Titolo I
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPOCapo IInnovazione e ricerca
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2004 si procedera' alla
ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle
relative note.
Art. 1.
Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia
digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti
1. Per i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del
presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione e' escluso
dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di
sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale
importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla
media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta
precedenti; (( le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle
spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite
dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o
filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci,
utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali
per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia
delle disposizioni del precedente periodo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea; ))
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la
partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono
comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;
c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali
destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o
universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia
trascorso piu' di un anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un
mercato regolamentato di cui all'articolo 11.
2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle
disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta
del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza
delle disposizioni di cui al presente articolo.
(( 2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti
detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su
apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.
L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalita' di
comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della
stessa Agenzia. ))
3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' delle
spese sostenute e' rilasciata (( con riferimento a quanto indicato
nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis )) dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da
un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in
quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza
fiscale. L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma
1 e' comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di
appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva
partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese
sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. (Comma soppresso).
6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio
spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi,
nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si
applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo
periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
Art. 2.
Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione
1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione,
effettuate ai sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri
enti pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e
innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori
finanziamenti da erogare con le modalita' stabilite dal Ministro
competente. La riassegnazione delle risorse derivanti dalle predette
operazioni di cartolarizzazione a fondi non rotativi puo' essere
disposta, nei limiti del venti per cento, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Art. 3.
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti
all'estero
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori, ((
che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano
non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata
attivita' di ricerca all'estero presso universita' o centri di
ricerca pubblici o privati per almeno due anni continutivi )) che
dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei
cinque anni solari successivi (( vengono )) a svolgere la loro
attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente
residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10
per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla
formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui al presente comma si
applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene
fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di
imposta successivi (( sempre che permanga la residenza fiscale in
Italia. ))
Art. 4.
Istituto italiano di tecnologia
1. E' istituita la fondazione denominata Istituto italiano di
tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico
del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo cosi' lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione
instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura
l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso
istituti esteri di eccellenza.
2. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione
degli organi dell'Istituto, della composizione e dei compiti, e'
approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dell'economia e
delle finanze.
3. Il patrimonio della fondazione e' costituito ed incrementato da
apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attivita',
oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi
di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere
concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento
di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuato di
intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e non
modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829,
primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
4. Al fine di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano di
tecnologia, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse
nazionale, nonche' gli enti ad essi succeduti, possono disporre la
devoluzione di risorse all'Istituto fino a 2 anni dopo la
pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con modifiche,
soggette all'approvazione dall'autorita' vigilante, degli atti
costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalita' di cui
al comma 2, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto
per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli enti che
hanno disposto la devoluzione.
5. Ai fini del rapido avvio delle attivita' della fondazione
Istituto italiano di tecnologia, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione
ed un collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri
dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attivita'
della fondazione Istituto italiano di tecnologia in un periodo non
superiore a due anni (( dalla sua istituzione )) di cui al comma 1 ed
al termine rende il proprio bilancio di mandato.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico e'
autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unita' di
personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a
disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai
rispettivi ordinamenti, da enti ed organismi di cui all'(( articolo
)) 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni. Puo' avvalersi, inoltre,
della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali
ed estere, ovvero di universita' e di istituti universitari.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, la Cassa depositi
e prestiti e' autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla
contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni
di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e
prestiti e' autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, in
favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi
stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che
fissano, altresi', le condizioni di scadenza e di tasso di interesse.
8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e
prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto
corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello
Stato, intestato alla fondazione Istituto italiano di tecnologia e ne
costituiscono il patrimonio iniziale.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere
dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa
depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle
somme anticipate, secondo modalita' da stabilire con propri decreti.
Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso
tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle
anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta
coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le
stesse modalita', anche di tasso e di tempo.
10. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme
possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui
contratti dall'Istituto.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della
fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi
da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di
neutralita' fiscale.
12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si
provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente
decreto.
Capo II
Investimenti pubblici in infrastrutture
Art. 5.
Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in societa' per
azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti societa'
per azioni» (CDP S.p.a.), con effetto dalla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3.
La CDP S.p.a., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei
rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.a. sono attribuite allo Stato, che
esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si
applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le
fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati possono detenere
quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.a.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi
e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al
Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla
gestione separata della CDP S.p.a. di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche
indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.a. e assegnate alla
gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa
vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in
bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di
stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga
agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti
ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e
conferimenti;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.a., comunque in misura non
inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
(( 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, e' approvato lo statuto della CDP S.p.a. e sono
nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo
periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori
indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge
13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della
CDP S.p.a. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i
successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile. ))
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.a. si chiude al
31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni del titolo V del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli
intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107
del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione
separata di cui al commna 8.
7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli
organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto
forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali,
assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.a. o societa' (( da )) essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere
assistiti dalla garanzia dello Stato;
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla
fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello
Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. (( La
raccolta di fondi e' effettuata esclusivamente presso investitori
istituzionali. ))
8. La CDP S.p.a. assume partecipazioni e svolge le attivita',
strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto
previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.a. istituisce un sistema
separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione e'
uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e
le attivita' ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le
attivita' di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui
al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale di cui al comma 3
puo' prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle
partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di
indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. E' confermata,
per la gestione separata, la commissione di vigilanza prevista
dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e
successive modificazioni.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8
il consiglio di amministrazione della CDP S.p.a. e' integrato dai
membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d)
ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 mag-gio 1983, n.
197.
11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al comma 8 il
Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti
di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed
economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi
postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni
finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed
economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di
accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione e non
discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita', contratti e
comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi
del comma 3.
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP
S.p.a. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione
separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data
di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per
azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso
alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11
continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle
norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per
quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11 continua ad
applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le
attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore
generale della Cassa depositi e prestiti anteriori alla
trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di
amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato della
CDP S.p.a.
13. All'attivita' di impiego della gestione separata di cui al
comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni piu' favorevoli
previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla
trasformazione, inclusa la disposizione di cui all'articolo 204,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti
attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per
effetto della cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi
dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 puo' avvalersi
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di
apposita relazione presentata dalla CDP S.p.a., riferisce annualmente
al Parlamento sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti dalla
CDP S.p.a..
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.a.
con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259.
18. La CDP S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici
al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi
e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.a. adotta
apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei
rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle
modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire
elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e
iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di
deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici
individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
CDP S.p.a. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e
proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei
diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione
del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei
confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata
la CDP S.p.a. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad
essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni
caso la responsabilita' illimitata della CDP S.p.a. per le
obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a ciascun
patrimonio separato la CDP S.p.a. tiene separatamente i libri e le
scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del
codice civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.a. alle
procedure di cui al titolo IV del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i
contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere
esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel
presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo
pagamento delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato
e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini
previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della
procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e
i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le
relative passivita'.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del
contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale e' attribuita
la disponibilita' o e' affidata la gestione delle opere, degli
impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di
servizi pubblici in relazione ai quali e' intervenuto il
finanziamento della CDP S.p.a. o di altri soggetti autorizzati alla
concessione di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente
sono destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della
CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono
indisponibili da parte del soggetto uscente fino al completo
soddisfacimento dei predetti crediti e non possono formare oggetto di
azioni da parte di creditori diversi dalla CDP S.p.a. e dagli altri
finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore
assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito
residuo nei confronti della CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di
cui al presente comma. L'ente affidante e, se prevista, la societa'
proprietaria delle opere, degli impianti, delle reti e delle
dotazioni garantiscono in solido il debito residuo fino
all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti
concessi dalla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo
amministrativo della CDP S.p.a. delibera le operazioni di raccolta di
fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si
applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico
previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, ne' i limiti quantitativi alla raccolta
previsti dalla normativa vigente; non trovano altresi' applicazione
gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione
di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute
nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta
Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione
delle societa' previsti dalla normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la
trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione
dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono
esenti da imposizione fiscale, diretta ed indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalita' relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto
qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al
comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle
garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta
di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non si
applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla
gestione separata di cui al comma 8.
25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi
natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.a. sono soggetti al
regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa
depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la
CDP S.p.a. ed e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle
leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i
diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa,
rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di
appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai concorsi pubblici per i
quali sia richiesta una specifica anzianita' di servizio, ove
conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi al personale gia'
dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di
un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo' essere
attribuito al predetto personale un trattamento economico meno
favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per il personale gia' dipendente dalla Cassa
depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla
trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le
procedure di mobilita', con collocamento prioritario al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e' inquadrato,
in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e
successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni,
nella corrispondente area e posizione economica, o in quella
eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre
pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o
reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente
comma e' riconosciuto un assegno personale pensionabile,
riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla
differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della
trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in
base al nuovo inquadramento; le indennita' spettanti presso
l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura
eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale.
Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale gia' dipendente
della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di
lavoro dipendente con CDP S.p.a. puo' richiedere il reinquadramento
nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i
termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non
dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio
normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della
trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo
all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per il
personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data
di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con
applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29,
opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti
in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. e hanno diritto
al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del
codice civile.
27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, (( i periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti ))
dai seguenti: «Infrastrutture S.p.a. puo' destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di
titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine
Infrastrutture S.p.a. adotta apposita deliberazione contenente
l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti
ad essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile
disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436
del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni
e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio separato a
tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.a. e dagli altri
patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul
patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono
ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti.
Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone
diversamente delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui
vantaggio la destinazione e' effettuata Infrastrutture S.p.a.
risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e
dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la
responsabilita' illimitata di Infrastrutture S.p.a. per le
obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione. Con riferimento a
ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.a. tiene separatamente
i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e
seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento di
Infrastrutture S.p.a. e di sottoposizione a procedura di liquidazione
di qualsiasi natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio
separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le
previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura
provvedono al tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio
il patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo le
scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti
preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o
affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici
ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative
passivita'.».
Art. 5-bis.
Registro italiano dighe
(( 1. All'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il
comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con
cui il Registro italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti
delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione
all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonche' alla
vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno
tenuti ad espletare sulle medesime opere».
2. All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «31 marzo 1998, n. 112»
sono
aggiunte le seguenti: «, ad eccezione dell'emanazione della normativa
tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera v), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva
competenza del Registro italiano dighe - RID». ))
Capo III
Made in Italy, competitivita', sviluppo
Art. 6.
Trasformazione della SACE in societa' per azioni
1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero
(SACE) e' trasformato in societa' per azioni con la denominazione di
SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero o piu'
brevemente SACE S.p.a. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE
S.p.a. succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e
obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione.
2. Le azioni della SACE S.p.a. sono attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi
sociali sono effettuate d'intesa con i Ministeri indicati nel comma 5
dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni.
3. I crediti di cui all'(( articolo )) 7, comma 2, del (( decreto
legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, esistenti alla data del 31 dicembre 2003, sono
trasferiti alla SACE S.p.a. a titolo di conferimento di capitale. I
crediti medesimi sono iscritti nel bilancio della SACE S.p.a. al
valore indicato nella relativa posta del conto patrimoniale dello
Stato. Ulteriori trasferimenti e conferimenti di beni e
partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE S.p.a.
possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare, del
Ministro dell'economia e delle finanze, che determina anche il
relativo valore di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti e
conferimenti di cui al presente comma non si applicano gli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al comma 3,
detratta la quota spettante agli assicurati indennizzati, sono
trasferite in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato intestato alla SACE S.p.a., unitamente ai
proventi delle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.a. alla data indicata nel comma 1 e'
pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di
chiusura di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui
all' (( articolo )) 7, comma 2, del (( decreto legislativo ))
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni,
stabilito ai sensi del comma 3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il Fondo di
dotazione di cui al (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilita'
dello Stato, le disponibilita' giacenti nel relativo conto corrente
acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato non rientranti
nell'ambito di applicazione di altre disposizioni normative sono
riferite al capitale della SACE S.p.a. e il conto corrente medesimo
e' intestato alla SACE S.p.a.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio decreto di
natura non regolamentare, su proposta dell'organo amministrativo
della SACE S.p.a. da formularsi entro il termine di approvazione del
bilancio di esercizio relativo all'anno 2004, puo' rettificare i
valori dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.a. A
tale scopo, l'organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale nel campo della revisione
contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli
organi sociali della SACE S.p.a., previsti dallo statuto stesso sono
effettuate dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.a.
convoca entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi
sociali, la SACE S.p.a. e' amministrata dagli organi di SACE in
carica alla data del 31 dicembre 2003.
9. La SACE S.p.a. svolge le funzioni di cui all'articolo 2, commi 1
e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina
dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia dei rischi
non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.a. nello
svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al presente comma sono
garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione
del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata
inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia
e delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, (( da emanare di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro delle attivita' produttive, )) nel rispetto
della disciplina dell'Unione europea e dei limiti fissati dalla legge
di approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di
operazioni che per natura, caratteristiche, controparti, rischi
connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli
impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in vigore dei
decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.
10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel comma 1, in
base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635,
28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio 1977, n. 227, e al (( decreto
legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime
leggi e dal medesimo decreto legislativo.
11. Alle attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato si
applicano le disposizioni di cui all' (( articolo )) 2, comma 3, all'
(( articolo )) 8, comma 1, e all' (( articolo )) 24 del (( decreto
legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni.
12. La SACE S.p.a. puo' svolgere l'attivita' assicurativa e di
garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina
dell'Unione europea. L'attivita' di cui al presente comma e' svolta
con contabilita' separata rispetto alle attivita' che beneficiano
della garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una societa' per
azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta dalla SACE
S.p.a. non puo' essere inferiore al 30% e non puo' essere
sottoscritta mediante conferimento dei crediti di cui al comma 3.
L'attivita' di cui al presente comma non beneficia della garanzia
dello Stato.
13. Le attivita' della SACE S.p.a. che non beneficiano della
garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in materia di
assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge
12 agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.a. puo' acquisire partecipazioni in societa' estere
in casi direttamente e strettamente collegati all'esercizio
dell'attivita' assicurativa e di garanzia ovvero per consentire un
piu' efficace recupero degli indennizzi erogati. La SACE S.p.a.
concorda con la Societa' italiana per le imprese all'estero (SIMEST
S.p.a.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, l'esercizio
coordinato dell'attivita' di cui al presente comma.
15. Per le attivita' che beneficiano della garanzia dello Stato, la
SACE S.p.a. puo' avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalita'
previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta dalla SACE
S.p.a., il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta dalla medesima.
18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.a., di cui e' stata
deliberata la distribuzione al Ministero dell'economia e delle
finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione
di una quota pari al 10 per cento degli stessi che e' versata nel
conto corrente di Tesoreria di cui all' (( articolo )) 7,
comma 2-bis, del (( decreto legislativo )) 31 marzo 1998, n. 143, per
gli scopi e le finalita' ivi previsti.
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il trasferimento di
cui al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti in
capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle operazioni di
cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del (( decreto legislativo ))
31 marzo 1998, n. 143, e alle operazioni di cartolarizzazione e di
emissione di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal
consiglio di amministrazione della SACE, con particolare riferimento
ad ogni effetto giuridico, finanziario e contabile discendente dalle
operazioni medesime per i soggetti menzionati nel presente comma. I
crediti trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano
formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di emissione
di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli altri rapporti giuridici
instaurati in relazione alle stesse, costituiscono a tutti gli
effetti patrimonio separato della SACE S.p.a. e sono destinati in via
prioritaria al servizio delle operazioni sopra indicate. Su tale
patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori
della SACE o della SACE S.p.a., sino al rimborso dei titoli emessi in
relazione alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di
obbligazioni di cui sopra. La separazione patrimoniale si applica
anche in caso di liquidazione o insolvenza della SACE S.p.a.
20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale
tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle
societa' previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene
altresi' luogo della pubblicita' prevista dall' (( articolo )) 2362
del codice civile, nel testo introdotto dal (( decreto legislativo ))
17 gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da
tasse e da obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione
della SACE nella SACE S.p.a. e di successione di quest'ultima alla
prima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via
provvisoria che in via definitiva, del capitale della SACE S.p.a. Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori
iscritti nel bilancio della medesima SACE S.p.a. in seguito alle
predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini
delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attivita'
produttive. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della
SACE al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.a.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE contenuti
in leggi, regolamenti e provvedimenti vigenti sono da intendersi
riferiti alla SACE S.p.a., per quanto pertinenti. Nell' (( articolo
)) 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, le parole:
«vantati dallo Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui all'articolo 2 della presente legge».
22. Alla SACE S.p.a. si applica il (( decreto legislativo ))
26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in materia di
conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.
23. L'articolo 7, comma 2-bis del (( decreto legislativo ))
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, e'
sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1° gennaio 2004:
«2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla
SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di
ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari
esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE
S.p.a. nell'apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarita' del
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro.
Questi e' autorizzato ad avvalersi delle disponibilita' di tale conto
corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale
della SACE S.p.a. e per onorare la garanzia statale degli impegni
assunti dalla SACE S.p.a., ai sensi delle disposizioni vigenti,
nonche' per ogni altro scopo e finalita' connesso con l'esercizio
dell'attivita' della SACE S.p.a. nonche' con l'attivita' nazionale
sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le
istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze
di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli
utilizzi del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento del Tesoro».
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1,
1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi
2, 3 e 4, e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma
continuano ad essere applicati sino alla data di approvazione dello
statuto della SACE S.p.a. La titolarita' e le disponibilita' del
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai
sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, sono trasferite alla SACE S.p.a., con funzioni di
riserva, a fronte degli impegni assunti che beneficiano della
garanzia dello Stato.
Art. 7.
Riferibilita' esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni
amministrative tributarie
1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio
di societa' o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente a
carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non
ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto
compatibili.
Art. 8.
Ruling internazionale
1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una
procedura di ruling di standard internazionale, con principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi,
dei dividendi e delle royalties.
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra
il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il contribuente, e
vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale l'accordo e'
stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che
intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto
rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti
dall'accordo sottoscritto dai contribuenti.
3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione
finanziaria invia copia dell'accordo all'autorita' fiscale competente
degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali
i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.
4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2, l'Amministrazione
finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto
dell'accordo.
5. La richiesta di ruling e' presentata al competente ufficio, di
Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto
stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5
milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 9.
Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA
1. All'articolo 38-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole:
«per una durata pari» sono inserite le seguenti: «a tre anni
dallo
stesso, ovvero, se inferiore,».
Art. 10.
Attestazione dei crediti tributari
1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto
fiscale, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad attestare la
certezza, (( e la liquidita' )) del credito, nonche' la data
indicativa di erogazione del rimborso. L'attestazione, (( che non e'
utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del procedimento di
ingiunzione, )) puo' avere ad oggetto anche importi da rimborsare
secondo modalita' diverse da quelle previste dal titolo II del
regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567.
Art. 11.
Premio di quotazione in borsa
1. Per le societa' le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un
mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota dell'imposta sul reddito e'
ridotta al 20 per cento per il periodo d'imposta nel corso del quale
e' stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi
d'imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette
societa' non siano state precedentemente negoziate in un mercato
regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea e che le
societa' effettuino, al fine di ottenere l'ammissione alla
quotazione, un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia
luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per
cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo
all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto
dell'utile di eser-cizio.
2. Il reddito complessivo netto dichiarato e' assoggettabile ad
aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo complessivo fino
a 30 milioni di euro.
3. Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione,
fuori del caso previsto dall' (( articolo )) 133 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'agevolazione di cui al comma 1
si applica soltanto per i periodi d'imposta chiusi prima della
revoca.
4. Per i periodi d'imposta in cui e' applicabile l'agevolazione di
cui al comma 1, alle societa' ivi indicate non si applica
l'agevolazione di cui all' (( articolo )) 1 e seguenti del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Tuttavia tali societa' possono
optare per l'applicazione di quest'ultima agevolazione, in luogo di
quella di cui al comma 1.
Art. 12.
Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di
investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in
societa' quotate di piccola e media capitalizzazione.
1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge
23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni
esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati al collocamento
nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV,
e 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e
disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, le
parole: «nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' le ritenute del 12,50 per cento e
del 5 per cento previste».
2. Nel comma 2 dell'(( articolo )) 9 della legge 23 marzo 1983, n.
77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, e nel comma 2 dell'(( articolo )) 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario
dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia' autorizzati
al collocamento nel territorio dello Stato, il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: «La predetta aliquota e' ridotta al 5 per
cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno dei due
terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla
quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il
periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del
regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento
nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso
dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un
sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento
del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti
periodici del fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta,
ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato
nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione
dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini
stabiliti dall'(( articolo )) 43 del (( decreto del Presidente della
Repubblica )) 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto
informatico, appositi prospetti contabili che consentano di
verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto
dal periodo precedente. Ai predetti effetti per societa' di piccola o
media capitalizzazione s'intendono le societa' con una
capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro
determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di
quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione
si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo
alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata,
aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti
nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il
valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno, i
proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per
cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del
comma 1 dell'(( articolo )) 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo
d'imposta».
3. Nei comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344,
recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare
chiusi, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La predetta
aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo
preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano
investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione Europea di societa' di piccola o media
capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio
o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il
valore dell'investimento nelle azioni delle predette societa' non
risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del
valore dell'attivo per piu' di due mesi successivi al compimento del
predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti del
fondo al netto dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai
risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti
medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell'Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall'(( articolo
)) 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili
che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo
d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti
per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le
societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800
milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo
giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della
gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del
fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente
distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate
nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio
dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva
e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto
periodo del comma 1 dell'(( articolo )) 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a
titolo d'imposta.».
4. Nel comma 3 dell'(( articolo )) 9 della legge 23 marzo 1983, n.
77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, nel comma 4 dell'(( articolo )) 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, (( dalla ))
legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime
tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, gia'
autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, e nel comma 4
dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione
e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, dopo
il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il credito d'imposta
riconosciuto sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi di
cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito d'imposta
limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad
esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell'((
articolo )) 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 94 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al (( decreto del Presidente
della Repubblica )) 22 dicembre 1986, n. 917. L'imposta
corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente
periodo e' computata, fino a concorrenza dell'importo del credito
medesimo, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'((
articolo )) 105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti
per gli utili indicati al n. 2) del predetto comma.».
5. Nel comma 1 dell'(( articolo )) 14 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme
pensionistiche complementari, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Il risultato si determina sottraendo dal valore del
patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per
il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle
somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei
contributi versati, delle somme ricevute da altre forme
pensionistiche nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per
cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del
comma 1 dell'(( articolo )) 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del
patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote
o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio
soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento
concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se
iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito
d'imposta del 15 per cento. Il credito d'imposta compete nella misura
del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d'investimento
collettivo del risparmio siano assoggettati ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l'aliquota
del 5 per cento.».
6. Nel comma 3 dell'(( articolo )) 14 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme
pensionistiche complementari, le parole: «nonche' la ritenuta
prevista, nella misura del 12,50 per cento,» sono sostituite dalle
seguenti: «nonche' le ritenute previste, nella misura del 12,50 per
cento e del 5 per cento,».
7. Nel comma 1 dell'(( articolo )) 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«La ritenuta e' operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il
regolamento dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei
due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla
quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione
Europea di societa' di piccola o media capitalizzazione e, decorso il
periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del
regolamento alla presente disposizione, il valore dell'investimento
nelle azioni delle predette societa' non risulti inferiore, nel corso
dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per piu' di un
sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento
del predetto periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti
periodici dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il
regolamento dell'organismo d'investimento sia stato adeguato alla
presente disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi
maturati fino alla data di adeguamento la ritenuta e' operata con
l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti
tengono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla
scadenza dei termini stabiliti dall'(( articolo )) 43 del (( decreto
del Presidente della Repubblica )) 29 settembre 1973, n. 600, il
regolamento dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche,
nonche', anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili
che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo
d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti
per societa' di piccola o media capitalizzazione s'intendono le
societa' con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800
milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo
giorno di quotazione di ciascun trimestre solare».
8. Il comma 4 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e' sostituito dal seguente: «4. Nel caso in cui le quote o azioni
di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi
proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della
ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio
d'impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione sostitutiva,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di
ritenuta previste nel comma 1.».
9. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante la disciplina del rimborso d'imposta per i
sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del
risparmio italiani, dopo le parole: «al pagamento di una somma pari
al 15 per cento» sono aggiunte le seguenti: «dei predetti proventi,
qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo
soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento, e
al 6 per cento, qualora siano erogati da organismi d'investimento
collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per
cento».
10. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante l'esenzione da imposta sostitutiva degli
organismi d'investimento collettivo italiani sottoscritti
esclusivamente da soggetti non residenti, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Nel caso di organismi d'investimento
collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte
esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli
organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato
della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per
cento.».
11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, recante la disciplina dell'imposta sostitutiva sul
risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le
parole: «di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86,» sono inserite
le
seguenti: «il 60 per cento dei proventi derivanti dalla
partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio
di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'articolo 10-ter, della
legge 23 marzo 1983, n. 77,».
(( 11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991,
n. 19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 luglio 1999, n. 392, nonche' il regolamento di cui al
decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri
degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero 19 ottobre 1998, n.
508, concernenti l'istituzione e il funzionamento del «Centro di
servizi finanziari ed assicurativi di Trieste». ))
Art. 13.
Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i
consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa'
consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, che
svolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per «attivita'
di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse
provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per
la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a
favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri
soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo
grado», i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le
societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata o
cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese
consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole
e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro
delle attivita' produttive (( e del Ministro delle politiche agricole
e forestali )); per «testo unico bancario», il decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
per «elenco speciale» l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo
unico bancario; per «riforma delle societa», il decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 6. (( In sede di prima applicazione, e fino alla
chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione e'
composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre
1964, n. 1068, e successive modificazioni. ))
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono
esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i
servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di
attivita' previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati
contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonche'
utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti
presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita' indicata nel
comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle
imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio,
cooperativa, societa' consortile di garanzia collettiva dei fidi»
ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e' punito con la
medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo
unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese
artigiane e agricole, (( come definite dalla disciplina comunitaria.
))
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori
dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla
Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea
per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese,
purche' complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni
che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono
sostenere l'attivita' attraverso contributi e garanzie non
finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o
soci ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita'
stabilite dagli statuti, purche' la nomina della maggioranza dei
componenti di ciascun organo resti (( riservata )) all'assemblea.
11. Il comma 10 (( si applica )) anche ai confidi di secondo grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non
puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa'
consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la
societa' per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo' essere
superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale
sociale, ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi
indisponibili, non puo' essere inferiore a 250 mila euro.
Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto e'
costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di
gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si
considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti
di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle
garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito per oltre
un terzo al di sotto del minimo stabilito (( dal comma 14 )), gli
amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni
provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del
patrimonio netto non si e' ridotta a meno di un terzo di tale minimo,
l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo
statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre
la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo
scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del
capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito
dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare
l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il
contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come
societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata restano
applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in
materia di riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525 del
codice civile, come modificato dalla riforma delle societa'.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni
genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie,
neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o
della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o
morte del consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non
si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-quater del codice
civile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'(( articolo )) 2514, comma primo, lettera d), del codice civile,
come modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al
Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in
mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila
imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a
500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro
associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia
interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e
cogaranzie ai confidi.
(( 20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi
che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare
complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro. ))
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da societa'
consortili per azioni o a responsabilita' limitata il cui oggetto
sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attivita',
ovvero dalle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo
24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga
all'articolo 2602 del codice civile le societa' consortili possono
essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile
versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del
bilancio, un contributo obbligatorio (( pari allo 0,5 per mille dei
finanziamenti complessivamente garantiti. )) Gli statuti dei fondi di
garanzia interconsortili possono prevedere un contributo piu'
elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente una quota (( pari allo 0,5 per
mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, )) entro il
termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle
finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del
bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti
e' annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e
28. (( I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base
associativa e' per almeno il 50 per cento composta da imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, versano
annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di
garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni. ))
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi
dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi,
liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi
di garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono alla
formazione del reddito delle societa' che gestiscono tali fondi;
detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono
ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti
eroganti nell'esercizio di competenza.
25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale
s.p.a. (( ai sensi dell'articolo )) 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' conferito in una societa' per
azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con
atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale
della societa' per azioni e' determinato con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze (( e con il Ministro delle politiche agricole e
forestali )). La societa' per azioni assume i diritti e gli obblighi
del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche
processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia
conservano il loro grado e la loro validita' in capo alla societa'
per azioni, senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione.
L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facolta' di
aumentare il capitale sociale a norma dell'articolo 2443 del codice
civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le
loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle societa' indicate
nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri
fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella
societa' per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati
eventualmente individuati dallo statuto della societa'. Lo statuto
fissa altresi' un limite massimo di possesso azionario per i nuovi
soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di
garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni
caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano
congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. (( Le
operazioni di garanzia effettuate dalla societa' per azioni di cui al
presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
delle risorse finanziarie attribuite. ))
26. L'intervento della societa' per azioni di cui al comma 25 e'
rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle
garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio
esclusivo o prevalente del-l'attivita' di rilascio delle garanzie dai
propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle
associazioni socie.
(( 27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le
caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono
disciplinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. ))
28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' riservato
alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero
territorio nazionale nonche' alle operazioni in cogaranzia con i
medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili
per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di
recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme
recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa
percentuale della garanzia da esso prestata.
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di societa'
cooperativa a responsabilita' limitata e' consentito, ai sensi
dell'articolo 28 del (( testo unico bancario, )) anche alle banche
che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente
l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La
denominazione di tali banche contiene le espressioni «confidi»,
«garanzia collettiva dei fidi» o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute (( negli articoli )) da 5 a
11, da 19 a 28 e (( da 33 a 37 )) del testo unico bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e
30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle
banche di cui al comma 29.
32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4,
sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di
attivita' finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono
individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in
considerazione per il calcolo del volume di attivita' finanziaria e
dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i
confidi devono adottare una delle forme societarie previste
dall'articolo 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via
prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere,
prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le
seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione
finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di
imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi
pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con
le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne
la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono
svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca
d'Italia, le attivita' riservate agli intermediari finanziari
iscritti nel medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli
articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca
d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora
risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni
emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica
l'articolo 111, commi 3 e 4.».
33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32
possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni
previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo
consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti violazione
dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che
permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento
alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie
delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale
o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per
la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli
elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto
una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei
consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio
d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio
delle societa' per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta
giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla
relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere,
a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra
quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere:
(( a) )) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati
la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei
consorziati e le variazioni nelle persone di questi; (( b) )) il
libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui
devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per
atto pubblico; (( c) )) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; (( d) )) il
libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se
questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli
amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta
il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per
quelli indicati (( nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a
proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) del presente comma
puo' altresi' essere esaminato dai creditori che intendano far valere
la responsabilita' verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi
dell'articolo 2615, secondo comma del codice civile, )) e deve
essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni
pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle
imprese o da un notaio.
37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e' sostituito
dal seguente:
«4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione
nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate
agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non
si applica il titolo V del presente decreto legislativo».
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi
indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30
e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di societa'
cooperativa a mutualita' prevalente o abbiano ricevuto contributi
pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunque
costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche societa',
associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi
dai confidi purche' il consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso (( le disposizioni di
cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a
far data dal 1° gennaio 2004, )) qualora gli statuti dei confidi
partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i
consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare
delle singole quote di partecipazione, non e' necessario redigere la
relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice
civile, come modificato dalla riforma delle societa'. Il progetto di
fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore
nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di
attribuzione proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies,
2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma
delle societa', le deliberazioni assembleari necessarie per le
trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sono
adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e
41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine
pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi sotto un
diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai
sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del
patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi
risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di
devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di
eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in
enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla
legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di
garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si
considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal
presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque
costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi
costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo
sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di
esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.
Il reddito d'impresa e' determinato senza apportare al risultato
netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo
VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive i
confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore
della produzione netta secondo le modalita' contenute nell'articolo
10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera
effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale
sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi
versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri
contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale
disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al
comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2
per cento del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le
fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41,
42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei
fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura
fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per
adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17,
salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del
presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma
cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della
quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi
alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese
operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalita'
regionale, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto
costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di
gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a
quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in
vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono
mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di
fruizione dell'attivita' sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente
decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare
a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale
termine i confidi possono prestare garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione
dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di
bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo non
comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre
leggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari o
superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o
superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale (( di cui
all'articolo 107 del testo unico bancario )). La Banca d'Italia
procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri
requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo
unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano
ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32.
Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione
dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi
iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre
all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le
sole attivita' indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo
unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma
4-ter, del medesimo testo unico bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n.
72, e' abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e' abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: «, e in ogni caso
per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado,
anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile,
previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le
parole: «consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi
denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria
imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite ((
dalle seguenti: «confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269». ))
(( 61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge
9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, puo' essere
concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico
bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione
finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al
capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri
intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari.
La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di
garanzia e' estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata
dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati
o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui
all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione
delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue
risorse, nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di
determinati settori o tipologie di operazioni.
61-ter. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli
organi sociali della societa' di cui al comma 25, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662. ))
Art. 14.
Servizi pubblici locali
1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (( nella rubrica )) le parole: «di rilevanza industriale» sono
sostituite dalle seguenti: «di rilevanza economica»;
(( b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le disposizioni
del presente articolo che disciplinano le modalita' di gestione ed
affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della
concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di
settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal
campo di applicazione del presente articolo i settori disciplinati
dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n.
164»; ))
c) al comma 4, lettera a), le parole: «con la partecipazione
maggioritaria degli enti locali, anche associati,» sono sostituite
dalle seguenti: «con la partecipazione totalitaria di capitale
pubblico» e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: «,a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu'
importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che
la controllano»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'erogazione del
servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto
della normativa dell'Unione europea, con conferimento della
titolarita' del servizio:
(( a) )) a societa' di capitali individuate attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
(( b) )) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali
il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto
delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo
le linee di indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche;
(( c) )) a societa' a capitale interamente pubblico a condizione
che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu'
importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che
la controllano.»;
e) al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative
delle discipline di settore.»;
f) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «mediante procedure ad evidenza pubblica da
rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento»;
g) al comma 13, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli
enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia
vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprieta'
delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a
societa' a capitale interamente pubblico, che e' incedibile.»;
h) dopo il comma 15 e' aggiunto il seguente:
«15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli
settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le
concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica
cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006,
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono
escluse dalla cessazione le concessioni affidate a societa' a
capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia
stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato
garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la
parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti
pubblici che la controllano».
(( h-bis) dopo il comma 15-bis e' aggiunto il seguente:
«15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis,
puo' essere differito ad una data successiva, previo accordo,
raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni
sotto indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del
suddetto termine si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla
costituzione di una nuova societa' capace di servire un bacino di
utenza complessivamente non inferiore a due volte quello
originariamente servito dalla societa' maggiore; in questa ipotesi il
differimento non puo' comunque essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a),
un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni, si
trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero
territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto
dalle norme vigenti; in questa ipotesi il differimento non puo'
comunque essere superiore a due anni». ))
2. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) (( nella rubrica )) le parole: «privi di rilevanza industriale»
sono sostituite dalle seguenti: «privi di rilevanza economica»;
b) al comma 1, alinea, le parole: «privi di rilevanza
industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di rilevanza
economica»;
c) al comma 1 la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli
enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa'
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita'
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano»;
d) il comma 4 e' abrogato.
3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al com-ma 7 del medesimo articolo
35 le parole: «nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma
16 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al termine
dell'affidamento».
Art. 15.
Acquisto di beni e servizi
1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 1
e 2 sono soppressi.
Art. 16.
Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli
autotrasportatori e pedaggi autostradali
1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gia' prorogate al
31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si
applicano, con le medesime modalita' ed effetti, anche per il periodo
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i
riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, ferme
nel resto, sono cosi' rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto
articolo 5 e' fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
al comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo
scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto
al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del medesimo
anno;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo
5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.
2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' autorizzata a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa
di 10.329.138 euro. (( Ai relativi oneri si provvede con quota parte
delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, e' utilizzata a
copertura dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predetto
importo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato alla pertinente unita' previsionale di base del predetto
stato di previsione per l'anno 2004.
Art. 17.
Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la
disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas
metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418.
2. Per l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti
gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali,
sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonche' sulle
emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1° gennaio 2005.
3. Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui al comma
1, lettera c), in relazione all'accertamento dell'avvenuto
raggiungimento del limite di spesa di cui al decreto del Ragioniere
generale dello Stato 15 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale