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Gazzetta Ufficiale N. 270 del 20 Novembre 2003

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 12 novembre 2003
Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Formazione delle graduatorie dei progetti presentati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale 3 luglio 2003, dalle associazioni di consumatori presenti sul territorio.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'armonizzazione del mercato
e la tutela dei consumatori

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive, di seguito denominato Ministero;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e,
in particolare, l'art. 148, comma 1 il quale ha previsto che le
entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato siano
destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
Visto, altresi', l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del
medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello
stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per
essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di
volta in volta con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo
derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a
vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero
delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
17385 del 20 febbraio 2003 che, in attuazione di quanto disposto
dall'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha
provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo
articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare
ad iniziative a vantaggio dei consumatori, per un importo complessivo
di Euro 29.290.853;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del
26 maggio 2003, di seguito denominato decreto 26 maggio 2003,
registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2003, registro n. 3,
foglio n. 331, che, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
ha individuato le iniziative di cui all'art. 148, comma 1 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, raggruppandole secondo tre linee di
intervento;
Considerato che alla linea di intervento 2, come individuata dal
decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26 maggio 2003,
sono stati assegnati Euro 24.000.000;
Visto l'art. 3 del decreto 26 maggio 2003, che attribuisce al
direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori il compito di assegnare, con propri decreti, all'interno
di ogni linea di intervento e nel limite del relativo importo totale
previsto, le risorse a ciascuna delle attivita' indicate, fissando
criteri, termini e modalita' di utilizzo delle risorse stesse;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2003, di seguito denominato
decreto 3 luglio 2003, recante disposizioni per il cofinanziamento
delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare
l'art. 2, comma 1, che assegna le risorse disponibili alle tre
tipologie di progetti previste:
a) euro 10.000.000,00 ai progetti di rilevanza nazionale proposti
dalle associazioni di consumatori presenti nel CNCU;
b) euro 3.800.000,00 ai progetti di rilevanza regionale proposti
dalle altre associazioni di consumatori presenti sul territorio;
c) euro 10.000.000,00 ai progetti proposti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano per il completamento di
iniziative gia' avviate a favore dei consumatori;
Vista la circolare 31 luglio 2003, di seguito denominata circolare,
recante «Chiarimenti in merito alla presentazione dei progetti da
cofinanziare ai sensi dei decreti ministeriali 26 maggio 2003 e
3 luglio 2003»;
Viste, in particolare, le disposizioni del decreto ministeriale
3 luglio 2003, che regolano termini e modalita' per la presentazione
delle domande (art. 8), l'istruttoria dei progetti (art. 9),
l'attribuzione dei punteggi (art. 10), la formazione delle
graduatorie e l'emanazione dei decreti di concessione (art. 11);
Viste le domande di cofinanziamento presentate;
Preso atto delle risultanze della istruttoria effettuata dai
competenti uffici di questa direzione generale;
Considerato che occorre procedere alla formazione, con separati
provvedimenti, di distinte graduatorie per ognuna delle tre tipologie
di progetti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 3 luglio 2003,
con l'indicazione dei soggetti beneficiari, del titolo del progetto
ritenuto idoneo, del punteggio e del cofinanziamento concedibile in
base alle spese riconosciute ammissibili;
Decreta:
Art. 1.
Formazione delle graduatorie dei progetti di rilevanza regionale
ritenuti idonei

1. La graduatoria dei progetti di rilevanza regionale di cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto 3 luglio 2003 e' cosi'
formata:

Graduatoria

Art. 2.
Criteri per l'assegnazione dei fondi ai progetti cofinanziati

1. Il cofinanziamento viene concesso ai soggetti proponenti
utilmente collocati nella graduatoria fino all'esaurimento dei fondi.
2. Qualora, per insufficienza dei fondi disponibili, anche a
seguito dell'eventuale applicazione di quanto disposto al comma 2
dell'art. 2, del decreto 3 luglio 2003, un progetto non risulti
completamente cofinanziato nella misura richiesta, a quest'ultimo
verra' concesso il cofinanziamento nei limiti delle risorse residue,
tenendo conto di quanto previsto al punto 7 della circolare nel caso
in cui l'eventuale cofinanziamento parziale, per insufficienza delle
risorse, interessi piu' di un progetto avente lo stesso punteggio.
3. Il soggetto proponente, qualora accetti il cofinanziamento
nella misura ridotta, presenta una specifica dichiarazione di impegno
a realizzare il progetto nella sua interezza cosi' come ammesso,
ovvero una dichiarazione di rinuncia al cofinanziamento.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la
registrazione.
Roma, 12 novembre 2003
Il direttore generale: Primicerio


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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