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Gazzetta Ufficiale N. 277 del 28 Novembre 2003

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2003, n.271

Testo del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 335 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 18), recante: «Proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198,
come da ultimo modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284,
e' prorogato fino all'attuazione della riforma organica della
normativa sul libro e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.


Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 5 aprile 2001,
n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198
(disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo
di vendita dei libri), come modificato dal decreto-legge n.
236 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
284 del 2002, e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 1-bis.

Art. 1-bis.
(( 1. All'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99,
convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, e' aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro sei mesi
dalla conclusione dei propri lavori, una relazione sull'esito della
predetta sperimentazione, che e' trasmessa al Parlamento dal
Presidente del Consiglio dei Ministri».))


Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 5 aprile 2001,
n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198
(disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo
di vendita dei libri), come modificato dal decreto-legge n.
236 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
284 del 2002, e come ulteriormente modificato dalla
presente legge di conversione, e' il seguente:
«Art. 1 (Differimento della disciplina del prezzo dei
libri) - 1. Le disposizioni di cui all'art. 11 della legge
7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto,
hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2001 e si
applicano a titolo sperimentale fino al 30 settembre 2003.
Il decreto-legge n. 271 del 2003 ha prorogato il termine
fino all'attuazione della riforma organica della normativa
sul libro e comunque non oltre il 31 dicembre 2004.
2. (Abrogato dall'art. 1 del decreto-legge 2 settembre
2002, n. 192).
3. Trenta giorni prima della scadenza del termine del
periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il comitato
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in
materia di disciplina del prezzo del libro redige un
rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini
dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi
dell'art. 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62,
come modificato dal presente decreto.
3-bis. Il comitato di cui al comma 3 predispone, entro
sei mesi dalla conclusione dei propri lavori, una relazione
sull'esito della predetta sperimentazione, che e' trasmessa
al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei Ministri.».

Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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