IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo
11;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n. 477, e 6 novembre 2000, n. 347, con i quali, fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' stato
determinato, in via provvisoria, rispettivamente il riordino del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e del Ministero della pubblica istruzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle
Accademie di belle arti, dell'Accademia musicale di danza,
dell'Accademia di arte drammatica, degli istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori e degli Istituti musicali
pareggiati;
Sentite, in data 21 marzo 2002, le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 luglio 2002;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26
agosto 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre
2002, nel quale viene tra l'altro evidenziato il carattere non
definitivo dell'assetto organizzativo stabilito dal presente
regolamento, dovendosi provvedere alla sua revisione a seguito
dell'adeguamento della disciplina sostanziale del sistema
dell'istruzione alla riforma del titolo V della Costituzione recata
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Considerata d'altra parte la necessita' primaria e indefettibile
per il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di
dotarsi di una struttura organizzativa adeguata al governo della
attuale complessa fase organizzativa, fermo restando che, ad
ultimazione della stessa, si provvedera' alla predetta revisione;
Acquisito il parere della prima Commissione permanente della Camera
dei deputati, espresso nella seduta del 6 novembre 2002;
Considerato che in data 21 novembre 2002 e' scaduto il termine per
l'espressione del parere della settima Commissione permanente del
Senato della Repubblica, cui lo schema di regolamento e' stato
assegnato in data 22 ottobre 2002 e che, a norma dell'articolo 13,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo puo' adottare
il regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 dicembre 2002;
Considerato peraltro che con deliberazione n. 6/2003/P, in data
27 marzo 2003, la Sezione del controllo della Corte dei conti ha
parzialmente censurato talune disposizioni del regolamento 30
dicembre 2002 e che si intende adeguarsi alle indicazioni della Corte
medesima;
Ferma rimanendo l'esigenza di osservare il numero delle strutture
previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
a) Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
c) CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
d) CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo
17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
e) CONVSU, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n.
370;
f) CSPI, il Consiglio superiore della pubblica istruzione di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
g) CNPI, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
h) CNAM, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e
musicale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
i) PNR, il Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
l) CIVR, il Comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204;
m) CNSU, il Consiglio nazionale degli studenti universitari,
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 491, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettera b), della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
n) GARR, il Gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca;
o) INDIRE, l'Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
p) INVALSI, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell'istruzione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
20 luglio 1999, n. 258;
q) IRRE, l'istituto regionale di ricerca educativa di cui
all'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
r) AIPA, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39;
s) OCSE, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico, di cui alla convenzione firmata a Parigi il 14 dicembre
1960 e ratificata con la legge 28 marzo 1962, n. 232;
t) ESA, l'Agenzia spaziale europea di cui alla convenzione
firmata a Parigi il 30 maggio 1975 e ratificata con la legge 9 giugno
1977, n. 358.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, funzionari dello
Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59:
«Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui
alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la
disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari,
nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte
delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio
1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, reca: «Istituzione
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127:
«14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
1° dicembre 1999, n. 477, reca «Regolamento recante norme
concernenti l'organiz-zazione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre
2000, n. 347, reca: «Regolamento recante norme di
organizzazione del Ministero della pubblica istruzione».
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508, reca: «Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 2, della
legge 15 marzo 1997, n. 59:
«2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia entro trenta giorni
dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine
senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
comunque i regolamenti.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 102, della
legge 15 maggio 1997, n. 127:
«102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e'
organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni
autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri per la utilizzazione della quota di
riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle
universita';
c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonche'
sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori
dell'universita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
19 ottobre 1999, n. 370:
« Art. 2 (Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario). - 1. E' istituito il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario,
costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata
qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione,
scelti in una pluralita' di settori metodologici e
disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso
Ministro, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del
Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo
principi di autonomia operativa e di pubblicita' degli
atti. Il Comitato:
a) fissa i criteri generali per la valutazione delle
attivita' delle universita' previa consultazione della
Conferenza dei rettori delle uni-
versita' italiane (CRUI), del Consiglio universitario
nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti
universitari (CNSU), ove costituito;
b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la
diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
c) determina ogni triennio la natura delle
informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli
atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni
dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre
informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni
esterne delle universita' o di singole strutture
didattiche, approvato dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, con particolare
riferimento alla qualita' delle attivita' universitarie,
sulla base di standard riconosciuti a livello
internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in
materia di garanzia della qualita' nell'istruzione
superiore;
e) predispone annualmente una relazione sulle
attivita' di valutazione svolte;
f) svolge i compiti assegnati dalla normativa
vigente, alla data di entrata in vigore della presente
legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
5 maggio 1999, n. 229;
g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori
attivita' consultive, istruttorie, di valutazione, di
definizione di standard, di parametri e di normativa
tecnica, anche in relazione alle distinte attivita' delle
universita', nonche' ai progetti e alle proposte presentati
dalle medesime.
2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio
decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui
all'art. 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del
fondo per il finanziamento ordinario delle universita' per
l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla
base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti
dell'attivita' di valutazione di cui all'art. 1 e al
presente articolo.
3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario e' soppresso
l'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario si applicano le disposizioni di cui
all'art. l, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita
alle attivita' del Comitato, e' integrata di lire 2
miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono
abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23
dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233:
«Art. 2 (Competenze e composizione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione). - 1. Il Consiglio
superiore della pubblica istruzione e' organo di garanzia
dell'unitarieta' del sistema nazionale dell'istruzione e di
supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni
di Governo nelle materie di cui all'art. 1, comma 3,
lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri
obbligatori:
a) sugli indirizzi in materia di definizione delle
politiche del personale della scuola;
b) sulle direttive del Ministro della pubblica
istruzione, di seguito denominato «Ministro» in materia di
valutazione del sistema dell'istruzione;
c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema
di istruzione definiti a livello nazionale nonche' sulla
quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi
di studio;
d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.
3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che
il Ministro ritenga di sottoporgli.
4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa,
pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in
materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e
promuove indagini conoscitive sullo stato di settori
specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto
di relazioni al Ministro.
5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e'
formato da trentasei componenti. Di tali componenti:
a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che
rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli
scolastici locali; e' garantita la rappresentanza di almeno
una unita' di personale per ciascun grado di istruzione;
b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti
significativi del mondo della cultura, dell'arte, della
scuola, dell'universita', del lavoro, delle professioni e
dell'industria, dell'associazionismo professionale, che
assicurino il piu' ampio pluralismo culturale; di questi,
tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata
Stato-regioni citta' e autonomie locali e tre sono esperti
designati dal CNEL;
c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole
di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed
uno dalle scuole della Valle di Aosta;
d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza
delle scuole pareggiate, parificate e legalmente
riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali,
tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
6. Il Consiglio superiore e' integrato da un
rappresentante della provincia di Bolzano, a norma
dell'art. 9 del testo unificato del decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un
rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 405, come modificato dal decreto legislativo
24 luglio 1996, n. 433, quando e' chiamato ad esprimere il
parere sui progetti delle due province concernenti la
modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui
all'art. 2, comma 2, lettera c).
7. Fino al riordino del settore dell'istruzione
artistica superiore il consiglio e' integrato da tre
rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in
servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti
superiori delle industrie artistiche.
8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli
incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non
sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio
superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio
superiore non sono rieleggibili piu' di una volta. Il
personale in servizio nelle scuole statali che sia stato
eletto nel consiglio superiore puo' chiedere di essere
esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il
relativo periodo e' valido a tutti gli effetti, ivi
compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle
procedure per il conseguimento di miglioramenti
retributivi, come servizio di istituto nella scuola.
9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione
sono stabiliti i termini e le modalita' per le elezioni,
che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale
delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonche' per le
designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
«Art. 23. - 1. Il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, istituito a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituisce le
sezioni seconda e terza del consiglio superiore della
pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del
consiglio superiore delle antichita' e belle arti per
quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di
disciplina di cui all'art. 18 della legge 30 dicembre 1947,
n. 1477.
2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e'
formato da settantaquattro componenti, secondo le
proporzioni indicate nel comma successivo.
3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione:
a) quarantasette rappresentanti del personale docente
di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine
e grado, esclusa l'universita', eletti dal personale
docente in servizio nelle predette scuole, cosi' ripartite:
quattro per la scuola materna, quattordici per la scuola
elementare, quattordici per la scuola media, undici per gli
istituti di istruzione secondaria superiore, tre per le
scuole di istruzione artistica, una per le scuole statali
italiane all'estero;
b) tre rappresentanti del personale docente delle
scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute,
designati dal Ministro della pubblica istruzione;
c) tre rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti
dal corrispondente personale di ruolo;
d) tre rappresentanti dei presidi, di cui uno di
scuola media, uno di istituto di istruzione secondaria
superiore ed uno di scuole di istruzione artistica, eletti
dal corrispondente personale di ruolo;
e) due rappresentanti dei direttori didattici, eletti
dal corrispondente personale di ruolo;
f) un rappresentante del personale dirigente delle
scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute,
designato dal Ministro della pubblica istruzione;
g) tre rappresentanti del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole
statali, eletti dal personale corrispondente in servizio
nelle predette scuole;
h) cinque rappresentanti del mondo dell'economia e
del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro;
i) due rappresentanti del personale
dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione
scolastica periferica, di cui uno appartenente a qualifica
funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale
di ruolo in servizio nei predetti uffici;
l) due rappresentanti del Consiglio universitario
nazionale, eletti nel suo seno;
m) tre rappresentanti complessivi del personale
docente, direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per
le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua
slovena ed uno per le scuole della Valle di Aosta, eletti
dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
4. Il Consiglio nazionale e' integrato da un
rappresentante della provincia di Bolzano, ai sensi
dell'art. 9 del testo unificato del decreto del Presidente
della Repubblica 20 giugno 1973, n. 116, e decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, quando e' chiamato ad esprimere il
parere sul progetto della provincia di modifica dei
programmi di insegnamento e di esame.
5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri
del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale
non sono rieleggibili piu' di una volta. Il Consiglio
nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si
riunisce altresi' ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi
membri ne faccia richiesta.
6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.
7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole
statali che sia stato eletto nell'ufficio di presidenza e
nei consigli per il contenzioso puo' chiedere di essere
esonerato dal servizio per la durata del mandato.
8. Il relativo periodo e' valido, a tutti gli effetti,
come servizio di istituto nella scuola.
9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di
cui alle lettere a), c), d), e), g) ed i) del comma 3 sono
effettuate con le modalita' di cui al successivo art. 31.
10. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di
cui alla lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi
con le modalita' di cui al successivo art. 31 le relative
liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
21 dicembre 1999, n. 508:
«Art. 3 (Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale). - 1. E' costituito, presso il
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, il Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e
formula proposte:
a) sugli schemi di regolamento di cui al comma 7
dell'art. 2, nonche' sugli schemi di decreto di cui al
comma 5 dello stesso articolo;
b) sui regolamenti didattici degli istituti;
c) sul reclutamento del personale docente;
d) sulla programmazione dell'offerta formativa nei
settori artistico, musicale e coreutico.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, espresso dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
a) la composizione del CNAM, prevedendo che:
1) almeno i tre quarti dei componenti siano eletti
in rappresentanza del personale docente, tecnico e
amministrativo, nonche' degli studenti delle istituzioni di
cui all'art. 1;
2) dei restanti componenti, una parte sia nominata
dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e una parte sia nominata dal Consiglio
universitario nazionale (CUN);
b) le modalita' di nomina e di elezione dei
componenti del CNAM;
c) il funzionamento del CNAM;
d) l'elezione da parte del CNAM di rappresentanti in
seno al CUN, la cui composizione numerica resta
conseguentemente modificata.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e
fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze
sono esercitate da un organismo composto da:
a) quattro membri in rappresentanza delle Accademie e
degli ISIA;
b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori
e degli Istituti musicali pareggiati;
c) quattro membri designati in parti eguali dal
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e dal CUN;
d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art.
1;
e) un direttore amministrativo.
4. Le elezioni dei rappresentanti e degli studenti di
cui al comma 3 si svolgono, con modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, presso il Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base di
liste separate, presentate almeno un mese prima della data
stabilita per le votazioni.
5. Per il funzionamento del CNAM e dell'organismo di
cui al comma 3 e' autorizzata la spesa annua di lire 200
milioni.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, e 5,
comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
«Art. 1. - (Omissis).
2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma l, delle
risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di
direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei
piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni
dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette
amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente
aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il
Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata
triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea
e internazionale della ricerca e tenendo conto delle
iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca
regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita'
di attuazione degli interventi alla cui realizzazione
concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di
previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni,
ivi comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e
nel rispetto delle loro autonomie ed attivita'
istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca.
Gli obiettivi e gli interventi possono essere
specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie,
enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le
amministrazioni dello Stato.».
«Art. 5 (Comitato di indirizzo per la valutazione della
ricerca). - 1. E' istituito, presso il MURST, il comitato
di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR),
composto da non piu' di sette membri, anche stranieri, di
comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una
pluralita' di ambiti metodologici e disciplinari. Il
comitato, sulla base di un programma annuale da esso
approvato:
a) svolge attivita' per il sostegno alla qualita' e
alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e
tecnologica nazionale. A tal fine promuove la
sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di
metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della
ricerca;
b) determina i criteri generali per le attivita' di
valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni
scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone
l'applicazione;
c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni,
progetta ed effettua attivita' di valutazione esterna di
enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonche' di
progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o
finanziati;
d) predispone rapporti periodici sulle attivita'
svolte e una relazione annuale in materia di valutazione
della ricerca, che trasmette al Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri
interessati e al CIPE;
e) determina criteri e modalita' per la costituzione,
da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove cio' sia
previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato
incaricato della valutazione dei risultati scientifici e
tecnologici dell'attivita' complessiva dell'ente e, ove
ricorrano, degli istituti in cui si articola.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 491, reca: «Regolamento recante istituzione del
consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma
dell'art. 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo
1997, n. 59».
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, lettera
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59:
« 8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) (omissis);
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta.».
- Il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, reca:
«Riordino del Centro europeo dell'educazione, della
biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in
Fondazione del Museo nazionale della scienza e della
tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258:
«Art. 1 (Trasformazione del Centro europeo
dell'educazione - Istituto nazionale per la valutazione del
sistema dell'istruzione). - 1. Il Centro europeo
dell'educazione, di cui all'art. 290 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati,
e' trasformato in «Centro europeo dell'educazione -
Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell'istruzione», di seguito denominato Istituto.
L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della
pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione
con propria direttiva individua le priorita' strategiche
delle quali l'Istituto dovra' tener conto per programmare
l'attivita' di valutazione.
2. L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del
Centro europeo dell'educazione, mantiene personalita'
giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa
ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale,
regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal
regolamento di cui all'art. 3, comma 6.
3. In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e
l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso e
analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione
scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel
contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e
della dispersione scolastica con riferimento al contesto
sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce
attivita' di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione
per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione
e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche
mediante la predisposizione di archivi informatici
liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti
applicativi delle iniziative legislative che riguardano la
scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di
innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la
partecipazione italiana a progetti di ricerca
internazionale in campo valutativo e nei settori connessi
dell'innovazione organizzativa e didattica.
4. All'Istituto sono altresi' trasferiti, con le
inerenti risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla
dispersione scolastica, che e' contestualmente soppresso.
5. Ai fini della realizzazione di iniziative che
comportino attivita' di valutazione e di promozione della
cultura dell'autovalutazione da parte delle scuole
l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al
comma 1, anche dei servizi dell'amministrazione della
pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e
delle specifiche professionalita' degli ispettori tecnici
dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 76 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 76 (Riordino degli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi). - 1. Gli
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in
Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE). Tali
istituti sono enti strumentali, con personalita' giuridica,
dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel
quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici
di ambito regionale e delle iniziative di innovazione degli
ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di supporto agli
uffici dell'amministrazione, anche di livello
sub-regionale, alle istituzioni scolastiche, alle loro reti
e consorzi, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge
15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE operano in coordinamento e
collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione
per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione,
le universita' e con le altre agenzie educative.
2. Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento
delle loro funzioni sono dotati di autonomia amministrativa
e contabile. Essi svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del
personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto
nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa, con le universita' e con le altre agenzie
formative.
3. L'organizzazione amministrativa, organizzativa e
finanziaria degli IRRE e' definita dall'apposito
regolamento di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, che ne individua gli organi di direzione,
scientifici e di controllo e i relativi poteri, le risorse
di personale e finanziarie e definisce i raccordi con
l'amministrazione regionale. Si applica l'art. 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39:
«Art. 4. - 1. E' istituita l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata ai
fini del presente decreto Autorita', la quale opera presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri con autonomia
tecnica e funzionale e con indipendenza di giudizio.
2. L'Autorita' e' organo collegiale costituito dal
presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate
di alta e riconosciuta competenza e professionalita' e di
indiscussa moralita' e indipendenza. Il presidente e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Entro quindici giorni dalla nomina del presidente, su
proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei
Ministri nomina con proprio decreto, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, gli altri quattro membri.
L'autorevolezza e l'esperienza del presidente e di ciascuno
dei quattro membri dell'Autorita' sono comprovate dal
relativo curriculum di cui e' disposta la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in
allegato ai suddetti decreti.
3. Il presidente e i quattro membri durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Per l'intera durata dell'incarico essi non possono
esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale e di consulenza, ricoprire uffici pubblici di
qualsiasi natura, essere imprenditori o dirigenti
d'azienda; nei due anni successivi alla cessazione
dell'incarico non possono altresi' operare nei settori
produttivi dell'informatica. I dipendenti statali ed i
docenti universitari, per l'intera durata dell'incarico,
sono collocati, rispettivamente, nella posizione di fuori
ruolo e di aspettativa.
4. Al funzionamento degli uffici e dei servizi
dell'Autorita', al fine della corretta esecuzione delle
deliberazioni adottate dall'Autorita' medesima, sovrintende
un direttore generale, che ne risponde al presidente
dell'Autorita' ed e' nominato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su designazione del presidente dell'Autorita'. Il
direttore generale dura in carica tre anni, puo' essere
confermato, anche piu' di una volta, ed e' soggetto alle
disposizioni di cui al comma 3.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono
determinate le indennita' da corrispondere al presidente,
ai quattro membri ed al direttore generale.».
- La legge 28 marzo 1962, n. 232, reca: «Ratifica ed
esecuzione degli Accordi istitutivi l'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economici firmati a Parigi il
14 dicembre 1960».
- La legge 9 giugno 1997, n. 358, reca: «Ratifica ed
esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia
spaziale europea - A.S.E., firmata a Parigi il 30 maggio
1975».
Art. 2.
Articolazione del Ministero
1. Il Ministero e' articolato a livello centrale, a norma
dell'articolo 51 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
tre dipartimenti.
2. I dipartimenti assumono rispettivamente la denominazione di:
a) Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la
gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e
dell'informazione;
b) Dipartimento per l'istruzione;
c) Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca. Nell'ambito dei predetti
dipartimenti sono individuati gli uffici di livello dirigenziale
generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.
3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici
scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
4. Con decreti ministeriali di natura non regolamentare, adottati
ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, nonche'
dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati
gli uffici di livello dirigenziale non generale e i loro compiti.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 51 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo'
essere superiore a tre, in relazione alle aree funzionali
di cui all'art. 50.».
- Si riporta il testo dell'art. 75, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«3. Relativamente alle competenze in materia di
istruzione non universitaria, il Ministero ha
organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi
centri di responsabilita' amministrativa, che esercitano
tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle
inerenti all'attivita' di supporto alle istituzioni
scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni
regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le
universita' e le agenzie formative, al reclutamento e alla
mobilita' del personale scolastico, ferma restando la
dimensione provinciale dei ruoli del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione
delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni
scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle
funzioni pubbliche in materia di istruzione e' costituito
presso ogni ufficio scolastico regionale un organo
collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello
Stato, della regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attivita'
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del
relativo organo collegiale si provvede con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore
del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze
scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul
territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di
consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono
contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.».
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e' riportato nelle note al
preambolo.
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 15 marzo
1997, n. 59:
«Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle
norme previste dal presente capo aventi riflessi
sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei
pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.».
Art. 3.
Attribuzioni dei capi dei dipartimenti
1. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale
compresi nel dipartimento al fine di assicurare la continuita' delle
funzioni dell'amministrazione e sono responsabili, a norma
dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli
indirizzi del Ministro.
2. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il
capo del dipartimento puo' promuovere progetti che coinvolgono le
competenze di piu' uffici dirigenziali generali compresi nel
dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti
preposti a tali uffici.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del Ministro.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il
mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente,
valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano,
ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare
secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico
dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi,
l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico
collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui
all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo
le disposizioni del contratto collettivo.
2. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 2, lettera b),
legge 15 luglio 2002, n. 145).
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate.».
Art. 4.
Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali
1. I capi dei dipartimenti, e i dirigenti preposti agli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e agli uffici
scolastici regionali, si riuniscono in conferenza per trattare le
questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' dei rispettivi
uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di
indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i
dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La
conferenza e' presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei
dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza
plenaria, almeno ogni tre mesi.
2. Il capo dipartimento, o i capi dipartimento, in relazione alla
specificita' dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette.
3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere
preventivamente trasmesso al Ministro e al capo di Gabinetto. Il
Ministro e il capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della
conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
4. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della
conferenza e' assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo
5, comma 5.
Art. 5.
Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione
ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione
1. Il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la
gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e
dell'informazione svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e
programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e
monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione
degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane
del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo
rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni
sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e
sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i
sistemi informativi delle universita', degli enti di ricerca e dei
consorzi interuniversitari; elaborazioni statistiche; comunicazione
istituzionale e relazioni con il pubblico, iniziative di promozione
di attivita' in ambito editoriale, pubblicitario e di comunicazione.
2. Il Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la
gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e
dell'informazione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale
generale:
a) direzione generale studi e programmazione sui sistemi
dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
b) direzione generale per la politica finanziaria e per il
bilancio;
c) direzione generale per le risorse umane del Ministero,
acquisti e affari generali;
d) direzione generale per la comunicazione;
e) direzione generale per i sistemi informativi.
3. La direzione generale studi e programmazione sui sistemi
dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica promuove e svolge
attivita' di indagine, studio e documentazione concernenti il sistema
dell'istruzione, dell'universita', della ricerca e dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica, per gli aspetti
quantitativi e qualitativi strumentali al governo del sistema
medesimo; elabora studi ed analisi anche strumentali all'attivita'
dei dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti
tecnici inerenti le tematiche di rispettiva competenza; concorre alla
valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di
autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative.
Nell'ambito della direzione generale opera il servizio di statistica
istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni
organizzative, centrali e periferiche, del Ministero. Il predetto
servizio si avvale anche degli apporti del sistema informativo.
4. La direzione generale per la politica finanziaria e per il
bilancio rileva il fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi
dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici
regionali; in attuazione delle direttive del Ministro, e in
coordinamento con gli altri dipartimenti, cura la predisposizione
dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni
di variazione e assestamento, la redazione delle proposte per la
legge finanziaria, l'attivita' di rendicontazione al Parlamento e
agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione
delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti,
in relazione alle destinazioni per esse previste; predispone gli atti
connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri
di responsabilita' e ai centri di costo; coordina i programmi di
acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle
diverse fonti di finanziamento; analizza ed effettua il monitoraggio
dei flussi finanziari; elabora le istruzioni generali per la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; svolge
attivita' di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di
competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predispone le
relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei
dati forniti dagli uffici competenti.
5. La direzione generale per le risorse umane del Ministero,
acquisti e affari generali, in coordinamento con gli altri
dipartimenti, svolge i compiti relativi: all'attuazione delle
direttive del Ministro in materia di politiche del personale
amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero; al
reclutamento, alla formazione generale e all'amministrazione del
personale; alle relazioni sindacali e alla contrattazione;
all'emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per
l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi
decentrati; alla mobilita' e al trattamento di quiescenza e
previdenza; alla pianificazione e allocazione delle risorse umane;
alla cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita'
strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale,
comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; alla consulenza
all'amministrazione periferica in materia contrattuale; ai servizi,
alle strutture e ai compiti strumentali dell'amministrazione
centrale; alle analisi di mercato; alla consulenza alle strutture
dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed
elaborazione di capitolati; alla gestione del contenzioso per
provvedimenti aventi carattere generale e alla definizione delle
linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza
delle articolazioni territoriali; all'elaborazione del piano acquisti
annuale. Nell'ambito della direzione generale opera la segreteria
della conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori
generali, di cui all'articolo 4.
6. La direzione generale per i sistemi informativi cura ed e'
responsabile dello sviluppo e sostegno della rete GARR e delle altre
infrastrutture tecnologiche per la ricerca; cura ed e' responsabile
dei rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il
sistema informativo; cura i rapporti con i dipartimenti e gli uffici
scolastici regionali, con i sistemi informativi universitari, degli
enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari di calcolo ai fini
dell'utilizzazione del sistema informativo e dello sviluppo di nuove
procedure; pianifica, coordinando gli altri uffici del Ministero, le
attivita' del sistema informativo con riferimento alle applicazioni e
agli sviluppi del sistema stesso; fornisce le necessarie elaborazioni
informatico-statistiche; collabora alla realizzazione della
formazione a distanza; formula piani per le politiche di innovazione
tecnologica; cura i rapporti con l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione; provvede alla definizione di standard
tecnologici ed alla consulenza alle scuole in materia di strutture
tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove soluzioni
tecnologiche; provvede alla creazione di infrastrutture di supporto
ai servizi in rete, anche in collaborazione con regioni ed altri
soggetti pubblici e privati.
7. La direzione generale per la comunicazione cura i rapporti con
il dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e con gli altri enti e organi di informazione;
coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo agli
strumenti multimediali e alla rete intranet; elabora e gestisce il
piano di comunicazione in coordinamento con i dipartimenti; coordina
il sito Web dell'amministrazione; promuove attivita' e convenzioni
editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione; analizza le
domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la
relativa divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche;
e' responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello
centrale e indirizza l'attivita' degli uffici relazioni con il
pubblico a livello periferico.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322:
«Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad
ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario
designato dal Ministro competente, sentito il presidente
dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto, istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n.
400, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.».
Art. 6.
Dipartimento per l'istruzione
1. Il Dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree:
organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti,
curricola e programmi scolastici, stato giuridico del personale della
scuola; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione
della rete scolastica; definizione degli indirizzi per
l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione
della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento
dell'organizzazione e l'uniformita' dei relativi livelli in tutto il
territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per
l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di
interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio
territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo,
ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze
formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni
in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche
dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto
complessivo dell'intero sistema formativo, individuazione degli
obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di
istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e
supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome;
definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di
scuole e corsi di istruzione non statale; competenze in materia di
edilizia scolastica, riservate al Ministero, a norma della legge
11 gennaio 1996, n. 23; competenze riservate all'amministrazione
scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; affari e
relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione
europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione
scolastica.
2. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello
dirigenziale generale:
a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici;
b) direzione generale per lo studente;
c) direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i
rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali;
d) direzione generale per il personale della scuola;
e) direzione generale per gli affari internazionali
dell'istruzione scolastica.
3. Al Dipartimento si raccordano funzionalmente gli uffici
scolastici regionali di cui all'articolo 8.
4. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici svolge i
compiti relativi agli ordinamenti, ai curricola e ai programmi
scolastici; alla definizione delle classi di concorso e dei programmi
delle prove concorsuali del personale della scuola; alla ricerca e
alle innovazioni nei diversi gradi e settori dell'istruzione
avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Istituto nazionale
di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa; alla
materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di
titoli di studio stranieri; all'individuazione delle priorita' in
materia di valutazione e alla promozione di appositi progetti; alle
attivita' preliminari alla adozione delle direttive di cui agli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; alla
vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
istruzione e sull'Istituto nazionale di documentazione per la
innovazione e la ricerca educativa; alla vigilanza sulla Fondazione
Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci»
di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e
alla vigilanza e sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3,
del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, nei confronti degli altri enti ivi previsti; all'attuazione del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190,
relativo agli IRRE. Nell'ambito della direzione e' istituito il
servizio di segreteria del CNPI ovvero del CSPI e della Conferenza
dei presidenti degli istituti regionali di ricerca educativa.
5. La direzione generale per lo studente svolge i compiti relativi:
alla materia dello status dello studente; ai servizi per
l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per
l'accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; agli indirizzi
e alle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo
sport; alle strategie sulle attivita' e sull'associazionismo degli
studenti; alle politiche sociali a favore dei giovani e, in
particolare, alle azioni di prevenzione e contrasto del disagio
giovanile; alle attivita' di orientamento e raccordo con il sistema
universitario; agli interventi di orientamento e promozione del
successo formativo e al relativo monitoraggio; al supporto delle
attivita' della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte
provinciali degli studenti; ai rapporti con le associazioni dei
genitori e al supporto della loro attivita'; ai rapporti con altri
enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore
degli studenti.
6. La direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i
rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali
cura le attivita' istruttorie per i provvedimenti da sottoporre
all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e della Conferenza
Unificata; svolge inoltre, fatte comunque salve le competenze delle
regioni e in raccordo con altri soggetti istituzionali, le funzioni
dell'amministrazione della istruzione in materia di: rapporti
scuola-lavoro, percorsi di istruzione e formazione; educazione ed
istruzione permanente degli adulti; istruzione superiore non
universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica
superiore.
7. La direzione generale per il personale della scuola svolge i
compiti relativi: alla definizione degli indirizzi generali della
organizzazione del lavoro; alla disciplina giuridica ed economica del
rapporto di lavoro e alla relativa contrattazione; all'indirizzo e al
coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e
previdenza; agli indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei
dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione;
alla definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale
docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, e alla definizione dei parametri per la ripartizione a
livello regionale; alla definizione delle linee di indirizzo e
coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della
scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle
politiche formative a livello nazionale; agli indirizzi in materia di
riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;
alla gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere
generale e alla definizione delle linee di indirizzo per la gestione
del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.
8. La direzione generale per gli affari internazionali
dell'istruzione scolastica cura le relazioni internazionali in
materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con
l'Unione europea e con gli organismi internazionali e la
partecipazione alle attivita' che si svolgono in tali sedi; cura, in
collaborazione con la direzione generale di cui all'articolo 5, comma
3, l'elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi
comunitari e internazionali; individua le opportunita' di
finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari, pubblici
e privati, promuovendone l'utilizzo e fornendo la necessaria
assistenza alle altre direzioni generali del Dipartimento ed agli
uffici scolastici regionali; definisce e realizza i programmi
finanziati da fondi comunitari in materia di istruzione scolastica.
9. I dirigenti con funzione tecniche dipendono funzionalmente dal
capo dipartimento, dai direttori generali e dai direttori degli
uffici scolastici regionali a seconda della loro assegnazione. Essi
esercitano le loro funzioni con riferimento alle seguenti aree:
sostegno per la progettazione e il supporto dei processi formativi;
supporto al processo di valutazione e autovalutazione; supporto
tecnico-didattico-pedagogico; ispettiva.
Note all'art. 6:
- La legge 11 gennaio 1996, n. 23, reca: «Norme per
l'edilizia scolastica».
- Si riporta il testo dell'art. 137, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
«2. Restano altresi' allo Stato i compiti e le funzioni
amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi
scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato,
nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa e alla
sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti relativi agli
organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 389.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 4 del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258.
«Art. 1 (Trasformazione del Centro europeo
dell'educazione in Istituto nazionale per la valutazione
del sistema dell'istruzione). - 1. Il Centro europeo
dell'educazione, di cui all'art. 290 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati,
e' trasformato in «Istituto nazionale per la valutazione
del sistema dell'istruzione», di seguito denominato
Istituto. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della
pubblica istruzione con propria direttiva individua le
priorita' strategiche delle quali l'Istituto dovra' tenere
conto per programmare l'attivita' di valutazione.
2. L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del
Centro europeo dell'educazione, mantiene personalita'
giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa
ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale,
regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal
regolamento di cui all'art. 3, comma 6.
3. In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e
l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed
analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione
scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel
contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e
della dispersione scolastica con riferimento al contesto
sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce
attivita' di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione
per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione
e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche
mediante la predisposizione di archivi informatici
liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti
applicativi delle iniziative legislative che riguardano la
scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di
innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la
partecipazione italiana a progetti di ricerca
internazionale in campo valutativo e nei settori connessi
dell'innovazione organizzativa e didattica.
4. All'Istituto sono altresi' trasferiti, con le
inerenti risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla
dispersione scolastica, che e' contestualmente soppresso.
5. Ai fini della realizzazione di iniziative che
comportino attivita' di valutazione e di promozione della
cultura dell'autovalutazione da parte delle scuole
l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al
comma l, anche dei servizi dell'amministrazione della
pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e
delle specifiche professionalita' degli ispettori tecnici
dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.».
«Art. 2 (Trasformazione della biblioteca di
documentazione pedagogica in Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa). -
1. La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui
all'art. 292 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e' trasformata in Istituto nazionale di documentazione
per l'innovazione e la ricerca educativa. L'Istituto e'
sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con
propria direttiva individua le proprieta' strategiche alle
quali l'Istituto si uniforma.
2. L'Istituto mantiene personalita' giuridica di
diritto pubblico ed autonomia amministrativa, ed e' dotato
di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di
autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui
all'art. 3, comma 6.
3. All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti
risorse, i compiti svolti dalla biblioteca di
documentazione pedagogica, con sede in Firenze.
4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un sistema di
documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e
innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e
internazionale oltre che alla creazione di servizi e
materiali a sostegno dell'attivita' didattica e del
processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con
riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le
strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo
dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza
coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le
universita' e con gli organismi formativi nazionali e
internazionali, curando la diffusione dei relativi
risultati; collabora con il Ministero della pubblica
istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti
della Unione europea.
5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attivita' di
raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione
dell'informazione e di produzione della documentazione a
sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia;
sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie
dell'informazione, della documentazione e della
comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del
patrimonio bibliografico e documentario gia' appartenente
alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un
settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di
banche dati.».
«Art. 4 (Museo della scienza e della tecnica). - 1. Il
Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da
Vinci" di Milano, ente pubblico istituito con legge
2 aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione a decorrere da gennaio
2000 e' trasformato nella "Fondazione Museo nazionale della
scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci", ed acquista
personalita' giuridica di diritto privato a norma degli
articoli 12 e seguenti del codice civile, alla data di
pubblicazione dello statuto.
2. Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale
della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" adotta a
maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, lo statuto della nuova
fondazione, che e' sottoposto all'approvazione del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che
deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica
fino all'elezione del primo consiglio di amministrazione
successivo all'entrata in vigore dello statuto della
Fondazione.
3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui
al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un
commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni
successivi.
4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura
organizzativa della fondazione, ne individua le categorie
di partecipanti, gli organi di amministrazione e
scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi
poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i
controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del
consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di
enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche
che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita
della fondazione, facciano parte rappresentanti del
Ministero della pubblica istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere
riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della
fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate
con la procedura di cui al comma 2.
5. Tra le finalita' della Fondazione lo statuto
individua in particolare:
a) la diffusione della conoscenza della cultura
scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e
interazioni con altri settori del sapere, anche con
riferimento alla dinamica storica della scienza, della
tecnica e della tecnologia ed alle prospettive
contemporanee e future;
b) la conservazione, il reperimento, la
valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in
forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali
e immateriali della scienza, della tecnica e della
tecnologia con riferimento al passato e alla
contemporaneita', in una prospettiva di costante
aggiornamento del patrimonio museale.
6. Il patrimonio della Fondazione e' costituito dai
beni mobili e immobili di proprieta' dell'ente pubblico e
della fondazione preesistente, la quale e' incorporata a
tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche'
da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o
privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze
connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione
puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del
valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con
l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due
esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione
uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente decreto legislativo procede alla designazione di
uno o piu' esperti iscritti nel registro dei consulenti
tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima
del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni
dell'art. 64 del codice di procedura civile. La relazione
sulla stima del patrimonio contiene la descrizione delle
singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore
attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.
7. La "Fondazione nazionale Museo della scienza e delle
tecnica Leonardo da Vinci", provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio;
b) i contributi ordinari dello Stato;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di
enti pubblici;
d) eventuali proventi della gestione delle attivita';
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a
titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti
pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, anche derivanti
dall'esercizio di attivita' commerciali coerenti con le
finalita' della Fondazione.
8. Ai fini della determinazione del contributo statale
da erogare annualmente alla Fondazione restano in vigore le
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 aprile 1958,
n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105.
9. La Fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili
di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per
la parte relativa agli enti non commerciali.
10. I rapporti di lavoro del personale attualmente
dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di
Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati
dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di
diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto
collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i
contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I
dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli
relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti
dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla stipulazione
del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il
personale puo' optare per la permanenza nel pubblico
impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra
amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per
la collocazione nei ruoli dell'Amministrazione della
pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli
istituti di cui agli articoli 1 e 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 605, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: «2. Il
Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui
seguenti enti:
a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della
Sardegna, secondo le modalita' stabilite dalla legge
1° giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;
b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza
magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive
modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'ente;
sono iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alla
ritenuta di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato e successive
modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole
elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole
elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne
statali e i direttori didattici;
c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta
contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto
dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470, e delle
disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di
sorveglianza e' compresa la facolta' di disporre
accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da
parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello
Stato, di lire 150 milioni, previsto dall'art. 1 della
predetta legge;
d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo
quanto previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e
16 febbraio 1987, n. 46;
e) vigilanza sull'Ente per il Museo nazionale della
scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», ai sensi
dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.
3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri
enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2001, n. 190, reca: «Regolamento concernente
l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca
educativa, a norma dell'art. 76 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.».
Art. 7.
Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica.
1. Il Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica
svolge funzioni nelle seguenti aree: istruzione universitaria,
programmazione degli interventi sul sistema universitario; indirizzo
e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle
universita'; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico
organismo, in materia universitaria e di alta formazione artistica,
musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e
internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione
europea e integrazione internazionale del sistema universitario,
anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del
Ministero degli affari esteri; razionalizzazione delle condizioni di
accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attivita'
relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al
raccordo dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica con l'istruzione scolastica e con la
formazione professionale; valorizzazione e sostegno della ricerca
libera nelle universita'; competenze relative agli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge
21 dicembre 1999, n. 508; indirizzo, programmazione e coordinamento
della ricerca scientifica e tecnologica in ambito nazionale e
internazionale; programmazione degli interventi degli enti di-ricerca
non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e
finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio
degli enti di ricerca non strumentali; coordinamento delle iniziative
degli altri Ministeri inerenti la ricerca; valorizzazione e sostegno
della ricerca libera negli enti di ricerca; monitoraggio e sostegno
del grado di interazione tra sistema delle universita' e sistema
produttivo; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica;
coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed
internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale
e aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale,
comunitario e internazionale; promozione e sostegno della ricerca
delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le
agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e alla
integrazione con la ricerca pubblica.
2. Il Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca comprende i seguenti uffici di
livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per l'universita';
b) direzione generale per lo studente e il diritto allo studio;
c) direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e
coreutica;
d) direzione generale per le strategie e lo sviluppo
dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica;
e) direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della
ricerca.
3. La direzione generale per l'universita' svolge i compiti
relativi a: finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema
universitario e gestione dei fondi della edilizia; esame degli
statuti e dei regolamenti di ateneo; monitoraggio degli ordinamenti
universitari; rapporti con il CUN, con il CRUI e con il CONVSU per
gli atti di competenza; verifiche amministrativo-contabili,
monitoraggio e valutazione del sistema universitario e
dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia
universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione;
rapporti con il Ministero della salute per le attivita' di formazione
e specializzazione, assistenza e ricerca della facolta' di medicina;
raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi,
con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche
amministrazioni; sviluppo e coordinamento delle iniziative di alta
formazione post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento
speciale e della formazione e avviamento alla ricerca; promozione e
attuazione degli accordi internazionali e delle attivita' inerenti la
cooperazione internazionale in materia di istruzione universitaria;
elaborazione previsioni a breve, medio e lungo termine,
sull'evoluzione della domanda e dell'offerta formativa. Nell'ambito
della direzione e' istituito il servizio di segreteria del CUN e del
CONVSU.
4. La direzione generale per lo studente e il diritto allo studio
svolge nel settore universitario e nel settore dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, i compiti relativi a: indirizzo per
l'attuazione del diritto allo studio e sulla condizione studentesca;
attivita' di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del
lavoro e delle professioni; coordinamento, promozione e sostegno
delle attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente delle
universita'; razionalizzazione delle condizioni di accesso;
tutoraggio; collegi e, per quanto non di competenza delle regioni,
residenze universitarie; iniziative sportive a livello nazionale;
anagrafe degli studenti; raccordo con il sistema scolastico, con gli
altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle
professioni e con le pubbliche amministrazioni; rapporti con il CNSU,
per gli atti di competenza. Nell'ambito della direzione e' istituito
il servizio di segreteria del CNSU.
5. La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica svolge i compiti relativi a: finanziamento,
programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica; promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica; vigilanza delle relative
istituzioni; sviluppo dell'offerta formativa e della produzione
artistica; raccordo con il sistema scolastico e universitario, con
gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle
professioni e con le pubbliche amministrazioni; rapporto con il CNAM
per gli atti di competenza. Nell'ambito della direzione e' istituito
il servizio di segreteria al CNAM.
6. La direzione generale per le strategie e lo sviluppo
dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica
svolge i compiti relativi alla: definizione della politica di
internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica;
elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della politica
della ricerca scientifica e tecnologica del Ministero nei comitati di
gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive e degli
accordi in materia di ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito
dell'Unione europea, dell'OCSE, dell'ESA, delle Nazioni Unite e di
organismi internazionali; indirizzo, normazione generale e
finanziamento dell'Agenzia ASI; indirizzo e sostegno alla ricerca
spaziale e aerospaziale; promozione della cooperazione scientifica
internazionale in materia di ricerca; promozione della partecipazione
italiana ai programmi comunitari di ricerca; partecipazione a
commissioni dell'Unione europea e ad organismi comunitari; sviluppo
di rapporti bilaterali; supporto alla redazione del PNR; agevolazione
della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati
nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione, nonche'
programmi comunitari; promozione delle cooperazioni e sinergie tra
sistema delle universita', organismi pubblici di ricerca e sistema
produttivo; attivita' preliminari per la definizione della posizione
nazionale nel programma quadro sulla ricerca; analisi e diffusione
della normativa comunitaria e delle modalita' di interazione con gli
organismi comunitari; individuazione di opportunita' di finanziamento
a valere su fondi internazionali pubblici e privati e relativo
utilizzo; assistenza alle imprese che decidono di accedere a fondi
comunitari; rapporti con la segreteria tecnica di cui al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con il CIVR.
7. La direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della
ricerca svolge i compiti relativi a: indirizzo e coordinamento,
normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non
strumentali; sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della rete
degli enti di ricerca; supporto alla redazione del PNR; vigilanza e
controllo sulle attivita' degli enti di ricerca; promozione della
ricerca finanziata con fondi nazionali; coordinamento delle
iniziative degli altri Ministeri, inerenti la ricerca;
predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la
ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione nelle regioni
dell'obiettivo uno; cooperazione scientifica nazionale in materia di
ricerca; supporto alla redazione del PNR; incentivazione e
agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti
pubblici e privati e gestione dei relativi fondi; monitoraggio e
sostegno del grado di interazione tra sistema delle universita' e
sistema produttivo; rapporti con la segreteria tecnica di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204, e con il CIVR; anagrafe delle ricerche nazionali. Nell'ambito
della direzione generale e' istituito il servizio di segreteria per
il funzionamento del CIVR.
Note all'art. 7:
- Per la legge 21 dicembre 1999, n. 508, si rinvia alle
note al preambolo.
- Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, reca:
«Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la
valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1,
lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204:
«3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una
segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito
della potesta' regolamentare di organizzazione di detto
Ministero. La segreteria opera anche come supporto della
commissione e delle strutture ad essa collegate. Con
decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita'
per l'utilizzazione di personale comandato da altre
amministrazioni, enti e istituzioni, nonche' i limiti
numerici per il ricorso a personale qualificato con
contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attivita'
di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni e proposte
del comitato di esperti di cui all'art. 3, dei consigli
scientifici nazionali e della assemblea di cui al
successivo art. 4. Al Ministro possono inviare proposte
anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici e
privati, nonche' organismi di consulenza tecnico
scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.».
Art. 8.
Uffici scolastici regionali
1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'ufficio scolastico
regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un
autonomo centro di responsabilita' amministrativa, al quale sono
assegnate tutte le funzioni gia' spettanti agli uffici periferici
dell'amministrazione della pubblica istruzione fatte salve le
competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma
delle disposizioni vigenti.
2. L'ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul
territorio; a tale fine operano a livello provinciale e/o
subprovinciale, i centri servizi amministrativi.
3. L'ufficio scolastico regionale svolge le sue funzioni in
raccordo con il Dipartimento per l'istruzione. Esso vigila
sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di
efficacia dell'attivita' formativa e sull'osservanza degli standard
programmati; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo
sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con
la regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche
nazionali per gli studenti; formula alla direzione generale di cui
all'articolo 5, comma 4, e al Dipartimento per l'istruzione le
proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e di
personale; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio
regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233; cura i rapporti con
l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di
competenza statale e comunque nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche ed educative, relativamente all'offerta
formativa integrata e all'educazione degli adulti; esercita la
vigilanza sulle scuole e sui corsi d'istruzione non statali, nonche'
sulle scuole straniere in Italia; fornisce assistenza e supporto alle
istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel rispetto
dell'autonomia ad esse riconosciuta; assegna alle istituzioni
scolastiche le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni
scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le
competenze in materia, ivi comprese quelle attinenti alle relazioni
sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non
riservate all'amministrazione centrale; assicura, con i modi e gli
strumenti piu' opportuni, la diffusione delle informazioni, ha la
legittimazione passiva in materia di contenzioso del personale della
scuola. Il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale
stipula i contratti individuali di lavoro ed emette i relativi atti
d'incarico. Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente
dell'ufficio scolastico regionale si avvale anche dell'Istituto
regionale di ricerca educativa, sul quale esercita la vigilanza a
norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 2001, n. 190.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito
l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di
dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali sono formulate
dal capo del Dipartimento per l'istruzione.
6. I centri servizi amministrativi svolgono, a livello provinciale
e/o subprovinciale, le funzioni relative alla assistenza agli
istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e
amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla
formulazione di proposte al direttore regionale ai fini
dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici
autonomi; al supporto agli istituti scolastici per la progettazione e
innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri
attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole. I
centri servizi amministrativi a valenza provinciale sono affidati, di
regola, a dirigenti di livello dirigenziale non generale; i centri
servizi amministrativi a valenza sub-provinciale possono essere
affidati anche a personale appartenente all'area C dell'ordinamento
del comparto.
7. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne
l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni
previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in
base ad essi adottate. Nella Regione siciliana seguita ad applicarsi
l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di
pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
8. Il Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali
aventi titolo a partecipare alla contrattazione, determina le linee
guida per l'organizzazione degli uffici scolastici regionali sul
territorio. Il Ministro adotta, su proposta avanzata dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale, sentite le organizzazioni
sindacali regionali, in coerenza con le linee guida, il decreto
ministeriale di natura non regolamentare per l'individuazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei
relativi compiti.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233:
«Art. 4 (Consigli regionali dell'istruzione). - 1. E'
istituito, presso ogni ufficio periferico regionale
dell'Amministrazione della pubblica istruzione, il
consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio dura in
carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto
all'amministrazione a livello regionale. Esso esprime
pareri obbligatori in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni
ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di
integrazione tra istruzione e formazione professionale, di
educazione permanente, di politiche compensative con
particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto
allo studio, di reclutamento e mobilita' del personale, di
attuazione degli organici funzionali di istituto.
2. Il consiglio esprime all'organo competente parere
obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale
docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico
preveda il parere di un organo collegiale a tutela della
liberta' di insegnamento.
3. Il consiglio e' costituito dai presidenti dei
consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla
rappresentanza del personale della scuola statale nei
consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai
rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque
rappresentanti designati dalle organizzazioni
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del
consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio
periferico regionale.
4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai
consigli scolastici locali in rappresentanza del personale
scolastico in servizio nella regione e' determinato in
proporzione al numero degli appartenenti al personale
dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in
servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il
suddetto personale sia rispettivamente in numero non
superiore e superiore a 50.000. E' garantita la
rappresentanza di tre ovvero quattro unita' di personale
docente per ciascun grado di istruzione nonche' di almeno
un dirigente scolastico e di un rappresentante del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella
prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza,
il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti.
6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita
sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal
personale della scuola, per l'esercizio delle competenze
consultive di cui al comma 2.
7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea
generale sono valide se e' presente un terzo dei
componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli
obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In
casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio
periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non
inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o
quello inferiore assegnato dal dirigente, si puo'
prescindere dal parere.
8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo
insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la
organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di
specifiche competenze ad apposite commissioni. Il
regolamento puo' prevedere la composizione e il
funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal
dirigente dell'ufficio periferico regionale.
9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale
provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio
regionale dell'istruzione.
10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede
nella regione Friuli-Venezia Giulia e' istituito un
consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con
lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti
del personale delle predette scuole statali, pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute eletti n