IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
Visto l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.
236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.
284, che differisce al 31 dicembre 2003 l'entrata in vigore del
sistema di contribuzione diretta alle imprese editoriali, di cui al
citato articolo 41 della legge n. 448 del 1998, in sostituzione di
quello delle riduzioni tariffarie direttamente applicate;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di riordinare la
materia delle agevolazioni tariffarie postali, in considerazione
della situazione di incertezza del mercato determinata dal succedersi
delle norme sopraindicate e della situazione di crisi in cui si e'
venuto a trovare il canale della distribuzione postale dei prodotti
editoriali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro delle comunicazioni;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti
editoriali
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di
quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di
comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire
di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti
editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
2. Accedono altresi' alle tariffe agevolate le associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro, le associazioni le cui
pubblicazioni periodiche abbiano avuto riconosciuto il carattere
politico dai gruppi parlamentari di riferimento nonche',
relativamente ai bollettini dei propri organi direttivi, gli ordini
professionali, i sindacati, le associazioni professionali di
categoria e le associazioni d'arma e combattentistiche.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per associazioni
ed organizzazioni senza fini di lucro si intendono quelle di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
successive modificazioni, le organizzazioni di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le
organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed
associazioni senza fini di lucro aventi scopi religiosi, nonche' gli
enti ecclesiastici.
Art. 2.
Prodotti editoriali esclusi dalle agevolazioni
1. Sono esclusi dalle tariffe agevolate di cui all'articolo 1:
a) i quotidiani e i periodici che contengono inserzioni
pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero
stampato, su base annua;
b) i periodici per i quali i relativi abbonamenti siano stati
stipulati, a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, per una
percentuale inferiore al 50 per cento del totale degli abbonamenti;
c) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', vale a dire
diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il
nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad
incentivarne l'acquisto;
d) i quotidiani e i periodici di promozione delle vendite di beni
o servizi;
e) i quotidiani e i periodici di vendita per corrispondenza;
f) i cataloghi, vale a dire le pubblicazioni contenenti
elencazioni di prodotti o servizi, anche se corredate da indicazioni
sulle caratteristiche dei medesimi;
g) i quotidiani e i periodici non posti in vendita, vale a dire
non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento,
ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni ed associazioni
senza fini di lucro e degli altri soggetti indicati nel comma 2
dell'articolo 1 o comunque riconducibili agli stessi, ancorche' editi
da imprese costituite in forma societaria ed iscritte al ROC;
h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, vale a dire
finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero
elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate
dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose
esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento;
i) i quotidiani e i periodici delle pubbliche amministrazioni e
degli enti pubblici, nonche' di altri organismi, ivi comprese le
societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o
che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani e i periodici contenenti supporti integrativi o
altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al
regime speciale previsto dallo stesso articolo 74;
m) i prodotti editoriali pornografici.
Art. 3.
Modalita' di corresponsione dei rimborsi
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza
del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della
societa' Poste italiane S.p.a. della somma corrispondente
all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nei limiti
dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimborsi sono
effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta', rilasciata dalla societa' Poste italiane S.p.a.,
attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni
effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un
dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni
soggetto avente titolo.
Art. 4.
Abrogazioni
1. Sono abrogati, in particolare:
a) l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) l'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 23 dicembre
1998, n. 448;
c) l'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) l'articolo 13-quinquies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n.
236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.
284.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle
comunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato