IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "testo unico bancario";
Visto l'art. 106, comma 4, lettera b), del testo unico bancario, che attribuisce
al Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC,
il potere di stabilire, per gli intermediari finanziari che svolgono determinati
tipi di attività, diversi requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto
dall'art. 106, comma 3, del testo unico bancario;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1994, recante la definizione, ai sensi
dell'art. 106, comma 4, del testo unico bancario, del contenuto delle attività
indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze
ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1999, recante la determinazione, ai sensi
dell'art. 106, comma 4, lettera b), del testo unico bancario, dei requisiti
patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie;
Visto l'art. 114 del testo unico bancario secondo il quale il Ministro del tesoro
disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti
aventi sede legale all'estero, delle attività indicate nell'art. 106,
comma 1;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1994 recante disciplina dell'esercizio
nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero,
delle attività finanziarie elencate all'art. 106 del testo unico bancario;
Ritenuto di dover modificare il decreto ministeriale 2 aprile 1999 per rideterminare
i requisiti degli intermediari finanziari che rilasciano garanzie, al fine di
accrescerne l'affidabilità;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
1. Nel titolo del decreto ministeriale del 2 aprile 1999, le parole "in via ,esclusiva o prevalente", sono soppresse.
2. Dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente:
"Art. 1-bis (Requisiti degli intermediari finanziari che svolgono attività
di rilascio garanzie). - 1. I soggetti che intendono svolgere l'attività
di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio
di garanzie, oltre a rispettare le condizioni
previste dall'art. 106 del testo unico bancario, devono soddisfare i seguenti
requisiti:
a) capitale sociale versato non inferiore a € 1.000.000; il capitale sociale
deve essere investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità,
entrambi depositati presso banche; per i soggetti esteri di cui al decreto ministeriale
28 .luglio 1994 i predetti requisiti devono riferirsi al fondo di dotazione;
b) mezzi patrimoniali non inferiori a euro 2.500.000;
c) oggetto sociale che preveda espressamente l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie.
2. I requisiti indicati al precedente comma 1 devono essere mantenuti in via continuativa durante tutto il periodo di attività dell'intermediario.
3. Ai fini del precedente comma 1 non si considerano le garanzie:
a) rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari di cui all'art. 107 del testo unico bancario, in relazione alla concessione di finanziamenti per cassa;
b) connesse o accessorie a specifiche operazioni riconducibili ad altra attività finanziaria svolta dall'intermediario".
3. L'art. 2, comma 1, è modificato come segue:
al primo rigo, dopo "I soggetti" è aggiunto "di cui all'art.
1bis";
al terzo rigo è soppressa la locuzione "un capitale sociale versato
almeno pari a due miliardi di lire e".
Art. 2
Disposizioni transitorie.
1. Gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente
decreto già svolgono l'attività di rilascio di garanzie nei confronti
del pubblico, si adeguano entro novanta giorni dalla data medesima alle disposizioni
del presente decreto ovvero dismettono l'attività, adottando le eventuali
modifiche statutarie.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
gli intermediari finanziari di cui al comma 1 devono attestare all'Ufficio italiano
dei cambi, secondo le modalità da questo stabilite, l'avvenuto adeguamento
alle disposizioni previste dal presente decreto ovvero l'intervenuta cessazione
dell'attività nei termini di cui al comma 1.
Art. 3
Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Roma, 14 novembre 2003
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato