Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 299 del 27 Dicembre 2003

 

LEGGE 24 dicembre 2003, n.350 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004)"

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in 54.600
milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004,
resta fissato, in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro
per l'anno finanziario 2004.
2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di
euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per
le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato
e' determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in
315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni
2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare e'
determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000
milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e'
determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in
310.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da
finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con
la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento
di programmazione economico-finanziaria.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di entrate)
1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i
quattro periodi successivi" fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: "per i cinque periodi d'imposta successivi l'aliquota
e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 l'aliquota e' stabilita nella
misura del 3,75 per cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli,
come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al
2003" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2004";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004"
sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005".
3. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogato,
da ultimo, al 31 dicembre 2003 dall'articolo 52, comma 22, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2004.
4. Per l'anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del
beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali.
5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del
codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non
svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei
criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali";
b) dopo l'articolo 78 e' inserito il seguente:
"Art. 78-bis. - (Altre attivita' agricole) - 1. Per le attivita'
dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui
all'articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte
eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare
corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla
quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti
diversi da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera c),
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando
all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o
soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di
redditivita' del 15 per cento.
3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al
terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e'
determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle
operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il
coefficiente di redditivita' del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai
soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d),
nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni
di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la
determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le
modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino
della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni";
c) all'articolo 85, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le
operazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), poste in
essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 29,
eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto
articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi
2 e 3 dell'articolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma non
incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7
aprile 2003, n. 80".
7. Dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' inserito il
seguente:
"Art. 34-bis. - (Attivita' agricole connesse) - 1. Per le
attivita' dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di
servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile,
l'imposta sul valore aggiunto e' determinata riducendo l'imposta
relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento
del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta
afferente agli acquisti ed alle importazioni.
2. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della disposizione
del presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la
determinazione dell'imposta nel modo normale si esercitano con le
modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino
della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni".
8. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1) dopo la parola: "manipolazione," sono inserite le seguenti:
"conservazione, valorizzazione,";
2) le parole: ", nei limiti stabiliti alla lettera c)
dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597," sono soppresse;
3) dopo la parola: "conferiti" e' inserita la seguente:
"prevalentemente";
4) le parole: "nei limiti della potenzialita' dei loro terreni"
sono soppresse;
b) il secondo comma e' abrogato.
9. All'onere derivante dal comma 8, stabilito in 16,9 milioni di
euro per l'anno 2005 e 9,6 milioni di euro a decorrere dall'anno
2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228.
10. All'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: "almeno del 9 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "almeno dell'8 per cento";
2) alla lettera b), le parole: "i ricavi o compensi del 2003
almeno del 4,5 per cento, nonche' il relativo reddito del 2003 almeno
del 3,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "i ricavi o
compensi minimi concordati per il 2003 almeno del 5 per cento,
nonche' il relativo reddito minimo concordato riferito al 2003 almeno
del 3,5 per cento";
3) alla lettera b), le parole: "un incremento non superiore al 5
per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili"
sono sostituite dalle seguenti: "un incremento non superiore al 10
per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili,
con una sanzione pari al 5 per cento delle imposte correlate alla
differenza tra i ricavi o i compensi concordati e i predetti ricavi o
compensi annotati nelle scritture contabili";
b) al comma 6, le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "dai commi 4 e 5";
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare
dei maggiori ricavi o compensi, determinato ai sensi del comma 4, si
applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni
imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato";
d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Per i periodi d'imposta soggetti a concordato preventivo,
relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti
i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle
disposizioni di cui:
a) al primo comma, lettera d), secondo periodo, e secondo comma,
lettere a), d) e d-bis), dell'articolo 39 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni;
b) all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
c) all'articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni";
e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8,
relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono
preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito
accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello
dichiarato";
f) al comma 9, le parole: "non soddisfa la condizione" sono
sostituite dalle seguenti: "non soddisfa le condizioni"; al medesimo
comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo
d'imposta successivo a quello nel quale non sono state soddisfatte le
condizioni di cui al comma 4";
g) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. La sospensione dell'esercizio dell'attivita', ovvero della
licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita', prevista
dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 471 del
1997, e' disposta dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate,
per un periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi
dei contribuenti che non hanno aderito al concordato siano
constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell'obbligo di
emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in
giorni diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all'articolo
19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il
provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. La
disposizione di cui al presente comma non si applica se i
corrispettivi non documentati sono complessivamente inferiori a 50
euro. Il presente comma non si applica alle violazioni constatate
prima della data di entrata in vigore del presente decreto";
h) al comma 12, lettera b), le parole: "importo superiore a
5.154.569,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "importo superiore
a 5.164.569,00 euro"; nel medesimo comma, alla lettera c), le parole:
"hanno titolo a regimi forfettari" sono sostituite dalle seguenti:
"si sono avvalsi dei regimi forfettari";
i) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di
approvazione del modello di dichiarazione IVA annuale, per tutti i
soggetti passivi di tale imposta, sono definite le modalita' di
separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti
titolari di partita IVA";
l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
periodo precedente si applica solo con riferimento agli incrementi di
cui al comma 4".
11. Per l'anno 2004 e' istituita l'addizionale comunale sui
diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione per la parte
eccedente 30 milioni di euro in un apposito fondo istituito presso il
Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico
aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 20 per cento del totale a favore dei comuni del sedime
aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle
seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio
comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;
percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di
100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, l'80 per cento del
totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al
contrasto della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle
strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.
12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: "l'anno 2003",
sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2004";
b) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "30 aprile 2004" sono
inserite le seguenti: ", salvo che il contribuente non presenti
istanza di trattazione";
c) all'articolo 19, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
d) all'articolo 21, comma 3, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
e) all'articolo 21, comma 6, le parole: "31 dicembre 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
13. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
14. All'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio
1998, le parole: "10%" sono sostituite dalle seguenti: "30 per
cento". La presente disposizione si applica anche ai successivi
decreti che definiscono la percentuale da fissare per analoga
esigenza.
15. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di bonifica dell'amianto, compete, per le spese sostenute nell'anno
2004, entro l'importo massimo di 60.000 euro, per una quota pari al
41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente; si
applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni. Per i medesimi interventi e' data facolta' ai comuni
di prevedere la riduzione, fino all'esenzione, della tassa per la
occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'esecuzione delle opere,
e di ridurre al 50 per cento gli oneri correlati al costo di
costruzione.
16. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e: "30 giugno
2005" e le parole da: "aliquota del 36 per cento" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "aliquota del 41 per cento del
valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25
per cento del prezzo dell'unita' immobiliare risultante nell'atto
pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro
l'importo massimo di 60.000 euro".
17. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: "prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000
dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e'
ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "e' stabilita sino al 31 dicembre 2004".
18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'IRPEF di cui
all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
19. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1°
agosto 2002, n. 166, e' prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite
massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2004.
20. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "31 marzo
2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2004";
b) al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: "Il Governo
presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi
trenta giorni";
c) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Se la scadenza del 30 settembre 2004 non e' rispettata, la
Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri decadono e il Governo
riferisce al Parlamento, non oltre il 31 ottobre 2004, i motivi per i
quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento l'attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento ai
principi costituzionali dell'autonomia finanziaria di entrata e di
spese dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle
regioni e della loro compartecipazione al gettito di tributi erariali
riferibili al loro territorio".
21. Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli
aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera
a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.
22. Nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre
2002, n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni
legislative in tema di tassa automobilistica e di IRAP in modo non
conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa
statale, l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di
entrata in vigore di tali disposizioni legislative e fino al periodo
di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto
stabilito dalle medesime disposizioni nonche', relativamente ai
profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle
norme statali che disciplinano il tributo.
23. Entro il periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le
regioni di cui al comma 22 provvedono a rendere i loro ordinamenti
legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa
statale vigente in materia.
24. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2005".
25. Nell'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.
342, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite
dalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre 2002". L'imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma
deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente
secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel
2005 e 25 per cento nel 2006.
26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, possono essere applicate anche con
riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in
corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura
dell'imposta sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per cento
e quella del 15 per cento e' ridotta al 9 per cento. L'imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma
deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui
redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel
2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. L'applicazione
dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta in cui e' effettuato
l'affrancamento dei valori. All'articolo 4 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione o controllo presso la societa' bancaria
conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la societa'
bancaria conferitaria".
27. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 25
e 26 del presente articolo si fa riferimento, per quanto compatibili,
alle modalita' stabilite, rispettivamente, dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
28. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "reddito
complessivo" sono inserite le seguenti: ", diminuito degli eventuali
citati redditi di terreni e da abitazione principale,".
29. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli
interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
possono essere oggetto di affidamento ad imprese individuali, anche
in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non puo'
essere superiore a 15.000 euro.
30. Nell'ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata,
comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 33,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano, in ogni
caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il
soggetto attuatore.
31. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie
riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano
anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali,
filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute
senza fini di lucro.
32. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono aggiunte le seguenti parole:
", fatta salva la facolta' del rinnovo dei contratti fino alla
revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004,
previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di
pubblico interesse".
33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento
dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre
2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle
annualita' di imposta 1999 e successive.
34. All'articolo 47, comma 10, primo periodo, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le parole: "trenta unita'" sono sostituite
dalle seguenti: "33 unita'".
35. Per garantire con carattere di continuita' le esigenze di
monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e il completamento
del processo di razionalizzazione dei relativi servizi, nonche' per
la prosecuzione dell'attivita' della struttura interdisciplinare
prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' determinata, a decorrere
dall'anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui.
36. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni
per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non
siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio
di impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri
delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del
tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;".
37. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, le parole: "conseguente alla" sono sostituite dalle seguenti:
"anche a seguito della"; nello stesso comma, dopo le parole:
"relativi ai rimborsi ed ai recuperi" sono inserite le seguenti: ",
anche mediante iscrizione a ruolo,".
38. Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana
e di sostenere lo sviluppo delle attivita' di ricerca e studio e'
autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004. Le
disponibilita' di cui al presente comma sono destinate
prioritariamente all'erogazione di contributi, anche in forma di
crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla
legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede
principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente
comma. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per
l'espressione del parere delle competenti Commissioni.
39. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 novembre 1988,
n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, dopo la parola: "imprese" sono inserite le seguenti:
"produttrici o" e dopo la parola: "distributrici", sono inserite le
seguenti: "compresi i grossisti".
40. Il numero 103) della parte III della Tabella A, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
sostituito dal seguente:
"103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas
per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le
imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita
ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi
liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati,
ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di
energia elettrica".
41. Per i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti
edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, l'imposta comunale sugli immobili prevista dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' dovuta, in ogni caso, con
decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale
attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che
la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato e'
comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell'imposta
relativo a dette annualita' e' effettuato a titolo di acconto, salvo
conguaglio, in due rate di uguale importo entro i termini ordinari di
pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a 2 euro per
ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzata per ogni anno di
imposta.
42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi
per l'utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio
indisponibile dello Stato, richiesti sulla base dell'articolo 12,
comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di
definitivita' per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1990 e
la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
nonche' dei seguenti atti legislativi di settore: decreto legislativo
12 luglio 1993, n. 275, legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio
1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai sensi
della normativa vigente, resta sestuplicata dal 1° gennaio 1990 alla
data di entrata in vigore della presente legge, la misura dei canoni
di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto-legge 2 ottobre
1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
1981, n. 692.
44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalita' ivi
rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono
state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento
entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili per la
definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli
articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma
restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare
entro il 16 marzo 2004 e' pari:
1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo
rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le
persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i
versamenti gia' effettuati sono inferiori a tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro
per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i
versamenti gia' effettuati sono pari o superiori alle predette somme
di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma
riservata ai sensi del comma 4 del predetto articolo 8 non e'
consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle
dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1
del medesimo articolo, nonche' al periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2002;
c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8
della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato
la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo
9 della medesima legge;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di
cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di
nullita', una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per
i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31
ottobre 2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate
dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' stato notificato processo verbale di constatazione con
esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte
sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata
la definizione ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di
accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o
integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo
54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o
integrazione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro
la prima data di pagamento degli importi per la definizione o
l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con
esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a
rimborso di quanto gia' pagato;
f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del
presente comma, si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31
ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2,
comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle
disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni
originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo
precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle
dichiarazioni integrative presentate.
45. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e
delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente
legge, ed il relativo versamento e' effettuato entro il 16 marzo
2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge.
Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in
applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le
persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
tre rate con le modalita' stabilite con il decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo
periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato
dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326.
46. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica
e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore
della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti
pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture
private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle
dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonche'
all'adempimento delle formalita' omesse per le quali alla data di
entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi
termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme
dovute, l'adempimento delle formalita' omesse, di cui allo stesso
articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in
particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata
legge n. 289 del 2002.
47. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli
articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche
relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per
il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di
cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attivita'
detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le
seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate
nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31
dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a
tale data nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi
periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le
attivita' ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti
ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta
successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai
fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta e' effettuato
entro il 16 marzo 2004.
48. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2002, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di
contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i
quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono
ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti
al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data,
non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' ai processi verbali
di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non e'
stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al
contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute e' effettuato entro
il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, hanno gia' effettuato versamenti utili
per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi
dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando
la rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui
al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i
termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di
accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione
delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonche' quelli per il
perfezionamento della definizione di cui al citato decreto
legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al
contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
49. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite
dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di
entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque,
pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia
intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono
versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate
anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute
superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro
il predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono
calcolati dal 17 marzo 2004 sull'importo delle rate successive.
50. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni
degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la mera trasmissione in via
telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono
rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero
dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle
entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
51. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno gia'
effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed
adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi
dell'articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle
medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta,
ovvero ad altro settore impositivo, nonche' a diversi avvisi di
accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle
sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di
constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 44,
lettera a), numeri 1) e 2).
52. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di
reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno
dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio
2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti
dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non
sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma
5 dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla
definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai
sensi del comma 44; resta comunque fermo l'obbligo di applicare le
percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi,
previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi
adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di
settore, ovvero dei parametri.
53. Il comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e' sostituito dal seguente:
"22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno
2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di
euro, a decorrere dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione
entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al
primo periodo, i canoni per la concessione d'uso sono rideterminati,
con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle
allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5
agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per cento".
54. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il
comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
"2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui
all'articolo 2435 del codice civile puo' essere effettuato mediante
trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da
parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo
scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione
di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono
conformi agli originali depositati presso la societa'. La societa' e'
tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese
su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma
digitale, incaricati dai legali rappresentanti della societa',
possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti
gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la
cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un
notaio".
55. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato"
sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 1,59 per ettolitro e per
grado-Plato";
b) le parole: "Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro" sono
sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15
per ettolitro";
c) le parole: "Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro
anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 730,87
per ettolitro anidro".
56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall'aumento
dell'aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito
dell'imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale
copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53
dell'articolo 3, nonche' per l'applicazione, per il periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta
successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per
ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui
all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
concernenti la deduzione forfettaria in favore degli esercenti
impianti di distribuzione di carburante.
57. A decorrere dal 1° gennaio 2003, all'articolo 13 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito
dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "reddito complessivo", ovunque ricorrono, sono
inserite le seguenti: ", al netto della deduzione prevista
dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze,";
b) al comma 1, le parole: "reddito concorrono" sono sostituite
dalle seguenti: "reddito complessivo, al netto della deduzione
prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze,
concorrono".
58. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i
contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate
provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in
base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno
1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei
contribuenti.
59. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, all'articolo 8, comma 1, le
parole da: "previsti" fino a: "cinquanta milioni di lire" sono
sostituite dalle seguenti: "che effettuano spettacoli viaggianti,
nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di
affari non superiore a cinquantamila euro".
60. All'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "dei soggetti convenzionati ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322" sono inserite le seguenti:
"nonche' dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3,
lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, per i
predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci per cento
della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
61. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 3, dopo il comma
3-bis e' inserito il seguente:
"3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della
trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a
carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna
dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico
Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalita' di corresponsione dei
compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze. La misura del compenso e' adeguata ogni anno, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con l'applicazione
di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT
nell'anno precedente".
62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al comma 8
dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di
euro.
63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma
5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del
10 per cento.
64. All'articolo 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"100 milioni di euro".
65. Al comma 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, le parole: "degli utili distribuiti" sono sostituite dalle
seguenti: "dei proventi cui al comma 37", dopo le parole: "la
provincia di Lecco," sono inserite le seguenti: "la provincia di
Varese" e sono soppresse le seguenti: ", la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Lecco".
66. Il termine di cui all'articolo 138, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 24,
lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' differito,
limitatamente alle somme dovute per contributi, al 30 giugno 2005.
67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura di piaghe da
decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare riferimento agli
idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume di
poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di
argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica
l'aliquota IVA nella misura del 4 per cento. L'efficacia delle
disposizioni del presente comma e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea.
68. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente:
"14-bis.1. L'efficacia delle disposizioni del comma 14-bis e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da
parte della Commissione europea".
69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo
comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) e' ridotta di 80 milioni di euro annui
a decorrere dal 2004.
70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24 dell'articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 3.
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il
funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 garantendo
che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai
dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e
contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia
superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio
precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede annualmente
alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per
ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella
distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del
sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle
opportunita' formative e tenendo conto delle necessita' relative ai
corsi di laurea di nuova istituzione e all'articolazione su piu' sedi
dell'attivita' didattica.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia spaziale
italiana (ASI), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e
l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da
essi complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al
fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente
incrementato del 5 per cento per ciascun anno. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e delle attivita' produttive,
procede annualmente alla determinazione del fabbisogno programmato
per ciascun ente.
3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di
programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e
private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare
ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse
strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche
l'interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali
programmi e attivita'.
4. Le strutture universitarie specialistiche operanti nei settori
strategici per la diffusione del diritto europeo possono promuovere
accordi di programma con enti e imprese pubblici e privati, ivi
comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare programmi
didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure
professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per
l'attuazione delle politiche comunitarie e per
l'internazionalizzazione delle imprese.
5. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario
annuale dell'ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale
dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad
accordi internazionali, nonche' i pagamenti per programmi in
collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi
speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema
satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi della
legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario per il
2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e di quelli
fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 5,
del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai commi 1 e 2 e'
incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a
quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
8. Per l'anno 2004 e' istituito un Fondo di riserva di 1.200
milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la
proroga delle missioni internazionali di pace.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare
al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del
Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari.
10. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma
5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla
estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, societa',
persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono autorizzate le
seguenti spese:
a) 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti dall'ex
Ministero delle finanze per le attivita' svolte fino al 31 dicembre
2000;
b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006
per i debiti contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento
della pubblica sicurezza, per le attivita' svolte fino al 31 dicembre
2003.
11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti in specifici
fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, per
essere assegnati nel corso della gestione alle unita' previsionali di
base interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
12. Al fine di provvedere all'estinzione delle anticipazioni
effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino al 31
dicembre 2002, e' autorizzata la spesa di 823 milioni di euro.
13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo 6 del
Trattato Lateranense tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo
dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, e' autorizzata la spesa massima
di 25 milioni di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005, da iscrivere in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Le modalita', i criteri e l'entita'
delle erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
14. Per le finalita' di controllo, trasparenza e contenimento
della spesa pubblica, la Banca d'Italia trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze le informazioni in merito alle
operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni
pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalita'
e tempi indicati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la stessa Banca d'Italia.
15. Per le medesime finalita' di cui al comma 14, all'atto del
perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni
pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello Stato,
l'istituto finanziatore e' tenuto a darne comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze, indicando il beneficiario, l'importo
dell'operazione finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo
modalita' e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana.
16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli
organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad
eccezione delle societa' di capitali costituite per l'esercizio di
servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario
possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle
aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76,
solo per finanziare spese di investimento.
17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento,
agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione,
l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le
cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a
un'attivita' patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con
corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di
mercato dell'attivita' oggetto di cartolarizzazione valutato da
un'unita' indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre,
indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da
garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni
e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni
pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato
articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma
consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla
normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e di
effettuare spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di
bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono
disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.
18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la
manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati
sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il
recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad
utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei
limiti della facolta' di partecipazione concessa ai singoli enti
mutuatari dai rispettivi ordinamenti;
g) i trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla
realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo
appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i trasferimenti in conto capitale in favore di soggetti
concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di
impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi
pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui
concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli
investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche
anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a
favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani
urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse
regionale aventi finalita' pubblica volti al recupero e alla
valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono
ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti
rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzata al
ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede
istruttoria, e' tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione
specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il
bilancio dell'azienda o della societa' partecipata, per la quale si
effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente
l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di
esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono
disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito l'ISTAT.
21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli
articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da
16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' agli enti e agli organismi
individuati nel comma 16 siti nei loro territori.
22. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli
indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e'
autorizzato a stipulare apposite convenzioni con societa'
direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le
quali affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della
citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati
e di una commissione per la gestione.
23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 22, pari a 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel fondo
di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
24. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991,
n. 344, relative all'aumento degli importi delle provvidenze
economiche previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore
dei profughi italiani, gia' prorogate al 31 dicembre 1997 dalla legge
13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile
1998, n. 89, continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° gennaio
2001. A tale fine, e' autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro
per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
25. Fino al 31 dicembre 2003, la determinazione degli importi
dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e agli enti
locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 7
dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' effettuata al lordo delle quote dell'IVA
spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla normativa
vigente. E' autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti
territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in
cui il rimborso e' stato operato al netto delle suddette quote di
compartecipazione.
26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di
Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori
restano ferme le vigenti modalita' di determinazione dei rimborsi di
cui al comma 25.
27. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni
e' incrementato di 20 milioni di euro. L'incremento e' riservato alle
unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio
associato di servizi.
28. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facolta' di
utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con
l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per
spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalita' di
cui all'articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura
non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera
o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori
connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a
carico degli enti stessi.
30. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero
dell'economia e delle finanze, limitatamente all'anno 2004, e'
autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario
anticipazioni, da accreditare sulle contabilita' speciali di cui
all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere
presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95
per cento delle somme previste per ciascuna regione a statuto
ordinario a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF,
quali risultano dalla deliberazione del CIPE per l'anno 2004, nonche'
a titolo di compartecipazione all'IVA, quali risultano dalla proposta
formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero dell'economia e
delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 56 del 2000.
31. Limitatamente all'anno 2004, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e
Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme
previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale regionale
all'IRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte corrente, quali
risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno.
32. Ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo previsto a
carico dello Stato dall'Accordo tra Governo, regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, restano fermi gli
adempimenti a carico delle regioni, di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all'articolo 52, comma 4, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e agli articoli 48 e 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Nei confronti
delle regioni per le quali sia verificato il mancato rispetto dei
predetti adempimenti resta fermo l'obbligo del ripristino del livello
del finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra
Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3
agosto 2000, come integrato dall'articolo 85, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
33. Nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4
dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
nonche' della stipula di specifico Accordo tra Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione
del procedimento di verifica degli adempimenti regionali, di cui al
comma 32, le anticipazioni sono commisurate al livello del
finanziamento corrispondente a quello previsto dall'Accordo tra
Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano del 3
agosto 2000, di cui al comma 32.
34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi
che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.
35. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 in favore di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Per l'anno 2004, l'incremento annuale delle risorse,
pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso
programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo
49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito in
misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.
244, e per il restante 50 per cento in favore della generalita' dei
comuni.
36. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime
finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale
ordinario per gli investimenti.
37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 31 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di
debito e credito tra province ovvero tra queste e lo Stato
conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute a titolo di
imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli
anni 1999 e 2000, dai concessionari della riscossione.
38. Al comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2003".
39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e'
istituito, nell'ambito della unita' previsionale di base 6.1.1.2 -
Uffici all'estero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori
esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all'estero, la
cui dotazione iniziale e' commisurata al 10 per cento degli
stanziamenti per consumi intermedi iscritti nella medesima unita'
previsionale di base, che vengono corrispondentemente ridotti. La
ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro degli
affari esteri comunicati, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
40. All'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, dopo il
quinto comma sono inseriti i seguenti:
"A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi all'estero
ed in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali di
cui all'articolo 2, la competente direzione generale del Ministero
degli affari esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al
competente Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e
delle finanze e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta
Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata
del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure
previste dall'articolo 6 della presente legge e dai decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione
degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto
versamento viene data comunicazione, a cura della competente
direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento
del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri".
41. All'articolo 80, comma 41, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: "da emanare entro il 28 febbraio 2003," sono
soppresse.
42. All'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, dopo le parole: "Il 10 per cento delle maggiori entrate" sono
inserite le seguenti: "di ciascun anno".
43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana disposizioni
per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per
semplificare le procedure relative alla gestione delle attivita' di
cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle
procedure amministrative relative alle organizzazioni non
governative.
44. Per gli oneri derivanti dall'assunzione, per il periodo
febbraio 2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per
l'organizzazione dell'attivita' della "International Task Force per
l'educazione, il ricordo e la ricerca relativi alla Shoah" e'
autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
45. L'articolo 10 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 10. - (Copertura finanziaria) - 1. Gli oneri derivanti
dall'attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di
3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di
apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della salute".
46. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005
gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da
destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della
produttivita', comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2
per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di
euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal
2005.
47. Le risorse per i miglioramenti economici e per
l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale statale
in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro
per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005
con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e
di 690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei
Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, e successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal
primo periodo e' stanziata, a decorrere dall'anno 2004, la somma di
200 milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio
del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, in relazione alle pressanti esigenze connesse con la
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche con riferimento
alle attivita' di tutela economico-finanziaria, della difesa
nazionale nonche' con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in
campo internazionale.
48. Le somme di cui ai commi 46 e 47, comprensive degli oneri
contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n.
468.
49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In
sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo
47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative
risorse e alla determinazione della quota da destinare
all'incentivazione della produttivita', attenendosi, quale tetto
massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma
46 per il personale delle amministrazioni dello Stato.
50. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio
contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese di cui all'ultimo
periodo del comma 40 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai
fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di
cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre
2002, n. 289, nonche' ai fini del calcolo dei limiti di spesa per le
regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate
dall'articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29.
51. A decorrere dall'anno 2004, i contributi spettanti agli enti
locali in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del
trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad
esaurimento, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre
1986, n. 730, gia' consolidati nel Fondo di cui all'articolo 39,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel loro
tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli
enti per l'anno 2003. Per i comuni che non certificheranno il
mantenimento del requisito soggettivo dal 1° gennaio 2004 e per gli
anni successivi, sara' effettuata una riduzione sul trasferimento
nella misura del 10 per cento annuo.
52. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in
relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria e' incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto
stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l'anno
2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far
fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale
2002-2003.
53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i
Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto
divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a
figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non
sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie
protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni
autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle connesse con
la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, nel
limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le
assunzioni di ricercatori delle universita' e degli enti ed
istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla
data del 31 ottobre 2003. Per le universita' continuano ad
applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale di cui
all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal
fine e' istituito presso il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al
trasferimento alle singole universita' ed enti delle occorrenti
risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni
autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2003,
e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le autonomie regionali e locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni previste e
autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del
14 ottobre 2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
anche ai fini dell'assorbimento di personale delle amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite complessivo di
200 unita'.
54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per effettive,
motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento
delle procedure di mobilita', da effettuare secondo le vigenti
disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici
non economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale
fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno
stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
55. Le deroghe di cui al comma 54 sono autorizzate secondo la
procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni
richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di
apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito
delle procedure di autorizzazione delle assunzioni e'
prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a
compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni
internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente,
alla prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile,
alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore
della giustizia, alla tutela del consumatore e alla sicurezza e
ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei
vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei
vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore,
primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e
dirigente tecnologo e degli idonei nelle procedure di valutazione
comparativa a professore universitario. Sono altresi'
prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da
parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno in
correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente
operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato e
dell'amministrazione penitenziaria in correlazione all'effettiva
restituzione a compiti direttamente operativi di personale del Corpo
di polizia penitenziaria.
56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53, 54 e 55, e'
comunque consentito il trasferimento dei docenti universitari
dall'universita' nella quale prestano servizio ad altra universita'
statale.
57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o
dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere
collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento
penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento, anche
se gia' collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della
presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta,
dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino
del rapporto di impiego, oltre i limiti di eta' previsti dalla legge,
per un periodo pari a quello della durata complessiva della
sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali
divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il
medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto
diritto in assenza della sospensione, secondo modalita' stabilite con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano
ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e
procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle
relative federazioni nonche' al comparto scuola. Per l'anno 2004, in
attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n.
508, al personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la
disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le
regioni e le autonomie locali, nonche' per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e l'Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al
comma 60.
59. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile
di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto, la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad assumere
personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180
unita', da assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione
pubblica, sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali
specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale
in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto a tempo
determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo. Il
personale di cui al precedente periodo e' mantenuto in servizio fino
alla conclusione delle predette procedure concorsuali. E' garantito
in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno. Ai fini di una
graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per l'anno 2004,
assunzioni per 50 unita' di personale e, per l'anno 2005, assunzioni
per ulteriori 130 unita'. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 6,3
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si provvede, quanto a
1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di
cui al comma 54 e, quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2005, mediante utilizzo delle disponibilita' relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 febbraio 1992, n.
225.
60. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo
accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede
di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni
regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di
stabilita' interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato
per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle
procedure di mobilita', devono, comunque, essere contenute, fatta
eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario
nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto
conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione
demografica, dei profili professionali del personale da assumere,
della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle
spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio
sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente
assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al
ruolo sanitario. Non puo' essere, in ogni caso, stabilita una
percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto
dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119,
comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato
del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto
alle entrate sia superiore alla media nazionale per fasce
demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale
devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di
stabilita' interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti
di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui
al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri previsti dal presente comma entro il 30
giugno 2004 trovano applicazione in via provvisoria e fino
all'emanazione degli stessi le disposizioni dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003. Le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che
non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per
l'anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite,
previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al
passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il
cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della
mancata assegnazione di unita' di personale. Per le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con
decreto del Ministero delle attivita' produttive d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono
individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario,
volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo
indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente
comma.
61. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di
personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004
sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un
anno. La durata delle idoneita' conseguite nelle procedure di
valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore
ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e
successive modificazioni, e' prorogata per l'anno 2004. In attesa
dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel
rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a
71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo
tra le amministrazioni interessate.
62. I Ministeri per i beni e le attivita' culturali, della
giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati
ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con
contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi
dell'articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare ad avvalersi
fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi
dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004,
puo' altresi' continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni
di euro, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 91, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nonche' a stipulare le
convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai
conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
63. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui
all'articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e
delle modalita' previste dai commi da 53 a 71 per l'assunzione di
personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con
il personale interessato alla predetta conversione sono comunque
prorogati al 31 dicembre 2004.
64. I comandi del personale delle Poste italiane Spa e
dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo
34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al
31 dicembre 2004.
65. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53 possono
avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto
previsto dall'articolo 108 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa
previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo
determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato
nell'anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124,
non puo' superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno
2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano
applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali,
fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2003 non
abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno, cui si
applica quanto disposto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonche' nei confronti del personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto
scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle
straordinarie esigenze operative del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, provvede all'acquisizione di
personale civile con professionalita' nei settori socio-educativo
tecnico e contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di
mobilita'. In caso di esito negativo delle predette procedure
l'Amministrazione puo' avvalersi di personale assunto a tempo
determinato entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005.
67. La definitiva pianta organica dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e' confermata nel limite di 320 unita' previsto
per la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti
suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato,
quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del
personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in
posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi,
questi ultimi nel limite massimo di 30 unita', nonche' la
ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite
con regolamento adottato dall'Autorita' con le modalita' di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad
invarianza di spesa con riferimento agli stanziamenti di bilancio
previsti per il funzionamento dell'Autorita'. I posti di ruolo
previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al precedente
periodo possono essere coperti, anche mediante le procedure di
mobilita' previste dalla normativa vigente, da dipendenti pubblici
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino
da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando, o altro
provvedimento di distacco presso l'Autorita'. La disciplina del
personale con contratto a tempo determinato e' stabilita
dall'Autorita' con propria delibera, in conformita' alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
68. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore
di sanita' (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS), l'ASI, l'ENEA, nonche' per le
universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte
comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al
miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui
oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti
o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento
ordinario delle universita'.
69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle
procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici
con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una
riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a
quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie
politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento
della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di
finanza pubblica. A tal fine, secondo modalita' indicate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei
fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani
previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
70. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri
ausiliari di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 8,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Arma dei carabinieri e'
autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l'anno
2004, 190 milioni di euro per l'anno 2005 e 300 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di
carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a 2.490
unita' nell'anno 2004, 3.420 nell'anno 2005 e 3.430 nell'anno 2006.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione
ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma e'
inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto del
Ministro della difesa in funzione del numero dei potenziali
concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a
concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate
eventualmente non coperti si provvede mediante i reclutamenti
ordinari.
71. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto
amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi
regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono
avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle
vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di
mobilita' e, comunque, nel limite complessivo di 300 unita', del
personale dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), nonche' di enti pubblici
interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle
amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni
sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla
definizione delle modalita' di trasferimento del predetto personale
ed alla ripartizione delle unita' tra le predette amministrazioni.
Con le medesime deroghe e modalita', le citate amministrazioni
possono avvalersi del personale in servizio presso l'Agenzia del
demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad
altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in servizio
presso l'Agenzia del demanio puo' essere destinato anche ad altre
amministrazioni con modalita', criteri e limiti numerici definiti con
decreto del Ministro per la funzione pubblica.
72. L'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le
maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al
personale percettore dell'indennita' operativa di base di cui alla
Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive
modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 255. L'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266,
si interpreta nel senso che l'emolumento ivi previsto compete
esclusivamente ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze
armate, nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi
di Polizia e non e' computabile ai fini dell'attribuzione dei
trattamenti di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8
agosto 1990, n. 231, ed agli articoli 43, commi sedicesimo,
ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n.
121. Gli importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze
passate in giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente
comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con
i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo.
73. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' le
norme ivi richiamate si interpretano nel senso che il divieto di
procedere all'aggiornamento delle indennita', dei compensi, delle
gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche
alle misure dell'assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre
1989, n. 425, e successive modificazioni.
74. L'articolo 8 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso che la
domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia
giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza e' da considerare, ai fini
dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di
trasferimento di sede.
75. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio presso
le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o
in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro,
comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra
istituzione dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di prima
fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese di
viaggio aereo nella classe economica.
76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare,
limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche in
deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili,
direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attivita'
socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro,
riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilita' degli
stessi comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti provenienti
dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate
in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1°
dicembre 1997, n. 468, per un periodo che, eventualmente prorogato,
non ecceda i sessanta mesi complessivi, al fine di una definitiva
stabilizzazione occupazionale.
77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine di
cui all'articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2004.
78. Nelle more dell'attuazione della vicedirigenza di cui
all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed
al fine di tenere conto dei nuovi compiti attribuiti dal
decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e dal
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale del
Ministero dell'economia e delle finanze appartenente alla ex carriera
direttiva, posizione economica C2, gia' in servizio alla data del 31
dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, e' inquadrato ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21,
nella IX qualifica funzionale, posizione economica C3,