IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare,
l'art. 2, comma 3, che prevede il cofinanziamento da parte del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di programmi di
informazione e orientamento, promossi dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, rivolti agli utenti di servizi
assicurativi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato n. 274 del 24 maggio 2001, concernente criteri per
il cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento
rivolti agli utenti di servizi assicurativi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2001, n. 158;
Visto l'art. 2, comma 2 dello stesso decreto ministeriale, che
prevede l'emanazione di direttive relative alle modalita' di
presentazione dei programmi, alle procedure per la valutazione e la
scelta degli stessi nonche' ai criteri di erogazione del contributo;
Viste la deliberazione del CNCU adottata nella seduta del 25 luglio
2003, con la quale lo stesso ha stabilito, secondo quanto previsto
dall'art. 2, comma 1, del predetto decreto ministeriale 24 maggio
2001, n. 274, di destinare la somma di euro 252.000,00 al
cofinanziamento dei programmi presentati dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, di fissare al 70% la misura del
cofinanziamento ammissibile nonche' di fissare in euro 18.000,00 il
limite massimo del contributo erogabile;
Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti, ed, in particolare, l'art. 4,
comma 2, che stabilisce che il CNCU «si avvale, per le proprie
iniziative, della struttura e del personale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;
E m a n a
la seguente direttiva:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) legge: legge 5 marzo 2001, n. 57, concernente disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati;
b) decreto: il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 24 maggio 2001, n. 274, concernente criteri per il
cofinanziamento dei programmi di informazione e di orientamento
rivolti agli utenti di servizi assicurativi;
c) CNCU: Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di
cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
d) Associazione: Associazione di tutela dei diritti dei
consumatori e degli utenti, cosi' come definita all'art. 2,
lettera b), della legge 30 luglio 1998, n. 281;
e) Programmi: programmi di informazione e di orientamento
promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, rivolti
agli utenti di servizi assicurativi, relativi all'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione di veicoli a motore;
f) Direzione generale: Direzione generale per l'armonizzazione
del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attivita'
produttive.
Art. 2.
Modalita' di presentazione delle richieste di cofinanziamento
1. La richiesta di cofinanziamento al CNCU deve essere sottoscritta
dal rappresentante legale dell'Associazione e deve pervenire in busta
chiusa al seguente indirizzo: Ministero delle attivita' produttive -
Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori - Ufficio C3 - Politiche nazionali e diritti dei
consumatori - Via Molise n. 2, 00187 Roma.
2. I plichi contenenti le richieste devono pervenire entro il
trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente direttiva. Per le domande inviate a
mezzo posta fa fede la data del timbro di spedizione.
3. Le richieste di cofinanziamento relative ai programmi che le
Associazioni intendono realizzare devono contenere una descrizione
generale dell'iniziativa con l'indicazione dei seguenti elementi:
a) tempi di realizzazione ed eventuale suddivisione temporale
delle fasi di realizzazione;
b) risultati migliorativi attesi e previsione di indicatori per
la loro misurazione.
4. Ai fini della valutazione, secondo i criteri definiti dall'art.
3 del decreto, le richieste devono essere, altresi', corredate:
a) da un piano finanziario dettagliato che riporti, per ogni voce
di spesa, il preventivo dei costi, nonche' l'indicazione delle fonti
di copertura dell'iniziativa;
b) da una dichiarazione resa dal rappresentante legale
dell'Associazione, in cui l'Associazione richiedente si impegna a
provvedere alle spese non coperte dal cofinanziamento di cui al
decreto ne' da eventuali altri contributi con questo cumulabili ai
sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto medesimo;
c) da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa
dal rappresentante legale dell'Associazione, in cui sono specificati
i programmi ammessi anche a ulteriori programmi di finanziamento o
per i quali e' stata presentata la relativa richiesta, ai sensi
dell'art. 6 del decreto, per i quali dovra' indicarsi, a pena di
revoca del contributo, gli estremi della richiesta, l'eventuale
relativo provvedimento di approvazione, l'ammontare ammesso ovvero
l'indice di ammissibilita' per i programmi per i quali e' ancora in
corso il procedimento di erogazione, nonche' il costo complessivo
dichiarato. Se per i programmi presentati per il cofinanziamento ai
sensi del decreto non sono state presentate o ottenute ulteriori
richieste di finanziamento deve essere resa, a cura del
rappresentante legale dell'Associazione richiedente, dichiarazione
negativa.
5. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal rappresentante legale
dalla quale risulti che, alla data della presentazione,
l'Associazione:
a) e' costituita regolarmente;
b) e' in regola con la tenuta dei libri contabili;
c) ha approvato il bilancio dell'esercizio relativo all'anno
precedente la richiesta;
d) opera nell'ambito della tutela dei consumatori e degli utenti;
e) non persegue fini di lucro.
6. Ogni plico contenente la richiesta di cofinanziamento e la
relativa documentazione deve recare, oltre alla data di spedizione,
la dicitura: «legge n. 57/2001 - Programmi di informazione dei
consumatori».
Art. 3.
Requisiti di ricevibilita'
1. L'ufficio C3 della Direzione generale effettua l'istruttoria
delle richieste presentate dalle associazioni al fine di valutare la
loro ricevibilita' in relazione alla documentazione prodotta.
2. L'ufficio C3 ha facolta' di richiedere la regolarizzazione o
l'integrazione delle richieste, per i soli aspetti formali e
documentali, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento delle
stesse. L'Associazione dovra' ottemperare entro i quindici giorni
successivi, decorrenti dalla data del ricevimento della richiesta;
decorso invano tale termine la domanda sara' considerata
irricevibile.
3. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine utile per
la presentazione delle richieste di cofinanziamento l'ufficio C3
conclude l'istruttoria e le trasmette, corredate di tutta la
documentazione, alla commissione di cui al successivo art. 5 della
presente direttiva.
4. Nel caso di richiesta di regolarizzazione o di integrazione
documentale, il predetto termine di quarantacinque giorni viene
sospeso e riprende a decorrere dalla data del ricevimento della
risposta.
Art. 4.
Requisiti di idoneita' dei programmi
1. In attuazione dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 3
del decreto, la commissione di cui all'art. 5 della presente
direttiva assegna il punteggio ai programmi in base ai seguenti
parametri:
a) miglioramento della conoscenza delle offerte delle compagnie
assicurative ai fini dell'orientamento da parte dell'utente su
tipologie, tariffe, benefici, clausole dei contratti assicurativi:
fino a 15 punti;
b) rilevanza e attitudine a produrre effetti durevoli: fino a 10
punti;
c) utilizzo di mezzi di comunicazione, anche con la creazione o
l'adeguamento di siti informativi telematici: fino a 5 punti;
d) costo del programma in rapporto agli obiettivi perseguiti:
fino a 5 punti;
e) sviluppo della cooperazione tra associazioni di tutela dei
consumatori e degli utenti per una informazione coordinata: fino a 5
punti.
2. Sono dichiarati idonei ad essere ammessi al cofinanziamento i
programmi che superano il punteggio minimo di 25.
Art. 5.
Commissione di valutazione
1. La commissione di cui all'art. 4 del decreto e' nominata con
decreto a firma del Ministro delle attivita' produttive.
2. La commissione verifica l'idoneita' di ciascun programma a
realizzare l'obiettivo prefissato, in base ai parametri di cui
all'articolo precedente. La commissione redige processo verbale delle
sedute.
3. La commissione decide entro trenta giorni dal ricevimento delle
richieste da parte dell'ufficio C3.
Art. 6.
Criteri di erogazione del contributo
1. Sulla base della valutazione della commissione, il CNCU, ai
sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto, concede il contributo per
ogni singolo programma ammesso. Il contributo non puo' superare il
70% della spesa totale ed il limite massimo di euro 18.000,00 per
programma ed e' erogato con le seguenti modalita':
40% entro trenta giorni dalla concessione;
60% a seguito dell'approvazione del rendiconto finale, da
effettuare entro trenta giorni dalla presentazione dello stesso.
2. Se l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione dei
programmi risulta dal rendiconto inferiore a quello preso a base per
la concessione del cofinanziamento, lo stesso e' ridotto in misura
proporzionale alla spesa accertata.
3. Se le disponibilita' finanziarie non consentono la concessione
dei contributi nella misura massima, il CNCU applica, ai sensi
dell'art. 4, comma 2, del decreto, una riduzione percentuale in
eguale misura per i programmi dichiarati idonei.
4. E' fatto obbligo alle associazioni di presentare il rendiconto
finale relativo al programma ammesso al cofinanziamento, nonche' una
relazione esplicativa e riepilogativa delle attivita' poste in
essere, entrambi firmati dal rappresentante legale dell'Associazione,
entro sessanta giorni dalla data di avvenuta realizzazione del
programma stesso. L'omessa presentazione del rendiconto finale e
della relazione o l'eventuale negativa valutazione degli stessi, da
parte del CNCU, comportano la revoca del contributo corrisposto e
l'obbligo, da parte del soggetto beneficiario, della restituzione
delle somme gia' ricevute, con versamento presso la Tesoreria
centrale o provinciale dello Stato.
5. La liquidazione a saldo del contributo avviene previa verifica
della documentazione di spesa e della conformita' del programma
realizzato a quello ammesso attraverso la valutazione del rendiconto
finale da parte del CNCU, che potra' avvalersi, ai fini
dell'istruttoria, della collaborazione dell'ufficio C3.
Art. 7.
Spese ammissibili
1. Ai fini della valutazione delle spese sulla base delle quali e'
erogato il contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del
decreto, si precisa che si intendono:
a) per spese direttamente imputabili, i costi generati
direttamente dal programma e fondamentali per la sua realizzazione;
b) per costi per consulenze professionali per la redazione del
progetto, i costi necessari alla elaborazione e alla stesura del
programma; sono ammesse al cofinanziamento le altre spese di
consulenza sostenute nel corso della realizzazione del programma solo
se prestate da imprese e societa', anche in forma cooperativa,
iscritte al registro delle imprese della camera di commercio,
industria ed artigianato, o da enti pubblici o privati aventi
personalita' giuridica, ovvero da professionisti iscritti ad un albo
professionale legalmente riconosciuto;
c) per spese relative al personale, quelle riferite al personale
impegnato nella realizzazione del programma, in ordine alle quali
devono essere fornite informazioni precise relative al numero, alla
qualifica, alla descrizione dei compiti nonche' alla durata
dell'impiego di ciascun addetto nel programma; tali spese devono
essere espresse in costi unitari per giorno di lavoro dedicato al
programma, non devono superare le retribuzioni e gli oneri
normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili
alla categoria e nella localita' in cui si svolgono i lavori, ne'
essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria
interessata in relazione alla localita';
d) per spese generali, le spese che non hanno una destinazione
specifica, di cui non e' possibile determinare l'esatto importo
destinato ad ogni singola attivita', come ad esempio illuminazione,
riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e
di corriere ecc. Ai fini della erogazione del contributo deve essere
fornita una precisa indicazione della base di calcolo applicata per
lo scorporo delle spese direttamente afferenti al programma;
e) relativamente ad eventuali spese di viaggio sostenute per la
realizzazione del programma deve essere indicata la base di calcolo.
3. Le spese sostenute per il programma devono essere dichiarate:
al lordo di I.V.A. da parte delle associazioni che dimostrino di
non essere soggetti alle dichiarazioni I.V.A., per le quali pertanto
il valore dell'imposta rappresenta un costo non recuperabile;
al netto di I.V.A. da parte delle associazioni titolari di
partita I.V.A.
La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2003
Il Ministro: Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro
n. 4 Attivita' produttive, foglio n. 191
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato