IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, in particolare, l'art.
72, il quale prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli
del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese
per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad
appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa
e, al comma 2, che i contributi a carico dei fondi di cui al predetto
comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono attribuiti
secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei
principi indicati alle lettere a), b), c) dello stesso comma 2;
Visto il proprio decreto n. 28906 del 25 settembre 2003, con il
quale, nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'anno
finanziario 2003 e' stato individuato, ai sensi del predetto comma 1
dell'art. 72, il capitolo n. 8932 concernente il «Fondo per le
agevolazioni alla ricerca», con una dotazione di Euro 352.753.000 in
termini di competenza e di cassa;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 agosto
1999, n. 201, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica,
per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»
e, in particolare, l'art. 5, il quale prevede che tutti gli
interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per
le agevolazioni alla ricerca, istituito nello stato di previsione
dello stesso Ministero;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 e, in particolare, l'art.
45, commi 15 e 16;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 8 agosto 2000, n. 593, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 18 gennaio 2001, n. 14, recante: «Modalita'
procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 8 agosto 1997, n. 954, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 232 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 19 novembre 1997, n. 270, recante: «Nuove
modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca
applicata»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 23 ottobre 1997, n. 629, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 3 febbraio 1998, n. 27, recante: «Modalita'
procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e
centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104,
a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992»;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla
ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle
piccole e medie imprese n. 96/C 213/04, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee del 23 luglio 1996 n. C 213/4;
Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla
formazione, n. 98/C 343/07, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee dell'11 novembre 1998, n. C 343/10;
Vista la comunicazione della commissione europea relativa agli
aiuti «de minimis» n. 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee del 6 marzo 1996, n. C68/9;
Attesa la necessita' di emanare il decreto previsto dall'art. 72,
comma 2, della richiamata legge n. 289 del 2002 per gli interventi da
effettuare da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca con le risorse del Fondo per le agevolazioni alla
ricerca;
Vista la documentazione trasmessa con nota del 25 luglio 2003, n.
6353, dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
ai fini dell'intesa prevista dal ripetuto art. 72, comma 2, della
legge n. 289 del 2002;
Considerato che l'intensita' dell'aiuto derivante dall'applicazione
delle misure agevolative come di seguito disciplinate risulta
inferiore a quella delle misure attualmente in vigore, gia' approvate
dalla Commissione europea;
D'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 le agevolazioni di competenza
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (di
seguito: «MIUR») a valere sulle risorse del Fondo per le agevolazioni
alla ricerca (di seguito: «FAR»), come individuato con il decreto
ministeriale citato nelle premesse, anche se relative a domande
presentate antecedentemente a tale data, sono concesse secondo i
criteri e le modalita' stabilite dalle disposizioni di cui agli
articoli seguenti.
Art. 2.
1. Le agevolazioni ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
dell'8 agosto 1997, n. 954, dell'art. 4 del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del
23 ottobre 1997, n. 629, e degli articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 12 del
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica dell'8 agosto 2000, n. 593, sono concesse secondo le
seguenti forme e misure e comunque nel rispetto dei limiti previsti
dalla vigente disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla
ricerca, pari al 50% in equivalente sovvenzione lorda (di seguito:
«ESL») per le attivita' di ricerca industriale e al 25% in ESL per
le
attivita' di sviluppo precompetitivo:
a) per quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili
alle attivita' di ricerca industriale, l'agevolazione viene concessa
nelle seguenti forme:
1) 20% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella
spesa;
2) 75% dei costi riconosciuti nella forma del credito
agevolato;
b) per quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili
alle attivita' di sviluppo precompetitivo, l'agevolazione viene
concessa nelle seguenti forme:
1)10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella
spesa;
2) 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito
agevolato.
2. Per ciascuna delle tipologie di attivita' di cui al comma 1,
possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni, nella
forma del contributo nella spesa, secondo le sottoelencate
percentuali sui costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo del
25%:
a) 10% per progetti di ricerca presentati da piccole e medie
imprese (P.M.I), cosi' come definite dalla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di stato alle imprese. A tal fine, in caso di
progetti proposti congiuntamente da piu' imprese, tutte quante devono
possedere i requisiti previsti;
b) 10% per le attivita' di ricerca da svolgere nelle regioni di
cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del Trattato di Amsterdam;
c) 5% per le attivita' di ricerca da svolgere nelle regioni di
cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Amsterdam;
d) 10% per i progetti per i quali ricorra almeno una delle
seguenti condizioni:
1) prevedano lo svolgimento di una quota di attivita' non
inferiore al 10% dell'intero valore del progetto stesso da parte di
uno o piu' partner di altri Stati membri della UE, purche' non vi
siano rapporti di partecipazione azionaria o di appartenenza al
medesimo gruppo industriale tra l'impresa richiedente e il partner
estero;
2) prevedano lo svolgimento di una quota di attivita' non
inferiore al 10% dell'intero valore del progetto stesso da parte di
enti pubblici di ricerca e/o universita'.
3. Ai fini del rispetto dei limiti di cui al comma 2, per i costi
delle attivita' da svolgersi nelle regioni di cui alla lettera b)
dello stesso comma, il cumulo con le ulteriori agevolazioni ivi
indicate non puo' superare il limite del 25% dei costi ammissibili.
4. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente
disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla ricerca, la
quota di agevolazione aggiuntiva di cui al comma 2 comporta una
corrispondente riduzione della quota di credito agevolato.
Art. 3.
1. Le agevolazioni di cui all'art. 2, in caso di progetti che
ricomprendano costi per attivita' da svolgersi, per almeno il 75% del
totale, nelle aree del territorio nazionale afferenti alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna, sono concesse secondo le seguenti forme e misure e comunque
nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente disciplina comunitaria
in materia di aiuti di stato alla ricerca, pari al 50% in ESL, per le
attivita' di ricerca industriale e al 25% in ESL per le attivita' di
sviluppo precompetitivo:
a) per quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili
alle attivita' di ricerca industriale, l'agevolazione viene concessa
nelle seguenti forme:
1) 25% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella
spesa;
2) 75% dei costi riconosciuti nella forma del credito
agevolato;
b) per quanto riguarda i costi giudicati ammissibili riferibili
alle attivita' di sviluppo precompetitivo, l'agevolazione viene
concessa nelle seguenti forme:
1) 10% dei costi riconosciuti nella forma del contributo nella
spesa;
2) 70% dei costi riconosciuti nella forma del credito
agevolato.
2. Per ciascuna delle tipologie di attivita' di cui al comma 1,
possono essere concesse, nelle stesse forme e misure, le ulteriori
agevolazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2.
Art. 4.
1. Le agevolazioni ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
dell'8 agosto 1997, n. 954, dell'art. 5 del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del
23 ottobre 1997, n. 629, e dell'art. 8 del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
dell'8 agosto 2000, n. 593, sono concesse secondo le seguenti forme e
misure e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente
disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla formazione
«generale»:
a) 25% dei costi riconosciuti, nella forma del contributo nella
spesa;
b) 70% dei costi riconosciuti, nella forma del credito
agevolato.
2. Possono essere concesse le seguenti ulteriori agevolazioni,
nella forma del contributo nella spesa, secondo le sottoelencate
percentuali sui costi ammissibili:
a) 20% per i progetti di formazione proposti da PMI;
b) 10% per le attivita' di formazione da svolgersi nelle aree
ammesse alla deroga ai sensi dell'art. 87.3, lettera a), del Trattato
di Amsterdam;
c) 5% per le attivita' di formazione da svolgersi nelle aree
ammesse alla deroga ai sensi dell'art. 87.3, lettera c), del Trattato
di Amsterdam.
3. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente
disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla formazione
«generale», la quota di agevolazione aggiuntiva di cui al comma
2
comporta una corrispondente riduzione della quota credito agevolato.
Art. 5.
1. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati di
cui agli articoli 2, 3 e 4 e' fissato nella misura dello 0,5% fisso
annuo. La durata dei finanziamenti e' stabilita in un periodo non
superiore a dieci anni a decorrere dalla data di concessione,
comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un
massimo di cinque anni.
Art. 6.
1. In caso di progetti proposti congiuntamente, ai sensi dei commi
3 e 4 dell'art. 5 del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n.
593, l'agevolazione nei confronti delle universita' pubbliche e degli
enti pubblici di ricerca, ivi compresi Enea e Asi, viene concessa dal
MIUR nella forma del contributo nella spesa e nelle seguenti misure:
a) 50% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita'
di ricerca industriale;
b) 25% dei costi giudicati ammissibili riferibili alle attivita'
di sviluppo precompetitivo;
c) le ulteriori agevolazioni di all'art. 2, comma 2, sono
concesse nel rispetto delle misure ivi indicate e nella forma del
contributo nella spesa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', alle
domande di finanziamento proposte dai consorzi o societa' consortili
di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale n.
593 dell'8 agosto 2000, purche' senza fini di lucro e caratterizzati
da una partecipazione societaria di universita' o enti pubblici di
ricerca, ivi compresi Enea ed Asi, non inferiore al 50%.
Art. 7.
1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto continuano ad
applicarsi le disposizioni recate dai decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica richiamati
nelle premesse. Tali disposizioni continuano, altresi', ad applicarsi
nel caso in cui l'utilizzo delle risorse nazionali concorra al
completo utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione
europea.
Art. 8.
1. Al fine di verificare la corretta osservanza delle disposizioni
di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
agevolazioni concesse dal MIUR a valere sulle risorse del FAR
formeranno oggetto di una relazione annuale da trasmettere al
Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 9.
Il presente decreto sara' comunicato alla competente direzione
della Commissione europea.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 ottobre 2003
Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri economico-finanziari,
registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 220
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato