IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando
l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dal comitato promotore della
valorizzazione dell'olio di oliva extra vergine di Trieste c/o
C.C.I.A.A. di Trieste, con sede in Trieste, piazza della Borsa n. 14,
intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Tergeste»
riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del
citato regolamento n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 65245 del 2 ottobre 2002 con la quale
il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento
comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la
predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il comitato promotore della
valorizzazione dell'olio di oliva extra vergine di Trieste, ha
chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi
dell'art. 5 del predetto regolamento CEE n. 2081/92 come integrato
all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 sopra
richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale
accoglimento della citata istanza della denominazione di origine
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a
livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato
regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Tergeste»
riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo
comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della
denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che, in accoglimento della domanda avanzata dal comitato promotore
della valorizzazione dell'olio di oliva extra vergine di Trieste,
assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale
della denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di
oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n.
65245 del 2 ottobre 2002, sopra citata;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello
nazionale, al sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento CEE n.
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo 2, del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997, alla denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine
di
oliva.
Art. 2.
La denominazione «Tergeste» riferita all'olio extravergine di oliva
e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di
produzione allegato al presente decreto.
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura conseguente alla eventuale
mancata registrazione comunitaria della denominazione «Tergeste»
riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di
origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della
protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a
decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla
domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2003
Il direttore generale: Abate
.abr;
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«TERGESTE»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Tergeste» e' riservata agli
oli extra vergine di oliva che rispondono alle condizioni e al
requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta «Tergeste» e' riservata
all'olio extra vergine di oliva ottenuto dalle varieta' di olive
presenti negli oliveti nelle seguenti proporzioni:
Belica o Bianchera, in quantita' non inferiore al 20%;
Carbona, Leccino, Leccio del Corno, Frantoio, Maurino,
Pendolino, da sole o congiuntamente per la differenza.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione
dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Tergeste» comprende i territori della provincia di Trieste idonei
a
conseguire produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal
presente disciplinare. Tale zona comprende, il territorio
amministrativo della provincia di Trieste, per intero con i seguenti
comuni:
Muggia/Milje, San Dorligo della Valle/Dolina, Trieste/Trst,
Duino-Aurisina/Devin-Nabrezõina, Sgonico/Zgonik e
Monrupino/Repentabor.
La zona e' cosi' delimitata:
ad Est dal confine con la Slovenia; ad Ovest dalla provincia di
Gorizia; a Nord dal confine con la Slovenia; a Sud dalla costa
Adriatica.
Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati
alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di
origine protetta «Tergeste» devono essere quelle tradizionali e
caratteristiche del territorio di cui al precedente art. 3 e, in ogni
caso, idonee a conferire le specifiche caratteristiche qualitative
all'olio derivato.
2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura consentiti sono quelli tradizionalmente in uso nelle aree
individuate.
3. Le olive devono essere raccolte a partire dall'inizio
dell'invaiatura e le operazioni di raccolta non dovranno protrarsi
oltre il 31 dicembre di ogni anno.
4. Le olive devono essere raccolte direttamente dalla pianta, a
mano o con mezzi meccanici, e conservate fino alla fase di molitura
in recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo ad evitare danni al
frutto e molite entro tre giorni dalla raccolta in frantoi ubicati
nella zona di produzione descritta nell'art. 3.
5. La difesa antiparassitaria deve essere svolta secondo i
criteri di lotta guidata ed integrata e/o biologica.
6. La produzione massima di olive riferite a coltura
specializzata degli oliveti destinati alla produzione dell'olio
extravergine «Tergeste» non devono superare i 65 quintali di olive
per ettaro. Le produzioni massime di olive in coltura promiscua non
devono superare i 50 chilogrammi per pianta. La resa massima in olio
delle olive non puo' essere superiore al 22%.
Art. 5.
Modalita' di oleificazione
1. Le operazioni di confezionamento dell'olio devono essere
effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel
precedente art. 3.
2. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi processi meccanici e
fisici atti a produrre oli che presentino, il piu' fedelmente
possibile, le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
3. Durante la molitura ed in tutte le fasi del ciclo di
lavorazione si dovranno rispettare le seguenti condizioni:
la temperatura della pasta non deve superare i 30 °C;
durante la gramolatura e' consentito soltanto l'uso dell'acqua;
tutti i mezzi impiegati nel ciclo non devono cedere materiali,
sapori od odori;
per i vasi oleari si privilegiano materiali vetrosi o
vetrificati o di acciaio, con esclusione di resine e plastiche.
4. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro
le trentasei ore dal conferimento delle olive al frantoio.
5. Nei frantoi le olive devono essere conservate in locali
sufficientemente aereati.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Tergeste» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere
alle
seguenti caratteristiche:
colore: oro-verde;
odore: fruttato medio;
sapore: fruttato con media o leggera sensazione di piccante;
punteggio al panel test: > o = 6,8 con i seguenti parametri
sensoriali, fruttato verde superiore o uguale a 2, amaro e piccante
superiore o uguale a 1;
acidita' massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
numero perossidi < o = 12 meq02/kg;
acido oleico > o = 74%;
acido linoleico < o = 9%;
polifenoli totali > o = 100 mg/kg;
Delta K < o = 0,01;
K270 < o = 0,20;
K230 < o = 2,30.
Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 e'
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «superiore»,
«selezionato».
2. E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da
trarre in inganno il consumatore.
3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento
al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di
aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione e'
consentito solo se il prodotto e' stato ottenuto esclusivamente con
olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.
4. E' consentito l'uso di altre indicazioni geografiche riferite
a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente
deriva a condizione che vengano riportate in caratteri non superiori
alla meta' di quelli utilizzati per la designazione della
denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.
5. Il nome della denominazione di origine protetta «Tergeste»
deve figurare in etichetta con caratteri chiari, indelebili con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e
tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono in etichetta.
6. L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine
protetta «Tergeste» deve essere immesso al consumo in bottiglie
di
capacita' non superiore ad un litro con l'esclusione di contenitori
di resina e plastica.
7. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da cui e' ottenuto l'olio.
8. In etichetta, di seguito alla denominazione di origine
protetta, potra' comparire la traduzione letterale in lingua slovena
dell'indicazione del prodotto.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato