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Gazzetta Ufficiale N. 299 del 27 Dicembre 2003

 

LEGGE 24 dicembre 2003, n.351
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006.

LEGGE 24 dicembre 2003, n.351

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e
bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2004,
relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro
provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in
virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta
dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004,
in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per
l'anno 2004 e' confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui
afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria
delle spese gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
ministri; le competenze relative all'attivita' di controllo della
predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle
varie Amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2004. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai
bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le
ripartizioni di cui al presente comma.
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie, e' stabilito in 70.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili
dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE)
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo,
sono fissati per l'anno finanziario 2004, rispettivamente in 5.165
milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e
in 6.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a
ventiquattro mesi.
5. Il SACE e' altresi' autorizzato, per l'anno finanziario 2004, a
rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di
ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme
iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unita'
previsionale di base "Interessi sui titoli del debito pubblico"
(oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di previsione in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d'ordine" e "Altri fondi di riserva" (oneri
comuni) e "Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di
spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono
stabiliti, rispettivamente, in 1.678,723 milioni di euro, 1.400
milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.800 milioni di euro, 10.000
milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese
obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e
secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali
di base di pertinenza dei centri di responsabilita' delle
Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente,
negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
10. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate
nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Accisa e imposta erariale di
consumo su altri prodotti" (Entrate derivanti dall'attivita' di
accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata.
Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere
all'Unione europea in applicazione del regime delle "risorse proprie"
(decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile
1970) nonche' per importi di compensazione monetaria, e' imputata
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione
europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004,
sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del tesoro - FEOGA,
Sezione garanzia".
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 2003 sono riferiti alla competenza dell'anno 2004
ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unita'
previsionale di base sopra richiamata "Risorse proprie Unione
europea" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" e "Politiche di sviluppo e di
coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2004, relative ai seguenti fondi
da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate
nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo
da ripartire per oneri del personale gia' dipendente da istituti
finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed
in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Fondi da ripartire per oneri di personale"
(oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento
regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento
regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il
funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,
iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi
diversi" (interventi); Fondo da ripartire per le aree
sottoutilizzate, iscritto nell'unita' previsionale di base "Aree
sottoutilizzate" e Fondo destinato al finanziamento della ricerca
scientifica, eccetera, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale
di base "Fondo per agevolare l'innovazione tecnologica"
(investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unita'
tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al
monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unita'
previsionale di base "Programmazione, valutazione e monitoraggio
degli investimenti pubblici" (interventi). Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita'
previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri
decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti
Fondi.
14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unita'
previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato" (interventi) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2004 e' stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla
richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita'
previsionale di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2004, delle somme affluite all'entrata per essere
destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge
11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della
medesima legge n.157 del 1992.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unita'
previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo
di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e
successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e', altresi', autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo
18 della citata legge n. 36 del 1994.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unita'
previsionale di base "Ammortamento titoli di Stato" di pertinenza del
centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004,
delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato.
18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione
all'unita' previsionale di base "Fondo sanitario nazionale"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 delle somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le
eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento
concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e
regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca
europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente
eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130,
iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Progetti immediatamente eseguibili"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche
di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni,
il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini
di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le
Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unita'
previsionale di base "Calamita' naturali e danni bellici"
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Politiche
di sviluppo e di coesione" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
nell'ambito della unita' previsionale di base "Prelevamenti da conti
di tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari" di
pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" (Ministero
dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata
(cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di
competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Presidenza del
Consiglio dei ministri - Editoria" (oneri comuni) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei
ministri" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tesoro" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno finanziario 2004, delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati
dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla Commissione
nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna in
accordo con l'Unione europea.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme
occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche,
amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei
referendum, dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali"
(oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato", dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004
alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione
del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri
della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso
anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze
ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti
di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli
estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e
competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle
Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli
elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di
materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze
derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
24. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unita'
previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge
15 dicembre 1999, n. 482.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2004 alle
unita' previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivita'
finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Rimborsi anticipati o
ristrutturazione di passivita'" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle
operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con
onere a totale o parziale carico dello Stato.
26. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di
finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno
finanziario 2004, e' stabilito in 150.
27. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per
le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma
4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Spese generali di funzionamento"
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Guardia
di finanza" del medesimo stato di previsione.
28. Per l'anno 2004 l'Amministrazione dei Monopoli di Stato e'
autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonche' a impegnare
e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre
1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e
successive modificazioni, in conformita' degli stati di previsione
annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze
(Appendice n. 1).
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le
pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004
occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del
titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione
all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unita' previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa
restituzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini
di competenza e cassa, tra l'unita' previsionale di base 4.1.2.1
"Fondo sanitario nazionale" e l'unita' previsionale di base 4.1.2.18
"Federalismo fiscale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni
annuali del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
32. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti, su proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le variazioni
compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente
unita' previsionale di base dello stato di previsione del predetto
Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che
gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR),
istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
assegnare alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova
istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale
di base 3.1.2.43 "Contratti di programma" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi
relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle
imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di
programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonche' per
agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni
legislative.
34. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31 dicembre
2003, relative alle unita' previsionali di base di pertinenza del
centro di responsabilita' "Servizi tecnici nazionali" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione
alle pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio per la riassunzione dei corrispondenti impegni
e la prosecuzione della gestione di competenza.
35. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche
mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla
trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per
azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326.

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive e
disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle attivita' produttive, per l'anno finanziario 2004, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle
unita' previsionali di base "Restituzione di finanziamenti" e
"Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti" di pertinenza
del centro di responsabilita' "Imprese" dello stato di previsione
dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza
e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
nello specifico fondo nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Fondo investimenti - incentivi alle imprese" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Imprese" dello stato di
previsione del Ministero delle attivita' produttive, in connessione
al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per
l'innovazione tecnologica.
3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n.
46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio
dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attivita'
produttive per l'anno finanziario 2004.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di
previsione del Ministero delle attivita' produttive per l'anno
finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata in relazione alle
spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n.
166, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del
Ministero delle attivita' produttive per l'anno finanziario 2004
delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in
relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n.
421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n.
10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410,
convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi
urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica,
resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero delle attivita' produttive, ai fini di cui
al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno
finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 4).
2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e
cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per
l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni
relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2004, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno
finanziario 2004, sono stabilite in conformita' degli stati di
previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice
n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di
bilancio, e' utilizzato lo stanziamento della unita' previsionale di
base "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) dello stato di
previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da
detta unita' previsionale di base, nonche' le iscrizioni alle
competenti unita' previsionali di base delle somme prelevate, sono
disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono
comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli
Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme
versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata
del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa,
relativamente alle spese per le attivita' sportive del personale del
Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito
delle unita' previsionali di base "Mantenimento, assistenza,
rieducazione e trasporto detenuti" (interventi) e "Funzionamento", di
pertinenza del centro di responsabilita' "Amministrazione
penitenziaria", e "Funzionamento" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Giustizia minorile" dello stato di previsione del
Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2004.

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni
relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2004, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
2. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario
2004, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari
esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della
direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti
unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri per l'anno finanziario 2004 per essere utilizzate
per gli scopi per cui tali somme sono state versate.
4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e
rimborsi di spese per conto di terzi, nonche' di organismi
internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e
alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2004.
5. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad effettuare,
previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze,
operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilita'
esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino
intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il
relativo controvalore in euro e' acquisito all'entrata del bilancio
dello Stato ed e' contestualmente iscritto, sulla base delle
indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo
per l'anno finanziario 2004, per l'effettuazione di spese relative a
fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di
immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di
cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili,
suppellettili e macchine d'ufficio, nonche' alla sicurezza ed
all'acquisto dei mezzi di trasporto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni
compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati
nelle unita' previsionali di base 9.1.1.0 - Funzionamento - e 9.1.2.2
- Paesi in via di sviluppo - dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto
pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla
legge finanziaria.

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per
l'anno finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di
previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti
nell'ambito delle unita' previsionali di base "Fondi da ripartire per
oneri di personale", "Fondi da ripartire per l'operativita'
scolastica" e "Scuole non statali", di pertinenza del centro di
responsabilita' "Servizio affari economico finanziari" dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale
delle ricerche, per l'anno finanziario 2004, e' comprensiva delle
somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione
dei programmi finalizzati gia' approvati dal CIPE, nonche' della
somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore
dell'Istituto di biologia cellulare per attivita' internazionale
afferente all'area di Monterotondo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unita'
previsionale di base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro
di responsabilita' "Programmazione, coordinamento e affari economici"
dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, delle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per
le attivita' produttive.

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni
relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2004, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unita' previsionale
di base "Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari" (Entrate
extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilita' "Vigili
del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" dello stato di
previsione dell'entrata per l'anno 2004 sono riassegnate, con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative
all'educazione fisica, all'attivita' sportiva e alla costruzione,
completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unita' previsionali di
base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) e "Edilizia di
servizio" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile" dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del
centro di responsabilita' "Pubblica sicurezza" per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n.
1001, iscritto nell'unita' previsionale di base "Spese generali di
funzionamento".
4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le
leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonche'
l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario
2004, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese
obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto,
quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro dell'interno, e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di
cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo
edifici di culto per l'anno finanziario 2004, conseguenti alle somme
prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al
predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti
dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n.
222.

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno
finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 9).

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno
finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di
cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, nonche' dall'articolo 10 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634,
concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del
centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle
capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media
nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, e'
stabilito come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a)
e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera
b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215.
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2004, e'
fissato in 229 unita'.
5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la
contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unita'
previsionale di base "Spese generali di funzionamento"
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione.
6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6
febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla
gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilita'
"Capitanerie di porto" in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255.
Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici,
terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed
infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei
porti e delle caserme, di cui all'unita' previsionale di base "Mezzi
operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Capitanerie di porto", dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per
l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo comma
dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilita'
generale dello Stato.
8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e
successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui,
competenza e cassa, su altre unita' previsionali di base delle
amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma
capitale iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo
per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Opere pubbliche ed edilizia" dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alla
gestione finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 3 della
legge 15 dicembre 1990, n. 396, si puo' provvedere secondo le
procedure e le modalita' previste dall'articolo 8 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367.

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni
relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2004, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni
relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2004, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in
servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica
militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 gennaio 1952, n. 15,
e' fissato in termini di forza media, nell'anno 2004, come segue:
a) Esercito n. 12.183;
b) Marina n. 3.000;
c) Aeronautica n. 2.267.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in
servizio come forza media nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 21,
comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, e' stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo
21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 519;
2) Marina n. 470;
3) Aeronautica n. 340;
4) Carabinieri n. 504;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera
b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215:
1) Esercito n. 5;
2) Marina n. 210;
3) Aeronautica n. 132;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla
lettera d) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215:
1) Esercito n. 74;
2) Aeronautica n. 10.
4. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia
dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e' fissata, per l'anno
2004, in n. 102 unita'.
5. La forza organica dei graduati e militari di truppa
dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo
comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno
2004, in n. 1.418 unita'.
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli
equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo
comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n.
1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n.
447, e' fissata, per l'anno 2004, in n. 1.080 unita'.
7. La forza organica dei graduati e militari di truppa
dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo
comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive
modificazioni, e' fissata, per l'anno 2004, in n. 626 unita'.
8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere
ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi
e' fissato, per l'anno 2004, a norma dell'articolo 4, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n.
9.340 unita'.
9. Alle spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi e
organismi internazionali" (interventi), specificamente afferenti le
infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento"
(funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della
difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni
contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo
61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO,
sostenute a carico delle unita' previsionali di base "Accordi e
organismi internazionali" (interventi), dello stato di previsione del
Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione
delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve
essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di
appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle
spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del
decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.
11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del
Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la
contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al
regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge
22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unita' previsionale di base
"Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari"
(funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilita' "Bilancio
e affari finanziari" e nell'unita' previsionale di base "Spese
generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro
di responsabilita' "Arma dei Carabinieri".

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno
finanziario 2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione
(Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui,
competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per l'attuazione
del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'amministrazione
centrale.
3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165,
concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n.
41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte
corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione
del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno
finanziario 2004, le variazioni compensative di bilancio, in termini
di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della
ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al
suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Per l'anno finanziario 2004 il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento alle competenti unita' previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per
l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Interventi diversi" - capitolo 2827 - di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo
24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n.157.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui,
competenza e cassa, nell'unita' previsionale di base "Interventi nel
settore agricolo e forestale" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Dipartimento della qualita' dei prodotti
agroalimentari e dei servizi" dello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23
dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi
nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001,
n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, recanti
norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e
agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro delle politiche agricole e forestali, e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Economia montana e forestale" di
pertinenza del centro di responsabilita' "Corpo forestale dello
Stato" dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole e forestali.
8. Per l'anno 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione
alle pertinenti unita' previsionali di base afferenti il centro di
responsabilita' "Corpo forestale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle
somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello
Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n.
1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'anno finanziario
2004, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
14).

Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni
relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2004, in conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Alle spese di cui all'unita' previsionale di base "Programma
anti AIDS" (interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Prevenzione e comunicazione" dello stato di previsione del Ministero
della salute si applicano, per l'anno finanziario 2004, le
disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla
contabilita' generale dello Stato.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente
unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
della salute per l'anno finanziario 2004 delle somme versate in
entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi
sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro della salute, e' autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2004, i
fondi per il finanziamento delle attivita' di ricerca o
sperimentazione, delle unita' previsionali di base "Ricerca
scientifica" (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero
della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
riassegnare per l'anno finanziario 2004, con propri decreti, le
entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, alle competenti unita' previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero della salute per le attivita' di
controllo, di programmazione, di informazione e di educazione
sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanita' e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
nonche' per le finalita' di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre
1999, n. 362.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro della salute, e' autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004, i
fondi per il finanziamento delle attivita' relative ai prelievi e
trapianti di organi e di tessuti, dell'unita' previsionale di base
"Prelievi e trapianti di organi e tessuti" di pertinenza del centro
di responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del
Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1°
aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.
7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge
29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa e'
autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unita'
previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della
salute, dell'interno e della difesa il "Fondo da ripartire per la
realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni
sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area
Bosnia-Herzegovina e Kosovo, nonche' per il controllo delle sostanze
alimentari importate dalla predetta area" dell'unita' previsionale di
base "Missioni internazionali di pace" di pertinenza del centro di
responsabilita' "Innovazione" dello stato di previsione del Ministero
della salute per l'anno finanziario 2004.

Art. 16.
(Totale generale della spesa)

1. E' approvato, in euro 654.485.845.915 in termini di competenza
ed in euro 674.644.224.011 in termini di cassa, il totale generale
della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2004.

Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro
generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario
2004, con le tabelle allegate.

Art. 18.
(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 2004, le spese considerate nelle unita'
previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni tra loro compensative,
rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella
tabella A allegata alla presente legge.
2. Per l'anno finanziario 2004, le spese delle unita' previsionali
di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali
si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma
dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle
indicate nella tabella B allegata alla presente legge.
3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti
capitoli nell'ambito delle unita' previsionali di base, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad istituire gli
occorrenti capitoli nelle pertinenti unita' previsionali di base,
anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla
Corte dei conti.
4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo
di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del
Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la
composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di
vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi
nonche' per il personale della Polizia di Stato in speciali
condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario
2004, in conformita' delle tabelle allegate al decreto del Ministro
della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28
luglio 1999, n. 266.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e
cassa, dall'unita' previsionale di base "Fondo per i programmi
regionali di sviluppo" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2004, alle pertinenti unita' previsionali di base dei
Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto
speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa,
le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di
quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria.
7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e
successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi
dell'Europa centrale ed orientale, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e cassa in
relazione alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie per
settori e strumenti d'intervento.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei
Ministri interessati, e' autorizzato a trasferire, in termini di
competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilita'
esistenti su altre unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite
unita' previsionali di base destinate all'attuazione di interventi
cofinanziati dalla Unione europea, nonche' di quelli connessi alla
realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.
9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via
sperimentale, delle amministrazioni pubbliche - compresi quelli di
cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni -
il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni
parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di
residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri
di responsabilita' amministrativa, l'istituzione, la modifica e la
soppressione di unita' previsionali di base.
10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che
nell'esercizio 2003 ed in quello in corso siano stati interessati dai
processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonche' previsti da
altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle
unita' previsionali di base del medesimo centro di responsabilita'
amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di
natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento
differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonche' tra
capitoli di unita' previsionali di base dello stesso stato di
previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri
relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi
con la operativita' delle amministrazioni.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, tra le competenti unita' previsionali di base
e centri di responsabilita' amministrativa delle amministrazioni
interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento
dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo
sviluppo dei sistemi medesimi.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in
entrata dalle amministrazioni interessate.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con
l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del
personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai
sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei
provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico
fondamentale ed accessorio del personale interessato.
14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004,
relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale
civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonche' quelli per la
corresponsione del trattamento economico accessorio del personale
dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono
conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di
previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme
rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle
amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unita'
previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello
Stato.
16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare
utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro interessato, e' autorizzato
ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle
unita' previsionali "funzionamento", per le spese relative al fitto
di locali dei pertinenti centri di responsabilita' delle
amministrazioni medesime, alla pertinente unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione
finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del
Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione
finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette
modalita' tra le pertinenti unita' previsionali di base dello stesso
Ministero degli affari esteri.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per
l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della predetta
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unita' previsionali
di base anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e
successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di
federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133.
19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo
24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio
erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.
20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma
12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16
febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione
temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di
comando, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le
pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni
interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento
economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di
destinazione.
21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il
Fondo investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle
Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le
variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di
responsabilita' e unita' previsionali di base degli stati di
previsione interessati, delle dotazioni dei Fondi medesimi secondo la
destinazione individuata dal Ministro competente.
22. Per l'anno finanziario 2004, al fine di agevolare il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante
una maggiore flessibilita' del bilancio in connessione con il
riordino delle amministrazioni pubbliche, ai sensi, tra l'altro, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive
modificazioni, con decreti del Ministro competente da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio,
nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei
conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli
delle unita' previsionali del medesimo stato di previsione della
spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura
obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e
per quelle direttamente regolate con legge.
23. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, concernente i fondi rotativi per le imprese,
il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
24. Per l'anno finanziario 2004, le unita' previsionali di base e
le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli
allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 19.
(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio
pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio
2004-2006, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla
presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2513):
Presentato dal Ministro dell'economia e delle
finanze (Tremonti) il 30 settembre 2003.
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 4 ottobre 2003, con parere delle commissioni
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª
della Giunta per gli affari delle Comunita' europee e della
commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione il 14, 15, 16, 20,
27, 28, 29, 30, 31 ottobre 2003; il 3, 4, 5 novembre 2003.
Relazione scritta annunciata il 5 novembre 2003
(atto n. 2513/A - relatori sen. Grillotti e sen. Ferrara).
Esaminato in aula il 6 e 10 novembre 2003 e
approvato il 14 novembre 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4490):
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede
referente, il 17 novembre 2003, con parere delle
commissioni I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla V commissione il 20, 25, 26, 27
novembre 2003; il 2, 3, 4 dicembre 2003.
Relazione scritta annunciata il 5 dicembre 2003
(atto n. 4490/A - relatore on. Blasi e on. Giorgetti).
Esaminato in aula il 9, 10 dicembre 2003 e
approvato, con modificazioni, il 17 dicembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2513-B):
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 18 dicembre 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione il 19 dicembre 2003.
Esaminato in aula ed approvato il 22 dicembre 2003.

Avvertenza:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - del 30 gennaio 2004 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 marzo 1986, n. 217.

Tabella A

Unita' previsionali di base del bilancio di previsione
dello Stato per l'anno 2004 per le quali il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare
variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze:
Tesoro: 3.1.7.3 "Interessi sui titoli del debito
pubblico" (cap.2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 "Interessi
sui mutui Crediop e BEI" (cap.2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5
"Oneri accessori" (cap.2247); 3.1.7.6 "Altri interessi su
mutui" (cap.2256 e 2263);
Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 "Fondo
sanitario nazionale" (cap.2700); 4.1.2.7 "Ripiano deficit
spesa sanitaria" (cap.2746); 4.1.2.8 "Risorse proprie
Unione europea" (cap.2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 "Interessi
sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria"
(cap.3100);
Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di
imposte" (cap.3811 e 3813); 6.1.7.1 "Interessi di mora"
(cap.4015);
Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di
imposte" (cap.3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 "Interessi di
mora" (cap.4016).
Stato di previsione del Ministero della giustizia:
Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi:
3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap.7200 e 7201); 3.2.3.2
"Attrezzature e impianti" (cap. 7211 e 7212);
Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 "Edilizia di
servizio" (cap.7300 e 7303); 4.2.3.2 "Attrezzature e
impianti" (cap.7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1
"Edilizia di servizio" (cap.7400 e 7401); 5.2.3.2
"Attrezzature e impianti" (cap.7421 e 7422).
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera
del Ministro: 1.1.1.0 "Funzionamento" (cap.1041);
Segreteria generale: 2.1.1.0 "Funzionamento" (cap.1121);
Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0
"Funzionamento" (cap.1170); Ispettorato generale del
Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0
"Funzionamento" (cap.1201); Personale: 5.1.1.1 "Uffici
centrali" (cap.1241); Affari amministrativi, bilancio e
patrimonio: 6.1.1.1 "Uffici centrali" (cap.1301); Stampa e
informazione: 7.1.1.0 "Funzionamento" (cap.1632);
Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 "Uffici
centrali" (cap.1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0
"Funzionamento" (cap.2001); Promozione e cooperazione
culturale: 10.1.1.1 "Uffici centrali" (cap.2401); Italiani
all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 "Funzionamento"
(cap.3001); Affari politici multilaterali e diritti umani:
12.1.1.0 "Funzionamento" (cap.3301); Cooperazione economica
e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 "Funzionamento"
(cap.3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 "Funzionamento"
(cap.3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 "Funzionamento"
(cap.4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 "Funzionamento"
(cap.4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente:
17.1.1.0 "Funzionamento" (cap.4201); Paesi dell'Africa Sub
Sahariana: 18.1.1.0 "Funzionamento" (cap.4301); Paesi
dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide:
19.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 4401); Integrazione europea:
20.1.1.0 "Funzionamento" (cap.4501);
Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2
"Uffici all'estero" (cap. 1501 e 1503); Promozione e
cooperazione culturale: 10.1.1.2 "Istituzioni scolastiche e
culturali all'estero" (cap. 2502 e 2503).

Tabella B

Unita' previsionali di base per le quali si applicano le
disposizioni contenute nel quinto e settimo comma
dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze:
Tesoro: 3.2.4.4 "Fondo rotativo per la cooperazione allo
sviluppo" (cap.7415).
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio:
Difesa del suolo: 6.2.3.4 "Calamita' naturali e danni
bellici" (cap.7941).
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti:
Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici:
5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap.8054 e 8055);
Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3
"Opere marittime e portuali" (cap. 7841);
Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 "Edilizia di
servizio" (cap.7341);
Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 "Calamita'
naturali e danni bellici" (cap.7527).
Stato di previsione del Ministero della difesa:
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate:
12.2.3.1 "Ricerca scientifica" (cap.7200);
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera
del Ministro: 1.2.3.1 "Fondo unico da ripartire -
investimenti universita' e ricerca" (cap.7000).

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Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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