effettuarsi alla Parte Contraente
in virtu' di tale surrogazione, si applicheranno gli articoli 4, 5 e
6 di questo Accordo.

Articolo 8
Composizione delle controversie fra le Parti Contraenti

1. Le controversie in merito all'interpretazione, applicazione o
cessazione del presente Accordo, dovranno essere composte tramite i
canali diplomatici.
2. Qualora una controversia non sia stata risolta entro sei mesi
dalla data in cui e' stata notificata, per iscritto, da ulta delle
Parti Contraenti all'altra Parte Contraente, essa sara' sottoposta,
su iniziativa di una delle Parti Contraenti, a un tribunale arbitrale
ad hoc come previsto nei paragrafi successivi del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sara' costituito, per ciascun caso
specifico, come segue: ciascuna Parte Contraente dovra' nominare un
arbitro ed i due arbitri cosi' nominati dovranno poi d'intesa
nominare un cittadino di un Paese terzo che dovra' essere designato
dalle due Parti Contraenti quale Presidente del Tribunale Arbitrale.
Tutti gli arbitri dovranno essere nominati entro sei mesi dalla data
in cui una delle due Parti Contraenti ha notificato all'altra che
intende sottoporre la controversia ad arbitrato.
4. Qualora non siano stati rispettati i termini di cui al comma 3
del presente Articolo, le Parti Contraenti potranno, in mancanza di
altre intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di
Giustizia di procedere alle nomine. Qualora questi sia cittadino di
una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non gli sia
possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al
Vicepresidente. Qualora anche il Vicepresidente della Corte sia
cittadino di una delle due Parti Contraenti o per qualsiasi altro
motivo non possa procedere alle nomine, sara' il membro piu' anziano
della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle
due Parti Contraenti a procedere alla designazione.
5. Il Tribunale Arbitrale dovra' decidere a maggioranza di voti.
Le sue decisioni saranno definitive e vincolanti per le Parti
Contraenti.
Per quanto riguarda le sue procedure, il Tribunale Arbitrale
applichera' le regole UNCITRAL e, per quanto attiene alla questione
oggetto della controversia, applichera' le regole del presente
Accordo e quelle del diritto internazionale . La sede dell'Arbitrato
sara' L'Aja (Olanda).

Articolo 9
Composizione delle controversie fra investitori di una Parte
Contraente e l'altra Parte Contraente

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una delle due
Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente in
materia di
investimenti, comprese quelle concernenti l'ammontare del
risarcimento, saranno risolte per quanto e' possibile in via
amichevole.
2. Qualora l'investitore ed una entita' di una delle due Parti
Contraenti abbia stipulato un accordo in materia di soluzione di
controversie, si applichera' la procedura prevista in detto accordo.
3. Qualora una controversia non possa essere risolta in via
amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di
composizione, l'investitore potra', a sua scelta, sottoporre la
controversia:
- a) al tribunale competente della Parte Contraente nel cui
territorio e' stato effettuato l'investimento;
- b) al Centro Internazionale per la Composizione delle
Controversie in materia di investimenti (ICSID) di cui alla
Convenzione sulla Composizione delle Controversie in materia di
Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati, stipulata a
Washington il 18 marzo 1965, qualora le Parti Contraenti vi abbiano
aderito;
- c) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' al
regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul
Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente
ospite si impegna pertanto ad accettare il riferimento a dette regole
arbitrali.
Una volta scelta una delle precedenti modalita' di composizione
della controversia, l'investitore non potra' piu' seguire le altre
due.
4. Nessuna Parte Contraente perseguira' tramite canali diplomatici
una qualsiasi questione concernente la procedura giudiziale o
arbitrale sino a quando le procedure non siano state concluse ed una
Parte Contraente
non si sia attenuta o non abbia ottemperato alla decisione presa
dall'Autorita' Giudiziaria o dal Tribunale Arbitrale.

Articolo 10
Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia regolata sia dal presente Accordo che
da un altro Accordo internazionale di cui sono firmatarie le Parti
Contraenti, o da disposizioni generali di diritto internazionale, si
applicheranno le disposizioni piu' favorevoli alle Parti Contraenti
ed ai loro investitori.
2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli
investitori dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle sue
leggi ed ai suoi regolamenti o ad altre disposizioni o specifici
contratti o autorizzazioni ed accordi in Materia di investimenti, sia
piu' favorevole di quello accordato ai sensi del presente Accordo, si
applichera' il trattamento piu' favorevole.
3. Successivamente alla data in cui e' stato effettuato
l'investimento, qualsiasi modifica delle leggi, dei regolamenti,
degli atti o delle misure di politica economica che regolano,
direttamente o indirettamente, gli investimenti non sara' applicata
retroattivamente.

Articolo 11
Ambito di applicazione del presente Accordo

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno
indipendentemente dal fatto che le due Parti Contraenti intrattengano
o meno relazioni diplomatiche o consolari.
2. Le disposizione del presente Accordo si applicheranno agli
investimenti effettuati o che saranno effettuati precedentemente
all'entrata in vigore del presente Accordo in conformita' con le
leggi e i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del
presente Accordo.

Articolo 12
Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo entrera' in vigore dalla data dello scambio
degli strumenti di ratifica conformemente alle procedure vigenti
nelle due Parti Contraenti.
2. Il presente accordo restera' in vigore per dieci anni, e potra'
essere automaticamente prorogato per un analogo periodo a meno che
una delle due Parti Contraenti non denunci dandone preavviso scritto
all'altra Parte Contraente, un anno prima della scadenza, la sua
volonta' di porvi fine o di modificarne le disposizioni. Alla
scadenza del periodo iniziale
di 10 anni, il presente Accordo potra' essere denunciato in
qualsiasi momento da una delle due Parti Contraenti con preavviso di
dodici mesi.
3. Le disposizioni del presente Accordo rimarranno in vigore -
anche in caso di modifica o cessazione dello stesso conformemente al
paragrafo precedente - per gli investimenti, in corso e rientranti
nell'ambito di applicazione del presente Accordo, in conformita' alle
sue disposizioni, per un periodo di altri cinque anni dalla data di
cessazione dell'Accordo.
FATTO a Roma il 13 dicembre 2000 , in due originali, nelle lingue
italiana, araba tutti i testi facenti egualmente fede.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA GRANDE JAMAHRIYA
ARABA LIBICA
POPOLARE SOCIALISTA
Firma Firma Lamberto Dini Abdurrahman Mohmed Shalgam
Ministro degli Affari Esteri Segretario del Comitato Popolare
Generale per il Collegio Estero
e la Cooperazione Internazinale


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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